Agevolazioni fiscali: una specie in via di estinzione

Possiamo dire che le agevolazioni fiscali siano oramai una specie in via d’estinzione e che non si sa se qualcuno presenterà mai una legge per farle diventare “specie protetta”.

La serie di manovre estive, (a cui inevitabilmente seguiranno quelle autunno-invernali) propone un taglio di queste agevolazioni già a partire dal prossimo anno; vediamo sinteticamente (per gli approfondimenti siamo disponibili personalmente) quali saranno quelle ritoccate al ribasso del 5%, anche per orientare finanziariamente i nostri comportamenti in questi ultimi 3 mesi del 2011:

  1. deduzione IRPEF della rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
  2. detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
  3. detrazione del 19% sugli interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale;
  4. detrazione del 19% sui compensi pagati agli intermediari per l’acquisto dell’abitazione principale;
  5. cedolare secca del 21% sui canoni da locazione;
  6. detrazione del 19% per spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica;
  7. detrazione del 19% per spese relative a premi assicurativi per morte, invalidità permanente;
  8. detrazione del 19% per spese scolastiche;
  9. detrazione del 19% per le spese di frequenza degli asili nido;
  10. detrazioni per coniugi, figli e familiari a carico;
  11. deduzione contributi previdenziali e assistenziali obbligatori;
  12. deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili;
  13. deduzione dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale e familiare.
Le riduzioni potranno essere evitate solo se entro Settembre 2012 il Parlamento approverà la delega per la riforma tributaria.
Al momento questa ipotesi viene data per improbabile dai più.
 
Noi vogliamo essere ottimisti…..ma intanto vi avvisiamo!
 
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Rag. Natascia Prencisvalle
Roberto Mazzanti – Commercialista

Antiriciclaggio e depositi cauzionali con libretti al portatore

La nuova soglia di tracciabilità dei movimenti finanziari, fissata a 2.500 euro dal 13 agosto scorso (decreto legge 138/11), complica le cose anche nei contratti di locazione. Ce lo ricorda Il Sole 24 Ore di oggi con un interessante ed utile contributo.

In effetti, molte cauzioni sono state a suo tempo costituite con la cessione alla proprietà di libretti di risparmio bancario al portatore; alcune tra queste cauzioni potrebbero essere pari o superiori alla nuova soglia di € 2.500,00, per cui entro il 30 settembre, vanno estinti o trasformati in nominativi, dato che dal giorno dopo non possono più circolare.

Per il futuro, meglio procedere al versamento delle cauzioni ultrasoglia con assegni bancari non trasferibili.

Qui il link all’articolo del Sole 24 Ore.

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Roberto Mazzanti – Commercialista

Proroga invio ex “elenco clienti e fornitori”

Ieri 19/09/2011 è stato pubblicato un provvedimento dell’Agenzia delle entrate con il quale è stato prorogata la scadenza dell’invio dell’ex “elenco clienti e fornitori” non al 30/04/2012, come precedentemente ventilato, ma al 31/12/2011. Inizialmente tale scadenza era fissata per il 31/10/2011. Sono state modificate alcune specifiche tecniche al fine di semplificare e snellire tale adempimento, il quale riserva tuttavia ancora delle difficoltà…ma vi aggiorneremo sugli sviluppi! 

 

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Rag. Natascia Prencisvalle

Finanziamenti dei soci alla srl e bancarotta

Essere condannati per bancarotta nonostante si sia finanziato a man bassa la propria società non dev’essere piacevole.

Ma è quello che è capitato a due imprenditori che hanno insistito un po’ troppo a non chiedere il fallimento della società, nonostante fin dalla sua costituzione si fosse dimostrata non economica.

Essi hanno finanziato di tasca loro la società con una certa frequenza, ma sono stati condannati per aver aggravato il dissesto, non avendo portato i libri in Tribunale, nonostante il dissesto avesse già tutta la sua evidenza.

L’aspetto interessante della sentenza della Cassazione (32899-2011 sez. V penale) è che i finanziamenti dei soci non solo non sono stati ritenuti rilevanti ma addirittura – secondo i Giudici – hanno aggravato il dissesto della società, perchè effettuati come prestito/mutuo e non come aumento di capitale o in conto capitale.

Ora, non è che non si sappia che i finanziamenti dei soci, spesso e volentieri, sono mutui e quindi debito della srl ma solo all’apparenza. In realtà capita sovente che i soci rinuncino alla loro restituzione, non chiedano interessi e/o vengano imputati ad aumento di capitale.

Andrebbe poi sottolineato che i debiti sono veramente tali da aggravare il dissesto solo quando diventano certi, liquidi ed esigibili; fino a quel momento stanno giustamente nel passivo ma se sono verso i propri soci, andrebbero valutati con minor rigore.

Il consiglio che possiamo dare alle società che versano nella stessa situazione, è di verbalizzare attentamente i finanziamenti dei soci e fare in modo che sia scritto nella deliberazione che i soci accettano che tali finanziamenti siano convertiti in “versamenti in conto capitale” a seconda delle necessità sociali ed a insindacabile giudizio degli amministratori.

Meglio ancora se si specifica che la loro eventuale restituzione sarà sempre e comunque posticipata rispetto ai debiti verso terzi.

Se così fosse stato scritto nel caso in questione, forse la condanna non ci sarebbe stata, chissa?

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Roberto Mazzanti – Commercialista

Nuovo seminario gratuito: Fratta Polesine, sabato 8 Ottobre ore 9:30

Il nostro prossimo seminario gratuito avrà come tema centrale il rapporto tra l‘Impresa e la Banca.

Il contratto di conto corrente:
La tutela ed i diritti dell’imprenditore correntista
(posti limitati, richiesta conferma)

Aspetti normativi sul corretto metodo di consultazione, lettura e interpretazione dei dati e della informazioni contenute nella centrale rischi.

Il punto centrale sarà il contratto di conto corrente bancario, cosa deve contenere, quali sono le clausole vessatorie, quali comportamenti tenere in caso di inadempimenti bancari. Verranno analizzati i diritti e le modalità per tutelare il correntista, approfondendo anche determinati strumenti, come l’assegno bancario.

Si approfondirà il tema della centrale rischi, come consultarla ed interpretarne i dati e infine si tratterà della pianificazione finanziaria.

Il seminario si terrà nella mattinata di sabato 8 ottobre 2011, al Palazzo Boniotti/Manegium di Fratta Polesine (RO) con inizio dei lavori alle 9,30. Sarà possibile interagire direttamente con i nostri relatori sia durante che al termine dei lavori, previsto per le 12,30.

I relatori: Nicola Zambello – Revisore Contabile  e Roberto Mazzanti – Commercialista.

Seminario banche ed imprese

A causa dei posti limitati, è gradita una conferma della partecipazione al numero telefonico della Segreteria 0425.668487, anche tramite fax allo 0425.668621 o mail indirizzata a “segreteria @ data-studio.it”.

Aggiornamento -Iva al 21% dal 17 Settembre 2011

AGGIORNAMENTO DEL 13.10.2011

Con circolare 45/e del 12.10.2011, l’Agenzia ha disposto uno slittamento del termine per versare la differenza di aliquota Iva – dal 20 al 21%- per tutti coloro che non hanno fatto in tempo a regolarizzare la propria posizione nei termini fissati inizialmente (16/11 o 16/10 a seconda del regime delle liquidazioni periodiche Iva).

Oggi si è stabilito che l’1% in più può essere versato entro il 27 dicembre 2011 (termine per l’acconto Iva 2011) o entro il 16 marzo 2012 (liquidazione Iva annuale). 

Entro il 27.12.11 si verserà la differenza relativa alle fatture emesse entro Settembre, per i soggetti trimestrali; entro il mese di Novembre per quelli mensili.

Entro il 16.03.12, invece, si verserà la differenza relativa alle fatture emesse entro Dicembre per tutti i soggetti. 

In entrambi i casi, occorre maggiorare le somme degli interessi.

Qui il link alla circolare.

FINE AGGIORNAMENTO 13.10.2011

Contrariamente al buon senso ed alla correttezza verso i contribuenti, che imporrebbero di attendere 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. dei provvedimenti, prima che essi entrino in vigore, da domani 17 Settembre scatta l’aumento dell’Iva, che passa dal 20 al 21% (art.2, comma 2bis).

Il nuovo quadro delle aliquote – da domani – sarà quindi il seguente: 4% – 10% – 21%.

Da domani avremo una serie di conseguenze pratiche di non poco conto a cui fare la massima attenzione; proviamo a fare un quadro sintetico del da farsi, distinguendo tra CESSIONI DI BENI  e PRESTAZIONI DI SERVIZI.

CESSIONI DI BENI MOBILI:

  1. se la consegna è effettuata entro le 24 di oggi ed il pagamento è successivo (così come la fatturazione differita), l’aliquota Iva da applicare resta il 20%
  2. se la consegna è effettuata dopo le 24 di oggi ed il pagamento è successivo, l’aliquota Iva da applicare sale al 21% (resta al 20% se la fattura viene emessa entro oggi)
  3. nel caso 2, se il pagamento avviene entro oggi, l’aliquota Iva da applicare resta il 20%
  4. nel caso 2, se si incassa un acconto ed il saldo invece viene rinviato post 17/9, l’acconto si fattura al 20% ed il saldo al 21%

Le regole appena viste, valgono anche per consegne parzialmente entro oggi e parzialmente da domani.

Ricordare che come regola generale, le cessioni si considerano effettuate al momento della consegna del bene; se però la fatturazione od il pagamento avvengono prima della consegna, le cessioni si considerano effettuate alla fatturazione o al pagamento; quindi l’aliquota Iva da applicare segue il momento in cui le operazioni si considerano effettuate.

CESSIONI DI IMMOBILI:

Queste cessioni si considerano effettuate al momento della stipula del rogito, salvo che il passaggio effettivo di proprietà sia successivo (nel qual caso l’operazione segue il passaggio di proprietà). Anche in questo caso, se la fatturazione o il pagamento avvengono prima del rogito o del passaggio effettivo di proprietà, l’operazione si considera effettuata in uno di quei momenti.

Quindi:

  1. se il rogito avviene entro oggi insieme al passaggio di proprietà, l’aliquota Iva da applicare resta il 20% (salvo agevolazioni prima casa o altri casi con Iva al 10%)
  2. se avviene da domani, l’Iva scatta al 21%.
Ripeto: salvo casi di spettanza dell’aliquota Iva ridotta o di esenzione totale.
 
PRESTAZIONI DI SERVIZI:
 
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento. Salvo che prima del pagamento non venga emessa la fattura.
Per cui:
  1. per i pagamenti ricevuti entro oggi, l’aliquota Iva da applicare resta il 20%
  2. per i pagamenti ricevuti da domani, l’aliquota sale al 21% – a meno che entro oggi non venga emessa la fattura, nel qual caso l’Iva rimane al 20%.
 
CASI PARTICOLARI:
  • Cessioni per atto di pubblica autorità (art.6, comma 2, lett.a)
  • passaggi da committente a commissionario (art.6, comma 2, lett.b)
  • autoconsumo o destinazione di beni a finalità extra-impresa (art.6, comma 2, lett.c)
  • contratto estimatorio (acquisto quando vendo) (art.6, comma 2, lett.d)
  • assegnazioni da coop edilizie (art.6, comma 2, lett.d bis)
In presenza di un “caso particolare” è opportuno contattare il proprio Commercialista, per le necessarie istruzioni, non facilmente sintetizzabili in questa sede.
 
RICORDARE DI aggiornare i listini prezzi, le aliquote presenti nei registratori di cassa, i moduli di fatturazione.
 
REGOLARIZZAZIONI SENZA SANZIONI:
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui i registratori di cassa non siano modificati in tempo o la fattura sia stata erroneamente emessa con l’aliquota del 20% in luogo di quella del 21%, è possibile regolarizzare la violazione attraverso la nota di debito. Viene, inoltre, chiarito che la regolarizzazione non implicherà l’irrogazione di sanzioni se la maggiore IVA verrà versata entro i termini della liquidazione periodica in cui l’imposta è divenuta esigibile.
Qui il testo del comunicato.
 
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Rag. Natascia Prencisvalle
Roberto Mazzanti – Commercialista
 
 

 

 

Le idee a volte possono esser copiate – un contributo antievasione dal Brasile

Segnaliamo con piacere questo articolo comparso su Eutekne.info, da cui emerge probabilmente una filosofia di buon senso: non basta punire i cattivi, occorre anche premiare i buoni, in modo che diano l’esempio.

La storia viene dal Brasile, un paese oramai annoverato tra le grandi economie mondiali.

Per cui potrebbe essere uno stimolo per la nostra classe dirigente.

Ecco il link.

 

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Eleonora De Biaggi – Consulente del Lavoro

Contratti di rete – il via libera può arrivare entro il 31.12.2011

Il via libera al contratto di rete, necessario per ottenere le agevolazioni fiscali, può pervenire anche dopo il 30 settembre 2011, senza compromettere nulla di rilevante, dato che il saldo delle imposte versato senza l’agevolazione potrà essere recuperato secondo le modalità ordinarie (compensazione, rimborso).

Ce lo dice la Risoluzione 89/e del 12.09.2011, il cui passaggio saliente è il seguente:

<< Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo 7 della circolare n. 15/E del 2011, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la valutazione del “programma comune di rete” da parte degli organismi abilitati, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione – fermo restando il rispetto di tutti gli altri presupposti – sarà possibile usufruire dell’agevolazione, con le modalità previste dal citato paragrafo 7, a condizione che l’avvenuta asseverazione venga 3 comunicata all’organo comune per l’esecuzione del contratto della rete ovvero al rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto entro il 31 dicembre 2011. >>

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Rag. Natascia Prencisvalle.

Costa caro nascondere i canoni di locazione

Ultimi giorni per ripensare a ciò che si deve inserire nella dichiarazione dei redditi, il cui invio telematico scade a fine mese.

Dimenticarsi di includervi i redditi derivanti dai canoni di locazione può costare molto caro, dopo le novità apportate dal D.Lgs 23/2011, in vigore dal 07 aprile scorso (cedolare secca).

Infatti la sanzione per l’infedele dichiarazione, che nei casi ordinari va dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, quando riguarda i canoni di locazione passa da un minimo del 200% ad un max del 400%.

Per non parlare della sanzione per omessa dichiarazione, che quando contiene canoni locativi schizza al 480% dell’imposta dovuta, contro l’ordinario 240%.

Quindi è opportuno fare un check-up della propria denuncia e valutare attentamente il suo contenuto; si rischia grosso per queste dimenticanze.

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Dott. Luca Zambello