Il Decreto Monti (salva-Italia) – alcuni punti molto interessanti

(di Roberto Mazzanti e Natascia Prencisvalle)

Riferendoci al Decreto Legge del 6 dicembre, n.201, detto “salva-Italia”, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06.12 stesso (Governo Monti), facciamo una carrellata sulle principali novità (in estrema sintesi), di sicuro interesse generale, senza la pretesa di essere completi, per il momento, dato che la manovra è stata già ampiamente divulgata su tutti i mass -media:

  • ACCERTAMENTO FISCALE (ART.11) in vigore dal 01.01.2012

Dal prossimo anno tutti i movimenti di conto corrente saranno comunicati periodicamente al Fisco da parte delle banche, delle poste e da tutti gli intermediari finanziari presso cui sono intrattenuti rapporti di deposito e gestione valori (vedere sotto l’elenco completo). In termini pratici, ciò vuol dire che tutti i nostri movimenti finanziari saranno presto in possesso dell’Amministrazione per essere utilizzate in materia di accertamento fiscale.

Questo imporrà la massima suddivisione tra movimenti collegati alla famiglia e movimenti collegati all’attività economica, oltre che la massima attenzione a non effettuare movimenti che non siano facilmente giustificabili, anche in rapporto al reddito dichiarato ed al tenore di vita in generale.

LA NORMA (art.11 decreto legge 201/2011):

comma 2.  A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’articolo….omissis…..ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.

comma 3.  Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.

 ELENCO DEGLI OPERATORI FINANZIARI CHE COMUNICHERANNO I DATI DAL 2012

Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ……..

  • A.C.E. aiuto alla crescita economica (ART.1) in vigore dal 01.01.2011

Le imprese in contabilità ordinaria potranno godere di una piccola riduzione del reddito, pari al 3% degli incrementi di patrimonio effettuati con capitale proprio (aumento di capitale sociale, conferimenti a fondo perduto da parte dei soci, utili non ripartiti ed accantonati a riserva).

In sostanza, partendo dal patrimonio netto risultante al 31.12.2010 si troverà il nuovo capitale apportato (su cui compete l’agevolazione) attraverso un sistema di variazioni in aumento e in diminuzione, sostanzialmente dato da queste voci:

 -VARIAZIONI IN AUMENTO:

  1. Aumento di capitale sociale con conferimento in denaro
  2. Versamenti a fondo perduto (in conto capitale o in conto futuro aumento)
  3. Utili accantonati a riserve disponibili

 -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

  1. Prelevamento soci (a titolo di utili o riserve)
  2. Diminuzione capitale sociale
  3. Acquisti di aziende o rami aziendali
  4. Acquisti di partecipazioni (ma solo in società controllate)
  • IRAP SUL COSTO DEL LAVORO (ART.2)  

Dal periodo d’imposta 2012 potrà essere detratta dalle altre imposte la quota parte dell’Irap relativa sostanzialmente al costo del lavoro e potranno essere godute maggiori deduzioni da Irap per chi assume donne o giovani al di sotto di 35 anni.

  • UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE   

Come tutti oramai saprete, dal 6 dicembre, i pagamenti tra operatori economici non potranno superare il limite di 999,99 euro in contanti e per operazione.

Da 1.000 euro in su, vige l’obbligo di effettuare i movimenti non in contanti.

Questi limiti NON si applicano nei rapporti tra operatori economici e Banche o Poste, dato che il divieto non riguarda le operazioni effettuate tramite intermediari finanziari (appunto Banche e Poste). Per cui i prelevamenti, i pagamenti di bollettini postali in contanti ed i versamenti effettuati direttamente tra cittadino-Posta o cittadino-Banca, non sono soggetti a limitazioni.

  • IMU SULLA PRIMA CASA DAL 2012   

Dal 01/01/2012 ritorna l’imposta comunale (la vecchia Ici) sulla prima casa o sull’unica abitazione.

Le anticipazioni sono state abbondanti per cui non andiamo oltre, ma vorremmo sottolineare che nulla cambia per quanto riguarda il saldo Ici 2011 in scadenza il 16 dicembre.

  • SUPERBOLLO AUTO DI LUSSO DAL 2012   

 “A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.”.

Quanto sopra è il testo di legge, allo stato attuale dei fatti. Non si escludono ritocchi in sede di conversione del decreto in legge.

  • SCUDO FISCALE BOLLO DELL’1,5%   

Bollati i capitali scudati; ecco il testo di legge:

4.  Le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione e ancora segretate, sono soggette a un’imposta straordinaria dell’1,5 per cento.

5.  Gli intermediari, provvedono a trattenere l’imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente. I medesimi intermediari effettuano il relativo versamento in due rate di pari importo entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013

  • LIBERALIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI E ATTIVITA’ ECONOMICHE   

Si punta a liberalizzare gli orari di apertura degli esercizi commerciali; si prevede la libertà di restare aperti 24 ore su 24 e tutto l’anno, compresa ogni festività (non è poco…).

Le nuove norme prevedono che costituisca principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali.

Siccome il commercio è materia di competenza Regionale-Comunale, questi Enti dovranno adeguare i propri ordinamenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si parla di esercizi commerciali in genere; per cui al momento non sappiamo se questo riguarderà anche i Pubblici Esercizi e tutto il settore della somministrazione di alimenti e bevande. Personalmente riterremmo di no.

Nei medesimi esercizi – con le dovute prescrizioni di legge – potranno essere venduti anche i farmaci.

Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

a)  il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;

b)  l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività economica;

c)  il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

d)  la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

e)  la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;

f)  l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;

g)  l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.

Le Regioni ed i Comuni dovranno anche in questo caso adeguare leggi e regolamenti alla nuove norme (se verranno convertite come si presentano attualmente).

Il testo delle norme appena indicate è contenuto nel Decreto Legge, che dovrà essere convertito entro Natale. Non si escludono modifiche in corso di conversione.

Semplificazioni contenute nel Decreto Legge 201/2011 (salva-Italia)

(di Roberto Mazzanti – Commercialista)

Oggi mettiamo a fuoco alcune parti ancora inesplorate della manovra Salva-Italia. Si tratta, in particolare, dell’art.40 del decreto legge, che mi sembra interessante, non fosse altro perchè finora non se n’è affatto parlato.

Interessa le agenzie di intermediazione immobiliare che affittano appartamenti a scopo turistico, alberghi, pensioni, strutture ricettive in genere, datori di lavoro, le attività di autofficina, estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure e pedicure. Ma anche i soggetti che hanno a disposizione e detengono beni culturali e vincolati ai sensi della legge 1089/1939.

AGENZIE INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – STRUTTURE RICETTIVE IN GENERE – ALBERGHI  – PENSIONI

Nel Testo unico in materia di pubblica sicurezza le parole: “I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno”

sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare entro le ventiquattrore successive all’arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l’invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.”

In sostanza, le schede con le generalità degli alloggiati potranno essere solo telematiche, e le modalità pratiche saranno stabilite con un prossimo Decreto del Ministro dell’Interno.

DATORI DI LAVORO 

Il libro unico del lavoro potrà essere aggiornato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, invece che entro il 16.

AUTOFFICINE 

Il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 – Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione, è abrogato.

Viene inoltre semplificata la vendita al consumatore-utente finale di alcuni prodotti contenenti elementi volatili, contenuti nel decreto legislativo 27.03.2006 n.161.

ESTETISTA – ACCONCIATORE -TRUCCO – TATUAGGIO – PIERCING -AGOPUNTURA – PODOLOGI – CALLISTI – MANICURE E PEDICURE 

Le attività sopra elencate, che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all’effettuazione del relativi controlli. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI BENI CULTURALI 

La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attivita’ culturali previste dagli articoli 15 e 100 del Tuir, sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attivita’ culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attivita’ cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attivita’ culturali esegue controlli a campione.





Tutta la manovra del Governo Monti (decreto salva-Italia)

(di Natascia Rag. Prencisvalle)

A pochi istanti dalla fine della conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio Monti, siamo qui per fornirvi le prime anticipazioni del nuovo “decreto” che “salverà l’Italia”. Questi dati potrebbero subìre ritocchi e leggeri assestamenti, ma Econ-Test vuole comunque fornirvi un primo sguardo d’insieme, salvo poi approfondire i dettagli nei prossimi giorni (continuate a seguirci…).

Le principali novità fiscali e previdenziali sono:

  • Ritorna l’Ici sotto forma di Imu. L’imposta andrà a colpire tutte le proprietà immobiliari; sulla prima casa allo 0,40% con una franchigia di euro 200,00 e dalla seconda in poi con una percentuale del 0,75/0,76%. Verrà lasciata una certa discrezionalità di decisione ai Comuni. Verranno aumentati anche gli  estimi catastali di circa il 60%;
  • Limitazioni all’uso del denaro contante. Per combattere l’evasione fiscale verrà abbassato il limite al di sopra del quale sarà vietato l’uso del contante,  dagli attuali 2.500,00 euro ai 1.000,00 euro. Visto l’aumento del volume delle operazioni che dovranno essere tracciabili si vuole imporre un abbassamento delle commissioni per operazione applicate agli esercenti;
  • Tassa beni di lusso. Verrà introdotta, dal 2012, una tassa su barche superiori ai 10 metri, su elicotteri, aerei      privati e auto di lusso. Voi direte: “ma per quest’ultime hanno già stabilito il “superbollo” no?” Si, però verrà abbassato il limite dei kw…e altro;
  • Diminuisce il costo del lavoro. Finalmente l’Irap diventa -sembra- deducibile dalle altre imposte dirette, per la parte relativa al costo-lavoro. Si sa per certo che la deduzione verrà allargata al costo del personale per donne e  giovani. Per far fronte a questo minor gettito, lo Stato devolverà una quota alle Regioni per sostenere  la      sanità pubblica. E’ stato introdotto anche un aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale dal 0,90% al 1,23%  per far in modo che siano  le persone fisiche a partecipare attivamente alla sistema sanitario più che le      imprese;
  • Capitali scudati. Aumento della tassazione dell’1,5% sui capitali “scudati”;
  • Introduzione dell’imposta di bollo sulle rendite finanziarie, polizze vita, fondi comuni d’investimento e aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti;
  • Incentivi all’investimento nelle proprie imprese, per quelle che reinvestiranno gli utili o procederanno ad aumentare il capitale;
  • Rafforzamento del credito per le piccole e medie imprese attraverso il fondo di garanzia, che verrà ricapitalizzato;
  • Incoraggiamento all’internazionalizzazione delle imprese. Viene ricostituito l’Ice (Istituto del commercio estero) per incentivare l’allargamento dei propri  orizzonti verso l’estero;
  • Probabile aumento delle aliquote Iva da Settembre 2012, dal 10 al 12% e dal 21 al 23% (però crediamo che non sia automatica la cosa, ma solo a seguito del mancato risultato di alcuni interventi…vi aggiorneremo sugli sviluppi);
  • Svolta sulle pensioni dal 2012 in poi:
  1. Eliminate le finestre d’uscita;
  2. Eliminate le quote che prevedevano il mix tra anni e contributi versati per accedere alla pensione;
  3. Passaggio al metodo contributivo per tutti (verso il futuro senza toccare le posizioni in essere oggi);
  4. La pensione di anzianità sarà per le donne dopo 41 anni e un mese e per gli uomini dopo 42 anni e un mese, nulla vieta di richiedere un’anticipazione (che sarà concessa dietro al pagamento di una penale per ogni anno di anticipo);
  5. Pensione di vecchiaia per la donna a 62 anni e per l’uomo a 66, con un periodo elastico e con incentivazioni per chi continua a lavorare anche fino a 70 anni. Tutto ciò per raggiungere nel 2018 la soglia uguale per tutti dell’età di 66 anni e entro il 2027 dei 67;
  6. Bloccate le indicizzazioni a seguito dell’inflazione delle pensioni oltre i 1.000,00 euro, salvate le pensioni cosiddette “minime”;
  7. Introduzione del contributo di solidarietà sulle pensioni più alte.
  • Verranno conglobati nell’Inps gli istituti dell’Enpals e dell’Inpdap;
  • Riforma del mercato del lavoro: nei congedi sia del padre che della madre e aumento della tutela della salute…;
  • Aumento dell’aliquota contributiva degli artigiani e commercianti, coltivatori diretti e agricoli, che però cambiano il sistema (contributivo): più si versa durante la vita lavorativa maggiore sarà il reddito che si percepirà;

Nessun intervento sull’irpef e nessun condono. Annunciata la liberalizzazione delle professioni; novità per le farmacie e parafarmacie, nonchè per i distributori di benzina. Tagliate le giunte provinciali e ridotti all’osso i componenti delle Autority. Verranno tagliati ancora i costi della politica.

Molto, molto interessante l’idea di modernizzazione pensata dal Presidente sulla stesura di una nuova norma/decreto. Di pubblicarlo on-line e dopo 30/60 gg. in base alla complessità degli argomenti accettare suggerimenti, pensieri, critiche e poi in seguito stilare il testo definitivo. Credo che questa sia la vera democrazia, i cittadini, le persone che lavorano nei vari settori di competenza, conoscono e sentono veramente le problematiche del mercato. Speriamo non rimanga solo un’idea!

Vi lascio con l’auspicio che quest’intervento non provochi ulteriore recessione, ma che con vero sacrificio per tutti, e questa volta davvero per tutti, si riprenda l’intera economia.

 (qui il testo definitivo del Decreto Legge) 

Società – cancellazione – responsabilità del liquidatore ai fini fiscali

(di Roberto Mazzanti – Commercialista)

Il liquidatore di società di capitali risponde solo della maggiore Ires accertata e non di altre imposte nè di sanzioni.

La recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (327/05/2011 del 26.10.2011) può sembrare positiva, se ci si limita a leggerne il dispositivo. Si dice che la responsabilità fiscale del liquidatore di società di capitali è limitata all’Ires e relativi interessi, togliendo di mezzo tutte le altre imposte, Iva e Irap comprese.

In realtà è una sentenza inquietante e paradossale.

E spiego subito il perchè: 

  1. nel caso specifico le operazioni di verifica sono iniziate dopo che la società è stata cancellata dal Registro Imprese;
  2. i Giudici hanno stabilito una responsabilità oggettiva del Liquidatore, affermando che “non poteva non sapere del possibile insorgere di contestazioni fiscali”, anche se le verifiche sono cominciate a bilancio finale di liquidazione chiuso e a società cancellata;
  3. è stata fatta violenza legale alla Cassazione a sezioni unite del 2010 (sentenza 4062/2010) secondo cui la cancellazione della società dal Registro Imprese ne comporta l’estinzione per sempre, per cui nessuna pretesa erariale può essere esercitata dopo questo evento.

Ecco quindi un altro esempio di come la certezza del diritto possa essere minata alla base, da sentenze che non tengono conto della realtà dei fatti e di come sia impossibile per qualsiasi liquidatore rispondere di accertamenti iniziati a liquidazione già chiusa.

Per fortuna si tratta solo di un primo grado di giudizio, che si spera possa essere ribaltato in appello.

 

 

Contributi per l’apprendistato – Click day il 30 Novembre

(di Eleonora De Biaggi – Consulente del Lavoro)

Con il D. Lgs 167/2011 del 24 settembre l’apprendistato diventa il canale d’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Il nuovo apprendistato vuole essere un contratto di qualità che unisce formazione e continuità occupazionale, garantendo maggiore agibilità sia per i lavoratori che per le imprese e una generale semplificazione e omogeneizzazione su tutto il territorio dello Stato.

Accanto al progetto di rilancio e semplificazione è stato previsto anche lo stanziamento di 78 milioni di euro per finanziare l’assunzione di apprendisti con contratti stipulati dal 30.11.2011. 

La somma sarà erogata da ITALIA LAVORO, organismo di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il progetto AMVA (Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale), e finanziato con il contributo del Fondo Sociale Europeo. 

Il programma ha la finalità di promuovere questa tipologia di contratto e diffondere un uso più incisivo di strumenti che possano favorire la formazione e l’inserimento occupazionale di giovani in situazioni di svantaggio a livello occupazionale. 

Le tipologie di Apprendistato oggetto di finanziamento sono quelle regolate dagli art. 3 e 4 del D. Lgs 167/11:

  1. contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale che interessa i Giovani che vanno dai 15 anni di età e fino a 25 anni al fine di ottenere la qualifica e il diploma (in tutti i settori di attività), verranno stanziati 5.500 euro per ogni giovane
  2. contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere riguarda invece i giovani di età compresa tra i 17 e 29 anni assunti con contratto professionalizzante o di mestiere (in tutti i settori di attività), verranno stanziati 4.700 euro

Gli importi sono intesi al lordo delle ritenute di legge ed in particolare tale somma sarà soggetta alla ritenuta del 4% ai sensi DPR 600/73. Questi contributi NON sono cumulabili con altri contributi finalizzati all’assunzione erogati da Italia Lavoro S.p.A. a favore del medesimo lavoratore.

Chi sono i Beneficiari?

Sono i datori di lavoro privati che hanno sede operativa dove verrà operata l’assunzione e potrà essere su tutto il territorio dello Stato.

Ma che requisiti dovranno avere i datori di lavoro?

• Non aver cessato o sospeso l’attività;
• Essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento
• Essere in regola con la normativa sulla sicurezza (D.Lgs 81/08)
• Essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99)
• Essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi (DURC)
• Non aver riportato condanne
• Non essere sottoposti a procedure di fallimento o concordato preventivo
• Non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti comunitari per il salvataggio o ristrutturazione delle imprese in difficoltà, o se Pmi di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’ art 1 c.7 Regolamento 800/2008
• Non essere intercorsi, negli ultimi 10 anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici.

E i lavoratori?

Si deve trattare di lavoratori svantaggiati come definito dal Regolamento CE e quindi deve rientrare in una delle seguenti categorie:
• Chi non ha impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
• Chi non possiede un diploma di scuola media o professionale;
• Lavoratori che vivono soli con una o più persone a carico;
• Membri di una minoranza nazionale che necessitano di consolidare le proprie conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro etc

La richiesta di contributo dovrà essere presentata unicamente PER VIA TELEMATICA attraverso il sistema informativo di Italia Lavoro spa all’indirizzo http://amva.italialavoro.it , che sarà attivo solo dalle ore 10.00 in punto del giorno 30 novembre 2011. Per la graduatoria farà fede la data e l’ora indicate nella ricevuta di presentazione rilasciata dal sistema e naturalmente saranno avvantaggiate le prime domande in quanto verranno assegnati i contributi fino ad esaurimento dello stanziamento di Euro 78.150.700,00
Gli elenchi degli aventi diritto saranno resi noti dopo 60 gg , mentre alle imprese non ammesse verrà spedita una comunicazione di diniego.
Le imprese che risulteranno beneficiarie del contributo dovranno inviare la richiesta di liquidazione accompagnata da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, pari all’ammontare del contributo.
Tale somma verrà erogata entro 120 gg dalla richiesta di liquidazione.

REVOCA DEL CONTRIBUTO
In caso di licenziamento o dimissioni l’azienda beneficiaria dovrà dare comunicazione a Italia Lavoro entro 15 GIORNI della variazione.
Non è ammessa la sostituzione di lavoratori per i quali è stato concesso il contributo.
La restituzione del contributo sarà totale se l’interruzione del rapporto di lavoro avverrà entro i primi 6 mesi mentre sarà proporzionale al periodo che intercorre tra la cessazione e i 12 mesi se avverrà dopo i 6 mesi .

L’iniziativa dimostra le buone intenzioni del legislatore bisognerà vedere dopo il clic day quali saranno le reali possibilità di riuscita a cominciare proprio dall’approccio telematico che si spera sia stato testato. Comunque è bene sapere che il 30 Novembre 2011 è il primo giorno utile per poter accedere al contributo ma la possibilità di partecipare, disponibilità dei fondi permettendo, permane fino al 31.12.2012.

Spesometro uguale dubbiometro….

(di Natascia Rag. Prencisvalle)

Ad oggi per questo nuovo adempimento non ci sono nè le istruzioni ministeriali (opportunamente raggruppate e complete),  nè il programma di compilazione ed il software di controllo, così creando serie difficoltà per la corretta compilazione degli elenchi.

Di seguito forniremo delle indicazioni che sono state specificate recentemente dall’Amministrazione finanziaria, per aiutare a comprendere esattamente ciò che è richiesto. Tralasciando ovviamente tutto ciò che è già stato puntualmente specificato da precedenti provvedimenti.

UNA RIGA PER OGNI OPERAZIONE

Una particolarità è sicuramente il fatto che diversamente dai vecchi elenchi clienti e fornitori verrà indicata ogni singola operazione effettuata e non cumulativa per partita iva o codice fiscale, con un’onerosità non da poco in tutti i sensi (controllo, costi, margine di errori).

LIMITI PER IL 2010

Si prendono in esame solo le operazioni superiori ai 25.000,00 euro (prendendo in considerazione solo ed esclusivamente il documento fiscale della fattura e non scontrini o ricevute fiscali emessa nei confronti di soggetti con partita iva o senza). Scadenza 31/12/2011 (prorogato al 02/01/2012).

LIMITI PER IL 2011

Si riepilogano le operazioni superiori ad euro 3.000,00 a seguito di emissione di fattura (sia a soggetti con partita iva sia a privati), e per le operazioni effettuate dal 01/07/2011 superiori ad euro 3.600,00 qualora venga emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Scadenza 30/04/2012

CONTENUTI

Qualora si superino le soglie sopraesposte, si dovranno comunicare:

–         le operazioni soggette al regime del margine (con alcuni accorgimenti) e all’obbligo dell’inversione contabile c.d. “reverse charge” (rottami, oro, subappalto in edilizia,…;

–         Le fatture di autoconsumo;

–         Le cessioni di autoveicoli;

–         La data dell’operazione da indicare è solitamente la data di  registrazione in contabilità ovvero in mancanza della stessa la data di effettuazione dell’operazione;

–          Per le fatture cointestate vi è l’obbligo di indicare un rigo per ogni intestatario, avendo cura di specificare come “modalità di pagamento” “importo frazionato”, se la fattura è di euro 5.000,00 a due coniugi per effettuo di una ristrutturazione edilizia, ad esempio, andrà indicato alla moglie euro 2.500,00 e  anche al marito;

–         In caso di fatture differite o riepilogative (bar, ristoranti,…) l’importo da tenere presente per verificare il superamento del limite è quello della fattura nel suo complesso, quindi  è irrilevante che la singola consegna sia inferiore;

–         Le operazioni poste in essere tra operatori nazionali nell’ambito delle cd. “esportazioni indirette” (effettuate nei confronti degli esportatori abituali a seguito di emissione della dichiarazione d’intento, così da monitorare ancor di più eventuali “splafonamenti” o utilizzi impropri del plafond;

–         Le “Triangolazioni comunitarie” (art. 58 D.L. 331/1193), quando vengono coinvolti due operatori italiani, trattandosi nella sostanza di operazioni interne, assimilate alle esportazione, ai soli fini del trattamento non imponibile iva;

–         Le prestazioni di servizi strettamente connesse alle operazioni di importazione ed esportazione (servizi degli spedizionieri e dei trasportatori) che sono non imponibili art. 9 D.p.r. 633/72;

–         I corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati (qui si capisce lo stretto legame che avrà poi con il nuovo redditometro!); i corrispettivi risultanti dagli estratti conto quindicinali Snai al gestore degli apparecchi da intrattenimento;

–         Le fatture emesse dal pubblico esercizio nei confronti del gestore degli apparecchi da gioco;

–         Le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa, oggetto di autofatturazione;

–         Le fatture con sconto condizionato (contrattualmente previsto) dovranno essere dichiarate al netto dello sconto e non al lordo;

–         Le fatture ricevute dai contribuenti minimi;

–         Gli importi derivanti dai contratti a corrispettivi periodici e dai contratti collegati (appalto, fornitura, somministrazione, locazione, noleggio, concessione, ecc..ecc… Per valutare se sussiste l’obbligo della comunicazione o meno è necessario considerare i corrispettivi dovuti in un anno solare. Qui si deve valutare il “collegamento negoziale”, che trova la sua fonte nella legge ovvero nell’autonomia della contrattazione delle parti. Essendo  essenzialmente un meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto bensì mediante una pluralità coordinata di contratti. A titolo esemplificativo si ricorda: un bar che periodicamente si rifornisce dallo stesso fornitore di caffè, di gelati, i privati tesserati al supermercato, librerie, centri benessere, palestre, la tenuta della contabilità, paghe, gli appalti e i vari subappalti a cascata, acquisto di un autoveicolo collegato ad un contratto di finanziamento, ecc…ecc. I contratti possono essere scritti o verbali, è ininfluente per questo adempimento, tenendo conto della sostanzialità dell’operazione. In questi casi nella comunicazione o si indica tutto in un’unica riga oppure si riportano tutte le fatture avendo cura di indicare come “modalità di pagamento” “importo frazionato”. In queste operazioni rientrano ovviamente anche gli acconti e i saldi;

–         In caso di note di accredito: le fatture vanno indicate nell’elenco al netto delle relative note di variazione effettuate nello stesso anno (quindi con un unico rigo), qualora la differenza superila soglia. Nei campi data dell’operazione e numero della nota di variazione vanno indicate solo le note di variazione relative ad operazioni già comunicate;

–         In caso di note di addebito: in relazione ad operazioni (attive o passive) che risultino inizialmente di importo inferiore a 3.000,00 euro, ma che superino la soglia in conseguenza di note di addebito (emesse o ricevute) nel periodo successivo (fino al 30/04), non vi è l’obbligo (ma la sola facoltà) di indicare la prima operazione sotto soglia; l’obbligo scatta solo in riferimento alla nota di addebito (assurdo! Non rispetta lo scopo per il quale è stato istituito l’adempimento);

–         Rientrano nell’obbligo anche i soggetti che hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive;

–         In caso di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento…) si deve provvedere comunque all’invio tenendo presente le istruzioni applicate con i modelli dichiarativi.

Operazioni escluse:

  1. Esportazioni, già soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale;
  2. Operazioni con i Paesi Black list (già soggetti ad autonoma comunicazione dal 01/07/2010);
  3. Operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria: fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, cessioni di immobili);
  4. Passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura;
  5. Operazioni intracomunitarie (già documentate con i modelli intrastat);
  6. Operazioni fuori campo iva, esclusi art. 15 (spese anticipare in nome e per conto, risarcimenti, …), immissioni in depositi doganali, cessioni non territoriali (un ingegnere che fa un progetto per un committente spagnolo per una loro costruzione), cessioni di campioni,…
  7. Contratti di leasing, di noleggio, locazione già comunicate dalle società di leasing, operatori commerciali obbligati con il provvedimento del 05/08/2011, quindi esclusione dalla comunicazione anche per l’utilizzatore in riferimento a queste operazioni (si deduce questo dal tenore della norma, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito…).
  8. Cessioni o prestazioni rese dai contribuenti minimi;  
  9. Operazioni nei confronti dei consumatori finali qualora il pagamento sia effettuato con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto per legge (non rientrano nell’esonero della comunicazione le operazioni pagate tramite bonifici, assegni bancari o circolari).  Rimane l’obbligo di comunicazione nel caso di pagamenti avvenuti mediante carte emesse da operatori finanziari non residenti (ad esempio soggetti italiani che lavorando ai confini e avendo il conto in un altro stato, utilizzano la carta di credito svizzera o francese oppure il soggetto estero che viene semplicemente in Italia).

SANZIONI

Regime sanzionatorio: per una volta (era ora) non si viene sanzionati se si invia una comunicazione correttiva entro 30 giorni dalla scadenza (il file deve essere completo, sia con i dati precedentemente  corretti che con quelli  variati, in quanto la seconda comunicazione annulla e sostituisce l’intero file precedente).

Nel caso di omessa o incompleta comunicazione  o dell’invio con dati non corretti, si applica la sanzione da euro 258 a euro 2065. Vista la difficoltà operativa nell’inquadrare le operazioni da comunicare, alcuni suggeriscono di inviare tutte le operazioni; altri sostengono, come chiarito dalla Cassazione, che per dati non veritieri s’intendono anche quelli superflui, non necessari; pertanto si potrebbe essere sanzionati in entrambi le ipotesi. Si spera in un intervento dell’Amministrazione per fornire maggior chiarezza in merito.

Riflessioni finali:

Sebbene l’adempimento sia stato posto in essere con i più ammirevoli scopi, sarebbe stato opportuno creare una lista selettiva mirata ad individuare i soggetti a più alto rischio frode o evasione fiscale, chiedendo il riepilogo degli importi di rilevante entità.

Invece l’obbligo di denunciare anche importi minimi o modesti, non fa altro che andare a colpire i contribuenti più corretti, con evidenti ricadute negative anche sul controllo fiscale nel suo complesso, ingolfato da una serie impressionante di dati, che non sappiamo esattamente che fine faranno….

Non riteniamo che sinora il legislatore abbia fornito una chiara rappresentazione, creando confusione sia ai contribuenti che agli addetti ai lavori. Lo scopo era acquisire dati per costruire un elenco di congruità dei volumi d’affari e dei costi dichiarati dai contribuenti, nonché l’individuazione delle spese e consumi di particolare rilevanza necessari per individuare la concreta capacità contributiva delle persone fisiche e procedere al recupero delle somme “nascoste al fisco”. Invece così facendo potrebbe esserci solo una gran quantità di dati trasmessi e/o non combacianti tra di loro (si pensi a chi ritiene che un contratto sia collegato e chi no) oppure non correttamente esposti (importi frazionati, cessione o prestazione) e questo non farebbe che accrescere la mole delle sanzioni irrogate sempre a chi, per ottemperare correttamente alle varie scadenze, cerca di interpretare e comprendere al meglio ciò che viene dall’alto stabilito.  

Ci si chiede poi se chi dichiara tutto perché vuole essere onesto sarà colpito (come a volte succede), mentre i  “furbi” faranno “aumentare il motto: “no fattura no redditometro”?

Come si potrà ovviare al fatto, per esempio, che le agenzie di viaggio dovranno indicare negli elenchi come soggetti beneficiari del viaggio di nozze rientrante nella lista nozze, dell’acquisto dei beni rientranti  sempre nella lista (piatti, posate, mobili vari…) in capo agli sposi e come faranno gli stessi a provare di aver sostenuto le spese? E’ opportuno per non rovinare la vacanza e non solo, provvedere a richiedere all’agenzia viaggi o al negozio copia dei bonifici o dati dei soggetti che hanno provveduto al pagamento, visto che questo sembra non in linea con i principi esposti dall’Amministrazione.

Una cosa positiva sarà sicuramente il fatto che si potranno scoprire eventuali giri di fatture false o di comodo, si ricorda che in questi casi anche per un importo modesto scatta il penale, con l’allargamento dell’accertamento dai 4 anni agli 8, tenendo presente che probabilmente tra pochi giorni l’uso del contante sarà abbassato forse a 250 euro.

…Ora non ci resta che attendere, ad un mese dalla scadenza, ulteriori informazioni e sperare che tutto ciò sia fatto davvero per “acciuffare” i veri evasori e far emergere il sommerso che ha contribuito ad appesantire la pressione fiscale di oggi e che non sia solo un tentativo di far cassa con sanzioni ed ulteriori opacità che non avrebbero senso per l’economia del paese!

SRL, sindaco unico: perchè non sono d’accordo con il CNDCEC

(di Roberto Mazzanti – Commercialista)

La straordinaria confusione in cui il maldestro intervento del legislatore ha gettato le srl a proposito dell’organo sindacale, dev’essere eliminata prima che inizi il nuovo anno, altrimenti potrebbe essere il caos.

A questo proposito non posso non sottolineare lo strano silenzio sia del legislatore stesso, sia degli Avvocati che dei Notai, che per quanto mi risulta ancora non hanno preso posizione sul tema, pur essendo attori nel teatro in questione.

Il nostro Consiglio Nazionale, invece, ha apprezzabilmente espresso la propria opinione, nel tentativo lodevole di dare soluzioni alle società, con ciò dimostrando sensibilità e velocità: doti necessarie ai professionisti economici.

La loro tesi sostanzialmente è la seguente:

A) quando la srl non supera i limiti dimensionali (2° o 3° comma 2477 c.c.) l’organo sindacale è facoltativo e può essere sia il Sindaco unico sia il Collegio sindacale;

B) quando supera i limiti predetti e anche entrambi quelli del “famoso” milione di euro (2397 u.c. C.c.) il Collegio è sempre obbligatorio;

C) quando supera i limiti dimensionali 2477 ma almeno uno di quelli previsti dal 2397 (il milione, per capirci) non viene oltrepassato, sempre che lo Statuto lo preveda, si può dotare del Sindaco unico.

Io penso che la loro tesi sia debole, per vari motivi.

  1. Primo tra tutti: la lettera della legge. Il nuovo art.2477 non nomina mai un collegio ma sempre e solo il sindaco unico. Sappiamo che la legge va interpretata prima di tutto in base alla sua letteralità (preleggi); il senso della norma – oltretutto – non sembra discutibile: vogliamo dare alla srl un solo sindaco, per motivi economici. Ma anche perchè nella srl il controllo del socio è totale, a differenza di quanto accade nella spa. Fin qui, nulla di illogico. Si potrà discutere la filosofia alla base della legge ma non la norma in sè. 
  2. Secondariamente, perchè la srl non è più la copia in piccolo della spa. Ha un suo complesso normativo quasi perfettamente autonomo. Quindi se il limite del milione di euro fosse stato voluto anche per la srl, sarebbe stato sufficente inserirlo direttamente nel 2477. A questo scopo, il richiamo che viene operato dal quinto comma del 2477 alle norme spa, va inquadrato per quello che è, e che è sempre stato fin dal testo ante 2004: il rinvio alle norme di funzionamento dell’organo di controllo, ai suoi compiti, alle sue responsabilità ed alle sue numerose regole. In sostanza, dato che nella srl non viene regolato questo tema, onde evitare di dover fotocopiare nella srl tutto il complesso di articoli che nella spa riguardano i sindaci, il legislatore ha inserito qui, nel 5 comma, un richiamo puntuale a quelle regole. Richiamo che non sembra comprendere “logicamente” in sè anche i limiti dimensionali del 2397 ultimo comma, che d’altronde bastava inserire nel secondo e terzo comma del 2477.
  3. Terzo: non sembra molto probabile che una srl con attivo superiore a 4,4 milioni e/o una media di dipendenti in forza superiore a 50 e/o con ricavi che superano gli otto milioni e rotti di euro, fatichi moltissimo ad oltrepassare anche il milione di capitale netto e/o di ricavi e ciò impedirebbe qualsiasi possibilità di ricorrere al sindaco unico, perchè occorrerebbe sempre e solo il collegio, secondo la tesi del CNDCEC. Il che non mi sembra coerente con la lettera e la logica della norma, che ha concepito il nuovo 2477 in modo da eliminare la pluralità di sindaci….proprio quando si superano i limiti più elevati (2477) rispetto al milione in questione (2397). Sarebbe assurdo. 

Detto quanto sopra, non va tuttavia dimenticato che la legge di stabilità contiene effettivamente alcuni elementi di contraddizione che lasciano veramente perplessi, giustamente e prontamente evidenziati dal CNDCEC; basti pensare alla nota questione del nuovo bilancio semplificato, per le srl che non hanno il “collegio” sindacale…..che però non dovrebbero mai avere, visto che ora c’è il sindaco unico. Sicchè tutte le srl potrebbero sempre accedere al bilancio semplificato, anche quelle che hanno dimensioni ragguardevoli…..non era certamente questa l’intenzione del legislatore, perchè caso mai bastava non richiamare nessun organo di controllo, se veramente si voleva regalare la semplificazione a tutte le srl…..ma questa può essere solo una svista clamorosa e non implicita volontà di fare dei sindaci srl quello che sostengono i miei Colleghi.

Per tutti questi motivi, ritengo che la norma sia da interpretare nel suo senso proprio, come emerge chiaramente dal testo: le srl avranno solo il sindaco unico e non più il collegio. Indipendentemente dalle loro dimensioni e quando scatteranno i limiti previsti nel solo 2477 e non in altre norme.

Resta da capire che sorte dare ai sindaci attualmente in carica. E qui sembrerebbe preferibile la tesi dell’attesa della scadenza del loro mandato, prima di sostituirli con il sindaco unico.

Quanto agli statuti delle srl, in cui oggi non è previsto assolutamente il sindaco unico, reputo che siano aggiornati di diritto dalla nuova legge, che in quanto norma inderogabile (anche questo infatti è un errore politico del legislatore…..) sostituisce ipso jure i contratti sociali.

Attendendo chiarimenti e prese di posizione di altre categorie professionali…..

PEC: niente sanzioni a chi la comunica entro il 31.12.2011

(di Natascia Rag. Prencisvalle)

Udite udite….PEC AL 31.12.2011 !!!

Ennesima “proroga” per l’invio della comunicazione al Registro Imprese dell’indirizzo PEC, a causa  delle oggettive difficoltà dei gestori del sistema (non ce ne eravamo accorti…); conseguentemente, si deve poter considerare “corretto” anche l’adempimento tardivo effettuato entro l’anno in corso. 

Non risulta pertanto sanzionabile la comunicazione inviata oltre il 29/11/2011 ma comunque entro e non oltre il 31/12/2011.

FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Il Ministero ha chiarito che l’obbligo di comunicazione non sussite per  le società in stato di fallimento/liquidazione coatta amministrativa.

Rimane, tuttavia, la facoltà in capo al curatore fallimentare/commissario giudiziale di comunicare volontariamente l’indirizzo PEC delle società sottoposte alle citate procedure concorsuali.

CONCORDATO PREVENTIVO

Resta invece confermato l’obbligo di pubblicazione della PEC per le società in concordato preventivo,  per le quali occorre tenere conto di quanto segue:

1)  per i concordati preventivi che si trovano nella fase che precede l’omologa, per quelli non liquidatori o “in prosecuzione dell’attività” l’obbligo di comunicazione della PEC è posto in capo agli amministratori della società;
2) per i concordati liquidatori che si trovano nella fase successia all’omologa l’adempimento compete al liquidatore.

Rileviamo comunque che se da un lato la proroga ha effetti positivi, dall’altro non è possibile creare  tutto quest’affanno alle imprese e agli addetti ai lavori, a causa di questi continui dietro front dell’ultimo minuto (vedasi riduzione acconti)… E’ un brutto modo di lavorare e di farci lavorare. Messaggio per il nuovo Governo: si dovrebbe pensare di riorganizzare tutto questo sistema mettendovi al centro il rispetto per il cittadino, in modo da consentire anche agli operatori un lavoro sereno e corretto.

Fonti: Lettere circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 223761 e 224402 rispettivamente del 24/11/2011 e 25/11/2011 (disponibili a richiesta).

Riduzione secondo acconto irpef

(di Natascia Rag. Prencisvalle)

Il Comunicato stampa del Ministero e delle Finanze del 23/11/2011, annuncia che è stato firmato, ed è in corso di pubblicazione, il decreto che prevede la riduzione dell’acconto Irpef in scadenza il 30/11/2011 dal 99% al 82% (solo per le persone fisiche tenute al pagamento del secondo acconto).

Si ricorda che questa disposizione è solo un differimento del versamento di parte del secondo acconto, perchè l’importo non versato a novembre 2011 dovrà essere pagato entro il termine del saldo irpef per il 2011 (18/06/2012 o luglio o agosto ecc…ecc… con proroghe?).

Ricordiamo che non è obbligatorio rideterminare il secondo acconto con le nuove disposizioni e che si può scegliere di versare il vecchio importo …chissà mai quale decisione prenderà il contribuente???

Per i soggetti che hanno già eseguito il versamento del secondo acconto (ce ne sono? spetta un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione in F24.

E’ necessario attendere istruzioni ministeriali per il codice tributo da utilizzare.

Analisi di bilancio – quadro societario e del lavoro – primo test

(annuncio della segreteria)

Abbiamo il piacere d’informarvi che nella pagina “analisi di bilancio” che trovate posta nella Home Page, immediatamente prima delle “News”, troverete da oggi una serie di test gratuiti offerti dai nostri professionisti.

ANALISI DI BILANCIO:

Si tratta di un servizio che consente di ottenere una prima ricognizione della vostra situazione economica ma anche fiscale, o dei diritti che possedete in quanto soci o soci amministratori, nella società di cui fate parte e come esercitarli.

Avrete inoltre la possibilità di valutare la vostra posizione nei confronti degli Istituti Previdenziali o dei vostri dipendenti, venendo a conoscere lo stato della vostra situazione quali Datori di Lavoro.

Infine, avrete la possibilità di farci valutare le vostre idee sull’azienda di cui siete titolari o soci, per investire o dismettere, per avviare un nuovo business o per tagliare alcuni “rami secchi” o per uscire da determinate situazioni che frenano la vs attività.

In tutti i casi, si tratta di un primo quadro di riferimento, che scaturirà dalle analisi di Econ-Test e che vi sarà offerto come base di partenza per un’eventuale serie di azioni da intraprendere – anche senza i nostri professionisti – e per le quali eventualmente saranno preventivati gli onorari richiesti da Econ-Test, nel caso in cui invece vogliate avvalervi delle nostre esperienze.

I test sono tutti gratuiti e saranno trattati come da istruzioni che troverete nella pagina a cui vi rimandiamo (Analisi di bilancio).

Buona navigazione!