Obbligo dei controlli periodici per il lavoro a chiamata e notturno

(di Eleonora De Biaggi)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 13330 del 22.07.2014 ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di cui all’art.14, comma 1, D.Lgs. 66/2003, relativamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente (a chiamata) ed impiegati durante il periodo notturno definendo sia il concetto di “periodo notturno” che di “lavoratore notturno”.

Per “periodo notturno” si intende l’arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, pertanto è considerato “periodo notturno” l’intervallo compreso tra le:

  • 24.00-07.00;
  • 23.00-06.00;
  • 22.00-05.00.

Per “lavoratore notturno” si intende, quindi, qualsiasi lavoratore che svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro durante il periodo notturno (lett.e) p.1); inoltre è così definitio anche qualsiasi lavoratore che svolga una parte del suo lavoro nel periodo notturno secondo le norme definite dai contratti collettivi o, in difetto di disciplina collettiva, che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per almeno 80 giorni lavorativi all’anno, riproporzionati in caso di orario part-time. (lett. e) p.2)

Le tutele previste

Il lavoratore deve essere sottoposto ad uno specifico controllo medico (a cura e a spese del datore di lavoro) per accertarne l’idoneità a svolgere le prestazioni di lavoro notturno.

Tali controlli possono essere effettuati sia presso strutture pubbliche competenti, sia direttamente dal medico competente nominato in azienda, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 art. 25. Gli accertamenti dovranno essere effettuati in via preventiva, oltre ad un analisi periodica ad intervalli biennali.

Tale obbligo è stato esteso anche nei confronti dei lavoratori a chiamata.

Per questi ultimi, data la particolarità della tipologia di lavoratore caratterizzata da una discontinuità della prestazione – e con consequenziale difficoltà di quantificazione a priori dell’impegno lavorativo – il Ministero ha chiarito che per tali soggetti si farà riferimento al punto 2 dell’art.1 c.1 lett. del D. Lgs.66/03 il quale considera lavoratore notturno: “…qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno

Per quanto riguarda l’effettuazione dei controlli preventivi, per tali lavoratori saranno considerati tali se eseguiti prima dell’effettuazione dell’ottantesima giornata di prestazione.

Il sollecito di pagamenti presso il datore di Lavoro viola la Privacy

(di Eleonora De Biaggi)

Viola la privacy l’amministratore che invia un sollecito di pagamento delle quote condominiali scadute al datore di lavoro del condomino, anziché al condomino personalmente, tramite e-mail accessibile da soggetti terzi.

Il condomino, ritenuto che tale comunicazione, avvenuta a sua insaputa, era in contrasto con la protezione dei dati personali e pertanto si è rivolto all’Autorità garante della Privacy.

L’Autorità garante della privacy, con il provvedimento n. 314 del 19.06.2014, stabilito che il sollecito di pagamento, inviato dall’amministratore su richiesta del proprietario dell’appartamento affittato al condomino moroso, era stato spedito ad un indirizzo e-mail accessibile da chiunque sul posto di lavoro e riportante i dati personali e l’ammontare del debito, ha dichiarato l’illiceità del comportamento dell’amministratore prescrivendo al titolare dello Studio di adottare misure idonee a garantire il rispetto della riservatezza previste dal Codice.

A nulla è valsa la difesa dell’Amministratore che dichiarava di non aver effettuato personalmente la comunicazione in quanto non presente. La circostanza infatti non lo esonera dall’obbligo in quanto, in qualità di “responsabile al trattamento“, risponde anche del comportamento dei propri dipendenti.

La presenza di un Garante che tuteli il rispetto della privacy è senza dubbio importante per la difesa dei diritti anche se alcuni comportamenti non dovrebbero necessitare di interventi da parte di organi superiori ma basterebbe il buon senso.

Inail: in arrivo la riscossione dei premi tramite Equitalia

(di De Biaggi Eleonora)

Ai sensi del D.Lgs. 46/1999 l’INAIL deve procedere all’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non pagati dai datori di Lavoro.

Fino all’anno 2013 tale operazione si effettuava nel periodo da ottobre a dicembre, mentre per il 2014 è stata anticipata al mese di maggio in riferimento ai debiti scaduti entro il 31.12.2013.

La riduzione dei tempi di iscrizione consente una migliore tutela del credito per premi ed accessori da versare all’INAIL.

I premi non pagati, in base al D.Lgs 46/99, andavano iscritti a ruolo entro il 31.12 dell’anno successivo alla contabilizzazione, pena la decadenza. A causa dell’ingente mole di crediti vantati dall’Ente la decadenza è stata sospesa dall’art. 38 del D.L. 78/2010, dal 2010 al 2012 reintroducendo l’istituto della prescrizione quinquennale.

L’iscrizione a ruolo interessa premi e sanzioni civili calcolate alla data di consegna del ruolo, che avverrà a date fisse corrispondenti al 10 o al 25 del mese.

L’INAIL ha iscritto a ruolo esattoriale gli importi non pagati, con scadenza fino al 31.12.2013, relativi a:

  • premi scaduti e relative sanzioni civili calcolate fino al 25.6.2014 (data di consegna del ruolo);
  • sanzioni civili ed interessi di mora calcolati a seguito di pagamenti tardivi e non versati alla scadenza prevista (compresa al 31.12.2013);
  • premi, sanzioni civili e interessi di mora relativi ad evasioni connesse al mancato rispetto delle denunce obbligatorie ( scadenza entro il 31.12.2013).

L’Emilia Romagna dà il via a “Garanzia Giovani”

(di Eleonora De Biaggi)

Ha preso il via dal 1° maggio il progetto “Garanzia Giovani”, il progetto dell’Unione europea indirizzato ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano.

L’iniziativa mette a disposizione nuove opportunità per acquisire competenze ed entrare nel mercato del lavoro.

Oltre 74 milioni di euro sono le risorse a disposizione per avviare le misure, provenienti dal Fondo sociale europeo.

L’Emilia-Romagna è tra le prime Regioni a sottoscrivere la convenzione con il Ministero del lavoro e in conferenza stampa sono stati presentati i servizi e le azioni avviate dal  01.05.2014.

I servizi e le opportunità offerti vanno da:

  • colloqui di orientamento ai tirocini;
  • dalla mobilità professionale in Italia e in Europa all’accompagnamento all’avvio di un attività;
  • bonus occupazionali.

Tutte le informazioni per accedere al programma si trovano sul sito nazionale www.garanziagiovani.gov.it.
Per ottenere consulenza ed ospitare tirocinanti i datori di lavoro possono compilare e inviare la richiesta alla Regione tramite form su “Lavoro per Te” dal 15.07.2014.

730, Unico 2014 e Studi di settore -Sanzioni tributarie e ravvedimento operoso-

(di Natascia Prencisvalle)

Il sistema sanzionatorio previsto per gli errori e le omissioni collegate alla dichiarazione dei redditi prevede la possibilità per il contribuente di sanare le violazioni commesse con l’istituto del ravvedimento operoso o di rettifica presentando una successiva dichiarazione integrativa.

Il ravvedimento operoso è un istituto che permette di ridurre sensibilmente la misura delle sanzioni dovute, a condizione che le violazioni oggetto dell’ordinamento non siano state già constatate e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) dei quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

 

Le violazioni tributarie si regolarizzano attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, bisogna dunque versare entro il termine previsto le seguenti somme:

  • imposta o maggiore imposta con il codice tributo ordinario (per esempio: IRPEF = 4001);
  • interessi legali;
  • sanzione ridotta.

 

Dall’1 gennaio 2014 è stato ridotto il tasso degli interessi legali all’1%.

VIOLAZIONI FORMALI

Le violazioni formali sono violazioni inerenti alla compilazione della dichiarazione che non hanno risvolti sostanziali ma che possono comportare pregiudizio all’esercizio di azioni di controllo dall’Amm. Finanziaria.

 

VIOLAZIONI SOSTANZIALI

Le violazioni sostanziali relative a dichiarazioni regolarmente presentate possono essere regolarizzate presentando una dichiarazione integrativa entro la scadenza della presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.

 

 

Qualora il contribuente non abbia compilato il modello degli studi di settore e non lo abbia inviato, anche a seguito di invito da parte dell’Agenzia è previsto che:

ü  la sanzione applicabile è quella massima di € 2.065,00;

ü  nel caso di infedele dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP, la sanzione sarà incrementata del 50% (cioè va dal 150 al 300%).

 

OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELL’IMPOSTA E UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI

 

Con la circolare n. 27/2013 l’Agenzia delle Entrate precisa che anche se il pagamento dell’importo sarà parziale costituirà un versamento insufficiente. In precedenza alla circolare il versamento era assimilato a un versamento in ritardo, adesso, la sanzione attesa è proporzionata alla somma non versata.

La correzione andrà a ristabilire la mancanza o insufficienza di versamento, versando:

  • l’imposta o maggiore imposta con codice tributo ordinario;
  • interessi legali;
  • sanzione in misura ridotta.
 
 


OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione è omessa quando:

  1. la dichiarazione non è stata presentata;
  2. è stata presentata:
    • con un ritardo superiore a 90 gg;
    • senza la sottoscrizione del contribuente e non sia stata regolarizzata entro 30 gg. dall’invito dell’ufficio.

 

 

La dichiarazione tardiva, presentata entro 90 giorni, risulta comunque valida. Qualora il contribuente presentasse in ritardo la dichiarazione unificata sarà prevista la sanzione da ravvedimento per ogni dichiarazione presentata.

Quindi, riassumendo:


Il lavoro all’estero e l’obbligo di autorizzazione preventiva

(di Eleonora De Biaggi)

Il Ministero del Lavoro risponde all’interpello n.13 del 26.06.2014 del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro fornendo chiarimenti riguardanti l’obbligo per le aziende straniere con sede legale e operativa in territorio estero o facenti parte di un gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2359 c.c., di richiedere il rilascio dell’autorizzazione preventiva qualora volessero assumere presso la propria sede extra UE lavoratori italiani o residenti in Italia.

 

L’art. 2 del D.P.R. n. 346/1994 dispone che:

i datori di lavoro che vogliono assumere o trasferire lavoratori italiani all’estero devono presentare la richiesta al Ministero del Lavoro solo telematicamente; se sono già residenti all’estero invece, potranno presentarla presso l’ufficio consolare competente.

 

I datori di lavoro obbligati sono individuati dall’art. 1, comma 2, del DL n. 317/1987 e si tratta di:

“…

a) datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

b)società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile;

c)società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di

nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura

complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

d) datori di lavoro stranieri”.

 

Non rileva il fatto che l’assunzione avvenga da parte di un datore di lavoro localizzato in un Paese extra ue o avvenga in Italia per poi effettuare la prestazione all’estero. L’autorizzazione preventiva risulta fondamentale sia per l’assunzione all’estero che per il trasferimento.

Le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione continuano ad essere regolate dal D.M. 16 agosto 1988, recante la “Documentazione da produrre in allegato alle domande di autorizzazione al reclutamento ed all’espatrio di lavoratori italiani”, al quale si fa integrale rinvio.

Il lavoro all’estero prevede obblighi e modalità che si differenziano da paese a paese e si raccomanda di esaminare di volta in volta la normativa specifica al fine di evitare di incorrere in sanzioni che possono essere anche gravose.

Pensioni: attenzione ai termini di decadenza

(di Eleonora De Biaggi)

Il 5 luglio sono stati azzerati gli errori commessi dall’Inps nel calcolo della pensione per effetto dello scadere dei termini previsti dal D.L. 98/2011 entrato in vigore il 06 Luglio 2011.

A partire dal 6 luglio scorso, quindi, i pensionati che negli anni passati avevano riscontrato errori di calcolo nelle loro pensioni non potranno più rivendicarne la rettifica a proprio favore.

A sollevare il problema sono i consulenti del lavoro che, con la circolare n.15/2014  della Fondazione studi ne sottolineano le criticità ed anche i profili di incostituzionalità.

Con la previsione della decadenza è stato stabilito un periodo di tre anni entro il quale il pensionato deve accorgersi degli errori commessi dall’Inps nel calcolo della propria pensione; in assenza di contestazione, perderebbe questo diritto anche per il futuro mantenendo dunque una pensione sbagliata a vita.

La norma introdotta interessa circa 20 milioni di pensionati che in questo modo non avrebbero più possibilità di ricorrere e l’INPS beneficerebbe di un condono tombale a proprio favore creandosi però un evidente ingiusto vantaggio che pone il pensionato, già soggetto debole nei confronti dell’INPS, in una posizione di inferiorità stante l’impossibilità di verificarne i conteggi data la difficoltà nel conoscere le regole di calcolo.

La disparità si evidenza anche nei diversi periodi di prescrizione che nel caso di erogazioni previdenziali di importo superiore l’istituto può vantare un termine di decadenza decennale per il recupero, mentre nel caso di prestazioni di importo inferiore il termine di ricorso per il pensionato è di soli 3 anni.

La Fondazione Studi consiglia pertanto, ai pensionati di verificare al più presto che l’importo della prestazione erogata dall’INPS sia corretto rivolgendosi alle appropriate sedi territoriali competenti. Nel caso in cui ci sia un errore che determini l’erogazione di una prestazione di importo inferiore a ciò che effettivamente spetta, presentare ricorso all’autorità giudiziaria costituisce l’unico mezzo atto ad interrompere i termini di decadenza.

Il termine di decadenza di tre anni dell’azione giudiziaria, decorre dalla corresponsione di ogni singolo rateo di prestazione. Pertanto il diritto di ogni rateo è da considerarsi autonomo rispetto al complessivo diritto alla pensione”.

Arriva l’estate…arriva il lavoro!

(di Eleonora De Biaggi)

Dai 16 anni in su è un classico cercare un lavoro estivo, una vacanza produttiva nel periodo tra giugno e settembre.

Si trascorrono 2-3 mesi in bar oppure nei villaggi turistici o in campi agricoli; occupazioni stagionali che finanzieranno poi le spese autunnali.

I ragazzi devono cercare dove affacciarsi, dove proporre candidatura e curriculum.

Le figure più richieste nella stagione estiva sono sicuramente negli alberghi, come camerieri di sala, addetti ai piani, all’animazione o baby sitter; ma anche nei negozi come commessi di vendita per sostituzione ferie, periodo di saldi o per l’arrivo in massa dei turisti.

 Dove cercare lavoro? I centri per l’impiego, gli info point dei comuni, le agenzie per il lavoro sono gli storici punti dove ricercarema da nonsottovalutare c’è anche il web, tra cui spicca il sito Linkedin, un social network che collega alle offerte di lavoro più recenti.

 I contratti proposti possono variare tra:

  • rapporti di somministrazione del lavoro
  • apprendistato
  • contratto a termine

 È bene leggere sempre con attenzione ciò che viene offerto soprattutto per i minorenni per i quali sono previste tutele particolari specialmente in tema di orario di lavoro.

 Molto diffuso è anche il lavoro occasionale retribuito tramite i famosi voucher (buoni lavoro) riscuotibili entro 24 mesi dalla fine della prestazione.

 Infine, ma non da ultimo, un occhio di riguardo va prestato alle spese. È sempre meglio preventivare il rapporto tra spese da sostenere e retribuzione garantita soprattutto quando si deve scegliere se lavorare all’estero o in grandi città dove, si sa, la vita non è affatto economica e si rischia non solo di pareggiare i conti ma addirittura di farli andare in “rosso”!

Il Bonus di 80 euro sarà riconosciuto anche alle colf attraverso l’ Unico o il 730

(di Eleonora De Biaggi)

Il collaboratore domestico è un lavoratore dipendente e, avrà diritto quindi, per l’anno 2014, al credito di 640 euro rapportati al periodo di lavoro svolto nell’anno.

Se la colf possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 1 del Decreto “Renzi” potrà godere del bonus.

A differenza però degli altri lavoratori dipendenti non lo potrà ricevere in aggiunta alla busta paga nel periodo che va da Maggio-Dicembre 2014 ma potrà recuperarlo solo in sede di dichiarazione dei redditi in quanto il datore di lavoro domestico non ricopre il ruolo di sostituto d’imposta pertanto se i lavoratori vorranno recuperare il credito, dovranno farlo presentando il Mod. 730 o il modello Unico.

I datori di lavoro, non essendo appunto sostituti d’imposta, non possono effettuare alcuna ritenuta ma sarà loro obbligo fornire tutti i dati relativi ai redditi erogati al lavoratore e i quelli relativi al periodo di lavoro svolto per permettere ai lavoratori di ottemperare ad una disposizione di legge e nel contempo recuperare il bonus. Infatti i lavoratori domestici che hanno percepito più di 8.000 euro sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi per versare le imposte dovute che non sono state trattenute dal datore di lavoro.

Il problema che potrà sorgere, in sede di verifica dell’ammontare del bonus spettante, sarà proprio la quantificazione del credito in base al periodo di lavoro svolto poiché tali rapporti sono spesso caratterizzati da prestazioni discontinue. Dovrà infatti essere chiarito se si dovrà considerare il periodo di durata del contratto o  i giorni di prestazione lavorativa.

La disposizione usa l’espressione “rapportato al periodo di lavoro” che è la stessa usata in riferimento alle detrazioni per lavoro dipendente pertanto sembra intendersi che si possa considerare il periodo di durata del contratto ai fini del calcolo.

In ogni caso il problema si porrà in sede della prossima dichiarazione dei redditi pertanto ci sarà tutto il tempo per avere i chiarimenti necessari (speriamo!).

Bonus Investimenti

(di Natascia Prencisvalle)

Con il Dl. 91/2014 è stato introdotto un nuovo credito d’imposta pari al 15% calcolato sulla differenza tra nuovi investimenti e la media dei 5 anni precedenti.

Tale credito d’imposta non spetta per i professionisti, ma per tutti i titolari di reddito d’impresa.

 Il credito d’imposta:

  • spetta sugli investimenti effettuati dal 25.06.2014 al 30.06.2015, per i soggetti con periodo d’imposta che coincide con l’anno solare va effettuato il confronto tra investimenti realizzati dal 25.06.2014 al 31.12.2014 e la media degli investimenti effettuati tra 2009-2013 ► tale credito spetterà sull’eventuale eccedenza (nel calcolo della media si può eliminare l’anno con gli investimenti più consistenti);
  • non spetta per gli investimenti d’importo unitario inferiore a 10 mila euro ► bisognerebbe eliminare tali beni dal calcolo degli investimenti;
  • spetta anche alle imprese che hanno iniziato la loro attività da meno di 5 anni ► per queste, infatti,  la media degli anni precedenti sarà effettuata solo conteggiando gli anni esistenti.
  • spetta altresì alle imprese costituite dopo il 25.06.2014 ► per queste non ci sarà l’obbligo di alcun confronto con gli anni precedenti.

 

Per fruire dell’agevolazione gli investimenti dovranno essere ubicati nel territorio dello Stato Italiano.

I beni dovranno essere nuovi e appartenenti alla divisione 28 della tabella ateco 2007, potranno essere acquisiti in proprietà, in leasing, attraverso la realizzazione in economia o tramite contratto d’appalto. Le spese si considereranno sostenute, alla data di consegna o spedizione del bene o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

 

Fonte: Il sole 24 ore