Tribunale Bologna sull’estratto conto bancario

Il Tribunale di Bologna ha stabilito che la banca che deve restituire somme indebitamente trattenute al correntista, lo deve fare entro 10 anni dal ricevimento (da parte del correntista) dell’ultimo estratto conto

La prescrizione del diritto al rimborso decorre perciò da quel momento e non dalla chiusura del conto corrente. 

Il decorso della prescrizione nei rapporti tra banca e correntista è stato oggetto anche di una norma di interpretazione autentica, che è la seguente (art.2, comma 61, legge 10/2011):

“In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia’ versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. “

Essendo una norma interpretativa, vale anche per le situazioni anteriori alla sua entrata in vigore (27.02.11). Non vale per le controversie già determinate ed esaurite a quella data.

Se allora la prescrizione decorre dal giorno della annotazione in conto, il diritto al rimborso in favore del correntista dovrebbe iniziare a decorrere dal momento in cui riceve l’estratto conto che contiene l’operazione errata. La decisione del Tribunale di Bologna, che invece richiama l’ultimo estratto conto, non sembra comprensibile ma non abbiamo a disposizione i dati necessari per commentarla con completezza.

Porta comunque una conseguenza: siccome la prova della ricezione dell’estratto conto compete alla banca, sarà necessario che questo documento venga inviato tramite raccomandata a.r. e non con posta ordinaria, come avviene oggi.

Seguiremo la vicenda.

____________________________

Roberto Mazzanti – Commercialista

Quattro matrimoni e…………..il questionario fiscale

L’Agenzia delle Entrate annuncia il ritorno ai questionari fiscali per avere maggiori informazioni su:

  1. matrimoni, 
  2. funerali, 
  3. affitti a studenti universitari fuori sede 
  4. e rette d’iscrizione per le palestre.

Le richieste saranno inviate direttamente ai contribuenti e sarà obbligatorio rispondere in modo veritiero entro 60 giorni, pena una sanzione pecuniaria tra 258 e 2065 euro.

Lo scopo è poter accertare non tanto i contribuenti stessi (cosa che a mio avviso comunque potrà servire in futuro, ma non ne sono certa….) ma i prestatori dei servizi.

Gli eventi che verranno monitorati saranno quelli dal 2007 in poi e i dati verranno direttamente acquisiti tramite le anagrafe comunali, che sempre più sono in stretto collegamento con il Fisco, come ben ricordiamo anche dall’esito dell’ultima manovra di Ferragosto.

Beh, vorrà dire che gli eventuali nuovi “pizzicati” evasori ricorderanno insieme a noi i nostri grandi eventi personali; ma forse con emozioni un po’ diverse……

Il link alla fonte (Fiscal Focus).

_______________________________

Rag. Natascia Prencisvalle – Econ-Test    

Intervista a Roberto Mazzanti e Nicola Zambello su Reteconomy

Mercoledi 28 settembre su Reteconomy è andata in onda la puntata di “Buongiorno Economia”, dedicata all’evoluzione dei servizi professionali. Durante la puntata si sono collegati in video “i nostri” Roberto Mazzanti e Nicola Zambello, intervistati sul tema.

E’ stato rimarcato il ruolo fondamentale del Commercialista-Revisore, portatore di una cultura manageriale, che si affianca all’imprenditore o al management, per una consulenza economica a tutto campo. 

Dalle parole di Roberto Mazzanti emerge la necessità di semplificare il linguaggio economico e di portarlo alla PMI in modo tale da essere davvero compreso e utile. Da quelle di Nicola Zambello, invece, si ricava la necessità del controllo di gestione a tutto campo, dalla grande alla media ed alla piccola impresa. 

In sintesi, i due hanno presentato Econ-Test come un gruppo professionale che vuole portare la consulenza economica alle imprese di ogni livello, semplificandola e rendendola davvero utile e comprensibile. Econ-Test inoltre vuole mandare in soffitta la figura del “Commercialista so tutto io” per sostituirla con la multidisciplinarietà, con il gruppo, con le diverse figure professionali che insieme e con un solo obiettivo portano all’impresa tutto il loro bagaglio tecnico. In poche parole: basta con il passato. Occorre un lavoro di squadra per vincere le nuove sfide.

Le due interviste, così come l’intera puntata, sono disponibili cliccando qui sotto.

Intervista Reteconomy

_______________

La Segreteria

Il geometra non è tenuto alla verifica delle trascrizioni sull’immobile

“Il geometra incaricato di redigere il preliminare di compravendita di un immobile, non è tenuto a verificare la sussistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli sul bene oggetto del contratto, in difetto di espressa richiesta in tal senso: di detto obbligo è gravato soltanto il notaio deputato all’attività rogante, rientrando nel contenuto della diligenza media adattata alla qualifica professionale.”

Ce lo dice il Tribunale di Rovigo, sezione Adria, con la sentenza del 28 giugno 2011.

Le parti avevano incaricato il professionista della redazione del preliminare, evidentemente senza specificare che il Geometra fosse anche incaricato di verificare la situazione delle trascrizioni contro.

Le quali puntualmente sono emerse dopo la stipula del preliminare stesso; l’acquirente ha citato in giudizio il professionista, ritenendo insito nel principio di ordinaria diligenza che le incombenze spettassero al Geometra, che però ha dimostrato di non aver mai avuto il compito di effettuare tali verifiche.

Il Tribunale gli ha dato ragione. Qui la sentenza.

Morale: anche se il bravo professionista non ha necessità – secondo me – di avere un incarico espressamente pattuito per iscritto per effettuare certe verifiche di base, la legge tutela solo chi diligentemente si prende il tempo di specificare pazientemente i compiti attribuiti nel mandato professionale. Perchè la legge non ammette le operazioni “sulla fiducia”. Teniamolo presente…..

_______________________________

Roberto Mazzanti – Commercialista

(fonte: Altalex)


Moda – spese di pubblicità i vestiti gratis agli attori famosi

La differenza tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza è ben sintetizzata nei principi della sentenza della C.T.R. Lombardia n.113/28/2011.

Il contribuente esaminato, una nota casa di moda, si era visto contestare dall’Agenzia delle Entrate le spese di pubblicità sostenute per fornire gratuitamente alcuni vestiti a personaggi famosi, in occasione di eventi mondani. L’Agenzia ha riclassificato questi costi come di rappresentanza ma la Commissione li ha rimessi al posto giusto: tra quelli di pubblicità.

Il principio giuridico affermato – e vista l’importanza della Commissione è il caso di parlarne in questi termini – è che:

  • le spese di pubblicità sono quelle dirette a incrementare i ricavi aziendali, attraverso promozioni, iniziative, realizzazioni ed eventi. Questi costi creano un’aspettativa di un più o meno immediato ritorno in termini di fatturato;
  • le spese di rappresentanza, invece, sono quelle che si sostengono per migliorare o mantenere un’immagine positiva dell’azienda; per incrementarne il prestigio ed un apprezzamento generico del pubblico, senza che ci si attenda un immediato ritorno in termini di vendite.
La sentenza della Commissione è disponibile a questo link.
 
________________________________
Roberto Mazzanti – Commercialista
Dott. Luca Zambello

Regione Emilia Romagna – cambia il quadro energetico edilizio

Lunedì 26 settembre 2011 la Giunta regionale ha approvato la Delibera n. 1366, con la quale vengono modificati – ai sensi del punto 3.3 e 3.4 della DAL 156/08 – alcuni allegati della DAL 156/08 medesima.

Con questo provvedimento, l’Emilia-Romagna è la prima Regione a recepire le disposizioni del D.Lgs. 28/2011 in materia di integrazione di impianti ad energia rinnovabile negli edifici: si tratta di un passo importante, che consente a tutti gli operatori del settore di avere un unico riferimento normativo per quanto riguarda la progettazione energetica degli edifici. 

Rispetto alla attuale disciplina, le principali modifiche riguardano ovviamente la dotazione di impianti a fonte rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante.

Da questo punto di vista, in realtà, le modifiche apportate avranno effetto a partire dal 31 maggio 2012: fino a quella data, infatti, sono previsti i medesimi standard prestazionali oggi vigenti, ovvero:
– la copertura mediante FER del 50% del fabbisogno di energia per la produzione di ACS
– installazione di impianti d produzione di energia elettrica da FER per una potenza pari a 1kW per alloggio e 0,5 kW ogni 100 mq di superficie per edifici non residenziali

Dal 31 maggio 2012, e con una applicazione progressiva, sono invece previsti nuovi standard, a copertura di quota parte (fino ad arrivare al 50%) dell’intero consumo di energia termica dell’edificio (per la climatizzazione e per la produzione di ACS), e di produzione di energia elettrica. 

_______________________________

Roberto Mazzanti – Commercialista

Clausola penale: risarcimenti pagati deducibili nel reddito d’impresa

La clausola penale contenuta in un contratto fissa generalmente l’obbligo di versare una certa somma alla controparte, nel caso si diventi inadempienti, in modo ingiustificabile, nei confronti di precisi obblighi contrattualmente previsti.
Quando si verifica questa eventualità e sorge l’obbligo di pagare quanto prevede la clausola penale, ci si trova di fronte ad un dubbio di non poco spessore: sarà deducibile questa somma, come costo, nel mio reddito?
La sentenza della Cassazione Tributaria del 27 settembre scorso ha detto di si.
Secondo i giudici il motivo della sua deducibilità sta nella sua natura, che non è quella di una sanzione ma di una preventiva quantificazione di un danno, convenzionalmente accettata per una determinata entità. Il che costituisce la base di un altro ragionamento: se non è una sanzione, perchè non dovrebbe essere deducibile?
Va detto che sulla natura sanzionatoria o meno della clausola penale ex art.1382 C.C è stato steso un oceano di inchiostro. Ed esistono pareri discordi e sentenze a volte contrastanti tra loro.
Tuttavia a noi sembra che la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza oramai converga sulla tesi della non sanzione, quale natura della penale, o, quanto meno, che si tratti non solo di sanzione ma anche di risarcimento convenzionale. Una sorta di “prezzo dell’inadempimento”. E bisogna anche aggiungere che, se anche volessimo considerarla una sanzione, c’è un filone giurisprudenziale che riconosce la deducibilità anche di quelle, quanto meno di quelle civili. A maggior ragione perciò non dovrebbero esserci dubbi in materia di “penale uguale costo deducibile”!

Ecco il link al Sole 24 Ore: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-09-29/sono-deducibili-penali-previste-064333.shtml?uuid=AaeU9Q8D.
________________________________
Rag. Eleonora De Biaggi
Rag. Natascia Prencisvalle

Il nuovo quadro penale tributario post manovra

Vogliamo pubblicare di seguito il nuovo quadro delle sanzioni penal-tributarie, dopo le modifiche operate dalle manovre estive. Si tratta degli articoli più importanti del d.lgs 10.03.2000 n.74:

Art. 2.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)). ((4)) 

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l’art. 2, comma 36-vicies bis) che “Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.  Noterete inoltre che non c’è più alcuna soglia quantitativa.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Art. 3.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 2, e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente
a) l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ((a euro trentamila));
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e’ superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e’ superiore ((a euro un milione)). ((4))
—————
AGGIORNAMENTO (4) 
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l’art. 2, comma
36-vicies bis) che “Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto”.  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Art. 4.

Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ((a euro cinquantamila));
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e’ superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e’ superiore ((a euro due milioni)). ((4))
—————
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l’art. 2, comma
36-vicies bis) che “Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto”.  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Art. 5.

Omessa dichiarazione

1. E’ punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ((a euro trentamila)). ((4))
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
—————
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l’art. 2, comma
36-vicies bis) che “Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto”. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Art. 8.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di piu’ fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)). ((4)) 

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l’art. 2, comma 36-vicies bis) che “Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Art. 10.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e’ obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Art. 10-bis
(( (Omesso versamento di ritenute certificate) ))

((1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare
superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.))  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Art. 10-ter
(( (Omesso versamento di IVA) ))

(( 1. La disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore
aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta
successivo. )) 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Art. 10-quater
(( (Indebita compensazione) ))

(( 1. La disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute,
utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o
inesistenti. )) 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Art. 11
((Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore
aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e’ superiore ad euro duecentomila si
applica la reclusione da un anno a sei anni. 

2. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se’ o per altri un pagamento parziale dei
tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se
l’ammontare di cui al periodo precedente e’ superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.)) 

_____________________

Dott Luca Zambello 

Rag. Natascia Prencisvalle


Commissione di scoperto di conto – prima class action contro una banca

La Corte d’appello di Torino ha dichiarato l’ammissibilità della class action avviata da tre correntisti – contro Intesa San Paolo –  attraverso l’associazione Altroconsumo (a cui personalmente sono iscritto) e rinviato al tribunale per la decisone delle modalità con le quali andrà effettuata la pubblicità dell’azione collettiva. 

Oggetto del contendere: la commissione di massimo scoperto e la penale per il passaggio a debito per i conti non affidati.

La conclusione cui approda la Corte d’appello:

  1. considerare i presunti illeciti addebitati a Intesa Sanpaolo come di natura contrattuale, dipendendo dall’esecuzione di una clausola contrattuale di conto corrente;
  2. ammissibile la coesistenza in giudizio sia dei correntisti sia dell’associazione, visto che al rappresentante di Altroconsumo non è attribuita la qualità di parte sostanziale;
  3. respinta la difesa della banca che faceva leva sul conflitto d’interesse tra correntisti;
  4. infine, per la Corte d’appello esiste una natura sostanziale dell’azione collettiva; perciò non essendo solo una norma procedurale quella che l’ha inserita nel codice del consumo italiano, si applica solo irretroattivamente dal 15.08.2009.

Ne dà notizia il Sole 24 Ore, allegando pure il testo dell’ordinanza della Corte.

___________________________________

Roberto Mazzanti – Commercialista

Amministratori e azione di responsabilità dei creditori sociali

L’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali, per atti di mala gestione degli Amministratori, tali da configurare un danno per insufficenza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare, ha una prescrizione quinquennale.

Il problema è che spesso non è chiaro da quando inizia a decorrere il quinquennio.

Una recente sentenza della Cassazione (19051 del 19.09.2011) ha stabilito che il termine non decorre da quando si verifica l’insufficenza ma dal momento in cui questa diventa oggettivamente conoscibile.

L’oggettiva conoscibilità – a sua volta – si può presumere nel momento in cui la società non deposita i bilanci nei termini, ha difficoltà nei pagamenti e presenta sintomi analoghi.

Il problema da mettere a fuoco è il concetto di oggettiva conoscibilità, che a mio parere è qualcosa di più generico rispetto alla soggettiva conoscibilità di una data situazione, da parte di operatori professionalmente qualificati, come banche e società finanziarie.

In sostanza, la conoscibilità oggettiva di una difficoltà finanziaria potrebbe coincidere con il concetto di “assoluta evidenza”, o di “facile riscontro”; mentre a contrario la soggettività dovrebbe sovrapporsi alla speciale professionalità che può possedere una banca nell’interpretare un bilancio; professionalità che altri operatori possono normalmente non possedere.

Se questo ragionamento centra l’obiettivo, la Cassazione ha spostato in avanti il termine iniziale di prescrizione e quindi questa non è una buona notizia per gli amministratori coinvolti. Ovviamente si tratta di una sentenza tra le tante in materia, anche di segno diverso e quindi la questione non mi sembra ancora del tutto pacifica.

_____________________________

Roberto Mazzanti – Commercialista