Società: la cancellazione estingue l’illecito ex decreto 231

Logica e non discutibile sentenza del Tribunale di Milano, inserita nel filone giuridico che vuole estinta ad ogni effetto la società, una volta cancellata dal Registro Imprese (cciaa).

Se si considera estinta la società e si assimila l’estinzione del soggetto giuridico alla morte del colpevole (o dell’indagato), la conclusione non può che essere quella riportata nella massima della sentenza:

“letto l’art.129 c.p.p., dichiara non doversi procedere per essersi estinto l’illecito per intervenuta cessazione della società”

Milano 20.10.2011

Qui il link.

____________________________

Roberto Mazzanti – Commercialista 

Abuso del diritto rilevabile d’ufficio – pericolo di cassazione di molte sentenze

L’abuso del diritto – fattispecie che esiste solo nella giurisprudenza- può, anzi deve, essere rilevato d’ufficio durante qualsiasi fase del contenzioso tributario; se il Giudice non lo fa, la sentenza rischia di essere “cassata” con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che l’ha emessa.

Questo il succo della sentenza della Cassazione n.22258 di ieri.

Ma che cos’è l’ABUSO DEL DIRITTO ?

Si tratta di un concetto elaborato dalla Giurisprudenza, secondo cui le operazioni economiche che si configurano con il solo scopo di ottenere un risparmio d’imposta, possono considerarsi nulle perchè simulate. Quindi non sono opponibili ed efficaci verso il Fisco italiano.

In pratica, faccio abuso del diritto quando fingo di dare un lavoro ad un artigiano quando in realtà lo assumo come dipendente; oppure quando fingo di dare in comodato un immobile, quando in realtà lo cedo in locazione. Possiamo tradurre in “finzione”, “simulazione” e simili, tutto quanto riguarda l’abuso del diritto.

Nel caso in questione una società fingeva di cedere un immobile ad un’altra società, che però glielo girava in locazione. 

La novità della sentenza sta nel concetto della rilevabilità d’ufficio dell’abuso stesso, che lo sottrae alle parti, durante il contenzioso tributario. 

La portata pratica di questo evento è tutta da valutare ma certamente rende ancora più incerto il contenzioso tributario, dato che l’eccezione di abuso può essere sollevata anche in appello – o peggio, in Cassazione-  e non necessariamente dalla controparte. Il che vuol dire che non possiamo stare tranquilli per il solo fatto che il nostro avversario processuale non abbia sollevato l’eccezione di abuso del diritto fin dal primo grado di giudizio…..

____________________________________________________________________

Roberto Mazzanti – Commercialista;  Dott. Luca Zambello; Rag. Natascia Prencisvalle

Nuovo seminario a Porto Mantovano – Tutto, ma proprio tutto, sul c/c bancario.

ll prossimo seminario gratuito di Econ-Test si terrà a Porto Mantovano (MN) il 05 Novembre prossimo, sabato, con inizio alle 9.30.

La sede sarà in Via Bechelet 10/12 (Bancole) – PORTO MANTOVANO, gentilmente ospitati dalla ditta Clima Service.

Il programma dei lavori avrà come tema centrale il rapporto tra l‘Impresa e la Banca.

Il contratto di conto corrente:
La tutela ed i diritti dell’imprenditore correntista
(posti limitati, richiesta conferma)

Aspetti normativi sul corretto metodo di consultazione, lettura e interpretazione dei dati e della informazioni contenute nella centrale rischi.

Il punto centrale sarà il contratto di conto corrente bancario, cosa deve contenere, quali sono le clausole vessatorie, quali comportamenti tenere in caso di inadempimenti bancari, come recedere dalle garanzie fideiussorie, anche in caso di perdita della qualità di socio. Verranno analizzati i diritti e le modalità per tutelare il correntista, approfondendo anche determinati strumenti, come l’assegno bancario, l’Ombudsman e le modalità di risoluzione delle controversie.

Si approfondirà il tema della centrale rischi, come consultarla ed interpretarne i dati e infine si tratterà della pianificazione finanziaria.

Il seminario si terrà nella mattinata di sabato 5 Nov. 2011, con inizio dei lavori alle 9,30. Sarà possibile interagire direttamente con i nostri relatori sia durante che al termine dei lavori, previsto per le 12,30.

I relatori: Nicola Zambello – Revisore Contabile  e Roberto Mazzanti – Commercialista.

A causa dei posti limitati, è gradita una conferma della partecipazione al numero telefonico della Segreteria 0425.668487, anche tramite fax allo 0425.668621 o mail indirizzata a “segreteria@econ-test.it”.

___________

La Segreteria

Al via la riforma dell’apprendistato dal 25.10.2011

Il 10 ottobre 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Testo Unico in materia di apprendistato (D.Lgs n. 167/11) che da oggi, quindi, entra ufficialmente in vigore.

Cosa comporta questo?

Innanzitutto il nuovo Testo Unico abroga tutte le precedenti disposizioni in materia di apprendistato fatti salvi i contratti già in corso di svolgimento al momento dell’entrata in vigore del decreto ai quali si continuerà ad applicare la normativa previgente.

Novità sostanziali che si possono riscontrare riguardano in primis il ruolo delle Regioni alle quali è demandata la sola regolamentazione dei profili formativi e la loro durata rimettendo ai Contratti collettivi Nazionali o Inteconfederali l’intera disciplina del contratto di apprendistato: durata, modalità di erogazione della formazione, definizione dei profili professionali ecc..

 Le tipologie rimangono sostanzialmente 3:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale rivolto ai giovani da15 a25 anni compresi;
  • Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere rivolto ai giovani da18 a29 anni compresi;
  • Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca rivolto ai giovani da18 a29 anni compresi.

Ma alla seconda categoria vanno aggiunti, ed è questa un’altra novità, gli iscritti nelle liste di mobilità al fine di una loro qualificazione o riqualificazione per i quali spettano però solamente gli incentivi previsti dalla legge in materia di mobilità.   Per quanto concerne la durata dei rapporti, premesso che questo tipo di contratto è da considerarsi a tutti gli effetti a tempo indeterminato, viene stabilito che questi non debbano di norma superare i 3 anni (derogabili solo per particolari profili professionali) periodo necessario per lo svolgimento del periodo di formazione stabilito dall’offerta formativa pubblica regionale.

Anche per il pubblico impiego è arrivata l’ora della svolta: è da oggi possibile anche in questo ramo l’assunzione con contratto di apprendistato (solo professionalizzante e di alta formazione). E per le aziende che si avvalgono dell’aiuto delle cosiddette “agenzie interinali” sarà da oggi possibile disporre anche di apprendisti in somministrazione.

I principi guida del D.Lgs 167/11

I principi guida del nuovo D.Lgs ricalcano comunque in buona parte la vecchia normativa: obbligo della forma scritta del contratto, come pure del patto di prova e del piano formativo (da sottoscrivere entro 30 giorni dalla stipula del contratto); divieto di retribuire l’apprendista a cottimo, conferma della possibilità di sottoinquadrare il lavoratore fino ad un massimo di due livelli, divieto di licenziamento se non per giusta causa o giustificato motivo e possibilità di prolungare il rapporto nel caso in cui l’apprendista sia stato assente per cause non dipendenti dalla sua volontà, è il caso dell’assenza per malattia, infortunio o maternità. Le assenze per fruizione dei congedi parentali sembrano non incidere sul prolungamento del periodo di apprendistato in quanto derivanti da scelta volontaria. 

Certamente il nuovo T.U., così com’è formulato costituirà un valido incentivo all’occupazione, ora tocca alle Regioni e alla contrattazione collettiva attivarsi per disciplinare quanto disposto dalla legge che si auspica avvenga in tempi brevi. 

Rag. De Biaggi Eleonora

Econ-Test

Bonus Assunzione genitori under-35

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. della Gioventù con il decreto del 19.11.2010, a seguito dello stanziamento dei fondi ha isituito la “Banca Dati per l’occupazione dei giovani genitori”.

In questa Banca Dati si possono iscrivere i genitori di figli minori che abbiano un’età massima di 35 anni e siano in cerca di stabile occupazione.
Le aziende interessate e le società cooperative che assumono a tempo indeterminato i giovani genitori iscritti alla Banca Dati possono così beneficiare di un Bonus di 5.000 euro.

L’incentivo può essere usufruito tramite compensazione nel Mod. Uniemens già dal mese di Settembre 2011 attraverso quote mensili non superiori alla retribuzione corrisposta al lavoratore.

L’Inps con messaggio 20065/2011 ha fornito tutte le istruzioni per l’attivazione del codice di autorizzazione e dei codici da utilizzare nei flussi Uniemens.

Per esporre correttamente la fruizione dell’incentivo si dovranno usare i seguenti codici:
TIPO INCENTIVO                                  COD GIOV
COD.ENTE FINANZIATORE                   COD H00 (STATO)

Occorre ricordare che per usufruire dell’incentivo le aziende dovranno essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, rispettare le norme sulla sicurezza e applicare gli accordi e i contratti collettivi Nazionali, Regionali o territoriali.

Rag. Eleonora De Biaggi
Econ-Test

Liti pendenti – la definizione secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare di ieri)

Oggi ospitiamo l’intervento del nostro Dott. Saverio Cinieri, che ha studiato “al volo” la circolare 48/e emanata il 24 ottobre dall’Agenzia delle Entrate, ed ha voluto condividere con noi le sue riflessioni.

Rimaniamo a disposizione – come sempre – per gli eventuali dubbi e per le richieste di chiarimento.

Roberto Mazzanti – Commercialista.

____________________________

Con la circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011, l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti utili a chi si appresta, entro il prossimo 30 novembre, a definire le liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000 euro.

Come noto, tale possibilità è stata prevista con il D.L. n. 98/2011 (più precisamente, l’art. 39, comma 12) e riguarda le liti pendenti in tutti i gradi di giudizio (quindi, sia presso la Commissione tributaria provinciale, che quella regionale sia presso la Cassazione), il cui valore, appunto, non supera i 20.000 euro e in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

Andando un po’ più nello specifico, la circolare si sofferma a chiarire che affinché una lite sia definibile devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

• la controversia deve avere ad oggetto rapporti di natura tributaria, ossia deve rientrare nella nozione di “lite fiscale” ed avere ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Per lite fiscale si intende quella rientrante nella giurisdizione tributaria, come definita dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (il testo di legge è disponibile – su richiesta);

• l’Agenzia delle entrate deve essere legittimata passivamente a stare in giudizio. Essendo definibili soltanto le controversie nelle quali sia parte l’Agenzia delle entrate, viene esclusa la definizione delle liti che vedono come parti legittimate passive in primo grado altre Amministrazioni pubbliche

Sono escluse, pertanto, dalla definizione tutte le liti in cui siano coinvolti come enti impositori altre Amministrazioni pubbliche, come le Regioni, gli Enti locali, le altre Agenzie fiscali, ecc.

Sono escluse dalla definizione anche le controversie, non riguardanti “atti impositivi”, relative all’operato dell’Agente della riscossione (quali ad esempio liti relative all’impugnazione di fermo amministrativo di veicoli, di iscrizione di ipoteca, di risposta ad istanze di rateazione, di cartella di pagamento – salvo quanto si dirà a riguardo in seguito), ancorché parte formale in giudizio risulti l’Agenzia delle entrate.

Sono, invece, definibili le liti relative ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate che vedono come parte in giudizio, assieme all’Agenzia delle entrate, anche Equitalia.

Riguardo alla definizione di “lite pendente” nella circolare viene precisato che si considerano pendenti tutte le controversie originate da avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione per le quali:

• alla data del 1° maggio 2011 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado. In particolare, per i giudizi instaurati dinanzi alle Commissioni tributarie, si deve fare riferimento alla data in cui è stato notificato il ricorso all’Ufficio, non essendo necessario che, entro il 1° maggio 2011, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;

• prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 (entro il 5 luglio 2011) non sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva; sono, pertanto, definibili le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti; la lite può essere definita anche se pendente a seguito di sentenza di rinvio oppure se pendono i termini per la riassunzione.

Non sono, al contrario, suscettibili di definizione le cosiddette “liti potenziali”, ossia quelle in cui il ricorso in primo grado non sia stato presentato alla data del 1° maggio 2011 pur essendo, a tale data, pendenti i termini di impugnazione di un atto notificato.

La circolare illustra anche gli adempimenti operativi per effettuare la definizione, chiarendo le modalità di calcolo e versamento degli importi dovuti e di scomputo delle somme già versate in pendenza di giudizio.

Come noto, infatti, la procedura si perfeziona in due tempi:

• entro il 30 novembre 2011: versamento del dovuto con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo 8082);

• entro il 2 aprile 2012: presentazione, in via telematica, della domanda di definizione.

Va anche ricordato che è prevista la sospensione dei giudizi e dei termini processuali:
fino al 30 giugno 2012 per le liti potenzialmente definibili;
fino al 30 settembre 2012 per le controversie in relazione alle quali gli uffici avranno accertato la presentazione della domanda di definizione.

Entro quella data, l’Amministrazione fiscale verificherà il perfezionamento della domanda e, in caso di accoglimento, comunicherà al competente organo giurisdizionale l’avvenuta estinzione della lite.

Un’ultima importante precisazione della circolare riguarda la possibilità “errore scusabile“, in alcune limitate ipotesi (condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo): infatti, in tali casi, il contribuente che, pur osservando una “normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti”, non ha versato esattamente quanto dovuto, potrà essere invitato dall’ufficio a versare la differenza entro 30 giorni, senza, per ciò, decadere dalla definizione. 

Qui il link alla circolare.

______________________________

Dott. Saverio Cinieri – Commercialista

Nuovo regime dei minimi e degli ex minimi, dal 2012

IL NUOVISSIMO REGIME DEI MINIMI – modificato dalla legge 111 del 15 luglio scorso.

Il regime dei minimi viene ad essere modificato (attenzione: non “abrogato”) radicalmente dal 2012.

La sua vigenza va dal primo anno di attività fino ai 4 successivi.

Più esattamente, parliamo di “esercizi” di durata del regime e non di anni, dato che il primo di questi potrebbe essere inferiore ai dodici mesi solari.

Il regime è riservato alle persone fisiche.

Vale per imprese, come per artisti e professionisti. Si applica non solo a coloro che iniziano l’attività dopo il 2011 ma anche a coloro che l’hanno fatto dal 1 gennaio 2008 in poi.

Il nuovo profilo di questo regime vede la presenza di una particolare agevolazione per i soggetti molto giovani nel momento dell’inizio della loro attività (che deve essere assolutamente “nuova”, come vedremo); infatti in questo caso il regime dei minimi potrà durare più di 5 esercizi e fino a quello in cui il contribuente spegnerà la trentacinquesima candelina.

Una bella notizia per i giovanissimi!

L’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali è ridotta al 5 per cento.

Il beneficio del nuovo regime è riconosciuto a condizione che:

a)  il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b)  l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

c)  qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

IL NUOVO REGIME DEGLI EX-MINIMI

Tutti coloro che dal 2012 non potranno più beneficiare del regime dei minimi, si troveranno in un nuovo ambito i cui punti fermi saranno:

-esonero dalla contabilità, ma obbligo di certificare i corrispettivi, se previsto, nonchè di conservare i documenti emessi e ricevuti;

-esonero dall’obbligo di liquidare periodicamente l’iva ma obbligo di versarla annualmente e di presentare la relativa dichiarazione;

-esenzione da Irap.

Ma saranno soggetti all’Iva in senso lato: quindi iva sulle fatture emesse e versamento iva annuale; a cui si aggiunge ovviamente l’obbligo di presentare la relativa dichiarazione. Saranno inoltre soggetti agli studi di settore. Saranno tassati ai fini Irpef a costi e ricavi (cosa che rende l’esonero dalle scritture contabili un eufemismo….).

Nessuna agevolazione contributiva e saranno anche sostituti di imposta.

Possiamo quindi dire che l’unica imposta evitata rimane l’Irap.

I contribuenti in questo regime potranno rimanervi senza limiti temporali a condizione che rimangano all’interno dei limiti fissati per i soggetti che hanno diritto ad entrare nel nuovo/vecchio regime dei minimi; e cioè tutti i requisiti fissati dalla legge finanziaria 2008, commi 96 e 99 che vi riportiamo qui sotto:

Comma 96: Ai fini dell’applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell’anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione;

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Comma 99: Non sono considerati contribuenti minimi:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.

___________________________________________________

Roberto Mazzanti – Commercialista & Rag. Natascia Prencisvalle.

Società di comodo – impugnamo il diniego al nostro interpello

La nuova stretta sulle società di comodo, con la sua penalizzazione in termini di maggiori imposte ed altro, impone maggiore attenzione all’argomento “interpello disapplicativo”.

Questo strumento è molto utile, perchè consente di chiedere all’Agenzia delle Entrate di essere considerati “fuori dai giochi” e quindi << non società di comodo >>. Si tratta di costruirlo bene: 

  1. evidenziando le cause che non hanno consentito di operare normalmente (ad esempio: il mancato rilascio di un’autorizzazione o di una licenza);
  2. allegando la documentazione a supporto (ad esempio: la richiesta di autorizzazione inviata e gli ulteriori solleciti);
  3. chiamando in causa anche i terzi, magari allegando dichiarazioni scritte dei professionisti che hanno seguito le pratiche e che descrivono i motivi per cui eventuali provvedimenti amministrativi non sono stati ottenuti;
  4. restando a disposizione dell’Agenzia per eventuali chiarimenti e/o ulteriori approfondimenti;
  5. rispettando i termini (90 gg prima del termine per l’invio di Unico) e tutte le formalità richieste nella redazione e nella spedizione dell’interpello (consegna o raccomandata – Direzione Provinciale come depositaria ma Direttore Regionale come destinatario, ecc…ecc…).

Dal momento in cui lo riceve, l’Agenzia delle Entrate deve rispondere entro 90 giorni; se non lo fa, si verifica – secondo me – un’ipotesi di silenzio-assenso, non essendo espressamente previsto nella norma il contrario. 

Ma l’Agenzia potrebbe anche rispondere negativamente e allora che cosa si può fare ?

Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza n.154 del 21.09.2011, occorre impugnare il provvedimento negativo dell’Amministrazione, perchè altrimenti non ci si può considerare “non società di comodo”, in quanto il provvedimento del Fisco cristallizza per sempre l’obbligo ad uniformarsi alla legge. 

Infatti, secondo la legge: “Le determinazioni del direttore regionale delle entrate vanno comunicate al contribuente, non oltre novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, con provvedimento che è da ritenersi definitivo.

Va evidenziato a questo punto un problema: essendo il provvedimento di diniego “definitivo”, non si dovrebbe impugnare ed il contribuente che non lo ritenesse giusto potrebbe comportarsi come meglio crede ed in caso di verifica fiscale ne nascerebbe un contenzioso.

I Giudici di Reggio Emilia – invece – ritengono che in base allo Statuto del Contribuente (principio di affidamento) il contribuente potrebbe chiedere nel ricorso stesso la remissione in termini o farlo nel ricorso contro il successivo accertamento emanato dall’Agenzia delle Entrate, una volta scoperto che il contribuente non si è uniformato al provvedimento di diniego.

Secondo me sarebbe più semplica impugnare direttamente il rifiuto dell’Agenzia ma il diritto ha le sue regole e le sue complessità…..

Comunque la pensiate, la sentenza ha il pregio di affrontare un tema importante con un ragionamento coraggioso, che va contro la consolidata dottrina dell’Agenzia delle Entrate.

Uno strumento in più per difendere il contribuente!

_____________________________

Roberto Mazzanti – Commercialista

Mediazione: ci sono alternative poco note

Con un bel lavoro sulla mediazione, venerdi scorso il Sole 24 Ore ha evidenziato che c’è una procedura alternativa: “la consulenza tecnica preventiva”. La quale ha un campo di potenziale applicazione vastissimo, che abbraccia tutte le forme di controversia contrattuale o da risarcimento da fatto illecito.

La legge (c.p.c. art.696 bis) prevede questa forma di composizione preventiva della lite, attraverso lo strumento della consulenza tecnica. Che si può richiedere anche senza l’urgenza necessaria per altre procedure.

Il procedimento è molto semplice:

  1. richiesta di consulenza tecnica preventiva al Giudice;
  2. fissazione dell’udienza in cui il Giudice decide sulla richiesta, nominando il Consulente Tecnico, il quale ha il compito di tentare la conciliazione delle parti, prima di depositare la sua relazione/perizia;
  3. il Consulente provvede ad effettuare le proprie valutazioni alla presenza degli eventuali Consulenti di parte e spesso qui si raggiunge un accordo;
  4. entro 60/90 giorni, normalmente il Consulente Tecnico provvede a depositare la sua relazione, evidenziando l’accordo raggiunto tra le parti, del quale viene redatto un processo verbale;
  5. il Giudice attribuisce al processo verbale il valore di “titolo esecutivo” ossia lo stesso peso che ha una sentenza passata in giudicato.
A questo punto la mediazione non serve più.
 
Ecco la norma del c.p.c.:
 
696-bis. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

 
I nostri Avvocati, comunque, sono a vs disposizione per eventuali chiarimenti.

____________________________
Roberto Mazzanti – Commercialista