Società: fondersi o non fondersi è una scelta economica e il Fisco ne deve star fuori

Se due società decidono di fondersi o di limitarsi a collaborare in forma sinergica, acquisendo partecipazioni l’una nell’altra o semplicamente una nell’altra, sono fatti economici, che vengono studiati, preparati ed attuati dai manager in vista di determinati obiettivi:

  1. immediati = acquisizione di aziende solide ed efficenti con buona redditività
  2. strategici = conquiste di nuovi mercati e maggiore presenza in quelli attuali o allargamento della catena produttiva
  3. fiscali = risparmio di imposte e/o razionalizzazione di bilancio.

Tra le varie opzioni disponibili, il buon amministratore, com’è normale che sia, sceglie quella che a parità di risultato finale gli consente un risparmio fiscale o -quanto meno- che non gli costa più di altre.

Se il Fisco pretende sempre di rendere inefficace nei suoi confronti la scelta meno onerosa, compie un abuso. Questo si, a mio parere, è il vero “abuso del diritto”.

Ma la Cassazione per fortuna comincia a maturare nuovi indirizzi; emblematica la sentenza 1372/2011: “non si possono imporre ai contribuenti le opzioni più favorevoli al Fisco…..ma verificare se le operazioni attuate dalla società rispondono a logiche di mercato”. Anche alcune Commissioni Tributarie di merito (vedi regionale Bologna 2010, n.92) stanno prendendo orientamenti più aderenti alla realtà economica.

Il fatto è che le società investono i propri capitali avendo sempre di mira diversi obiettivi, concorrenti tra loro; non solo ma anche fiscali.

E perchè dovrebbe essere considerata evasione, la scelta della soluzione più economica ? Stiamo assistendo da troppo tempo ad un Fisco che “terrorizza” le società italiane, tanto che spesso oramai tra due strade alternative molte imboccano quella a più alta onerosità tributaria, solo per maggiore tranquillità.

Tutto questo mentre, contemporaneamente, lo stesso Ministero dell’Economia sta studiando il provvedimento noto alle cronache come “regime fiscale di attrazione”, con cui le aziende europee, che investono in Italia, potranno scegliere uno tra i 27 sistemi fiscali vigenti, a seconda delle loro convenienze. 

Ma se il Fisco nostrano non si apre  all’economia d’impresa, sarà difficile che lo straniero scelga di pagare le tasse nel nostro bel paese…..

O sbaglio ?

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

 

Spese Mediche – E’ possibile recuperare quelle dimenticate.

A volte può capitare che gli scontrini relativi a spese mediche  vengano dimenticati, persi, messi da qualche parte e non più trovati.  La stessa sorte capita a volte anche alle quietanze di altre spese che si potrebbero detrarre in dichiarazione dei redditi.

A volte si tratta di cifre importanti e che farebbero la differenza se inserite in dichiarazione o meno.

A volte succede che riemergano inspiegabilmente quando la dichiarazione dei redditi è già stata presentata.

E adesso? Cosa possiamo fare con queste spese?

Esiste uno strumento, la dichiarazione rettificativa, con la quale possiamo correggere la dichiarazione già presentata. È una dichiarazione dei redditi vera e propria, ma che ci permette di integrare con nuovi elementi o correggere quelli già inseriti nella dichiarazione già presentata.

E i presupposti per utilizzarla?

Innanzitutto è necessario che quella originale sia stata presentata nei tempi e entro le dovute scadenze. Altro elemento interessante è che se si presenta questa dichiarazione integrativa, non si subiranno sanzioni di nessun tipo e il maggior credito che potrebbe risultarne può essere utilizzato, addirittura rimborsato (se richiesto con le giuste procedure).

Quindi, nel caso abbiate dimenticato di inserire nella dichiarazione dei redditi fatta nel 2010 alcune spese mediche, è possibile presentare un’apposita dichiarazione integrativa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che si farà da qui a breve.

A volte succede che certi documenti non si trovano, in questo modo potete rimediare e detrarvi anche tutte le spese mediche dell’anno precedente che, come spesso succede, quando servono non si trovano mai e magari “stranamente” si trovano a distanza di tempo.

Lo staff di Econ-Test sarà lieto di aiutarvi per utilizzare questo strumento.

Le spese mediche dimenticate, non saranno più un problema per Voi!

Dott. Luca Zambello

Econ-Test


Snc e Sas: il recesso del socio, le procedure a Ferrara

La Camera di Commercio di Ferrara prende posizione sulla questione relativa alla comunicazione del recesso, nelle società di persone, e sulla relativa modalità di pubblicazione della modificazione dello Statuto.

Viene ribadito che l’unico soggetto che può depositare l’atto di recesso del singolo socio, è l’amministratore in carica. Mai lo stesso socio receduto!

Si è avvertita l’esigenza di precisare quanto sopra, perchè finora la stessa Camera di Commercio ammetteva la possibilità che fosse lo stesso socio receduto a provvedere agli adempimenti presso la sede di Ferrara.

Ecco cosa stabiliva il Manuale adempimenti del 2008http://www.fe.camcom.it/attivitaistituzionali/registro-imprese/manuali/manade2008 a pag.163 troverete quanto si riteneva fino a questo momento.

Oggi questa posizione viene superata e la Camera di Commercio di Ferrara lo fa attraverso questo comunicato:

http://www.fe.camcom.it/newsletter/attivitaistituzionali/registro-imprese/modalita-di-comunicazione-al-registro-imprese-del-recesso-ex-art.-2285-c.c

Prendiamo atto di questo nuovo indirizzo, che comunque lascia al socio la possibilità di rivolgere un’istanza alla Camera di Commercio, nel caso non infrequente il cui gli Amministratori rimanessero inerti, per obbligarli ad adempiere.

Non è raro infatti che ci si trovi ancora formalmente parte di società da cui si è usciti da tempo; questo può comportare dei fastidi anche seri. Pensiamo per esempio al Fisco ed ai redditi di partecipazione da dichiarare, ma anche al redditometro, dove le quote sociali sono una fonte di accertamento…. 

Per non dimenticare anche gli aspetti fallimentari, le responsabilità del socio verso i creditori della società e altro ancora; tutti aspetti che è bene tener presente, quando si recede da una società di persone (snc – sas) perchè sono possibili fonti di rischio che non bisogna sottovalutare.

E’ interesse del socio receduto verificare che gli Amministratori provvedano ad effettuare tutti gli adempimenti dovuti, che sono:

a) modificazione statuto

b) iscrizione dello stesso in Camera di Commercio

c) liberazione dell’ex socio da eventuali garanzie bancarie, previ accordi con gli Istituti stessi.

Sullo stesso tema del recesso, abbiamo già pubblicato recentemente un intervento dei Notai (Recesso più facile nelle società di persone – Massime Notai Firenze) a cui anche questo provvedimento della Cciaa di Ferrara sembra ispirarsi.

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

Risparmi d’imposte su partecipazioni e proprietari di terreni

Con il decreto sviluppo da poco emanato dal governo, viene data l’opportunità di rivalutare nuovamente terreni e partecipazioni. Ma questa volta abbiamo delle novità di cui una è di grande interesse: la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva che è stata pagata nella precedente rivalutazione.

Cosa si rivaluta?

  • Si possono rivalutare i valori di acquisto di partecipazioni, possedute da persone fisiche – che non esercitano attività d’impresa  – che non siano quotate in borsa;
  • Terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti da persone fisiche.

I termini da tenere a mente riguardano:

  • I beni, che devono essere posseduti alla data del 1° luglio 2011;
  • Il versamento dell’imposta, da farsi entro il 30 giugno 2012;
  • Le perizie (effettuate dai soggetti abilitati), da giurare entro il 30 giugno 2012;
  • La data di riferimento dei valori, che è al 1° luglio 2011.

Quanto si dovrà pagare?

Per effettuare la rivalutazione è richiesto il versamento di un’imposta che varia a seconda del tipo di bene:

  • 2% per le partecipazioni non qualificate (inferiori al 25%)
  • 4% per quelle qualificate e per i terreni.

Si potrà decidere di pagare o in un unico importo (entro il 30 giugno 2012) oppure in tre rate annuali scadenti sempre a giugno di ogni anno, con l’aggiunta del 3% di interessi sulla seconda e terza rata.

In sostanza, perché rivalutare?

La rivalutazione prospettata da questo nuovo decreto, permette, di fatto, di aumentare il valore di costo del bene (che sia una partecipazione o un terreno) abbassando o annullando completamente l’importo dell’eventuale plusvalenza che si genera al momento della vendita. Quindi, facendo un semplice calcolo di convenienza, sappiamo che se rivalutiamo pagheremo un’imposta pari al 2% o 4%; se andiamo a vendere il terreno o la partecipazione dovremmo pagare un’imposta sul reddito (normalmente superiore al 20% – a grandi linee).

Tirando le somme, se abbiamo l’intenzione di vendere a breve tempo avremo più convenienza a pagare un’imposta sostitutiva che mi alzi il valore del bene piuttosto che un’imposta sul reddito sull’intero valore della plusvalenza (calcolata come differenza tra costo di acquisto e valore di vendita).

Per fare un esempio: su un terreno avente costo 1000 e dalla rivalutazione avrà valore 1500. Su questa rivalutazione (500) pagherò il 2% e quindi 10.
Decido poi di venderlo a 1600. Alla vendita pagherò un’imposta sul reddito di 100 (che corrisponde al guadagno che ho avuto nella vendita pari a 1600 – 1500) che sarà pari a 23. In totale pago 33 di imposta.

Se non rivaluto, invece, a parità di importi pagherò un imposta su una plusvalenza di 600 (1600 – 1000), pari a 138.

In ogni caso il consiglio che mi sento di dare è che sarà preferibile rivalutare se si ha in progetto una vendita. La rivalutazione mi permette in sostanza di abbassare l’importo sul quale, in sostanza, si andranno a pagare le tasse. In ogni caso, lo Staff di Econ-Test potrà esservi d’aiuto per valutare come muoversi in queste situazioni e quali strategie adottare.

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Dott. Luca Zambello Econ-Test

Verbale unico anche per l’Ispettore Inps. Più chiarezza per tutti.

D’ora in poi l’accesso ai luoghi di lavoro potrà essere effettuato sia dagli Ispettori del Ministero del Lavoro che dagli Ispettori Inps.

In attuazione delle direttive del Ministero del lavoro, anche l’Ispettore dell’Inps potrà ora accedere ai locali con poteri di vigilanza e, nel caso rilevi inosservanza delle norme in materia di lavoro, potrà esercitare il potere di diffida come previsto dall’art.13 D.Lgs 124/04.

Cosa cambia quindi?

In caso d’ispezione risulterà decisiva la redazione del verbale di primo accesso, perché avrà funzione d’atto pubblico, facendo fede (sino a querela di falso) sulle dichiarazioni contenute e sui fatti che l’Ispettore attesta essere avvenuti in sua presenza.

L’Ispettore infatti dovrà e potrà:

  1. compiere un’identificazione puntuale e specifica dei lavoratori reperiti sul luogo di lavoro e delle mansioni svolte, allo scopo d’accertare la presenza di lavoratori in nero oppure provare  la scorretta qualificazione del rapporto (es. collaborazioni a progetto o lavori a chiamata non autentici);
  2. consultare il Libro Unico del Lavoro o le comunicazioni effettuate con i modelli Unilav;
  3. acquisire le dichiarazioni del personale trovato in azienda o sul posto di lavoro;
  4. descrivere tutte le azioni compiute durante l’accesso;
  5. informare il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere da un professionista.  

Se non si atterrà scrupolosamente a quanto descritto, le dichiarazioni rese dai lavoratori non avranno valenza probatoria precostituita.

IL POTERE DI DIFFIDA:

Anche qui ci sono novità riguardanti 3 aspetti:

A) Destinatari:

Mentre in precedenza l’unico trasgressore e quindi destinatario del provvedimento di diffida era il datore di lavoro, ora si aggiunge al trasgressore anche  l’obbligato in solido

B) Regolarizzazione:

il termine per la regolarizzazione  è fissato in 30 gg dalla notifica del verbale unico di accertamento e non vi è più la discrezionalità degli Ispettori per la fissazione della data.

C) Sanzioni:  

Se si paga la sanzione entro i termini previsti dalla diffida (cioè entro 30gg) essa sarà pari  al minimo previsto, mentre se si versa entro i successivi 15gg  dalla scadenza,  la sanzione sarà ridotta ad  ¼ dell’importo stabilito in misura fissa.

Con queste nuove disposizioni avremo più chiarezza per il datore di lavoro, che potrà compiere riferimento ad unico verbale e ad una sola scadenza per eventuali ricorsi.

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Eleonora De Biaggi – Consulente del lavoro – Econ-Test

 

Contabilità semplificata: ampliamento dei tetti massimi.

Continuando con l’analisi del Decreto Sviluppo, sempre all’art. 7 alla lettera i) si prevede “l’estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese.”

Riportiamo di seguito i precedenti limiti per poter fare delle riflessioni in merito:

  • 309.874,14 euro per le attività di prestazione di servizi;
  • 516.456,90 euro per le imprese che hanno per oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.

Tali limiti sono stati innalzati per quanto riguarda la tenuta della contabilità semplificata,  che ricordiamo dev’essere “opzionata”, dalle ditte individuali o società di persone in regime d’impresa, in sede di presentazione della prima dichiarazione annuale Iva, perché il regime naturale è quello ordinario.

Questa semplificazione, rispetto al regime ordinario, consiste nell’esonero dalla tenuta dei registri obbligatori ad eccezione dei:

  • registri iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti);
  • registro dei beni ammortizzabili (a meno che le annotazioni vengano tenute nel registro iva acquisti).

Ma come spesso succede il Legislatore “mettendo mano” ad una norma si dimentica di variarne un’altra collegata ai medesimi importi…

Come -per esempio- il limite per l’obbligo della periodicità della liquidazione iva mensile o trimestrale, che è ancora agganciato agli importi di euro 309.874,14 e 516.456,90, come abbiamo appena detto.

E le imprese miste (cioè coloro che esercitano entrambi le attività: prestazioni di servizi e non) come faranno ad individuare il regime contabile naturale? Quale sarà il loro fatturato di riferimento?

  • Se queste imprese eseguono registrazioni separate devono far riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente.
  • Mentre se non eseguono registrazioni separate si devono considerare prevalenti le attività diverse dai servizi. Perciò, il limite da prendere in considerazione è quello di 700.000,00 euro.

Indeciso Un’altra domanda sorge spontanea:

Chi dall’01/01/2011 aveva superato i vecchi limiti per la tenuta della contabilità semplificata potrà ora fare dietro-front?

Si ritiene di si, tale contribuente potrà continuare a tenere la contabilità semplificata, ma con l’obbligo della liquidazione e versamento dell’iva mensile.

Ricordiamo che per l’imprenditore commerciale la contabilità semplificata è prevista fiscalmente, ma non civilisticamente, tranne che per il piccolo imprenditore (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della famiglia) così esonerato dalla tenuta del libro giornale e del libro inventari.

Qualora un imprenditore, pur non essendo qualificabile come piccolo imprenditore, non provveda a tenere il libro giornale, in quanto fiscalmente ammesso alla contabilità semplificata, che cosa può succedere?

La conseguenza sarà che tale imprenditore terrà un comportamento corretto dal punto di vista fiscale, mentre dal punto di vista civilistico potrebbe essere accusato di “bancarotta documentale”. Pertanto attenzione al regime!

Deducibilità dei costi di piccolo ammontare. Un’altra importante novità consiste nella possibilità concessa ai contribuenti in regime di contabilità semplificata di dedurre fiscalmente l’intero costo per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura. Più precisamente, è previsto che i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta (vedi abbonamento per pubblicità con radio, consulenza tecnica, commerciale ecc…) sono deducibili nell’esercizio nel quale è stata ricevuta la fattura.

Fonti: Decreto Legge n. 70/2011, c.d. Decreto “Sviluppo”

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Natascia Rag. Prencisvalle Econ-Test 

Basta una “strisciata” e si è salvi per la detrazione di costi e iva del carburante!

Il Decreto Sviluppo all’art. 7, dopo la sua entrata in vigore dal14/05/2011, recita:

“per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:

lettera l): abolizione della compilazione della scheda carburante in  caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate”.

Da questo momento, infatti, si cambia rotta rispetto al passato.

Riportiamo brevemente ciò che precedentemente era necessario per poter detrarre l’iva e dedurre il costo sostenuto ai fini delle imposte dirette.

  1. compilare la scheda con tutti i dati del soggetto titolare
  2. compilare una scheda per ogni autoveicolo,  con tutti i dati dello stesso (targa, n. telaio, marca, modello ecc…);
  3.  timbro e soprattutto firma del gestore (mancanza che causava la perdita delle suddette detrazioni);
  4.  rilevazione del numero di km che risultavano dal dispositivo contachilometri alla fine del mese o del trimestre (professionisti esclusi).

Ora solo per chi effettua i pagamenti esclusivamente tramite carte di credito, bancomat o carte prepagate potrà beneficiare dell’abolizione della scheda carburanti.

Chi effettuerà pagamenti misti (un po’ per contanti e un po’ con carte di credito) dovrà comunque continuare ad utilizzare la carta carburante nei consueti modi.

Questa sarà sicuramente una semplificazione ai fini della burocrazia interna di un’azienda, in quanto tra le altre cose non dovremmo più rincorrere il benzinaio per la firma sulla carta, oppure l’imprenditore perché ci indichi quei benedetti km finali. Difatti il  pagamento tramite mezzi finanziari tracciabili consentirà di adempiere all’onere della prova in capo al contribuente, sia ai fini della detrazione iva che della deducibilità dei costi di acquisto ai fini delle imposte dirette.

 Tuttavia ciò che cosa comporterà?

I contribuenti saranno sempre più schedati, perché si ritiene che tutti i rapporti compresi quelli inerenti il pagamento del carburante, saranno annotati in un’apposita sezione dell’anagrafe tributaria.

Infatti per beneficiare della semplificazione le carte in questione sono quelle emesse da operatori finanziari  (banche, Poste e ogni altro operatore finanziario), i quali  sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possano disporre degli stessi.

Dubbi pratici:

  • Come si dovrà registrare la fornitura di carburante ai fini del costo e dell’iva?
  • Ad ogni rifornimento o cumulativamente?
  • Con periodicità mensile/trimestrale?

Tenendo conto che molte banche per le carte di credito emettono estratti conto a cavallo del mese tipo 15/07 – 14/08…forse sarà un po’ difficile la registrazione…

Si ritiene utile mantenere un prospetto riepilogativo numerato progressivamente ai fini iva con allegato copia dell’estratto conto della carta/conto corrente  dove si evincono gli importi totali mensili o trimestrali, in attesa di chiarimenti in merito.

E come la maggior parte delle  volte  dopo l’emanazione di  un Decreto o di una Legge servono ulteriori indicazioni per stabilire le modalità operative in quanto in linea teorica è tutta una semplificazione, ma poi nel pratico sono gli addetti ai lavori e i contribuenti che devono assicurarsi della regolare tenuta della contabilità!

Fonti: Decreto Legge n. 70/2011, c.d. Decreto “Sviluppo”

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Natascia Rag. Prencisvalle Econ-Test

Comunicazione preventiva per la ristrutturazione? No grazie….

Nell’ambito del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, c.d. “Decreto Sviluppo” sono state previste alcune semplificazioni negli adempimenti previsti ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 36% per ristrutturazione e lavori per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare si tratta dell’abrogazione dell’obbligo:

  • Dell’invio della comunicazione obbligatoria dell’inizio dei lavori al Centro Operativo di Pescara;
  • Dell’indicazione in fattura del costo della manodopera (precedentemente in mancanza di questa vi era la decadenza dell’agevolazione, ricordiamo, tuttavia, come già ribadito dalla Cassazione che è necessario specificare le ore di manodopera con il relativo prezzo nelle fatture di prestazione di servizi onde evitare di dover far nascere del contenzioso con l’Amministrazione finanziaria in linea di principio al di là della normativa sulle ristrutturazioni).

 Tutti i  soggetti  che erano interessati a lavori di ristrutturazione e che potevano godere dei benefici fiscali previsti per la normativa, in caso di controllo dell’Amministrazione Finanziaria, dovevano aver effettuato una serie di formalità, tra cui esibire la ricevuta della raccomandata al Centro Operativo di Pescara, senza la quale la detrazione veniva ripresa insieme a sanzioni e interessi.

Ciò non significa che nessun controllo verrà eseguito, anzi verrà implementato per il prossimo anno con riferimento ai lavori sostenuti nel 2011, con appositi dati da riportare nella dichiarazione.

Tra i quali:

      • i dati catastali identificativi dell’immobile;
      • gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono effettuati dal detentore;
      • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
      • e quant’altro verrà indicato dall’Agenzia entrate a seguito di apposito provvedimento.

Facendo un po’ di chiarezza: cosa succede nella fase intermedia e successiva all’entrata in vigore di questa norma? In caso di:

  1. Lavori di ristrutturazione:
    • Per i lavori iniziati nel corso del  2010: invio della comunicazione prima dell’inizio lavori , pena la decadenza del beneficio;
    • Inizio lavori nell’anno 2011: indicazione dei dati nelle dichiarazione dei redditi Unico 2012 senza invio preventivo della comunicazione al Centro Operativo di Pescara.

Fonti: Decreto Legge n. 70/2011, c.d. Decreto “Sviluppo” 

 

Natascia Rag. Prencisvalle

Econ-Test