Srl – l’amministratore e il conflitto di interessi

(di Nicola Zambello e Roberto Mazzanti)

La nostra attività professionale ci porta a risolvere spesso dei quesiti che vengono anche dal mondo “internet”. Da oggi vorremmo iniziare a pubblicare alcuni casi concreti in materia societaria, partendo da quelli di maggiore interesse generale.

Quesito (s.r.l. esercente commercio all’ingrosso che intende avvalersi del suo amministratore in veste di agente di commercio):

Società di commercio all’ingrosso, srl con 2 soci di cui 1 amministratore unico. Quote paritarie. 
Vuole avvalersi della collaborazione di agenti di commercio, di cui 1 sarà lo stesso amministratore (titolare di partita IVA in proprio, regolarmente iscritto albo agenti presso la CCIAA di appartenenza ed all’ENASARCO).
Mi è stato consigliato, da un collega, di procedere nel modo seguente:
– Adozione di deliberato dell’assemblea nel quale si individua quale destinatario di proposta di contratto/mandato di agenzia il socio/amministratore, prevedendo nello stesso deliberato che alla stipula del relativo contratto partecipi in rappresentanza della società (quindi firmatario del contratto) l’altro socio (non amministratore) conferendogli tale potere nella stessa delibera.
– Si procederebbe, poi, conseguentemente alla registrazione ed iscrizione presso l’Enasarco e a tutti i relativi conseguenti adempimenti (contribuzione, firr, ecc.).
Cosi facendo non si verificherebbe a configurare la cosiddetta “immedesimazione organica”.
Si precisa che il trattamento provvigionale dell’amministratore/agente sarà uguale a quanto stabilito per gli altri eventuali agenti.
Questi i dubbi che mi pongo. E’ valido un deliberato così assunto?

RISPOSTA:

Siamo nell’ipotesi del conflitto di interessi, disciplinato per la s.r.l. in questi termini:
ogni singolo amministratore (anche se non ha partecipato alla deliberazione ed a prescindere da come egli abbia votato) e, ove esistenti, i sindaci o il revisore esterno, possono impugnare le decisioni prese dal consiglio di amministrazione (in forma collegiale o con il metodo della consultazione o consenso scritti). Il riconoscimento del potere individuale di impugnazione ad ogni amministratore si giustifica in quanto ciascuno di loro potrebbe aver votato a favore della decisione viziata senza essere stato a conoscenza della posizione conflittuale in cui versavano uno o più amministratori. 

L’impugnazione è ammissibile a condizione che si verifichino i due seguenti presupposti:
a) il voto dell’amministratore in conflitto di interessi deve essere stato determinante ai fini del raggiungimento dei quozienti richiesti per l’adozione della decisione (c.d. prova di resistenza);
b) la decisione deve avere causato un danno patrimoniale alla società.

Parte della dottrina ritiene sufficiente anche solo un danno potenziale o un pericolo di danno e non invece la verificazione di un danno effettivo ed attuale.

Non ricorre tale presupposto quando l’amministratore esprimendo il suo voto ha perseguito un proprio interesse individuale ma ciò non ha inciso negativamente sull’interesse sociale. 

Il termine per impugnare è fissato dalla legge in 90 giorni.
In caso di accoglimento dell’impugnazione restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione viziata.

La norma sul conflitto d’interessi non prevede (a differenza della disciplina della s.p.a.), l’obbligo dell’amministratore di avvertire preventivamente gli altri amministratori della sussistenza di un interesse in conflitto con la società in merito ad una determinata operazione, né prevede l’obbligo di astenersi dall’adottare la relativa delibera in caso di amministratore delegato, né prevede infine doveri di adeguata motivazione della deliberazione consiliare in ordine alle ragioni ed alla convenienza dell’operazione.
È possibile prevedere tali obblighi nell’atto costitutivo; nel silenzio di quest’ultimo, non si ritiene applicabile per analogia la disciplina della s.p.a. Si considera applicabile la norma (della s.p.a.) che prevede la responsabilità degli amministratori per i danni cagionati alla società dall’utilizzo di dati, notizie od opportunità di affari appresi nell’esercizio dell’incarico (art. 2391 c. 5 c.c.).

In sostanza: se l’amministratore unico convoca l’assemblea e si astiene dal voto, tutto è ok. Sempre che si raggiunga il quorum per deliberare. Non siamo molto favorevoli a concedere una rappresentanza straordinaria e forzatamente temporanea all’altro socio, che in base a quanto precisato nel quesito parteciperebbe solo alla stesura ed alla firma del contratto di agenzia. La soluzione più semplice è che il socio amministratore dia una procura speciale all’altro socio, per la sottoscrizione e la gestione dei rapporti inerenti e conseguenti del contratto di agenzia con la ditta dell’amministratore unico. In questo modo il socio privo di poteri amministrativi potrà controllare l’operato dell’amministratore per tutta la durata del rapporto di agenzia e non solo per la sua sottoscrizione. E che il tutto risulti da una decisione assunta all’unanimità dai soci (assembleare o meno).

Uso del denaro contante tra coniugi non sempre proibito

(di Roberto Mazzanti)

Il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi (non intermediari autorizzati) per importi superiori a 999,99 euro non è sempre vietato. Per esempio, all’interno della coppia coniugale, se in comunione dei beni, è possibile per il marito dare o ricevere denaro contante al di sopra della soglia, perchè la comunione viene considerata un’unica entità, quindi non c’è passaggio di denaro tra “soggetti diversi”. 

Cosa che invece accade tra coniugi in regime di separazione dei beni o tra genitori e figli o tra fratelli.

Perfino se i figli sono minorenni, quindi soggetti alla potestà dei genitori, non possono comunque ricevere denaro per importo sopra soglia. Si potrebbe pensare che non avendo capacità legale, siano indistinguibili dai genitori e quindi non dovrebbe esserci il requisito dei “soggetti diversi”. E invece anche su questo punto il Ministero dell’Economia ha dato il suo chiarimento negativo.

Come pure nel caso dei dipendenti inviati in trasferta, che hanno necessità di fondi spese anticipati dai datori di lavoro. E’ stato chiesto se essendo solo un anticipo, si debba considerare “trasferimento” di denaro o no. E in questo caso il Ministero ha detto ancora no. Il datore di lavoro quindi potrebbe ovviare al problema mettendo a loro disposione i fondi presso una banca, la quale provvederà poi a versare al dipendente quanto gli necessiterà.

Ultima nota: le sanzioni. Colpiscono sia chi paga che chi riceve contante oltre soglia.

Annunci immobiliari con certificazione energetica

(di Roberto Mazzanti)

Da quest’anno negli annunci immobiliari di vendita, va indicato anche l’indice di prestazione energetica del fabbricato in vendita. Una norma oscura che non si sa nemmeno come applicare, visto che non esiste una sanzione specificamente applicabile….e non sappiamo nemmeno se l’obbligo ricada sull’agenzia o sul proprietario dell’immobile.

Senza considerare che le Regioni in materia vanno in ordine sparso. Solo in Lombardia, ad esempio, si prevede una specifica sanzione per i trasgressori e che ha stabilito che è punibile il “responsabile degli annunci”. 

L’Emilia Romagna ed il Friuli, invece, sembrano coinvolgere tutti i soggetti: dall’agenzia al proprietario.

Inoltre c’è un margine ancora enorme di incertezza per quanto riguarda gli edifici non ancora terminati e venduti sulla carta.

Insomma, c’è da stare attenti. 

Consiglierei perciò alle agenzie immobiliari di farsi rilasciare per iscritto apposite liberatorie, quando il proprietario non è in possesso delle certificazioni necessarie.


Conti correnti bancari – l’andamento dell’Euribor da luglio a oggi

(di Nicola Zambello)

Pubblichiamo l’andamento dell’indice  Euribor ad 1 mese, tasso 360. Può essere utile per capire quanto è sceso il costo del denaro che le banche applicano sui prestiti tra di loro e che quindi rappresenta -indicativamente- il costo con cui la vostra banca paga il denaro che vi presta.

  • 5 luglio 2011 = 1,336
  • 2 agosto 2011 = 1,434 
  • 6 settembre 2011 = 1,340
  • 4 ottobre 2011 = 1,355
  • 1 novembre 2011 = 1,367
  • 6 dicembre 2011 = 1,206
  • 3 gennaio 2012 = 1,005
  • 24 gennaio 2012 = 0,764
Come si può notare nel semestre il costo che le banche sostengono per approvvigionarsi di denaro è sceso del 50%.
Questo vantaggio deve essere riversato sul cliente correntista o mutuatario, per cui vi invitiamo a verificare le condizioni che la vs banca vi sta praticando, anche tenendo presente le novità del Decreto Cresci-Italia di questi giorni, in materia di commissioni di disponibilità fidi.
 
 

La società semplice a responsabilità limitata per i giovani

(di Roberto Mazzanti)

Il decreto legge di venerdì 20, ha creato un nuovo tipo sociale: la società semplificata a responsabilità limitata, pensata appositamente per soci under 35.

Le caratteristiche di questa società sono molto interessanti e la novità entrerà in vigore alla pubblicazione del decreto legge in gazzetta ufficiale, salvo vacatio legis di 15 giorni, prevista per il 24 gennaio. La società è un incentivo alla creazione di nuove aziende per i giovani, alleggerendone notevolmente i costi di costituzione, soprattutto in funzione della non necessità degli interventi notarili, non solo per la costituzione in senso stretto ma anche per le modifiche e per le cessioni di quote sociali.

Ma non solo: la società si presta molto bene anche per creare una forma di azienda alternativa all’impresa familiare, sia pure a termine, perchè si potrà utilizzare per creare un’azienda amministrata dai genitori non soci, e composta dai figli under 35 (possibilmente maggiorenni) in qualità di soci.

Ma entriamo adesso nei dettagli della carta d’identità di questa nuova società.

ATTO COSTITUTIVO- MODIFICHE -TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI

La società si costituisce mediante contratto o atto unilaterale (il che significa che può anche essere unipersonale), redatto nella forma della scrittura privata (niente autenticazioni nè atti pubblici); iscrizione alla cciaa esente da bollo e da diritti; in sostanza, niente Notaio e (ma questo non è ancora sicuro) niente imposta di bollo e registro sull’atto stesso. Questo però temo sia un aspetto tutt’altro che pacifico, visto che non si parla esplicitamente di esenzione dell’atto da queste imposte e che il Registro delle Imprese accetta solo scritture aventi data certa…..vedremo.

L’atto costitutivo va depositato entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione alla camera di commercio, a cura dell’amministratore. Le stesse agevolazioni e gli stessi termini si applicano in caso di modifiche dell’atto costitutivo e di trasferimento delle quote sociali.

CAPITALE SOCIALE MINIMO – CONFERIMENTI

il capitale sociale minimo è di 1 € e va versato immediatamente al momento della costituzione e solo in denaro. Gli eventuali aumenti di capitale potranno successivamente essere conferiti in tutte le forme consentite.

SOCI E AMMINISTRATORI

la composizione della società dev’essere di soli soci under 35 anni; al momento del compimento del 35.mo anno si viene esclusi di diritto, a meno che l’assemblea non deliberi la trasformazione (o il socio non abbia ceduto in precedenza la sua quota ad altro giovane); se l’età limite viene superata da tutti i soci, non resta che la liquidazione o la trasformazione. Da notare che il requisito dell’età sembra agganciato solo ai soci e non ad eventuali amministratori non-soci….si potrebbe allora ipotizzare una s.s.r.l. (sarà questa la sigla?) composta dai figli under 35 come soci, e dai genitori come amministratori non soci. Il che sarebbe un bel modo di costituire un’azienda a costi veramente iper-agevolati….

AGGIORNAMENTO DEL 28.01.2012 – (DOTTRINA A CONFERMA DI ALCUNE CARATTERISTICHE SOCIALI)

  • amministratori non soci = risulta confermata la possibilità di essere amministratori non soci di questa società; la conseguenza è che in questo modo per essi non opera il limite di età di 35 anni;
  • unipersonalità = risulta confermata la possibilità di essere unici soci di questa srl.

Le liberalizzazioni del Governo Monti – (flash delle 20.07)

(di Luca e Nicola Zambello, Eleonora De Biaggi, Natascia Prencisvalle e Roberto Mazzanti)

Al grido di “liberiamo gli italiani da tasse occulte!” il Governo ha varato in un unico decreto il pacchetto liberalizzazioni.

Ci sono novità per tutti i settori (OLTRE 80 ARTICOLI DI LEGGE).

Noi sinteticamente ne diamo ora solo una sintesi, non avendo un testo ufficiale, per poi tornare sulle norme non appena possibile (non ci piace sbilanciarci su testi non ufficiali, per quanto autorevoli come quello che vi proponiamo come fonte):

  1. IMPRESE –  Sono abrogate «le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti d’assenso della Pa per l’avvio di un’attività economica».  Attuato il Tribunale per le imprese. Il nuovo tribunale sarà competente, tra l’altro, in materia di diritto d’autore, azione di classe, partecipazioni sociali, tra soci e società. Distribuzione dei carburanti liberalizzata. 
  2. BANCHE E ASSICURAZIONI  –  toccate dalle modifiche: si va dalle commissioni bancomat, alle assicurazioni per i mutui immobiliari e fino ad imporre l’applicazione dell’art.6 bis del Decreto Salva Italia entro il mese di Aprile 2012 (si tratta della commissione di disponibilità fondi di cui parliamo da un po’ proprio su questo sito). 
  3. IMPRESE E CITTADINI– Viene istituita la scatola nera per gli autoveicoli. Viene liberalizzata la vendita della stampa quotidiana; viene ripristinata l’Iva su alcune operazioni immobiliari in edilizia, in particolare per le locazioni di fabbricati nuovi. 
  4. Autotrasportatori: si anticipa il recupero dell’accisa sul carburante.
  5. GIOVANI e SRL – Nasce la srl semplificata per gli under 35; inserito un nuovo articolo al codice civile (2463 bis) – vedere art.3 del provvedimento allegato a questa news.
  6. AVVOCATI –  Sei su 18 mesi di tirocinio potranno essere trascorsi nelle università.
  7. PROFESSIONI – «abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime».  Tutti i professionisti  concordino «in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e l’inottemperanza costituisce illecito disciplinare». L’articolo «non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso.
  8. NOTAI –  Il governo prevede che la tabella con la quale si determina il numero e la residenza dei notai sia aumentata da subito di 500 posti. Inoltre, il 30 giugno di ogni anno tra 2012 e 2014 sarà bandito “un concorso pubblico per la nomina” di 500 notai.
  9. FARMACIE –  Medicinali di fascia C con ricetta non più in vendita fuori dalla farmacia se le Regioni non si metteranno in regola con l’apertura di nuovi esercizi, uno ogni 3 mila abitanti. 
  10. TAXI –  Si prevede  «la mobilità da una città all’altra. Non ci saranno le licenze multiple per i taxi.
  11. ALTRO – ci sono misure, infine, che riguardano le Ferrovie e le società che costruiranno infrastrutture – entreremo nei dettagli nei prossimi giorni.
La prossima settimana si attendono le misure per il mercato del lavoro e altre ancora.
Quindi torneremo sull’argomento. 
 
Qui la fonte delle nostre notizie e il testo completo del provvedimento.
 

Conti correnti bancari – le nuove commissioni

(di Roberto Mazzanti)

Si torna a parlare della commissione di disponibilità fondi e di quella di massimo scoperto (v.nostra news del 03.01 scorso) per insistere sull’interpretazione della legge, che io chiamerei “a fisarmonica”: perchè quando salgono gli interessi passivi sulla parte di fido usata, scende la commissione di disponibilità fondi su quella inutilizzata.

Finora le banche oppongono un sereno rifiuto a rinegoziare le clausole dei contratti di conto corrente e non pare vogliano adeguarsi alla legge. In effetti anche la stampa specializzata non pare stia dando risalto a questa novità, che io invece trovo notevole.

Sta di fatto che anche oggi su Il Sole 24 Ore, nell’inserto Norme e Tributi, il Prof. Aldo Angelo Dolmetta ripropone la sua tesi: 

  1. per i conti correnti con fido, la legge prevede che le banche “applichino la commissione in misura proporzionale alla somma resa disponibile e che risulta pro-tempore non utilizzata; via via che cresce l’utilizzato, cioè, se salgono gli interessi, scende la commissione.”
  2. per i conti correnti senza fido, invece, la legge prevede interessi moratori + commissione in cifra fissa per l’istruttoria  relativa allo sconfinamento.

Ripete il Professore: “quelli indicati sono gli unici oneri che si possono richiedere; ogni clausola ulteriore o diversa è senz’altro nulla.”

Mi sembra piuttosto evidente che se fosse confermato questo orientamento le banche dovrebbero mettere mano al portafoglio e restituire le commissioni eccedenti richieste dal 28.12.11 in poi….

Sarebbe dunque a questo punto consigliabile che ogni imprenditore correntista mettesse le mani avanti, inviando alla propria banca una richiesta di questo genere:

“visto l’art.6 bis del decreto legge 201 del 06.12.2011, si richiede l’applicazione delle nuove disposizioni normative in materia di commissione di disponibilità fondi, e ci si riserva ogni azione per il rimborso delle somme corrisposte che dovessero eventualmente in futuro risultare eccedenti in quanto non corrispondenti a clausole contrattuali valide e legittime.”

 

 

 

Mediatore immobiliare imputato per non aver conservato i preliminari

(di Roberto Mazzanti)

CASSAZIONE N.1377 DEL 17.01.2012

Nella sentenza di ieri viene condannato un agente immobiliare che, al fine di evadere le imposte, occultava tre contratti preliminari di compravendita di immobili, in cui il prezzo effettivamente corrisposto risultava superiore a quanto riportato  nei successivi rogiti.

La sentenza è inquietante, perchè viene a condannarsi un imprenditore, sotto il profilo penale-tributario, non per aver nascosto o distrutto “scritture contabili” ma per aver occultato “documenti”.

Tutto gira intorno all’interpretazione che si vuole dare delle norme fiscali che obbligano alla conservazione delle scritture contabili, delle lettere, dei telegrammi e delle fatture, per ogni affare.

La Corte di Cassazione ritiene giusta un’interpretazione “logica” delle norme (art.22 dpr 600/73) e quindi ritiene che occorra conservare tutto ciò che occorre per dimostrare di aver fatto il proprio dovere tributario – perciò anche i preliminari e tutte le corrispondenze che oggi – in era di internet – non possiamo limitare ai telegrammi e alle lettere, che sono figlie di norme di almeno 40 anni fa. Secondo i giudici quindi vanno conservate:

  • le mail
  • i fax
  • tutte le corrispondenze
  • i preliminari

e tutto quanto sia dimostrazione di “un contatto” con il pubblico dei clienti.

Se questo può star bene sotto il profilo civilistico, sotto quello penale la sentenza lascia perplessi perchè in questo settore del diritto vige il principio della tassatività delle norme incriminatrici e dell’interpretazione letterale.

Per cui non si può interpretare “logicamente” in danno dell’imputato ma semmai a suo favore. 

Ma va ricordato che la tendenza a punire ad ogni costo l’evasore (anche uscendo dalle righe) sta prendendo piede da tempo anche in campo giudiziario, per cui è bene essere prudenti e tener conto di quanto sopra nei comportamenti quotidiani.

La Cassazione ha così motivato la sua condanna:

“Quindi, con particolare riferimento alla figura dell’agente immobiliare, è pacifico che la conclusione dell’affare e il conseguente diritto alla provvigione coincidano con la conclusione del contratto preliminare e non del rogito notarile; con la conseguenza che quanto corrisposto da coloro che hanno concluso l’affare presenta, per essi, natura di costo deducibile e, per l’agente immobiliare, di ricavo imponibile. Il contratto preliminare, dunque, può ritenersi ricompreso, per quanto riguarda la responsabilità penale ai fini della fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili, tra la documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione.”

Agenti e Mediatori – nuove norme per l’esercizio dell’attività – anche occasionale

(di Roberto Mazzanti)

Con due decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale di ieri 13 gennaio, sono state fissate nuove modalità di iscrizione al Registro Imprese per gli agenti di commercio e per i mediatori professionali. Ma anche adempimenti per le imprese già attive e per le attività occasionali, finalmente regolamentate. I decreti diventano efficaci dal 120° giorno dalla pubblicazione, quindi dal 12 maggio 2012.

MEDIATORI (LEGGE 03.02.1989 N.39)

  1. MEDIAZIONE OCCASIONALE O DISCONTINUA: lo svolgimento è consentito per un periodo non superiore a 60 giorni, oltre che subordinato all’iscrizione ad una sezione speciale del Rea. Inoltre il soggetto deve possedere comunque i requisiti professionali e deve inviare la dichiarazione di inizio attività (SCIA) indicando anche la data di cessazione della stessa – altrimenti non sarà iscrivibile. La SCIA potrà essere ripetuta annualmente ma non più di una volta per anno – art.12.
  2. SOGGETTI ATTIVI: entro il 12 maggio 2013 tutti i soggetti già attivi devono chiedere l’aggiornamento della loro posizione presso il Registro imprese. Quelli che non esercitano l’attività alla data in questione dovranno chiedere di transitare ad apposita sezione del Registro, altrimenti, alla data del 13.05.2016 perderà per sempre la possibilità di esercitare, senza dover riacquistare i requisiti professionali.

AGENTI DI COMMERCIO (LEGGE 03.05.1985 N.204)

  1. SOGGETTI ATTIVI: entro il 12 maggio 2013 tutti i soggetti già attivi devono chiedere l’aggiornamento della loro posizione presso il Registro imprese. Quelli che non esercitano l’attività alla data in questione dovranno chiedere di transitare ad apposita sezione del Registro, altrimenti, alla data del 13.05.2017 perderà per sempre la possibilità di esercitare, senza dover riacquistare i requisiti professionali.

Viene ripristinato il tesserino di riconoscimento -obbligatorio per i mediatori- e per gli agenti di commercio (per questi ultimi su richiesta dell’interessato). 

I due decreti, per il resto, stabiliscono solo le procedure per l’iscrizione, la modifica e la cessazione, presso il Registro delle Imprese, tenuto dalla cciaa competente, a partire dai fatti che avvengono dal 12 maggio 2012 in poi.

Gonfiare la carta carburante significa “frode tributaria” con annessi problemi di carattere penale

(di Natascia Prencisvalle)

Usare schede carburante false (perchè gonfiate) allo scopo di evadere le imposte sui redditi e l’IVA porta dritti davanti al Giudice penale per il reato di dichiarazione fraudolenta (Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, sentenza n. 912 depositata ieri).

La frode è emersa durante un controllo da cui era risultato che le carte erano false, sulla base del quantitativo di carburante consumato (facilmente ricavabile dal prezzo dei vari rifornimenti), 1,73 Km per ogni litro di gasolio acquistato, mentre il dato medio dichiarato ufficialmente dalla casa costruttrice era di oltre 15 Km per litro.

Inoltre, i militari della GdF avevano raccolto le dichiarazioni dei gestori degli impianti di distribuzione presso cui erano stati effettuati i rifornimenti, che avevano tutti disconosciuto le firme di convalida presenti sulle schede carburanti contestate, nonché la calligrafia relativa alle altre indicazioni obbligatorie. Infine, le Fiamme Gialle avevano constatato che le date di rifornimento recate dalle predette schede carburante coincidevano con giorni in cui gli impianti di distribuzione, privi di erogatori self-service, erano stati chiusi.

La massima attenzione dunque anche su piccole “rivalutazioni” di questi documenti, perchè il danno può essere serio e foriero di conseguenze inattese e non simpatiche.