Imposta di registro sull’avviamento da cessione d’azienda

Quando si deve tassare l’avviamento in una cessione d’azienda, si devono prendere in considerazione le specifiche condizioni economiche dell’azienda ceduta – anche desunte dagli studi di settore – e non i vecchi moltiplicatori della percentuale di redditività sulla media dei ricavi  negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello della cessione, moltiplicata per tre e, in presenza di specifiche condizioni, per due. 

A dare queste indicazioni è la ctp di Reggio Emilia con la sentenza 143/4/11, depositata il 18 agosto scorso.

I moltiplicatori sono troppo “rozzi” per essere presi in considerazione come unico elemento di valutazione; semmai potranno essere utilizzati come indice di riferimento interno all’Amministrazione, ma non come elemento probatorio in sè.

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Rag. Natascia Prencisvalle 

Accettazione della proposta di compravendita immobiliare

Interessante sentenza della Cassazione sulla conclusione del contratto, per il quale l’art.1350 c.c. richieda la forma scritta.

Si dice che mentre può essere richiesta la forma scritta per la conclusione di un dato contratto (nella specie un preliminare di compravendita di fabbricati) LA CONOSCENZA dell’accettazione della proposta (art.1326 c.c.) può anche non possedere la stessa forma scritta, che deve esistere al momento della ricezione (art.1335).

Nel caso specifico si trattava di provare un’accettazione pervenuta per via telefonica.

In sostanza, un conto sarebbe la forma richiesta per provare l’esistenza di un contratto e per l’accettazione, un altro conto sarebbe la forma richiesta per LA CONOSCENZA dell’accettazione della proposta (il contratto si conclude nel momento in cui chi fa la proposta viene a conoscenza dell’accettazione della controparte).

A mio parere può sembrare una questione da azzeccagarbugli ma se ci pensiamo bene una sottigliezza del genere può costare centinaia di migliaia di euro,  dato che stiamo parlando di preliminare di compravendita immobiliare…..

Ecco il link alla sentenza, messa a disposizione su Altalex.com.

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Roberto Mazzanti – Commercialista

Come sta la tua azienda ? E’ preparata all’aumento degli oneri finanziari in arrivo?

Si segnalano aumenti dei tassi di interesse e degli spread, da 0,500 a 1,500 punti, a seconda dei casi.

Le lettere da parte delle Banche sono già partite, basta leggere i giornali.

A questo punto dell’anno e con queste previsioni come sfondo, è perciò indispensabile analizzare la situazione contabile delle vostre aziende, per cercare di capire:

  1. qual è il reddito in corso
  2. quale potrebbe essere il carico fiscale 2011, anche in vista dell’acconto di Novembre
  3. se a livello finanziario c’è equilibrio tra debiti e crediti, entrate ed uscite più o meno vicine nel tempo
  4. prevedere una possibile situazione di chiusura dei conti 2011
  5. valutare quali interventi potrebbe essere necessario fare, anche per contenere i prossimi aumenti degli oneri finanziari.
I nostri attuali clienti sono già abituati a tutto questo; e voi ?
 
Siamo a vs disposizione, in modo assolutamente veloce ed economico, per ricevere le vs situazioni contabili ed analizzarle; vi daremo un primo quadro di risposte e di possibili soluzioni.
 
Questo lavoro potrebbe servirvi per confrontarvi con noi e valutare se le vostre previsioni e le vs valutazioni coincidono con le nostre. 
 
Mandateci una situazione contabile aggiornata: per voi sarà un impegno di pochi minuti, che però potrebbe darvi indicazioni e soluzioni (perchè no?) molto molto interessanti.
 
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Nicola Zambello – Revisore Contabile
Roberto Mazzanti – Commercialista
 

S.r.l. a ristretta base sociale: quando non si può parlare di utili occulti percepiti

La giurisprudenza oramai costante individua nelle s.r.l. con compagine sociale molto ridotta una sorta di “associazione ad alta complicità“; per questo motivo mi piace sottolineare l’eccezione a questo modo di pensare dei Giudici, costituita dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari, n.40/6/11 del 27.05.2011.

In questo caso i Giudici hanno respinto la tesi dell’Ufficio delle Entrate, che aveva individuato nel socio di una srl, partecipata per il 20% dal contribuente, un evasore del maggior reddito accertato alla srl per un determinato anno. La stessa cosa avevano fatto i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale.

Questo il ragionamento seguito dalla Commissione:

  1. il socio aveva una partecipazione minoritaria (20%) e non era amministratore
  2. egli risiedeva in altra provincia e lavorava presso una ditta come dipendente
  3. non lavorava nella società nè vi è stata prova di una sua partecipazione attiva alla gestione
  4. e’ l’Ufficio che deve provare la percezione del maggior reddito da parte del socio, senza potersi avvalere solo della presunzione secondo cui il modesto numero di soci presuppone la complicità nell’occultamento e nella percezione degli utili.
Tra l’altro, il contribuente si era difeso allegando gli estratti conto bancari e le fonti del proprio reddito (Cud) e la Commissione gli ha dato atto di non poter fare altro, vista l’impossibilità di difendersi in altro modo da un’accusa così generica.
 
L’Ufficio invece pretendeva di non dover fornire alcuna prova, certo della sufficenza del filone giurisprudenziale contro le srl a ristretta base sociale a cui accennavo all’inizio dell’articolo.
 
La sentenza è molto importante perchè costituisce una base su cui appoggiare la difesa in casi analoghi, quando abbiamo una società con pochi soci ma in cui alcuni sono “lontani” dalla gestione sociale. Ma è molto importante anche perchè afferma che la sola presunzione di complicità tra soci non è sufficente, se non accompagnata da altri indizi gravi, precisi e concordanti.
 
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Roberto Mazzanti – Commercialista
 

La revisione volontaria dei bilanci, strumento di controllo

Volutamente in questi giorni non vi stiamo dando notizie fiscali. Non perchè ci siamo dimenticati che esiste una manovra in corso ma solo per evitare di dover continuamente tornare a rettificare quanto appena scritto. Lo faremo con le notizie definitivamente affidabili. A legge approvata.

Oggi parliamo di revisione dei bilanci delle società.
Spesso abbiamo dei dubbi su come stiano andando le cose nella nostra società, certe operazioni non ci hanno convinto o certe affermazioni degli amministratori non hanno trovato riscontro in contabilità o, peggio ancora, ci sentiamo un pò messi da parte al momento delle decisioni importanti.

Noi vogliamo segnalarvi che è possibile, oltre che un vostro preciso diritto legale, sottoporre a revisione la contabilità ed il bilancio della vostra società, consultando la documentazione contabile, i contratti e la corrispondenza; è possibile anche richiedere, tramite noi, notizie agli amministratori sugli affari in corso.

Tutto questo lavoro porterà ad una serie di risultati:
A) saprete come e dove sta esattamente la vostra società, in termini generali;
B) se la gestione è o non è ottimale e molte altre informazioni, anche sull’impostazione fiscale dell’azienda.
C) Saprete quanto vale la società e la vostra quota sociale;
D) se puó essere ragionevole cederla o recedere dalla società,
E) saprete anche se i vostri soci o gli amministratori non sono stati corretti con voi oppure si.

Il nostro compenso, viene concordato con il cliente in forma preventiva e scritta: l’onorario è principalmente a tempo e solo in parte a percentuale
sul valore. Perció l’operazione può costarvi meno di quanto pensiate, anche perchè verrà organizzata in diverse fasi, che verranno aperte solo se necessario e richiesto dal cliente; ad ogni fase un costo certo e preventivato con chiarezza e per iscritto.
Possiamo garantire la massima riservatezza e celerità e volendo si può lavorare anche esclusivamente tramite posta elettronica, fax e corrispondenza.

Siamo a vs disposizione, per togliervi ogni dubbio e farvi conoscere davvero il valore della vostra impresa.
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Roberto Mazzanti – Commercialista
Nicola Zambello – Revisore Contabile

Occhio alle casse aziendali. Nuovo limite antiriciclaggio

La scheda contabile della cassa non è mai stata così importante come negli ultimi tempi, da quando progressivamente ma inesorabilmente il limite quantitativo per effettuare pagamenti in contanti é in continuo ribasso.

Dal 14 agosto scorso siamo a quota 2.500 €.

La nuova soglia ha effetto anche per quanto riguarda le verifiche fiscali in azienda; se il saldo contabile della cassa supera limiti fisiologici diventa poco credibile e sintomatico di uscite non contabilizzate, vuoi per dimenticanza (rimborsi anticipazioni degli amministratori) o peggio, per pagamenti in nero. Ecco che allora certe operazioni possono rivelarsi controproducenti. Per esempio, se gli amministratori in realtà sono stati rimborsati puntualmente per le loro anticipazioni, ma ci si è dimenticati di annotarlo nella contabilità, non sarà fattibile un rimborso “una tantum” superiore alla nuova soglia di 2.500 €.
Si corre il rischio di essere sanzionati pesantemente per violazione alle norme antiriciclaggio; inoltre, ci si espone anche alla presunzione di inattendibilità complessiva non solo della cassa, ma di tutto l’impianto contabile. Con gravi risultati. Primo tra tutti, l’aver aperto al Fisco un’autostrada completamente priva di limiti di velocità per arrivare all’accertamento induttivo!

Se poi il rimborso di cui sopra viene frazionato in più riprese, ma senza i necessari supporti contabili, la soluzione non porta a risultati diversi.

Quindi raccomandiamo ancora più che in passato di procedere con estrema puntualità al controllo costante della scheda di cassa, almeno settimanalmente, in modo da non correre rischi seri in questa materia. Gli amministratori stiano attenti a documentare sempre i movimenti di cassa: le note spese servono a questo e le prime note cassa pure. Non trascuriamole, potrebbe costare caro!
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Rag. Natascia Prencisvalle

La consulenza on line. Vi spieghiamo le possibili trappole

Al giorno d’oggi si parla molto della consulenza via internet. Negli U.S.A è un mercato notevole, specie nel settore dei servizi legali. Sembra che gli americani siano abituati a farsi redigere on line testamenti, contratti di locazione, società e perfino accordi pre-matrimoniali. Forse un giorno anche da noi si arriverà a tanto.

Non ci vediamo niente di male; alcuni siti italiani lo fanno già. Ma come sempre occorre buon senso. Sappiamo che gli americani hanno anche fatto errori che è bene evitare di copiare: ad esempio, i mutui sub-prime! Quindi vogliamo consigliarvi alcune precauzioni che i non addetti ai lavori forse ignorano e che invece è bene tener presenti, quando ci si accinge a chiedere consulenze on-line.

Primo: verificare nel “chi siamo” del sito internet che tutti i professionisti abbiano titoli idonei. La consulenza è un’attività libera -fino a un certo punto- ma è indubbiamente meglio se chi ce la fornisce è un professionista iscritto ad un Ordine o ad un Albo, che possa esercitare un potere disciplinare in caso di colpa grave o di errori e se la sua specializzazione è attinente alla vostra problematica (il lavoro ai Consulenti del Lavoro, le società ai Commercialisti o agli Avvocati, il bilancio ai Revisori o ai Commercialisti e così via….).

Secondo: verificate sui siti degli Ordini professionali l’effettiva iscrizione del professionista a cui vorreste rivolgere il vs quesito. Inoltre, chiedere che sia il tal professionista a darci una risposta e non affidarsi genericamente al sito internet. Questo farà si che il cliente sappia esattamente con chi ha a che fare.

Terzo: chiedere sempre un preventivo per il compenso e richiedere che vengano specificati gli articoli della Tariffa professionale applicabile.
Inoltre, richiedete che il preventivo venga inviato tramite fax o mail certificata. Questo evita i preventivi “anonimi” e generici. Inoltre, non pagare con carte di credito ma sempre tramite bonifici bancari o versamenti postali.

Quarto e ultimo consiglio: telefonate e chiedete di essere contattati telefonicamente, se qualcosa non è chiaro, nella risposta che avete ricevuto e chiedete di parlare personalmente con chi vi ha fornito il parere.

Sappiate che brevi chiarimenti a seguito della consulenza sono sempre inclusi nel compenso pagato. In più, il contatto diretto vi consentirà di capire che parlate con un professionista identificabile e non con un’organizzazione anonima, che potrebbe essere composta anche da persone prive della dovuta preparazione.

Infine, sappiate che non tutto si può risolvere tramite internet e che spesso invece i problemi sono più complessi e richiedono tempo e fatica. Se tenete presente queste semplici regole dovreste evitare le trappole presenti su internet.

Noi di Econ-Test siamo a vs disposizione con i nostri professionisti, tutti regolarmente esercitanti la loro attività e contattabili di persona, anche dopo una domanda via internet. I nostri campi di intervento sono specificati nella pagina “i nostri servizi” e nel nostro “chi siamo” troverete tutti i nostri professionisti con le loro specializzazioni.

La segreteria

Accertamento: se l’Ufficio denuncia, noi possiamo accedere agli atti

il Consiglio di Stato, sentenza 10 agosto, n.4769, sez.IV, ha fissato questo importantissimo principio, in materia di accesso agli atti amministrativi. La vicenda vede coinvolto da un lato un Ufficio delle Entrate che invia una denuncia per reati fiscali al P.M e dall’altro il malcapitato contribuente, che attraverso quella denuncia si vede raddoppiare – da subito – le annualità verificabili.

Il difensore chiede di poter verificare il contenuto della denuncia, ma l’Ufficio si oppone. Ne nasce un ricorso al Tar, respinto, ed un appello al Consiglio di Stato. Il quale invece accoglie la tesi difensiva, sostenendo che non è in gioco l’accesso al fascicolo del PM, bensì quello alla denuncia in sè, per poterla studiare e difendersi da essa in sede contenziosa.

Negare l’accesso alla denuncia, impedisce al contribuente – aggiungiamo noi – di poterla “pesare” e di valutare se il comportamento dell’Ufficio sia o non sia pretestuoso. Quindi a nostro parere questa sentenza merita di essere accolta favorevolmente: sarà un’arma in più per la difesa.

Che sulla materia del raddoppio dei termini di decadenza, non ne ha molte, purtroppo, vista la giurisprudenza recente in materia.

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Rag. Natascia Prencisvalle
Dott. Luca Zambello

S.r.l e accertamenti fiscali. La chance del 295 cpc

La Cassazione, con sentenza 2214 di quest’anno, ha chiarito che quando viene compiuto un accertamento fiscale nei confronti di una s.r.l con pochi soci, questi possono chiedere alla Commissione Tributaria la sospensione del processo nei loro confronti, finche’ quello in cui e’ protagonista la srl non diventi definitivo.
Di solito quando viene accertata un’evasione da parte di una societa’ di capitali a ristretta base sociale, gli uffici sono soliti presumere che il “nero” sia stato immediatamente ripartito tra i soci, nello stesso periodo d’imposta. Ragion per cui notificano l’accertamento sia alla societa’ che ai soci, instaurando cause autonome ma collegate allo stesso evento: utili presuntivamente non contabilizzati e distribuiti dalla societa’ ai soci.
Quindi pur non esistendo un vero e proprio litisconsorzio necessario, a meno che la srl non sia in regime di trasparenza, i soci sono chiamati a difendersi.
La strategia difensiva si arricchisce di un nuovo tassello: con questa sentenza, la Cassazione offre ai soci la possibilita’ di chiedere al proprio Giudice la sospensione del proprio processo, fino a che quello in corso per la srl non diventera’ definitivo. Il che significa finche’ non si arrivera’ all’ultima sentenza di merito (ctp o ctr) non impugnata dalla parte soccombente o al giudizio di Cassazione (sempreche’ questa non decida di rinviare il processo ad una commissione di merito).
Il tassello viene individuato nell’art.295 del codice di procedura civile.
In sostanza: finche’ non e’ piu’ che certo che la societa’ abbia prodotto degli utili non dichiarati, non puo’ scattare anche la presunzione che questi siano stati ripartiti tra i soci.
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Rag. Natascia Prencisvalle
Roberto Mazzanti – Commercialista

Mai dire pubblicità. Una storia di successi basata sulla sola qualità: la Settimana Enigmistica

Si dice spesso che la pubblicità è l’anima del commercio. Invece eccovi una storia di successo, che inizia nel lontano 1932, che non ha mai visto 1 euro di pubblicità: la Settimana Enigmistica.

La rivista compirà 80 anni nel 2012 e non ha mai cambiato la sua veste grafica; altro elemento degno di attenzione nella storia di questo business…..e inoltre non ha mai pubblicato una sola riga di pubblicità.

Si autofinanzia con una media di 10 milioni di utili annuali, costruiti da 29 dipendenti e 54 milioni di ricavi.

Un bel margine! Non c’è da discutere. 

Perciò si può sostenere che la sola qualità della rivista, dell’idea che ne è alla base, è la fonte del successo di questa iniziativa imprenditoriale. Niente innovazioni, niente pubblicità.

Pochi economisti consiglierebbero una cosa del genere ad un imprenditore che chiedesse la loro opinione. Eppure è così.

Qual è la lezione che se ne ricava ? Facile: la qualità è la base di tutto. 

Le altre tecniche e strategie aiutano indubbiamente; dal marketing alla pubblicità, dal packaging al design e così via, ma più di tutto conta la qualità.

Sempre e in tutti i campi.

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Nicola Zambello – Revisore Contabile

Roberto Mazzanti – Commercialista