(di Roberto Mazzanti e Natascia Prencisvalle)
Riferendoci al Decreto Legge del 6 dicembre, n.201, detto “salva-Italia”, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06.12 stesso (Governo Monti), facciamo una carrellata sulle principali novità (in estrema sintesi), di sicuro interesse generale, senza la pretesa di essere completi, per il momento, dato che la manovra è stata già ampiamente divulgata su tutti i mass -media:
- ACCERTAMENTO FISCALE (ART.11) in vigore dal 01.01.2012
Dal prossimo anno tutti i movimenti di conto corrente saranno comunicati periodicamente al Fisco da parte delle banche, delle poste e da tutti gli intermediari finanziari presso cui sono intrattenuti rapporti di deposito e gestione valori (vedere sotto l’elenco completo). In termini pratici, ciò vuol dire che tutti i nostri movimenti finanziari saranno presto in possesso dell’Amministrazione per essere utilizzate in materia di accertamento fiscale.
Questo imporrà la massima suddivisione tra movimenti collegati alla famiglia e movimenti collegati all’attività economica, oltre che la massima attenzione a non effettuare movimenti che non siano facilmente giustificabili, anche in rapporto al reddito dichiarato ed al tenore di vita in generale.
LA NORMA (art.11 decreto legge 201/2011):
comma 2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’articolo….omissis…..ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.
comma 3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.
ELENCO DEGLI OPERATORI FINANZIARI CHE COMUNICHERANNO I DATI DAL 2012
Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ……..
- A.C.E. aiuto alla crescita economica (ART.1) in vigore dal 01.01.2011
Le imprese in contabilità ordinaria potranno godere di una piccola riduzione del reddito, pari al 3% degli incrementi di patrimonio effettuati con capitale proprio (aumento di capitale sociale, conferimenti a fondo perduto da parte dei soci, utili non ripartiti ed accantonati a riserva).
In sostanza, partendo dal patrimonio netto risultante al 31.12.2010 si troverà il nuovo capitale apportato (su cui compete l’agevolazione) attraverso un sistema di variazioni in aumento e in diminuzione, sostanzialmente dato da queste voci:
-VARIAZIONI IN AUMENTO:
- Aumento di capitale sociale con conferimento in denaro
- Versamenti a fondo perduto (in conto capitale o in conto futuro aumento)
- Utili accantonati a riserve disponibili
-VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:
- Prelevamento soci (a titolo di utili o riserve)
- Diminuzione capitale sociale
- Acquisti di aziende o rami aziendali
- Acquisti di partecipazioni (ma solo in società controllate)
- IRAP SUL COSTO DEL LAVORO (ART.2)
Dal periodo d’imposta 2012 potrà essere detratta dalle altre imposte la quota parte dell’Irap relativa sostanzialmente al costo del lavoro e potranno essere godute maggiori deduzioni da Irap per chi assume donne o giovani al di sotto di 35 anni.
- UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
Come tutti oramai saprete, dal 6 dicembre, i pagamenti tra operatori economici non potranno superare il limite di 999,99 euro in contanti e per operazione.
Da 1.000 euro in su, vige l’obbligo di effettuare i movimenti non in contanti.
Questi limiti NON si applicano nei rapporti tra operatori economici e Banche o Poste, dato che il divieto non riguarda le operazioni effettuate tramite intermediari finanziari (appunto Banche e Poste). Per cui i prelevamenti, i pagamenti di bollettini postali in contanti ed i versamenti effettuati direttamente tra cittadino-Posta o cittadino-Banca, non sono soggetti a limitazioni.
- IMU SULLA PRIMA CASA DAL 2012
Dal 01/01/2012 ritorna l’imposta comunale (la vecchia Ici) sulla prima casa o sull’unica abitazione.
Le anticipazioni sono state abbondanti per cui non andiamo oltre, ma vorremmo sottolineare che nulla cambia per quanto riguarda il saldo Ici 2011 in scadenza il 16 dicembre.
- SUPERBOLLO AUTO DI LUSSO DAL 2012
“A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.”.
Quanto sopra è il testo di legge, allo stato attuale dei fatti. Non si escludono ritocchi in sede di conversione del decreto in legge.
- SCUDO FISCALE BOLLO DELL’1,5%
Bollati i capitali scudati; ecco il testo di legge:
4. Le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione e ancora segretate, sono soggette a un’imposta straordinaria dell’1,5 per cento.
5. Gli intermediari, provvedono a trattenere l’imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente. I medesimi intermediari effettuano il relativo versamento in due rate di pari importo entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013
- LIBERALIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI E ATTIVITA’ ECONOMICHE
Si punta a liberalizzare gli orari di apertura degli esercizi commerciali; si prevede la libertà di restare aperti 24 ore su 24 e tutto l’anno, compresa ogni festività (non è poco…).
Le nuove norme prevedono che costituisca principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali.
Siccome il commercio è materia di competenza Regionale-Comunale, questi Enti dovranno adeguare i propri ordinamenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Si parla di esercizi commerciali in genere; per cui al momento non sappiamo se questo riguarderà anche i Pubblici Esercizi e tutto il settore della somministrazione di alimenti e bevande. Personalmente riterremmo di no.
Nei medesimi esercizi – con le dovute prescrizioni di legge – potranno essere venduti anche i farmaci.
Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;
b) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività economica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
d) la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;
f) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
g) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.
Le Regioni ed i Comuni dovranno anche in questo caso adeguare leggi e regolamenti alla nuove norme (se verranno convertite come si presentano attualmente).
Il testo delle norme appena indicate è contenuto nel Decreto Legge, che dovrà essere convertito entro Natale. Non si escludono modifiche in corso di conversione.