Cespiti ammortizzabili: perdita o distruzione. Che fare?

Avvicinandosi la scadenza della chiusura del bilancio relativo all’anno 2010, si deve porre attenzione all’effettiva esistenza in azienda dei beni contenuti nel registro dei beni ammortizzabili.

Questo per evitare che l’Amministrazione finanziaria ritenga ceduti –in evasione d’imposta– tutti i beni che non trova presso l’azienda, con recupero conseguente delle imposte sul reddito e dell’iva sul valore, oltre alle sanzioni. Cosa che può risultare assai grave, in determinati casi!

Analizziamo due situazioni, spiegando come si può vincere la presunzione di cessione dei beni:

1) la perdita involontaria: furto, smarrimento, incendio, perdita accidentale, dovuta proprio ad eventi fortuiti, accidentali e comunque non dipendenti dalla volontà del contribuente che devono essere provati da:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da predisporre entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, contenente l’indicazione del valore dei beni perduti. Il contribuente dovrà tenere a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria le modalità di determinazione del valore (natura, quantità e qualità dei beni ed il loro valore unitario)

oppure

b) idonea documentazione fornita dagli organi di Pubblica amministrazione (es. denuncia ai carabinieri).

2) distruzione volontaria dei beni: la presunzione di cessione è superata con:

  • comunicazione (in carta libera) con Raccomandata con ricevuta di ritorno da recapitare almeno 5 giorni prima dell’operazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ed al Comando della Guardia di Finanza competenti in relazione al luogo ove si trovano depositati i beni che dovranno subire l’operazione di distruzione (si consiglia anche la comunicazione per conoscenza al Presidente del Collegio Sindacale);
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio da predisporre al verificarsi dell’evento da cui deve risultare: data, ora e luogo in cui è avvenuta l’operazione nonché natura, quantità, qualità e valore dei beni distrutti (nel caso in cui il valore dei beni sia fino ad € 5.164,57), tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dal pubblico ufficiale in qualità di testimone;
  • redazione di apposito verbale compilato dai funzionari dall’Amministrazione finanziaria, da ufficiali di polizia tributaria o da notai che hanno presenziato alle operazioni, (nel caso in cui il valore dei beni sia superiore ad € 5.164,57);
  • redazione del documento di trasporto, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni, eventualmente risultanti dalla distruzione (con causale: smaltimento rifiuti da distruzione beni).

Si consiglia di visionare e analizzare periodicamente il registro dei beni ammortizzabili, sistemando eventuali perdite di cespiti da parte di dipendenti, collaboratori, soci, nel normale svolgimento dell’attività (cellulari, computer, trapani…) e procedere alla dismissione attenendosi alle suddette procedure per evitare spiacevoli “riprese” che a volte hanno conseguenze economiche veramente pesanti.

Il controllo è sempre fonte di sicurezza e tranquillità .

Econ-Test è a disposizione per verificare se presso la vs azienda sono rispettate queste regole di base.

Fonti: DPR 441/97.

Natascia Rag. Prencisvalle – Econ-Test 

Apprendistato: attenzione alla proroga!

Nel caso di sospensione del rapporto di apprendistato dovuta a malattia, maternità, congedo parentale, servizio militare, sospensione consensuale o ferie, si determina sempre la proroga del periodo di apprendistato?

La Fondazione Studi dei CDL, con il parere 26/04/2011 n.9, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai diversi tipi di assenza:

  1. in caso di malattia, in virtù del principio dell’effettività della formazione, non si considerano i periodi di inattività. Il Ministero, nel 2010, è intervenuto per definire, in termini quantitativi, la durata dell’assenza ed ha stabilito che se la sospensione è breve, l’assenza risulta irrilevante; se invece risulta pari o superiore al mese è consentita la proroga del periodo di apprendistato, ma si dovrà valutare caso per caso se l’assenza ha realmente compromesso il raggiungimento dell’obiettivo formativo;
  2. servizio di leva = già una sentenza della Cassazione del 1987 aveva confermato che nella durata massima del periodo di apprendistato non può tenersi conto del periodo trascorso nel servizio di leva. Non c’è motivo di discostarsi da questo orientamento.
  3. sospensione consensuale per esigenze aziendali = poiché nel contratto di apprendistato è indispensabile il conseguimento delle cognizioni tecniche per poter espletare le mansioni previste, non importa se l’assenza è imputabile al lavoratore o a comprovate esigenze produttive dell’impresa, ciò che rileva è che l’insegnamento sia effettivamente impartito;
  4. maternità o congedo parentale = tali assenze rilevano ai fini della proroga del contratto. A tal proposito è intervenuto l’INPS ribadendo che questi periodi di astensione non si computano ai fini della durata del rapporto;
  5. ferie annuali = diversamente dalle altre assenze, le sospensioni di lavoro per ferie invece, non rilevano in quanto sono già preventivamente considerate nel periodo stabilito per la formazione.

Attenzione però alle comunicazioni!

Il datore di lavoro deve tener presente che ha l’obbligo di comunicare prima della scadenza, lo spostamento del termine finale, spiegando le ragioni ed indicando la nuova scadenza contrattuale.

Infatti, se lascia decorrere il termine e comunica a posteriori la decisione di prorogare il contratto, si ritrova con un contratto di apprendistato scaduto e trasformato!

Non si può dare per scontato un evento ma si deve sempre procedere a comunicare formalmente ogni intenzione!

Rag. Eleonora De Biaggi
Consulente del Lavoro
Econ-Test. 


Trema San Marino – il penale tributario italiano arriva anche li!

La notizia della condanna dei manager di una nota società sanmarinese, apparsa recentemente sui quotidiani, offre lo spunto per riflettere sul fenomeno della “esterovestizione“, ossia quel particolare abuso fiscale con cui alcune società si spacciano per residenti a San Marino, quando in realtà operano con sedi e stabili organizzazioni in Italia.

Secondo il diritto italiano, si considerano prodotti in Italia i redditi conseguiti da imprese residenti nello Stato, i redditi prodotti da stabili organizzazioni in Italia di imprese estere e – in determinati casi – redditi prodotti da società estere che controllano direttamente società italiane.

La conseguenza di quanto appena detto sarà che in tutti questi casi, oltre a dover pagare le imposte al fisco italiano, queste società saranno soggette anche al diritto penale tributario italiano, in tutte le ipotesi di reati compiuti ai danni dell’Erario nazionale.

Nel caso di cronaca, la società è stata condannata in primo grado, quindi non definitivamente, perchè il proprio fatturato era prodotto in Italia, tramite una stabile organizzazione di persone e mezzi materiali, provata anche dalle riunioni infragruppo e relativi verbali. 

Il processo è solo alla prima fase; si prevedono l’appello e la Cassazione. Ne seguiremo gli sviluppi ma intanto possiamo ribadire che la tendenza in atto continua ed il Fisco italiano si sta dimostrando sempre più attivo in campo internazionale. 

Per cui occorre prestare la massima attenzione al riguardo e che ciascuno verifichi se il proprio assetto fiscale è in regola con le normative Italiane.

Econ-Test è a disposizione per eventuali analisi preventive in materia e per la migliore consulenza al riguardo.

 

Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

 

Fatture: d’obbligo il dettaglio!

E’ necessario dettagliare le fatture emesse anche in caso di prestazioni di servizi.

Lo ha ribadito una recente Sentenza, la quale sottolinea che la fattura deve contenere obbligatoriamente l’indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti l’oggetto dell’operazione”.

Con questo, secondo il Fisco, la norma richiede l’esposizione sia delle ore di manodopera impiegate, del relativo prezzo orario che dell’importo dei beni ceduti.

Non è corretta, infatti, l’emissione di fatture che riportino genericamente l’indicazione sommaria della prestazione di servizio, senza specificare il numero delle ore di manodopera impiegate e l’importo dei beni ceduti.

Nel caso di scostamento dei ricavi dichiarati ai fini degli studi di settore e di divergenza tra il reddito denunciato e quello risultante dal redditometro, il mancato dettaglio nella fatturazione legittima pienamente l’accertamento nei confronti del contribuente costituendo una presunzione grave, precisa e concordante di maggiori attività non dichiarate.

Da questo si ha un’ulteriore conferma che il Fisco può applicare congiuntamente diversi metodi di accertamento per avvalorare la proprie tesi, pertanto, il consiglio è di porre maggior attenzione alla compilazione dei documenti fiscali, i quali hanno valore sia formale che sostanziale e natura di PROVA DOCUMENTALE in caso di verifica e contenzioso.

Fonti: Sentenza n. 9/15/11 del31 marzo 2011 della C.T. Reg. di Torino- RM n. 111/1995.

 

Natascia Rag. Prencisvalle

Econ-Test

Mobilità e lavoro a chiamata

L’INPS con il Messaggio n. 7401/2011 ha chiarito se il lavoratore con contratto di lavoro intermittente abbia diritto al riconoscimento dell’indennità di mobilità, durante i periodi di non lavoro tra una chiamata e l’altra.

A determinarne il diritto è la sottoscrizione o meno dell’obbligo di rispondere alla chiamata.

Infatti solo nel caso in cui il lavoratore non sia vincolato all’obbligo di rispondere alla chiamata trovano applicazioni le disposizioni vigenti in materia di disoccupazione, tra cui appunto l’istituto della mobilità, mentre nel caso in cui abbia garantito al proprio datore di lavoro la disponibilità di rispondere alla chiamata la prestazione dell’indennità è sospesa per tutto il periodo di vigenza contrattuale, sia che si tratti di contratto a termine che a tempo indeterminato.

Quindi attenzione a dichiarare la propria disponibilità al datore di lavoro perchè può risultare poco conveniente!

Rag. Eleonora De Biaggi

Consulente del Lavoro – Econ-Test 

Videosorveglianza nuove regole

Il Garante della privacy è intervenuto con apposito Provvedimento a regolamentare il fenomeno della videosorveglianza che ormai, sia in ambito privato che pubblico è sempre più utilizzato. L’obiettivo del Garante è quello di bilanciare l’esigenza di sicurezza e prevenzione dei reati con il diritto alla riservatezza ed alla libertà delle persone.

Le regole dettate dal Garante entrano in vigore oggi 29 aprile 2011; per cui gli impianti esistenti devono essere adeguati. La raccolta e l’utilizzo di immagini, (telesorveglianza), è configurato come un trattamento di dati personali, per questo motivo l’installazione di sistemi di telesorveglianza deve avvenire nel rispetto delle libertà fondamentali delle persone oggetto delle rilevazioni.

Da qui l’obbligo per chi le installa di segnalare la presenza dei sistemi con appositi cartelli resi ben visibili in ogni condizione di illuminazione e collocati prima del raggio d’azione della telecamera.

SANZIONI

Il mancato rispetto dell’informativa è punito con una sanzione che va da 6.000 a 36.000 euro (Cod. Privacy art.161).

Un aspetto importante del provvedimento riguarda la disciplina sui luoghi di lavoro.

Non si possono effettuare riprese con lo scopo di verificare l’osservanza dei doveri di diligenza come ad esempio:

  • verifica del rispetto dell’orario di lavoro,
  • controllo delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

Se l’installazione si rende necessaria da ragioni organizzative o produttive occorre il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, previa richiesta all’Ispettorato del Lavoro.

Rag. Eleonora De Biaggi

Consulente del Lavoro – Econ-Test 

Amministratori di società – responsabili anche senza deleghe.

A volte basta poco per incappare in responsabilità civili nei confronti della propria società: basta dimenticare di far annotare il proprio dissenso ad una data operazione nel libro delle adunanze del C.d.A., e la frittata è fatta!

Si tratta di responsabilità civile e non penale, ma il danno è comunque grave, potenzialmente parlando, se per incorrere in questa responsabilità basta non verbalizzare un rifiuto. 

La Cassazione civile (prima sezione -sentenza n.9384 del 27 aprile 2011) ha ribadito questo principio: il consigliere senza deleghe operative deve curarsi di far trascrivere la propria posizione negativa, in ordine alla decisione del Consiglio di amministrazione, se vuole essere veramente indenne da qualsiasi responsabilità civile nei confronti della società e dei soci. 

Non è sufficente – cioè – non avere deleghe per un determinato compito, per essere “irresponsabili” per quel compito. Ogni singolo amministratore deve vigilare sugli altri, anche se alcuni sono delegati ed altri no. Ma non solo: occorre che l’amministratore privo di deleghe, una volta accertato che il delegato abbia sbagliato, lo faccia risultare nei libri sociali. Altrimenti può comunque incorrere in responsabilità.

In sostanza, vengono ribaditi due principi base del Diritto Societario:

  • delegare qualcun altro non esime dal controllo, anche perchè comunque la responsabilità è in prima battuta imputabile sempre al Consiglio di amministrazione nel suo insieme
  • una volta compiuto il proprio dovere di vigilanza e controllo, non è sufficente il dissenso verbale; occorre documentare la propria posizione negativa. In primo luogo sui libri sociali (decisioni del c.d.a.) ed in secondo luogo, con lettere, mail, fax ecc….ecc….

Come sempre: VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT!

Roberto Mazzanti  
Rag. Commercialista – Econ-Test

Rivisto il Part-Time nelle P.A.

Attenzione: sono in arrivo nuove regole per il part-time nel Pubblico impiego.

Con la legge 133/2008 viene modificata la disciplina del lavoro a tempo parziale, attribuendo alle amministrazioni pubbliche la piena discrezionalità in merito alla richiesta di trasformazione dell’orario di lavoro dei propri dipendenti.

Ora il dirigente può rigettare l’istanza part-time se da questa derivi un pregiudizio all’organizzazione della struttura.

Inoltre, con l’entrata in vigore del “collegato al lavoro“, l’art 16 prevede che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possano sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale adottati prima del 2008 (D. L. 112/2008).

Per molti dipendenti quindi cambieranno i ritmi di lavoro e, sempre che non vi siano condizioni familiari o personali particolarmente gravi, si può prospettare per molti il ritorno al lavoro a tempo pieno.

UN BEL SALTO ALL’INDIETRO!

Rag. Eleonora De Biaggi – Consulente del lavoro

Econ-Test 

Noie con l’albo? Ci pensano le commissioni tributarie!

Il contributo per l’iscrizione all’Albo professionale di appartenenza ha natura di tassa.
Su questo aspetto si può concordare o meno (personalmente lo contabilizzo come “contributo associativo”) ma la Cassazione a sezioni unite (sentenza 1782/2011) che l’ha stabilito, è difficilmente contrastabile….quindi non resta che prenderne atto.

Tra le dirette conseguenze di questa sentenza emerge che le eventuali controversie vanno affrontate presso le Commissioni Tributarie e non presso i Giudici Ordinari

Novità non di poco peso!

Inoltre, se il contributo per l’Albo ha natura di tassa, non credo che questo valga solo per i professionisti; quindi a mio parere anche le aziende -iscritte ad Albi o Ruoli – dovrebbero contabilizzarlo sotto la voce “imposte e tasse” e non sotto altre voci. Di conseguenza la spesa sarebbe deducibile fiscalmente per cassa e non per competenza.

Inoltre si presume che anche per le imprese le eventuali controversie in merito alla tassa per l’iscrizione ad Albi o Ruoli, debbano passare obbligatoriamente per le Commissioni Tributarie.

Ho la sensazione che questa sentenza non passerà inosservata a lungo…

Roberto Mazzanti

Rag. Commercialista – Econ-Test