Emilia-Romagna: 15 milioni di euro per le imprese.

Quindici milioni di euro dalla Regione per sostenere gli imprenditori che investono e si innovano. Inoltre saranno premiate le aziende che creeranno posti di lavoro a tempo indeterminato.
Con 10 milioni di euro, vengono finanziate l’innovazione nelle imprese e le reti d’impresa. Altri 5 milioni sono destinati a sostenere la nascita di nuove imprese. I bandi sono stati approvati dalla Giunta regionale e sono finanziati con risorse europee Por Fesr.

Qui il link per accedere al sito e visualizzare/scaricare i bandi:

Pronti due bandi per nuove imprese, innovazione e reti

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

Dott. Luca Zambello – Econ-Test

Stressati dal lavoro? ecco lo strumento per saperlo!

Il 19 maggio 2011 il Dipartimento Medicina del Lavoro dell’Inail ha messo a disposizione un manuale che aiuta le aziende nell’analisi e gestione del rischio da stress da lavoro correlato

Il manuale è disponibile on-line per tutte le aziende gratuitamente.

Lo strumento predisposto mette a disposizione, per le aziende che si registrano, una griglia di controllo utile per effettuare una valutazione preliminare e rilevare tutta una serie di parametri indicatori di situazioni di stress, oltre ad un questionario per i lavoratori, al fine di rilevare la loro percezione soggettiva dello stress.

Insomma uno strumento che aiuta ad individuarlo, capirne le cause e trovare le soluzioni contro lo stress da lavoro correlato.

Le aziende che si registrano al sito www.inail.it  possono utilizzare i software predisposti e inserire il loro documento di valutazione dei rischi, con l’elaborazione dei dati otterranno i risultati della valutazione ed i suggerimenti utili per la soluzione di eventuali criticità.

Allo stesso tempo contribuiranno ad implementare la banca dati predisposta per il monitoraggio nel tempo del fenomeno.

L’iniziativa dimostra una certa sensibilità delle istituzioni verso i datori di lavoro e non la solita imposizione con aggravio di costi per le aziende.

Forse -per una volta – si è tenuto conto anche dello stress dei datori di lavoro! Sorridente

Ecco il link per accedere al documento: Ricerca e tecnologie della sicurezza

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Eleonora De Biaggi – Consulente del Lavoro – Econ-Test

Enti non profit – il primo principio contabile in materia

Il primo principio contabile per gli enti non profit, redatto dal tavolo tecnico tra Commercialisti, Agenzia per le Onlus (ora denominata Agenzia per il Terzo settore) e Oic (Organismo italiano di contabilità) e sottoposto a consultazione pubblica dall’ottobre 2010 al gennaio 2011, è stato approvato nella sua versione finale, con alcune modifiche introdotte anche a seguito delle osservazioni pervenute. Si applicherà a partire dagli esercizi chiusi successivamente al 31 dicembre 2011, anche se commercialisti, Agenzia per Onlus e Oic ne raccomandano un’applicazione anticipata.

Serve una contabilità di famiglia, se ci si vuole difendere dal redditometro!

Oramai è evidente che non solo chi possiede una partita Iva è obbligato a tenere le scritture contabili. Con l’incremento sempre più massiccio delle forme di accertamento tarate sulla persona e non solo sull’azienda, emerge a chiare lettere la necessità, oseremmo dire “l’impellenza” di istituire un minimo di accorgimenti contabili anche per la famiglia.

Il caso – emblematico a nostro parere – è quello che si delinea leggendo la sentenza della Cassazione n.11213 del 20.05.2011:

“la titolarità di beni in capo alla comunione tra coniugi, non significa automaticamente scontare al contribuente il 50% del valore accertato!”

La signora che possiede la Jaguar ma non presenta la dichiarazione dei redditi, non può semplicemente dire: “L’auto è stata comprata durante il matrimonio. Anche se è intestata a me, appartiene anche a mio marito; quindi le spese le paghiamo entrambi”.

Non è una difesa sufficente. La Cassazione ha stabilito che occorre provare l’effettiva partecipazione alle spese da parte dell’altro “comunista”. Oppure bisogna dimostrare che il bene è fittiziamente intestato alla moglie ma in realtà è nella disponibilità del marito….

Il succo di questa sentenza è coerente con la filosofia dell’accertamento sintetico (redditometro) e con l’oramai prevalente orientamento dei Giudici, anche di merito: non è una questione di intestazione dei beni ma di averne la disponibilità, l’uso, il godimento effettivo.

E’ vero però che se alla spesa concorrono altri familiari il contribuente ha diritto di vedersi ridurre l’accertamento, così com’è vero che l’Ufficio deve tener conto anche della capacità di reddito dei familiari conviventi con il contribuente.

Allora come fare per difendersi, quando non ci sono “pezze” che dimostrino l’apporto dei familiari? E’ quasi impossibile.

E in quel “quasi” ci sta l’idea di tenere una contabilità di famiglia. Ossia una documentazione a futura memoria che registri il trasferimento di denari da un familiare all’altro. Basterebbe un’agenda per ogni anno, annotarci che il marito ha dato alla moglie tot euro per la tal spesa e conservarci la copia dell’assegno o del bonifico.

Se la signora della Jaguar l’avesse tenuta, forse oggi non parleremmo del suo caso !

Non sembra un grande sacrificio e può salvarci da molti molti problemi!

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

Nicola Zambello – Revisore Contabile – Econ-Test 

L’Agenzia delle Entrate invita se stessa alla prudenza ed alla correttezza

La circolare n.21 del 18 maggio scorso invita gli uffici ad esaminare sempre le istanze di sospensione della riscossione, che i contribuenti e noi loro difensori presentiamo quando riteniamo che un accertamento sia totalmente o parzialmente infondato.

Se si è avvertita l’esigenza di mettere nero su bianco questo invito, significa che un minimo di ragioni noi Commercialisti le abbiamo, quando diciamo che pagare il 50% e oltre, prima ancora di ottenere la sentenza di primo grado, può far fallire le aziende o metterle in seria difficoltà e -spesso – per niente.

Perchè molte volte gli accertamenti sono “a vista” frutto di approssimazioni, presunzioni, elucubrazioni delle più varie e prove fumose.

Bene. E’ un passo avanti.

La logica vorrebbe che fosse velocizzato il processo e non solo la riscossione ma prendiamo atto con favore della circolare. 

E cosa dice esattamente questa ? Ne riportiamo il testo:

“Per quanto riguarda le istanze di sospensione della riscossione presentate, ……..,

a seguito di ricorso contro il ruolo per vizi propri dello stesso, queste dovranno essere tutte

puntualmente esaminate. Egualmente va istruita la totalità delle istanze di sospensione presentate

nel caso in cui il contribuente contesti, anche parzialmente, il fondamento dell’avviso di accertamento

o rettifica emesso nei suoi confronti, chiedendone l’annullamento in sede di autotutela.

In tale ipotesi, le Direzioni regionali e provinciali opereranno ….., al fine di evitare danni irreparabili sia per i contribuenti,

sia per gli interessi erariali. Si sottolinea la rilevanza di queste attività allo scopo di

rendere effettivo il principio di equità fiscale.” 

Ora non resta che valutare se questo invito verrà accolto dagli uffici locali, sempre molto restii a concedere le sospensioni, anche per paura del “danno erariale“. 

E’ difficile che il tacchino si butti spontaneamente in pentola, a Natale…

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

 

 

Come accedere ai nuovi sgravi contributivi

Ai datori di lavoro la legge concede la possibilità di accedere a nuovi benefici normativi e contributivi. Questo vuol dire poter ottenere sgravi contributivi collegati alla costituzione o gestione del rapporto di lavoro; per fare un esempio, lo sgravio per assunzione di lavoratori in mobilità o in disoccupazione.

Un’occasione da non sottovalutare.

Accanto agli sgravi contributivi, che fanno risparmiare contributi previdenziali e assistenziali, c’è la possibilità di usufruire anche dibenefici normativi; ossia di tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello contributivo ma che producono pur sempre un vantaggio patrimoniale; come ad esempio: crediti d’imposta per assunzioni.

Per godere di questi benefici, il datore di lavoro deve rispettare alcune regole, semplici ma precise:

  1. dev’essere in regola con i versamenti dei contributi;
  2. osservare le norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro;
  3. applicare i contratti collettivi nazionali oppure contratti regionali, territoriali o aziendali purchè stipulati e sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Fino a ieri sembrava sufficiente rispettare queste regole, peraltro condivisibili, ma con la sentenza della Cassazione del 06 aprile 2011 n. 7892 si è aggiunta un’altra regola da rispettare: ESSERE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI.

I Giudici hanno infatti ritenuto di punire – con la privazione delle agevolazioni contributive e normative – il comportamento del datore di lavoro che si sottrae ad un’obbligazione primaria: il mancato pagamento degli stipendi per diverse mensilità.

E’ stato infatti stabilito che le retribuzioni non solo devono essere corrisposte nella misura prevista per legge ma devono essere materialmente erogate.

Il diritto ad avere un’esistenza libera e dignitosa – garantito dalla Costituzione – viene infatti leso anche dalla mancata corresponsione e non solo dal pagamento in misura insufficente.

In sostanza, le agevolazioni vanno solo a chi le merita davvero!

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Eleonora De Biaggi – Consulente del Lavoro – Econ-Test 

Novità e semplificazioni nelle comunicazioni obbligatorie.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con apposito decreto, ha apportato alcune modifiche ed introdotto nuovi standard che consentono finalmente l’efficacia plurima delle comunicazioni.

Ossia la validità di una sola comunicazione per più scopi contemporaneamente.

Con la Comunicazione Obbligatoria riguardante l’assunzione, cessazione, trasformazione dei rapporti di lavoro, si ottempera contemporaneamente alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’INPS, INAIL o altre forme previdenziali nonché nei confronti della Questura.

Ora la comunicazione sul modello Unilav può addirittura sostituire il modello “Q”.

Cosa significa questo?

Quando un datore di lavoro assume un lavoratore extracomunitario, oltre agli obblighi di comunicazione comuni a tutti i dipendenti nazionali, deve fare apposite comunicazioni in Questura, tramite appunto il Mod. “Q” fornisce informazioni particolari per identificare il lavoratore straniero ed dimostrare la legalità della sua presenza sul territorio nazionale come ad esempio:

  1. il CCNL applicato
  2. il reddito annuo
  3. la situazione alloggiativa
  4. l’impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di rimpatrio

Ora se il datore di lavoro fornisce indicazioni sull’impegno o meno a garantire la sistemazione alloggiativa e se si impegna o meno a pagare le spese di rimpatrio sostituisce integralmentel’invio del Mod. “Q” e risparmia così una comunicazione !

Altre novità riguardano:

  1. Le Trasformazioni del rapporto di lavoro nel caso ditrasferimento, distacco o comando del lavoratore. Il campo interessato dalla novità è quello riservato alla Pat INAIL, dove ora si deve inserire quella del datore di lavoro al momento del distacco o comando.
  2. Mod. VARDatori adesso il modello è utilizzabile per tutte le variazioni:
  3. variazione della ragione sociale; incorporazione;fusione; usufrutto; cessione ramo d’azienda; cessione di contratto; affitto ramo d’azienda
  4. Mod. Uniurg (comunicazione d’urgenza) Ora, per il solo settore del Turismo, occorre indicare nella successiva comunicazione Unilav anche il codice di comunicazione assegnato al Mod.Uniurg.
  5. il “codice di comunicazione” cioè il codice attribuito dal sistema alla comunicazione inviata ora conterrà anche il codice della Regione di provenienza.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it e noi di Econ-Test siamo a vostra disposizione.

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Eleonora De Biaggi – Consulente del Lavoro – Econ-Test 

Una riflessione di marketing…

Oggi abbiamo il piacere di ospitare una nostra cara amica, Lorenza Migliorato, Consulente di PR e Marketing, che ci ha inviato una sua riflessione in materia.

Noi l’abbiamo trovata molto interessante e siamo certi che sarà così anche per i nostri lettori.

Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

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“Una riflessione di marketing…
Non è più tempo di promuoversi “alla cieca”.

I recenti mutamenti economici hanno cambiato la visione delle cose, le motivazioni all’acquisto, i bisogni e le necessità percepite.

Le ragioni per cui oggi si cerca un bene o un servizio, sono molto diverse da quelle che le persone avevano solo un paio di anni fa.

Le offerte che fino a ieri incontravano l’interesse dei potenziali clienti a cui erano indirizzate, oggi sembrano non fare più “presa”. Ciò che ieri creava domanda da parte del mercato, oggi sembra non crearla più.

Gli eventi mutano le idee e le opinioni delle persone. Chi oggi vuole continuare a mettersi in gioco, fare business ed espandersi, dovrebbe conoscere i cambiamenti di mercato e le mutate idee dei propri clienti e potenziali clienti.

In base all’esperienza, si può sicuramente affermare che l’efficacia di una specifica strategia di marketing è direttamente proporzionale alla certezza dei dati d’analisi e all’esattezza delle informazioni raccolte nel mercato di interesse.

E’ il momento di basare le proprie strategie di marketing su informazioni sicure. Questo può certamente essere attuato per mezzo di sondaggi professionali.

Sono infatti in aumento le aziende che realizzano interviste professionali ai propri clienti e potenziali clienti, prima di lanciare un nuovo prodotto o servizio o anche solo prima di investire in pubblicità, valutando attentamente il messaggio promozionale su cui decidono di puntare.

La parola d’ordine è diventata: conoscere prima di agire! per non intraprendere iniziative promozionali e di marketing prive di certezza di risultati. Non è più il momento degli “esperimenti”, ma è ora di fare interventi mirati e investimenti promozionali realmente efficaci.

Questi alcuni risultati dovuti all’uso di sondaggi professionali:

La parola d’ordine è: RISULTATI MISURABILI!

“La nostra esperienza con questa società è stata una felice esperienza di lavoro, iniziata da parte nostra con diffidenza e terminata con totale soddisfazione. (…) Seguendo le direttive per noi elaborate, già a Giugno abbiamo ripreso a marciare in controtendenza rispetto al mercato ed al nostro trend di inizio d’anno (raggiungendo un +33%), che ci ha portati a chiudere l’anno con un risultato eccezionale.”

“La conoscenza delle informazioni riguardanti le aspettative e e le preferenze del nostro mercato, ci ha consentito di realizzare dei messaggi promozionali così efficaci che, pur riducendo l’investimento promozionale, abbiamo raddoppiato il numero di risposte che riceviamo, dalla promozione. Con quindici anni di esperienza in questo settore, posso permettermi di dire che i messaggi promozionali che utilizziamo dopo aver condotto i sondaggi, sono i più efficaci che ho mai realizzato. A causa dell’efficacia della promozione e di un corretto posizionamento d’immagine dell’agenzia e dei suoi consulenti, il fatturato ha registrato un incremento del 40%. Siamo molto soddisfatti di ciò.”

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Lorenza Migliorato – Consulente di PR e Marketing 

Verifiche tributarie 2011: la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Tra gli obiettivi 2011 nel programma di lotta all’evasione, assume rilievo un’ipotizzata “stangata” ai furbetti che sottraggono fraudolentemente i loro beni alla prevedibile aggressione dell’Erario.

Allora penso sia utile andare a veder bene da vicino che cosa s’intende esattamente per “sottrazione fraudolenta“.

Prima di tutto occorre dire che è un reato penalmente perseguibile con una pena che può arrivare, nel massimo, fino a 6 anni di carcere.

La condotta punita è “l’alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Proviamo a semplificare: è punito chiunque proceda a finti atti di vendita di propri o di altrui beni, allo scopo specifico di sottrarsi al pagamento delle imposte. Oppure chi procede a compiere altri atti falsi sui beni, che possano far credere che questi non siano più nelle sue disponibilità, mentre invece continuano ad esserlo (perchè altrimenti dove sarebbe la frode?).

In parole ancor più semplici: sono punite tutte quelle simulazioni idonee a far ritenere un soggetto privo di beni mobili o immobili -mentre invece continua ad esserlo.

Il tutto con lo scopo di sottrarsi al prevedibile pagamento delle imposte e quindi al pignoramento, all’esecuzione e simili.

Il reato scatta quando l’ammontare delle imposte, oltre alle sanzioni ed agli interessi, supera i 50 mila euro e si aggrava quando supera i 200 mila euro.

Ovviamente l’onere della prova compete al Fisco, che deve trovare il modo di dimostrare che i beni di cui ci si finge non più proprietari sono in realtà ancora nella disponibilità effettiva del contribuente moroso.

La vendita “vera” di propri beni, invece, se effettuata nel momento in cui si è già a conoscenza di avere un debito tributario o se ne prevede concretamente l’insorgenza, non è un reato; sempre che la si faccia in buona fede.

Ma può diventare un atto revocabile dal Fisco, se ricorrono le condizioni previste dall’art.2901 del codice civile, che riportiamo.

ART.2901:

Il creditore (nel nostro caso il Fisco), anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
  2. che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.

L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

FINE.

Ricordiamo che la revocatoria di questo tipo cade in prescrizione in 5 anni, che decorrono dalla data dell’atto.

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test 

I risarcimenti assicurativi nelle società: al socio o all’ente collettivo?

Dai nostri lettori è giunto questo quesito, che vorremmo segnalare alla vs attenzione, perchè ci sembra una materia ancora in cerca di una definizione sicura.

IL QUESITO:

Caso bollente sulla mia scrivania! Potete aiutarmi? Succede questo: uno studio associato di architetti paga regolarmente una polizza assicurativa contro gli infortuni. Un Architetto ha un sinistro e viene risarcito direttamente dalla compagnia, senza passare per lo Studio Associato.

Come devo trattare fiscalmente questo risarcimento? Posso applicare per analogia la risoluzione 356 del 2007?

LA RISPOSTA DELLA “NOSTRA” RAG. NATASCIA PRENCISVALLE:

Caro Ale19,

premetto che dovrei visionare il contratto di assicurazione per poter capire esattamente la natura risarcitoria del sinistro e che l’Amministrazione finanziaria non ha fornito chiarimenti precisi in merito.

Si ritiene possibile estendere al suddetto caso, le precisazioni contenute nella Circolare n. 189/E del 1999 anche ai soci di società di persone o di associazioni professionali, i quali dovranno indicare tale indennità nel quadro RH del mod. UNICO, analogamente al reddito di partecipazione.

Le somma percepita dal professionista, avendo natura sostitutiva o integrativa del mancato guadagno conseguente ad una temporanea inattività (lucro cessante), costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito o integrato e quindi soggetto alla medesima tassazione.

Rag. Natascia Prencisvalle – Econ-Test

ULTERIORI CONSIDERAZIONI:

Si potrebbe anche considerare un’ipotesi alternativa: far transitare l’indennizzo tra i compensi dello Studio Associato o tra i ricavi della società e redistribuirlo in sede di bilancio a tutti i partecipanti.

Avremmo rispettato la correlazione costi/ricavi – perchè è lo Studio Associato a pagare il premio assicurativo e ne è il contraente – e potremmo forse dire che si tratta di un’operazione di “giustizia” sostanziale. Perchè a ben vedere, se il socio/associato non avesse subìto l’infortunio, i proventi della sua attività sarebbero divenuti “ricavi” o “compensi” della società /associazione di appartenenza e – come tali – sarebbero stati ripartiti in bilancio.

Segnaliamo anche che sul punto, ahinoi, non sembrano essere presenti chiarimenti esaustivi.

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ- Test

Rag. Natascia Prencisvalle – Econ-Test