S.r.l.-S.p.A.- aumento di capitale consentito anche con perdite

“La presenza di perdite – inferiori al terzo – non impedisce la legittima assunzione della deliberazione di aumento di capitale nella società di capitali”.

Questo è il contenuto della nuova massima (la 122) del Consiglio Notarile di Milano. 

In termini pratici, significa che se la perdita d’esercizio non supera il terzo del capitale netto (attenzione: non quello “sociale”) e contemporaneamente non riduce il capitale sociale al di sotto del minimo di legge (10.000 euro) – è possibile procedere ugualmente all’aumento di capitale, senza prima sistemare la perdita.

I Notai milanesi si spingono anche oltre, affermando che l’aumento di capitale si può effettuare anche in pendenza di una perdita superiore al terzo che riduca il capitale sociale sotto al minimo legale, purchè si tratti di un aumento da sottoscrivere “tempestivamente” ed in misura idonea a riportare la perdita entro un terzo.

Io aggiungerei – in quest’ultimo caso – che se l’aumento non riporta comunque il capitale ad almeno 10 mila euro, occorre comunque procedere per farlo. Non importa se la perdita non è superiore al terzo, in seguito all’aumento: lo era prima. Quindi l’obbligo di provvedere scatta comunque.

Parere personale.

____________________________

Roberto Mazzanti – Commercialista

 

 

 

 

Gli errori contabili giustificano l’accertamento induttivo, secondo la Cassazione

Se avete una cassa “IPERATTIVA” e contemporaneamente avete il “ROSSO” in banca, attenzione, perché rischiate l’accertamento induttivo!

E con ottime probabilità di non poterlo contrastare efficacemente…… 

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a seguito del ricorso effettuato da una SNC contro un accertamento effettuato dall’Agenzia Entrate, nel corso del quale erano stati ricostruiti i ricavi dichiarati dalla società, tramite una valutazione indiretta basata sull’applicazione di una percentuale di ricarico medio sul costo del venduto.
Tralasciando i ricorsi e i vari appelli intervenuti nel tempo, la Cassazione ha ritenuto fondato sia l’accertamento che il procedimento di ricostruzione dei ricavi.


Ma qual è stato l’evento determinante a far scattare queste procedure? 

 

Il motivo è alquanto semplice, e magari per alcuni banale, ma se ne può trarre una “massima”. La società in questione riportava alla voce “cassa contante” un attivo di centinaia di migliaia di euro. Ma non sta qui il centro della questione: bensì l’Agenzia, prendendo in esame il corrispondente conto del deposito bancario, riscontrava anche una grave situazione passiva. .

La morale che possiamo ricavare da tutto questo è che la cassa è fondamentale per la corretta impostazione della vs contabilità e così anche tutti i movimenti finanziari. Gli errori e le inesattezze in questo campo danno possono essere un motivo sufficiente all’amministrazione finanziaria per procedere all’accertamento, con metodo induttivo. 

Quindi, quando si verificano le voci di bilancio, è meglio non limitarsi ad una semplice lettura dei saldi, ma approfondire…


Luca Zambello

Econ-Test

Twitter e Linkedin

Econ-Test è presente on line, con le sue informazioni quasi quotidiane, anche su Twitter (dal 10 Ottobre) e su Linkedin (dal 5 Luglio).

Questi i collegamenti per trovarci subito e per seguirci giorno per giorno:

Buona lettura e buon aggiornamento.

E per eventuali dubbi i contatti sono indicati sul sito internet (contatti) oltre ad essere presente anche un Forum molto frequentato e tra i pochissimi ad occuparsi anche di Diritto Societario e del Lavoro !

____________

La Segreteria

Iva al 21% – Aggiornamento sui termini di regolarizzazione

AGGIORNAMENTO DEL 13.10.2011

Con circolare 45/e del 12.10.2011, l’Agenzia ha disposto uno slittamento del termine per versare la differenza di aliquota Iva – dal 20 al 21%- per tutti coloro che non hanno fatto in tempo a regolarizzare la propria posizione nei termini fissati inizialmente (16/11 o 16/10 a seconda del regime delle liquidazioni periodiche Iva).

Oggi si è stabilito che l’1% in più può essere versato entro il 27 dicembre 2011 (termine per l’acconto Iva 2011) o entro il 16 marzo 2012 (liquidazione Iva annuale). 

Entro il 27.12.11 si verserà la differenza relativa alle fatture emesse entro Settembre, per i soggetti trimestrali; entro il mese di Novembre per quelli mensili.

Entro il 16.03.12, invece, si verserà la differenza relativa alle fatture emesse entro Dicembre per tutti i soggetti. 

In entrambi i casi, occorre maggiorare le somme degli interessi.

Qui il link alla circolare.

FINE AGGIORNAMENTO 13.10.2011

***Riportiamo il testo della news originariamente pubblicata il 16/09/11:

Contrariamente al buon senso ed alla correttezza verso i contribuenti, che imporrebbero di attendere 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. dei provvedimenti, prima che essi entrino in vigore, da domani 17 Settembre scatta l’aumento dell’Iva, che passa dal 20 al 21% (art.2, comma 2bis).

Il nuovo quadro delle aliquote – da domani – sarà quindi il seguente: 4% – 10% – 21%.

Da domani avremo una serie di conseguenze pratiche di non poco conto a cui fare la massima attenzione; proviamo a fare un quadro sintetico del da farsi, distinguendo tra CESSIONI DI BENI  e PRESTAZIONI DI SERVIZI.

CESSIONI DI BENI MOBILI:

  1. se la consegna è effettuata entro le 24 di oggi ed il pagamento è successivo (così come la fatturazione differita), l’aliquota Iva da applicare resta il 20%
  2. se la consegna è effettuata dopo le 24 di oggi ed il pagamento è successivo, l’aliquota Iva da applicare sale al 21% (resta al 20% se la fattura viene emessa entro oggi)
  3. nel caso 2, se il pagamento avviene entro oggi, l’aliquota Iva da applicare resta il 20%
  4. nel caso 2, se si incassa un acconto ed il saldo invece viene rinviato post 17/9, l’acconto si fattura al 20% ed il saldo al 21%

Le regole appena viste, valgono anche per consegne parzialmente entro oggi e parzialmente da domani.

Ricordare che come regola generale, le cessioni si considerano effettuate al momento della consegna del bene; se però la fatturazione od il pagamento avvengono prima della consegna, le cessioni si considerano effettuate alla fatturazione o al pagamento; quindi l’aliquota Iva da applicare segue il momento in cui le operazioni si considerano effettuate.

CESSIONI DI IMMOBILI:

Queste cessioni si considerano effettuate al momento della stipula del rogito, salvo che il passaggio effettivo di proprietà sia successivo (nel qual caso l’operazione segue il passaggio di proprietà). Anche in questo caso, se la fatturazione o il pagamento avvengono prima del rogito o del passaggio effettivo di proprietà, l’operazione si considera effettuata in uno di quei momenti.

Quindi:

  1. se il rogito avviene entro oggi insieme al passaggio di proprietà, l’aliquota Iva da applicare resta il 20% (salvo agevolazioni prima casa o altri casi con Iva al 10%)
  2. se avviene da domani, l’Iva scatta al 21%.
Ripeto: salvo casi di spettanza dell’aliquota Iva ridotta o di esenzione totale.
 
PRESTAZIONI DI SERVIZI:
 
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento. Salvo che prima del pagamento non venga emessa la fattura.
Per cui:
  1. per i pagamenti ricevuti entro oggi, l’aliquota Iva da applicare resta il 20%
  2. per i pagamenti ricevuti da domani, l’aliquota sale al 21% – a meno che entro oggi non venga emessa la fattura, nel qual caso l’Iva rimane al 20%.
 
CASI PARTICOLARI:
  • Cessioni per atto di pubblica autorità (art.6, comma 2, lett.a)
  • passaggi da committente a commissionario (art.6, comma 2, lett.b)
  • autoconsumo o destinazione di beni a finalità extra-impresa (art.6, comma 2, lett.c)
  • contratto estimatorio (acquisto quando vendo) (art.6, comma 2, lett.d)
  • assegnazioni da coop edilizie (art.6, comma 2, lett.d bis)
In presenza di un “caso particolare” è opportuno contattare il proprio Commercialista, per le necessarie istruzioni, non facilmente sintetizzabili in questa sede.
 
RICORDARE DI aggiornare i listini prezzi, le aliquote presenti nei registratori di cassa, i moduli di fatturazione.
 
REGOLARIZZAZIONI SENZA SANZIONI:
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui i registratori di cassa non siano modificati in tempo o la fattura sia stata erroneamente emessa con l’aliquota del 20% in luogo di quella del 21%, è possibile regolarizzare la violazione attraverso la nota di debito. Viene, inoltre, chiarito che la regolarizzazione non implicherà l’irrogazione di sanzioni se la maggiore IVA verrà versata entro i termini della liquidazione periodica in cui l’imposta è divenuta esigibile.
Qui il testo del comunicato.
 
____________________________
Rag. Natascia Prencisvalle
Roberto Mazzanti – Commercialista

Novità sulla tassa delle auto di lusso…

Ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che individua le modalità attuative ed i termini di pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica, varata con la manovra economica di luglio 2011.

A decorrere dal 2011, infatti, è stata introdotta una sovratassa per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, per i soggetti che -alla data del 06/07/2011- erano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dal pubblico registro automobilistico, dei suddetti beni.

L’addizionale è pari a 10 euro per ogni Kw di potenza superiore a 225 Kw, pertanto colpirà una nicchia di mercato a cui fanno parte le berline di lusso, le sportive e i grandi suv.

La manovra colpisce il settore automobilistico in un momento quasi recessivo; inoltre i contribuenti che possiedono “i bolidi” per molti aspetti  sono già sotto l’occhio del ciclone, tra l’incudine del redditometro ed il martello delle nuove comunicazioni a carico delle compagnie di leasing, in scadenza per il 31.12.2011 (e poi a regime annualmente entro giugno).

Quindi se da un lato “fa cassa”, dall’altro rischia di deprimere ulteriormente i consumi. In ogni caso, il pagamento dovrà essere effettuato tramite “f24 elementi identificativi”, senza la possibilità di compensazione con altri tributi, entro il 10 novembre di quest’anno (scadenza confermata oggi 20.10.2011 da questo comunicato dell’Agenzia). A regime, dal 2012, l’addizionale dovrà essere versata in concomitanza alla scadenza del normale bollo.

Sanzioni: l’omesso o insufficiente versamento farà scattare la sanzione pari al 30% di quanto non versato.

Fonti: D.L. del 06/07/2011, n. 98 – L. 15/07/2011, n. 111, Decreto del 07/10/2011

_______________________________

Natascia Rag. Prencisvalle – Econ-Test 

Distributori di carburante self service in ogni stazione di servizio entro luglio 2012

Leggendo il titolo una persona potrebbe pensare:

<beh, che novità sarà mai il “distributore di carburante self service? tanto  sono già ovunque!”>

e invece no!

Infatti con la manovra correttiva del 2011 è stato previsto che i nuovi impianti di distribuzione e rifornimento di carburante debbano essere dotati “anche” di apparecchiature self service con pagamento anticipato.  

E cosa cambia per gli impianti già esistenti?

Si dovranno adeguare entro il mese di luglio 2012, pena una sanzione variabile tra i 1.000 e i 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell’adempimento, in proporzione alla quantità di carburante erogata nell’anno precedente.

Questa novità ha la finalità di garantire agli utenti il corretto e continuo funzionamento della rete distributiva di carburante ed aumentarne l’efficienza sul mercato, in quanto per far fronte all’aumento della concorrenza si punterà sull’aumento dei servizi ed alla diversificazione degli stessi all’interno delle proprie aree, potendo destinarne parte anche alla ristorazione.  

E’ infatti prevista la possibilità per i gestori di ampliare la gamma delle proprie attività (somministrazione alimenti e bevande, vendita di riviste e periodici, “pastigliaggi”: dolciumi, cioccolatini, merendine confezionate, caramelle et similia….)  con l’obbligo per le Regioni, Province autonome ed Enti locali di adeguare la propria normativa in merito, allo scopo di cambiare i piani urbanistici per ampliare  le stazioni di rifornimento e destinare alcune aree a verde pubblico od attrezzato.

Sicuramente le finalità sono condivisibili ma la novità porta con sé un ulteriore aggravio che i nostri imprenditori dovranno un’altra volta sopportare per adeguarsi alle numerosissime novità normative che si susseguono – oramai ininterrottamente – negli anni.


Fonte: D.L. 98/11 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111.

______________________________

Natascia Rag. Prencisvalle – Econ-Test  

CONTRIBUTI COLF – MAV ERRATO

l’Inps da qualche trimestre invia i bollettini MAV pre-compilati ma non sono corretti in quanto l’importo esposto non contiene i contributi dovuti per la Cassa COLF.

Il versamento alla Cassa è obbligatorio per i datori di lavoro che applicano il CCNL ed è indispensabile per l’accesso alle prestazioni di indennità di ricovero e ticket sanitari dei lavoratori e, per i datori, per la copertura del rischio contro l’infortunio per lavori domestici, anche in itinere.

L’importo è pari al versamento di 0,03 euro per ogni ora lavorata. Dal momento che, per ora, non è possibile modificare il MAV inviato dall’INPS rimane il dubbio su come verrà regolato l’infortunio che si dovesse verificare in questi mesi non coperti da versamento. 


De Biaggi Rag. Eleonora

Econ-Test

Tutto sul conto corrente bancario. Questa la sintesi del nostro convegno di ieri

Tutto quello che c’è da sapere sul conto corrente bancario, da parte degli imprenditori. Questa potrebbe essere la sintesi dei contenuti dell’evento di sabato 8 ottobre a Fratta Polesine (RO), organizzato dal nostro Studio.
I contenuti erano di tutto interesse:
A) le norme e le prassi regolatrici del conto corrente bancario
B) la fideiussione omnibus, quella reviviscente, le clausole vessatorie
C) come recedere dalla fideiussione, e le conseguenze relative, specie in caso di fuoriuscita dalle società
D) l’assegno bancario e casistica giuridica in materia
E) l’anatocismo bancario
F) la class action di Altroconsumo
G) la prescrizione dei diritti del correntista
H) come monitorare il livello dei tassi di mercato, compresi quelli usurari
I) la centrale dei rischi e la Cai
L) come riverificare e riclassificare una per una le annotazioni in conto effettuate dalle aziende di credito e tutelarsi in caso di abuso
M) come verificare sconfinamenti nell’anatocismo
N) la corretta lettura dei tassi effettivamente applicati dalla banca e la soglia dei tassi usurari ed agire in merito per la tutela dei propri diritti
O) l’Ombudsman bancario, la mediazione obbligatoria ed il contenzioso in generale
P) altri spunti di interesse e consigli utili, emersi dal colloquio con gli operatori intervenuti.

L’evento è stato filmato integralmente e presto il materiale già presente in Area Riservata sarà integrato da ulteriori apporti; in ogni caso la Segreteria è già a vs disposizione per eventuali richieste.

Al prossimo incontro!
___________________
La Segreteria

Cessione di quota di srl senza divieto di concorrenza

La Cassazione non ha riconosciuto nella cessione della quota sociale di una s.r.l., per il 40% del capitale, un trasferimento d’azienda e del relativo avviamento.
Per cui ha dato torto al socio acquirente che lamentava il mancato rispetto del divieto di concorrenza, da parte di chi gli aveva ceduto la quota, chiedendo il risarcimento del danno. Si precisa che non è dato sapere se i due soggetti avessero pattuito un divieto del genere nell’atto di cessione della quota sociale o non avessero assolutamente accennato a questo problema.
Sta di fatto che la Cassazione (sentenza 19430 del 23 settembre scorso) non ha riconosciuto degna di protezione la cessione della quota, impedendo all’acquirente di ottenere il divieto di concorrenza da parte del cedente.
Interessante il ragionamento alla base della sentenza: si dice che non sempre una quota sociale è assimilabile ad una quota di azienda, e quindi non sempre esiste un avviamento acquistato pro-quota dal socio subentrante. Se non sempre c’è avviamento, non sempre c’è un divieto di concorrenza da imporre alla parte che cede la quota.
Io penso che anche quando l’avviamento non c’è, la concorrenza arreca ugualmente un danno. Per cui è sempre bene prevedere patti di questo tipo e obbligare chi vende ad astenersi per un certo periodo dall’esercitare attività concorrenti. Tenendo presente che la durata massima del divieto non può superare i 5 anni.

In ogni caso, per approfondimenti rimando a Filodiritto, fonte da cui ho attinto: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=3368.
__________________________
Roberto Mazzanti – Commercialista

Aggiornamento Area Riservata

Un saluto a tutti i frequentatori del nostro sito.

Vi comunichiamo che in vista del nuovo seminario che si terrà domani 8 ottobre 2011 abbiamo aggiornato il contenuto dell’Area Riservata. Oltre al materiale inserito nei giorni scorsi, troverete una nuova cartella riguardante il seminario stesso.

Potete accedere all’Area Riservata cliccando qui