Svizzera a doppio profilo: per gli appalti ok – per il fisco ko

Le imprese Svizzere non sono considerate black list, se vogliono partecipare agli appalti offerti dalla nostra Pubblica Amministrazione.

Lo ha stabilito un recente provvedimento del Ministro dell’Economia, pubblicato lunedi scorso.

Le imprese elvetiche hanno le carte in regola sotto questo profilo, si dice, perchè la Svizzera ha firmato una serie di accordi internazionali in materia di appalti.

Possono perciò lavorare liberamente per lo Stato italiano, senza aggravi documentali e accorgimenti particolari.

Benissimo. 

Allora io mi chiedo: se i loro cantieri in Italia sono considerati stabili organizzazioni, come dovrebbe essere in base al nostro T.u.i.r. (v.nostro articolo di ieri 17 maggio:  un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, nonché l’esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, a condizione che il cantiere, progetto o attività abbia durata superiore a tre mesi) mi chiedo perchè le imprese italiane che eventualmente fossero subappaltatrici, devono considerare la committente black list e adempiere a tutti gli obblighi connessi ?

Se l’impresa svizzera non è black list per essere pagata direttamente dallo Stato, perchè lo diventa se subappalta lavori a ditte italiane ?

I misteri delle leggi sono infiniti….

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

 

Il concetto di stabile organizzazione: il beneficio del dubbio

Essere una società italiana controllata al 100% da una società estera e partecipare alle trattative con i clienti italiani della casa-madre, non vuol dire essere una “stabile organizzazione occulta” della stessa.

Anche se si sono effettuati investimenti rilevanti in Italia. Anche se si possiede un codice fiscale italiano ed una linea telefonica.

Anche con tutti questi elementi, la società italiana non è un’emanazione stabile della casa – madre nel nostro paese; quindi il suo reddito non dev’essere tassato in Italia.

Questo ce lo affermano i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano, con la sentenza n.37/28/11.

Faccio rilevare che la Cassazione è prevalentemente di avviso opposto, tanto che la sola trattativa con clienti italiani sarebbe sufficente a configurare una stabile organizzazione di soggetto estero sul territorio italiano. Anche senza tutti gli altri elementi appena visti.

Occorrerebbe maggiore certezza in materia, non fosse altro che per garantire gli investimenti esteri. Mi rendo conto tuttavia che la cosa non è facile, dato che si tratta di concetti non delimitabili con un compasso…

Ecco cos’è una stabile organizzazione (S.O.) secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi:

  1. una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato;
  2. costituisce S.O. anche il soggetto non indipendente, residente o non residente, che nel territorio dello Stato conclude abitualmente in nome dell’impresa contratti diversi da quelli di acquisto di beni;
  3. il soggetto non legato da rapporti di dipendenza legale con l’impresa, che comunque esegua senza autonomia ed in modo abituale istruzioni della stessa e che in tale veste compia atti essenziali per la conclusione dei contratti che risultano vincolanti per l’impresa medesima;
  4. una sede direzionale;
  5. una succursale;
  6. un ufficio;
  7. un’officina;
  8. un laboratorio;
  9. un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, nonché l’esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, a condizione che il cantiere, progetto o attività abbia durata superiore a tre mesi;
  10. una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali anche in zone situate fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all’esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo e alle risorse naturali.

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test 

Come estinguere un’associazione che ha un credito da riscuotere?

Mi è stato posto questo quesito, qualche tempo fa:

“…se un’associazione, che ha richiesto l’insinuazione al passivo fallimentare di un suo credito, volesse chiudere la partita iva per cessata attività, potrebbe ancora riscuotere il suo credito dal fallimento e se si con quali modalità visto che il soggetto insinuato si estinguerebbe prima della distribuzione dell’eventuale riparto ai creditori?…”

La risposta a questa domanda:

“Premesso che nella domanda non è stato specificato se l’Associazione di cui stiamo parlando è o non è dotata di personalità giuridica, tratteremo l’argomento per entrambe le forme associative.

Premetto anche che la semplice chiusura della partita Iva non è sinonimo di cancellazione ed estinzione “civile” dell’ente ma una formalità fiscale, che potrebbe anche arrivare prima della completa definizione dei rapporti giuridici dell’ente stesso e che – comunque – nulla ha a che vedere con l’incasso di crediti fallimentari, a meno che non si tratti di dover emettere fatture o note di accredito.

ASSOCIAZIONI CON PERSONALITA’ GIURIDICA:

Le associazioni con personalità giuridica, si estinguono ai sensi dell’art.27 del codice civile, per cui una volta che gli associati deliberano la cessazione dell’attività, terminano la liquidazione, ed ottengono dalle competenti Autorità la cancellazione dell’Associazione, i rapporti giuridici pendenti non sono più proseguibili come associazione e restano perciò interrotti ed estinti per sempre.

Nel caso specifico l’Associazione non potrebbe perciò coltivare la sua insinuazione nel passivo fallimentare con le conseguenze che si possono immaginare.

Tener presente che la partita Iva cessata – però – come già detto, non vuol dire estinzione completa dell’ente ma solo la cessazione di una posizione fiscale.

ASSOCIAZIONI SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA (o non riconosciute):

Al contrario di quanto accade per quella dotata di personalità giuridica e quindi riconosciuta, questo tipo di associazione non si estingue per il solo fatto di aver eseguito formalità relative alla propria cancellazione – incluso il cessare la partita Iva.

Perciò gli organi che erano in carica al momento della cancellazione restano legittimati ad agire fino all’estinzione di tutti i rapporti giuridici pendenti. Ed agiscono comunque (in regime di proroga) nell’esclusivo interesse dell’associazione.

La vera estinzione si ha (com’era una volta per le società) solo quando tutti i rapporti giuridici pendenti sono esauriti e conclusi in modo effettivo.

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test 

Autotrasporto. Alla gogna mediatica chi paga sottocosto!

E’ stabilita la pena per i committenti che pagano sottocosto i trasportatori.

Si tratta di una gogna mediatica, attuata  mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei committenti colpevoli delle violazioni, con tutti i loro dati identificativi, in modo che tutte le Amministrazioni pubbliche possano prenderne conoscenza.

Ovviamente il tutto accompagnato dalle sanzioni amministrative, come quella dell’esclusione dai benefici fiscali per almeno 1 anno.

La pena della pubblicazione avrà durata fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla notifica delle sanzioni, salvo contenzioso o autotutela favorevole al committente.

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Roberto Mazzanti – Rag.Commercialista – Econ-Test

 

Mediazione obbligatoria: a questo punto sarebbe meglio facoltativa!

Filtra dalle notizie di oggi la bozza di accordo raggiunta nella notte tra il Ministro della Giustizia On.le Alfano e le rappresentanze dell’Avvocatura.

Se verrà confermata la novità, la mediazione obbligatoria vedrà l’imprenditore obbligato a farsi assistere da un Avvocato.

Il che può far facilmente immaginare l’appesantimento della procedura, che avrebbe invece dovuto essere un alleggerimento del processo civile.

Oltre al fatto che tutti coloro che si sono impegnati nei corsi, gli Enti organizzatori stessi, le altre categorie professionali, vedrebbero andare in fumo il tempo impiegato e le spese sostenute.

Una vera e propria beffa!

A questo punto, non sarebbe meglio rendere all’imprenditore la facoltà di scegliere se mediare preventivamente o imboccare subito la strada del processo ?

Secondo noi, si.

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Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista – Econ-Test

Ganasce fiscali: come eliminarle una volta pagato il debito?

Il fermo amministrativo sugli autoveicoli (le c.d.”ganasce fiscali”) non si elimina automaticamente, una volta pagato il debito tributario.

Occorre recarsi al Pra e far annotare la cancellazione!

Tutto questo spesso non si fa, semplicemente perchè nella quietanza di pagamento non esiste questa avvertenza.

Perciò molti contribuenti non sanno di avere il fermo, anzi, sono convinti del contrario, e se ne accorgono magari solo in occasione della vendita dell’autoveicolo.

L’Aci ha richiesto una modifica legislativa ma a quanto pare il Parlamento (Commissione Vigilanza Anagrafe Tributaria) non pensa che sia necessario!

Nel corretto rapporto Fisco-Contribuente, certe trappole andrebbero evitate!

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Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista – Econ-Test

Arrivano le proroghe! Al 6 luglio il saldo Ires- Irpef e Irap senza interessi.

Come spesso succede negli ultimi anni, gli studi di settore arrivano troppo tardi e complicano la vita a noi Professionisti, ai CAF ed ai Contribuenti. Quest’anno poi si aggiunge la problematica della “Cedolare Secca”, con le scelte che i contribuenti proprietari di immobili concessi in locazione devono effettuare.

Anche quest’anno quindi si è resa necessaria la proroga, ma con una particolarità: la platea degli interessati sembra essere notevolmente più ampia che non in passato.

MODELLO UNICO 

Quest’anno la proroga delle scadenze ha differenziato i soggetti destinatari del provvedimento, distinguendo tra persone fisiche e gli altri.

PERSONE FISICHE

Viene prorogata al 6 luglio (mercoledì) la prima scadenza – senza interessi – per il saldo Irpef e Irap, con relative Addizionali nonchè per l’acconto sulla cedolare secca, per tutte le persone fisiche.  Questo indipendentemente dal fatto che siano interessate o meno alla problematica degli studi di settore o della “cedolare secca”.

Riguarderà inoltre le imprese (ed i loro collaboratori, nel caso di imprese familiari) ed i professionisti soggetti agli Studi di Settore.

La seconda scadenza a disposizione sarà il 5 agosto (venerdi), ma questa volta il saldo dovrà essere maggiorato dello 0,40%.

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

La proroga riguarderà le società, le associazioni, nonchè gli enti, soggetti agli Studi di Settore. Lo stesso varrà per i soci ed i partecpipanti delle società, enti e associazioni suddette.

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Per tutti gli altri contribuenti, diversi dalle persone fisiche, non interessati agli studi di settore, restano confermate le scadenze del 16 giugno (senza interessi) o del 18 luglio, con maggiorazione dello 0,40%.

In tutti i casi, è sempre possibile usufruire della rateazione fino al mese di Novembre.

MODELLO 730

Passa al 16 maggio il termine per consegnarlo, compilato, al proprio sostituto di imposta. Slitta invece al 20 giugno il termine per presentarlo al Caf o al professionista abilitato, i quali, a loro volta, avranno tempo fino al 30 giugno per consegnare al contribuente una copia del 730 unitamente al prospetto di liquidazione delle imposte.

Entro il 12 luglio il Caf o il professionista abilitato provvederà alla trasmissione telematica della dichiarazione.

MINI PROROGA FERIALE Fico

Il Governo ha già predisposto anche la mini-proroga feriale di Agosto, per i versamenti in scadenza dal 1° al 22, escluso quello del saldo delle imposte del 5 agosto già visto sopra, spostando al 22 agosto il termine per i relativi adempimenti (originariamente sarebbe stato il 16 agosto).

S.E.& O. (Fonte: Sole 24 Ore odierno)

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Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista – Econ-Test

Società – compensare i propri crediti a volte fa bene anche contro il Redditometro!

Emblematica sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia: il socio di S.n.c. (società in nome collettivo) che sottoscrivendo l’aumento di capitale sociale, non lo versa ma lo compensa con un proprio precedente credito verso la società (si presume per finanziamenti), non realizza un investimento patrimoniale, anche se aumenta o mantiene la propria partecipazione sociale. 

In pratica, non effettua una spesa che possa essere scambiata per una maggiore capacità contributiva, che come tale può rischiare l’accertamento sintetico, ossia il redditometro.

E quindi il Fisco non può emettere un avviso di accertamento basato su questo evento!

Va detto che – semmai – la spesa sarebbe stata sostenuta al momento in cui il socio ha finanziato la società. E’ questo infatti il momento decisivo da sottoporre all’attenzione fiscale; sempre che sia il sintomo di un tenore di vita non proporzionale ai redditi dichiarati.

Ma nel caso esaminato dai Giudici, concordiamo che prendersela con la compensazione sia esagerato.

Ecco allora un altro caso in cui le società danno una certa utilità!Sorridente

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Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista – Econ-Test

Le invenzioni degli amministratori sono proprietà della società.

Le invenzioni che gli amministratori brevettano nel periodo in cui ricoprono la carica societaria, anche se la registrazione viene effettuata a nome loro (quindi a livello personale), sono in realtà da ritenere un Asset della società. Sia che si veda la cosa sotto il profilo dell’immedesimazione organica, sia sotto quello del diritto del lavoro.

L’immedesimazione organica, non è altro che una brutta frase per dire che gli atti che vengono compiuti dall’amministratore nell’esercizio delle sue funzioni, si riflettono immediatamente nel patrimonio della società. E’ lo stesso rapporto che esiste tra mandante e procuratore.

Per cui – anche se il brevetto è nominalmente dell’amministratore presso l’Ufficio preposto – in realtà si tratta di un’attività (Asset) patrimoniale della sua società.

La conseguenza è che in caso di vendita del brevetto ad altra società, da parte dell’amministratore, si può incorrere in ipotesi di distrazione di patrimonio sociale; con tutte le conseguenze del caso, essendo un reato.

V.Tribunale di Vicenza e Corte di Cassazione penale n.18028 del 09.05.2011.

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Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista – Econ-Test

Chi perde paga. Già. Ma come paga? Il trattamento delle spese processuali

Non c’è pace sulla questione delle spese processuali da rimborsare alla parte vittoriosa. Anche il comportamento degli Avvocati su questo punto spesso lascia a desiderare, in quanto tendono a trascurare gli adempimenti fiscali in capo al loro cliente (e parlo dei legali della parte perdente).

Dopo aver esaminato decine di risoluzioni e sentenze, a mio parere, il quadro preciso della questione è il seguente:

a) la prima cosa da fare è osservare se il Giudice ha ordinato o meno la distrazione degli onorari d’avvocato non riscossi (art.93 c.p.c.);

b) in caso positivo, se chi ha perso la causa è un imprenditore o professionista, sempre che la causa sia inerente la propria attività (e non invece questioni del tutto private) il pagamento delle spese all’Avvocato della vittoriosa deve avvenire operando la ritenuta d’acconto Irpef del 20% sui compensi imponibili (onorario + spese soggette). Inoltre, la soccombente ha il diritto di non pagare l’Iva esposta nella parcella dell’avvocato della vittoriosa, se questa può detrarla. Se invece la parte vittoriosa è un privato, anche l’Iva andrà versata all’avvocato della vittoriosa. Attenzione: quest’ultimo fattura solo ed esclusivamente alla propria cliente e non alla parte perdente. Pertanto chi paga deve farsi rilasciare una ricevuta dall’avvocato con cui questo attesta che la parcella numero xx del xx intestata a Rossi è stata pagata il giorno xx da Bianchi. Nel nostro esempio Bianchi – parte perdente – ha il diritto di detrarre la spesa per intero (anche eventualmente per l’Iva pagata), in quanto la causa rientra nella sfera della sua attività. La ritenuta – una volta versata – va anche certificata all’avvocato della vittoriosa.

c) in caso negativo – ossia quando il Giudice non ordina la distrazione ex art.93 c.p.c. –  la parte perdente non paga l’avvocato della vittoriosa ma rimborsa direttamente a quest’ultima le spese processuali, senza operare la ritenuta d’acconto Irpef del 20% e non pagando l’importo corrispondente all’Iva, se la vittoriosa ha potuto detrarla.

Ovviamente, se la parte perdente non è imprenditore o professionista, oppure se la causa non è inerente l’attività esercitata, la ritenuta Irpef non va operata, sia che la distrazione sia presente nella sentenza di condanna o meno.

Per cui con un gioco di parole, si potrebbe dire che occorre fare attenzione alla “distrazione” ed alla qualità delle parti in causa (imprese – professionisti – privati).

Per quanto riguarda l’Iva contenuta nelle spese processuali, la parte perdente non potrà mai detrarla come tale, perchè la fattura dell’avvocato della controparte va sempre intestata al suo cliente e non alla perdente. Che invece ovviamente detrarrà l’Iva pagata sulla parcella del proprio legale, sempre che – come detto – la causa inerisca l’attività esercitata.

Questa mi sembra la più corretta impostazione possibile.

In ogni caso noi siamo a vs disposizione per le questioni più complesse.

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Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista – Econ-Test