La Regione Veneto stanzia i fondi per finanziare i Comune nell’erogazione di contributi per i lavori di rimozione e smaltimento delle coperture in materiale conteniente amianto e installato in fabbricati residenziali e loro pertinenze (garage, rimesse ecc.)
La delibera della Giunta risale ormai all’anno scorso e per il momento il Comune di Verona ha pubblicato il bando per accedere ad un fondo complessivo di € 40.000 utile per finanziare gli interventi effettuati a partire dal 12 Novembre 2014.
L’accesso al contributo è subordinato alla presentazione della relativa istanza entro il 16 febbraio 2015 alle ore 12.00, utilizzando l’apposito modulo predisposto per l’occasione e disponibile nel sito del Comune di Verona. La domanda deve essere poi recapitata agli Uffici preposti a mano o tramite il servizio postale.
Ammontare del Contributo
Per ogni singolo intervento, la quota agevolabile dal provvedimento ammonta al 60% della spesa sostenuta. Nel conteggio della sogli non sarà considerata l’IVA (che rimarrà di conseguenza a carico del cittadino).
Il contributo massimo che verrà erogato non potrà superare € 2.000,00
Accesso al Contributo
Una volta ricevute tutte le domande, verrà stilata una graduatoria dei richiedenti il contributo. Tale graduatoria terrà conto di due fattori: uno prioritario ed uno secondario.
Il primo criterio è l’egato all’ubicazione dell’immobile: Verranno ammessi a contributo gli interventi operati su fabbricati situati in zone ad alto rischio contaminazione, quindi nei pressi (ovvero in un raggio non superiore a metri 100) di asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi
Il secondo criterio è invece legato semplicemente all’ordine cronologico di presentazione delle domande garantito dal numero di protocollo apposto sull’istanza.
Iniziativa lodabile dell’amministrazione comunale che speriamo possa essere poi seguita anche dagli altri comuni della Regione Veneto. Dal lato economico, tali interventi non sono solamente fini a se stessi, ma generano anche una spinta per tutto l’indotto contribuendo – seppur in minima parte – da un lato a creare la richiesti, da parte dei residenti, di servizi di smaltimento, dall’altra le imprese del settore hanno l’opportunità di aumentare le loro commesse.
Con la sentenza n. 25122 del 26 Novembre 2014 i giudici tributari si pronunciano, in via definitiva, sull’obbligatorietà dei dati da riportare nelle Schede Carburante.
E’ di pochi giorni fa, infatti, la sentenza della cassazione che rifiutava il ricorso di un’impresa contro l’avviso di accertamente che contestava la scorretta compilazione delle carte carburante per i rifornimenti dei propri automezzi.
Attenzione quindi alla compilazione e alla relativa registrazione nella contabilità aziendale dei documenti riepilogativi degli acquisti di carburante. La necessità di compilare la Scheda in tutte le sue parti essenziali non è solo eccesso di zelo del proprio consulente (o capriccio dell’Agenzia Entrate), bensì un obbligo di legge per non vedersi negata la deducibilità dei relativi costi e dell’Iva.
La Corte, riprendendo gli orientamenti precedenti di Cassazione con la Sentenza 26539 del 2008 e la 3947 del 2011, hanno ritenuto fondamentale – e di conseguenza obbligatoria per legge – l’indicazione del chilometraggio in ogni Scheda carburante. Riprendendo i sopracitati precedenti viene ribadito, quindi, che tali documenti devono essere obbligatoriamente compilati in tutte le loro parti essenziali, tra le quali vengoni ricompresi appunto i chilometri effettuati.
Solo se il documento è compilato correttamente può assolvere i requisiti previsti per legge ed essere ritenuti adatti alla detrazione della corrispondente Iva pagata ed alla deducibilità, a tutti gli effetti, del relativocosto.
Per concludere, la registrazione di Schede Carburanti non correttamente – o parzialmente – compilate, produrranno il disconoscimento fiscale del documento con le relative conseguenze legate alla registrazione di un documento non valido.
Superfluo specificare che, in questa sentenza, il contribuente, che ricorreva in contenzioso contro l’amministrazione tributaria, è stato condannato al pagamento delle relative spese in via definitiva.
Una buona notizia per coloro che non hanno avuto modo di cogliere la prima scadenza del 31 marzo 2014 per l’accesso alla Sabatini Bis.
Grazie all’emendamento introdotto nella Legge di Stabilità da parte della Commissione Bilancio, vengono stanziati altri 12 milioni di Euro a finanziamento dell’intervento in oggetto, portando a 31 milioni il plafond totale messo a disposizione delle imprese.
Salvo quindi variazioni in sede di approvazione dell’intera Legge di Stabilità, il fondo messo a disposizione per supportare gli investimenti in beni strumentali raggiungerà quota 31 Milioni di Euro nel 2016 per arrivare a 46 Milioni di Euro nel 2017.
La Nuova Sabatini (nota anche come Sabatini Bis), è lo strumento introdotto dal Decreto del Fare prefissato a fornire sostegno alle Pmi – appartenenti a qualsiasi settore produttivo – per accedere al mercato del credito che ad oggi risulta particolarmente difficoltoso.
I finanziamenti così ottenuti dovranno essere finalizzati ad investimenti in beni strumentali, macchinari, attrezzature, impianti i quali devono risultare nuovi di fabbrica, ma non solo, anche hardware, software e tecnologie digitali.
Tali operazioni, si ricorda infine, devono essere ricomprese tra i 20.000 e i 2 Milioni di Euro.
I risultati della prima tornata
Come accennato sopra, l’accesso alla Sabatini si è ufficialmente aperto il 31 Marzo 2014 ed in meno di un anno banche ed intermediari finanziari hanno inoltrato in totale 7500 istanze per attingere al plafond messo a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti per un totale di 1,24 miliardi di Euro di finanziamenti a cui si sono aggiunti più di 90 milioni di Euro di contributi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a copertura parziale del costo totale dei finanziamenti e di conseguenza un minor costo per le imprese.
Come Fare Domanda
I soggetti rientranti nel contributo per l’accesso al contributo devono inoltrare apposita domanda alle banche e intermediari finanziari accreditati presso il Mise.
Per ulteriori informazioni, lo Staff di Econ-Test è a Vostra disposizione.
Importanti novità in merito ai canoni non percepiti a fronte di un contratto di locazione commerciale derivano da due recenti sentenze delle CTP di Brescia e Bergamo.
La CTP di Brescia, con sentenza n. 365/05/2014, sostiene infatti che, a fronte di risoluzione “di diritto” del contratto (per gli immobili ad uso diverso da quello abitativo) al mancato pagamento dei canoni da parte del conduttore nel rispetto della clausola risolutiva espressa, i canoni da sottoporre a tassazione saranno quelli percepiti fino a tale momento e non anche quelli successivi, non essendovi in essere più alcun contratto valido.
Nemmeno la riconsegna dell’immobile in tempi lunghi può essere indice di un reddito percepito: difatti, non disporre immediatamente del bene, arreca un danno non un vantaggio al proprietario in quanto non può affittare nuovamente, e in tempi stretti, l’immobile.
Sempre a riguardo, la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, con la sentenza n. 516/02/14 ha sostenuto che i canoni di locazione dell’immobile commerciale sono esclusi da tassazione se il contribuente non li ha riscossi per il fallimento del conduttore. Occorre però che il contribuente sia ammesso al passivo del fallimento.
La controversia è originata da un avviso di accertamento ai fini IRPEF emesso a carico di un contribuente che non ha dichiarato il reddito costituito dai canoni di locazione di un immobile commerciale.
Solo per gli immobili a uso abitativo, la mancata percezione dei canoni ne esclude la tassazione dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto.
È necessario, quindi, estendere analogicamente l’esclusione dalla tassazione dei canoni non percepiti anche alle locazioni a uso non abitativo, in presenza di un provvedimento giurisdizionale che accerti la morosità del conduttore.
“Solo tale interpretazione analogica pone al riparo la norma da censure di costituzionalità per violazione degli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 53 Cost. (principio della capacità contributiva)” scrivono i giudici bergamaschi.
Sulla scorta di tale rilievo la CTP afferma che l’ammissione del contribuente al passivo del conduttore è equipollente alla convalida di sfratto perché anche l’ammissione al passivo è un provvedimento giurisdizionale che attesta l’inadempimento del conduttore e che, come la convalida di sfratto, non esclude un futuro adempimento, sul quale andranno corrisposte le imposte.
Ne è derivato pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
In conclusione, per gli immobili a uso diverso da quello abitativo, i redditi derivanti dai contratti di locazione commerciale, se non percepiti, non concorrono a formare la base imponibile se:
è intervenuta la sentenza di sfratto per morosità del conduttore;
il conduttore è stato ammesso al passivo del fallimento;
è intervenuta la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, a fronte di una clausola risolutiva.
Art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Nuovo incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli.
A decorrere dal 1° luglio 2014, l’art. 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, prevede l’erogazione di un incentivo per i datori di lavoro agricolo di cui all’art.2135 del c.c. che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
Soggetti beneficiari
persone prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
persone prive di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
In merito alla nozione di soggetto “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (art. 5, comma 4, lett. a), si intendono i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato (OTD) nel settore agricolo, si precisa quanto segue:
Sono da considerare “svantaggiati” in quanto “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione, hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l’assunzione.
Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per quelle a tempo indeterminato (OTI), anche a tempo parziale. Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti:
Avere una durata almeno triennale;
Garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue;
Essere redatto in forma scritta.
Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 1° luglio 2014.
In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione il beneficio spetta a favore dell’agenzia.
L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.
Nell’ipotesi di assunzione di OTI, l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi diciotto mesi dalla data di assunzione.
Nell’ipotesi di assunzione di OTD, l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità:
6 mensilità dopo il 1° anno di assunzione;
6 mensilità dopo il 2° anno di assunzione;
6 mensilità dopo il 3° anno di assunzione.
L’importo annuale dell’incentivo non potrà superare, per ciascun lavoratore, l’importo di:
Euro 3.000,00 per lavoratori OTD;
Euro 5.000,00 per lavoratori OTI.
In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.
Incremento occupazionale netto
Ai fini della fruizione dell’incentivo, altro requisito richiesto è quello, di carattere oggettivo, relativo alle assunzioni, che devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nei 12 mesi precedenti all’assunzione.
Ai sensi del paragrafo 3, l’incentivo spetta se l’assunzione realizzi un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti; l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
dimissioni volontarie del lavoratore;
invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
pensionamento per raggiunti limiti di età;
riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio (voucher); devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito.
Domanda di ammissione al beneficio
Per accedere all’incentivo è necessario inoltrare la domanda a partire dal giorno 10 novembre 2014.
La domanda di ammissione al beneficio potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” – sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”.
L’incentivo è riconosciuto dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento dei fondi stanziati ed è riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione con i contributi dovuti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota n. 16920 del 9 ottobre 2014, fornisce alcune delucidazioni in merito all’applicazione della maxisanzione in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro autonomo ex art 2222 c.c. con partita IVA e/o ritenuta d’acconto, la cosiddetta “collaborazione occasionale”.
Si applica la Maxisanzione quando “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro privato“, a meno che “dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione“.
In particolare, si chiarisce che la maxisanzione non può essere applicata qualora, per il compenso erogato per lavoro autonomo, sia stata emessa regolare ritenuta d’acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria poiché, pur a fronte della riqualificazione della prestazione come lavoro subordinato, in presenza di valida documentazione fiscale, non può essere considerato lavoro “in nero“.
La circolare n. 38/2010 della Direzione Generale ha infatti precisato: “il personale ispettivo provvederà ad irrogare la maxisanzione in assenza della documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto…“.
Tale documentazione dovrà essere, evidentemente, riferita ad un periodo precedente all’accertamento.
Importo maxisanzione:
€ 1.500 – 12.000 ► per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di € 150 per ogni giornata di lavoro effettivo;
€ 1.000 – 8.000 ► per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di € 30 per ogni giornata di lavoro irregolare (nel caso in cui egli risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo).
Lavoro autonomo occasionale: documentazione utile
Il lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c., non prevede l’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego ed impone di considerare, al fine di poter escludere la volontà di occultare il rapporto alla PA, altra documentazione utile alla sua identificazione.
In merito, la circolare n. 38/2010 ha già specificato che per “valida documentazione fiscale” si intende quella obbligatoria come ad esempio
– il versamento delle ritenute d’acconto tramite modello F24,
– le rilevazioni contabili
– la dichiarazione Mod. 770 prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento.
Pertanto il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d’acconto, pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato non può essere considerato lavoro “in nero” e quindi non potrà essere applicata la relativa maxisanzione.
È il vero asso nella manica di Matteo Renzi degli ultimi giorni. Il “Fondo famiglia” con dote da 500 milioni nel 2015, precedentemente non specificato nei dettagli, dovrebbe essere quasi totalmente devoluto alla riedizione del bonus bebè di € 80 al mese: vale per le famiglie con un reddito fino ai 90mila euro lordi annui, dal terzo figlio anche sopra questa soglia, con un indice Isee che non superi i 30mila euro annui.
Esempio: una famiglia con un solo figlio, un reddito Irpef di 30mila euro, una casa dal valore catastale di 100mila euro e redditi da capitale di 16mila euro avrà un Isee di poco inferiore ai 28mila euro e potrà beneficiarne.
Un intervento che per le fasce medio basse (fino a 26mila euro) si sommerà al bonus Irpef.
Il bonus da 80 euro al mese, che arriva complessivamente a € 960 l’anno, verrà concesso alle neo mamme fino al terzo anno di età o di adozione del bambino fino al 31 dicembre 2017. Il bonus bebè 2015-2017 verrà concesso alle nuove mamme il cui reddito familiare complessivo sia inferiore a € 90.000 (reddito familiare che non vale dal quinto figlio in poi).
Il bonus può comunque essere sommato, ma solo per le fasce medio basse (fino a 26.000 euro di reddito annuale), con il bonus Irpef di altrettanti € 80 al mese, considerato che si tratta di un bonus fiscale esentasse.
La Legge di Stabilità 2015 prevede ulteriori risorse per 298.000.000 di euro da destinare ad altre misure in favore delle famiglie italiane.
Il bonus bebè 2015 (o bonus mamme) previsto nella Legge di Stabilità del Governo Renzi, pronta per passare al vaglio della Camera dei Deputati dopo l’ok del Quirinale, sarà erogato su richiesta dell’interessata e sarà erogato dall’INPS previa presentazione di apposita domanda.
Con la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro, in data 2 ottobre 2014, del decreto direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014 , il progetto Garanzia Giovani è diventato finalmente operativo: l’INPS ha provveduto all’emanazione di una circolare operativa ed alla predisposizione di un servizio telematico, necessario per gestire richieste e concessioni del beneficio. Questi in estrema sintesi, i contenuti del nuovo provvedimento. Ma attenzione: questo incentivo è potenzialmente riconosciuto per tutte le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul portale del Ministero del Lavoro, quindi dal 3 ottobre 2014 fino al 30 giugno 2017.
Beneficiari dell’incentivo
I beneficiari sono i datori di lavoro del settore privato anche non imprenditori, mentre sono esclusi quelli del settore pubblico, che procedano ad assunzioni di giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, quindi di soggetti definiti NEET (Not engaged in Education, Emplyment and Training) che hanno le seguenti caratteristiche:
– età compresa tra i 15 ed i 29 anni;
– obbligo scolastico assolto se minorenni,;
– non occupati e nemmeno inseriti in un percorso di studio e di formazione.
Possono beneficiare di un incentivo economico diversificato in relazione alla tipologia giuridica di assunzione effettuata, ma anche con riguardo alla profilazione assegnata.
La profilazione viene assegnata dal centro per l’impiego in base al grado di difficoltà del giovane nel trovare un impiego ed è suddivisa in 4 classi: Bassa – Media – Alta – Molto Alta
In particolare, l’incentivo è così strutturato:
Assunzione a termine di durata > o = a 6 mesi
nessun beneficio per i profili bassi e medi
euro 1.500,00 per profili alti;
euro 2.000,00 per profili molto alti.
Assunzione a termine di durata > o = a 12 mesi
nessun beneficio per i profili bassi e medi;
euro 3.000,00 per profili alti;
euro 4.000,00 per profili molto alti.
Assunzione a tempo indeterminato
euro 1.500,00 per i profili bassi;
euro 3.000,00 per i profili medi;
euro 4.500,00 per profili alti;
euro 6.000,00 per profili molto alti.
Lo stanziamento complessivo del bonus è pari ad euro 188.755.343,66 che sono suddivisi per alcune Regioni e Province Autonome, infatti non tutte ne sono beneficiarie, le Regioni poi stabiliscono come ripartire il bonus, per esempio Le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia hanno incentivato il solo contratto a tempo indeterminato e non tutte le ipotesi previste dall’articolo 4 del decreto in argomento
Il contratto a tempo determinato
Il contributo è concesso anche per assunzioni a tempo determinato anche in somministrazione, laddove però la durata del rapporto all’origine, non sia inferiore a 6 mesi; ciò significa che se all’origine il contratto non raggiunge questa durata minima, il contributo non è ammesso nemmeno in presenza di proroga che porti la durata complessiva ad un periodo superiore o uguale a 6 mesi.
Per lo stesso motivo, anche in caso di rinnovi o proroghe di contratti a termine, non sono concessi ulteriori benefici rispetto a quelli già eventualmente ottenuti all’atto del primo rapporto di lavoro. Nel solo caso di trasformazione di un contratto a termine agevolato prima della sua naturale scadenza, in contratto a tempo indeterminato (attenzione, trasformazione e non nuova assunzione) può spettare l’incentivo ammesso per le assunzioni a tempo indeterminato, dedotto quanto già percepito però per l’eventuale assunzione a termine.
Il socio lavoratore di cooperativa
Anche il socio di cooperativa che svolga la propria attività in virtù di un contratto di lavoro subordinato, e ne possieda i requisiti, può ammettere l’azienda al beneficio in questione.
Il contratto a tempo parziale
In presenza di assunzioni a tempo parziale, il contributo viene concesso solo qualora il contratto preveda un orario di lavoro pari o superiore al 60% di quello svolto a tempo pieno e la misura del beneficio però, viene proporzionalmente ridotta.
Le tipologie contrattuali escluse
Non sono ammesse al beneficio le assunzioni effettuate con queste formule contrattuali:
– apprendistato,
– lavoro domestico,
– intermittente,
– ripartito,
– accessorio
– a scopo di somministrazione, qualora per la stessa assunzione, l’agenzia fruisca di remunerazioni per attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro nell’ambito di questo ovvero di altri programmi a finanziamento pubblico.
Modalità di erogazione del beneficio
In presenza di contratti a termine di durata inferiore a 12 mesi, l’incentivo è fruibile in sei quote mensili di pari importo; in ipotesi invece di durate superiori o di tempi indeterminati, l’incentivo è utilizzabile in 12 quote mensili di pari importo. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, il beneficio viene riproporzionato alla durata dello stesso. E’ opportuno precisare, che l’incentivo in questione è fruibile nel rispetto degli aiuti “de minimis”.ù
La richiesta del beneficio
Il datore di lavoro interessato deve inoltrare domanda in via telematica all’INPS. L’Istituto previdenziale con messaggio 7598 ha comunicato che dal 10 ottobre 2014 è accessibile il modulo “GAGI” per inoltrare la domanda preliminare di ammissione e chiedere la prenotazione dell’importo spettante.
Le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre dovranno essere inviate entro sabato 25 ottobre 2014.
Successivamente, l’INPS :
– valuta la spettanza del beneficio,
– verifica la disponibilità residua delle risorse avuto riguardo alla ripartizione territoriale operata dalla norma in argomento,
– prenota l’importo spettante
– lo riserva al datore di lavoro ammesso al beneficio.
Entro7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di spettanza del beneficio, il datore di lavoro deve procedere all’assunzione, qualora la stessa non sia già avvenuta.
Entro i successivi 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione delle risorse dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione e di chiedere conferma della riserva a sua disposizione, a pena di decadenza. Il beneficio viene poi posto a conguaglio sulle denunce contributive.
Come di consueto, l’agevolazione è autorizzata in relazione all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare; ma attenzione, per quanto riguarda le assunzioni effettuate prima della messa a disposizione degli utenti della modulistica telematica INPS, l’Istituto autorizzerà il beneficio con riferimento alla cronologia della data di assunzione.
Il D.L. n. 138/2011 ha introdotto disposizioni specifiche per contrastare il fenomeno dell’intestazione di beni utilizzati a titolo personale da soci o familiari dell’imprenditore.
Soggetti obbligati
Beni oggetto della comunicazione
Beni strumentali;
beni-merce;
immobili patrimonio.
Beni esclusi della comunicazione
Beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo;
Beni concessi in godimento agli amministratori;
Beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
Beni concessi in godimento a enti non commerciali soci;
Alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa;
veicoli per i quali è prevista l’intera deducibilità;
i beni di valore non superiore a € 3000.
Termine di presentazione
L’agenzia delle entrate ha modificato la scadenza fissandola “entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi” ovvero: 30 Ottobre 2014.
La fattura può essere emessa in forma cartacea ovvero elettronica. L’utilizzo della stessa richiede la presenza dei seguenti requisiti:
autenticità della sua origine;
integrità del contenuto;
leggibilità.
L’agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti ovvero che dal 6 giugno 2014 è diventato obbligatorio utilizzare la fattura elettronica nei confronti di Ministeri, INPS, INAIL, INARCASSA, CNAPDC. Dal 31.03.2015 l’obbligo sarà, invece, esteso anche alle Amministrazioni pubbliche e locali.
Il documento informatico, ovvero “la rappresentazione informatica di atti, fati o dati giuridicamente rilevanti” deve garantire i tre punti sopra elencati. Sono utilizzabili i formati: PDF, PDF/A, TIFF, JPG, XML; per la conservazione dei documenti informatici la fatturazione garantisce l’esatta:
formazione;
emissione;
trasmissione;
conservazione;
copia;
duplicazione;
riproduzione;
esibizione;
validazione temporale;
sottoscrizione.
Conservazione del documento
Digitalmente in proprio;
affidarli a un soggetto terzo.
La conservazione richiede la presenza di almeno tre soggetti:
il produttore ► persona fisica o giuridica che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione;
l’utente ► persona o ente che interagisce con i servizi del sistema di conservazione elettronica;
il responsabile ► persona che opera d’intesa con il responsabile del trattamento della privacy, sicurezza e dei sistemi.
A partire dal 27.06.2014 la conservazione di tutti i documenti va effettuata entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di verifiche, in sede di controllo, tutti i documenti informatici devono essere resi leggibili e disponibili che sia su supporto cartaceo o informatico.