Vogliamo pubblicare di seguito il nuovo quadro delle sanzioni penal-tributarie, dopo le modifiche operate dalle manovre estive. Si tratta degli articoli più importanti del d.lgs 10.03.2000 n.74:
Art. 2.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)). ((4))
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l’art. 2, comma 36-vicies bis) che “Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Noterete inoltre che non c’è più alcuna soglia quantitativa.
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Art. 3.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 2, e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ((a euro trentamila));
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e’ superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e’ superiore ((a euro un milione)). ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l’art. 2, comma
36-vicies bis) che “Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto”.
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Art. 4.
Dichiarazione infedele
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ((a euro cinquantamila));
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e’ superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e’ superiore ((a euro due milioni)). ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l’art. 2, comma
36-vicies bis) che “Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto”.
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Art. 5.
Omessa dichiarazione
1. E’ punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ((a euro trentamila)). ((4))
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l’art. 2, comma
36-vicies bis) che “Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto”.
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Art. 8.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di piu’ fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)). ((4))
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l’art. 2, comma 36-vicies bis) che “Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
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Art. 10.
Occultamento o distruzione di documenti contabili
1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e’ obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
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Art. 10-bis
(( (Omesso versamento di ritenute certificate) ))
((1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare
superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.))
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Art. 10-ter
(( (Omesso versamento di IVA) ))
(( 1. La disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore
aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta
successivo. ))
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Art. 10-quater
(( (Indebita compensazione) ))
(( 1. La disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute,
utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o
inesistenti. ))
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Art. 11
((Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore
aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e’ superiore ad euro duecentomila si
applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se’ o per altri un pagamento parziale dei
tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se
l’ammontare di cui al periodo precedente e’ superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.))
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Dott Luca Zambello
Rag. Natascia Prencisvalle