Gli scambi intraue dal 01.01.2013

(di Natascia Prencisvalle)

Una breve sintesi delle novità,  in aiuto alla clientela. 

LA REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACEE
Parliamo della registrazione degli acquisti provenienti da altri paesi UE.

 SISTEMA PRECEDENTE (fino al 31.12.2012)
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione dell’Iva, dovevano essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma entro 15 giorni dal ricevimento, tanto nel registro delle fatture emesse quanto, ai fini dell’esercizio della detrazione, nel registro degli acquisti.

 SISTEMA ATTUALE

REGISTRO FATTURE EMESSE
L’annotazione nel registro delle fatture emesse deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ma con riferimento a quel mese.
Ad esempio, se di un acquisto dalla Francia si riceve la fattura in Gennaio 2013, si ha tempo fino al 15 Febbraio per integrare la fattura e registrarla tra le vendite ma l’Iva deve entrare a far parte della liquidazione di Gennaio (mese di ricezione della fattura).

REGISTRO ACQUISTI

Per l’annotazione nel registro degli acquisti non è più previsto un termine, quindi vale la regola generale:
la fattura di cui ci si vuole portare in detrazione l’Iva acquisti, va registrata anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione, entro il termine biennale di decadenza.
In pratica, se ci si vuole portare in detrazione l’Iva sull’acquisto intracomunitario, occorre registrare la fattura entro 2 anni dal suo ricevimento. Altrimenti si perde per sempre il diritto alla detrazione.

IL MOMENTO IMPOSITIVO
Il momento in cui scatta l’imposizione ai fini IVA viene individuato nella partenza dei beni dal territorio di origine, con rilevanza non solo per il cedente ma anche per l’acquirente.
In pratica se acquistiamo un bene dalla Francia, con trasporto in Italia, è dal giorno in cui inizia quest’ultimo che scatta l’obbligo di emettere la fattura per l’impresa francese. E non più al momento in cui ci consegnano il materiale.
Questo complica le cose, perché noi (acquirenti italiani) dobbiamo controllare l’esatta emissione della fattura da parte del cedente, e se questa fosse errata (cioè non coincidente con l’inizio del trasporto) procedere all’autofatturazione entro due mesi dall’arrivo della fattura.
Invariati invece i casi di sospensione o di rinvio del momento impositivo, che si verificano quando il trasferimento fisico del bene non è accompagnato dal contestuale trasferimento della proprietà, come, ad esempio, le vendite “a prova” o quelle regolate da contratto estimatorio.
In questi casi, non si emette la fattura fino ad 1 anno dalla consegna in conto vendita o in prova.
Tuttavia questo vale solo per il Fisco italiano e potrebbe non valere per tutti i paesi UE, così comportando possibili sfasamenti tra i diversi regimi fiscali.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

novità nella nostra Area Riservata

Nella nostra area riservata gli iscritti al sito potranno trovare da oggi le slide e il materiale didattico della videconferenza del 08 Novembre scorso, in materia di:

  1. liquidazione ed estinzione delle società
  2. il recesso dei soci
  3. srl a capitale ridotto
  4. srl semplificata
  5. accertamenti fiscali a società estinta.

Buona navigazione!

La segreteria.

Fatturazione: contr’ordine. Tutto come prima.

(di Natascia Prencisvalle)

L’agenzia delle Entrate nella giornata di ieri ha diramato la risoluzione 1, con cui in pratica afferma che il contribuente è libero di numerare le fatture anche con il sistema seguito fino al termine del 2012.

Il succo è:

  1. si può continuare a numerare le fatture come sempre fatto (fatt.1 del ….)
  2. si può numerare la fattura con numero e anno (fatt.1/2013)
  3. si può continuare la numerazione progressiva delle fatture emesse da 1 e senza mai più ripartire ogni anno da capo, fino alla cessazione della partita Iva.

Qui, il testo completo della Risoluzione.

LE NOSTRE NEWS PRECEDENTI SUL TEMA:

http://www.econ-test.it/news/586-legge-stabilit-novit-pi-interessanti

Agenti di commercio – nuovi importi Enasarco 2013

(di Luca Zambello)

Per l’anno 2013 sono stati approvati nuovi massimali di contribuzione e nuove aliquote contributive, attraverso il nuovo Regolamento Enasarco.

Ecco le novità:

Anno di decorrenza e aliquota contributiva
2012          2013      2014     2015       2016       2017     2018      2019      2020
Aliquota contributiva
13,50%    13,75%  14,20%  14,65%  15,10%  15,55%  16,00%  16,50%  17,00%

 

Anno di decorrenza e massimali provvigionali
                                2012                  2013                2014              2015  

monomandatario € 30.000,00      € 32.500,00     € 35.000,00    € 37.500,00

plurimandatario   € 20.000,00      € 22.000,00     € 23.000,00    € 25.000,00

 

Tutto il nuovo Regolamento è scaricabile qui: http://www.enasarco.it/Allegati/2bbb29f6-a347-4c36-9313-7fa00f84f23b.olts

Codice della strada: annotazione dei dipendenti

(di Eleonora De Biaggi e Natascia Prencisvalle)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012, è stato pubblicato il decreto 28 settembre 2012 n. 198, in vigore dal 7 dicembre 2012, che introduce un nuovo obbligo per i datori di lavoro, in quanto dovranno richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto – autoveicoli motoveicoli e rimorchi (sembrerebbero esclusi i ciclomotori) – che siano nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a trenta giorni.

L’obbligo è pesante perchè, nella generalità dei casi, i veicoli sono concessi in uso ai dipendenti in forza di un contratto di comodato, mentre la loro titolarità rimane all’impresa.

Perciò dovranno essere aggiornati i libretti di circolazione di tutte e autovetture concesse in uso esclusivo ai dipendenti.

Tutto questo è facilmente praticabile per le autovetture concesse in comodato a determinati soggetti.

Ma non è chiaro quale comportamento dovranno adottare le imprese per i veicoli aziendali utilizzati a rotazione dagli operai durante l’orario di lavoro. Si potrebbe ritenere che l’obbligo di aggiornamento del libretto di circolazione non sussista, dato che mancherebbe il requisito della durata di 30 giorni e comunque la finalità della disposizione è sostanzialmente diversa, più orientata a colpire i rapporti stabili.

Ricordiamo che chi omette l’aggiornamento della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 669 ad euro 3.345, nonché al ritiro immediato della carta di circolazione per il successivo aggiornamento.

Al momento però tutto questo non è ancora praticabile, perchè come dice il ministero dei trasporti:

“… si fa presente che le procedure informatiche necessarie al fine della concreta applicazione della nuova disciplina sono in corso di realizzazione e pertanto, al momento, non si rende possibile dar corso agli aggiornamenti dei dati d’archivio e dei documenti di circolazione dei veicoli in disponibilità di soggetti diversi dai relativi intestatari, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste dall’art. 94 c.d.s. in relazione alle fattispecie per le quali trova applicazione il richiamato comma 4-bis. Non appena sarà effettuata la messa in esercizio delle predette procedure informatiche, sarà cura di questa Direzione Generale darne tempestiva notizia con apposita circolare” (stralcio circolare n. 33691 del 6 dicembre 2012).


 

 

 

NOSTRE NEWS PRECEDENTI SUL TEMA:

http://www.econ-test.it/news/568-codice-della-strada-norme-anti-prestanome-vigore-7-dicembre-2012

Immobili: vendere un edificio in demolizione non è vendere un’area fabbricabile

(di Roberto Mazzanti)

Ricordate le sentenze che hanno affermato che acquistare un edificio per poi demolirlo ed erigere altri fabbricati al suo posto, equivale ad acquistare un’area fabbricabile ?

La novità che commento sta nella pubblicazione di uno studio dei Notai (vedere link a fondo pagina) secondo cui il diritto comunitario ha lasciato agli Stati membri lascelta del momento in cui le aree oggetto di cessione acquistano il carattere di edificabilità, sicché è compatibile col sistema comunitario dell’IVA la richiamata scelta del nostro Legislatore di fissare il momento impositivo nell’approvazione dello strumento urbanistico generale ma soprattutto perchè si evidenziano inoltre alcune importanti pronunce dei Giudici Europei relative a casi di cessione di fabbricati parzialmente demoliti o demolendi, in relazione alle quali è possibile concludere che si tratta di trasferimenti di fabbricati e non di aree, salva l’ipotesi in cui la cessione sia assistita da impegno espresso del venditore ad assicurare la demolizione del fabbricato.

In conclusione, si può basare la difesa di un contribuente su queste pronuncie di rango superiore. La cosa non è da poco….

http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/diritto-tributario-in-genere/24-12-t.pdf

Legge di stabilità – le novità più interessanti

(di Natascia Prencisvalle)

ALCUNE DELLE NOVITA’ 2013 DELLA LEGGE DI STABILITA’

  • A come Agricoltura:

1) dichiarazioni obbligatorie anche per i piccoli – al di sotto dei 7 mila euro;
2) esenzione dagli obblighi dei formalismi contrattuali per le cessioni TRA agricoltori;
3) società di capitali = niente più reddito catastale;
4) le “quote latte” saranno riscosse da Equitalia.

  • A come Assicurazioni:

Da quest’anno tutti gli intermediari assicurativi potranno lavorare in squadra per offrire al comune cliente una soluzione vantaggiosa e in sinergia tra di loro. Cadono tutte le incompatibilità tra intermediari diversi e imprese assicuratrici (agenti, broker, banche e assicurazioni), se possono nuocere a questo nuovo principio – Legge 221/2012.

  • A come Automobilisti: 

a) abrogato il tacito rinnovo nelle polizze RCAuto dal 01.01, anche sulle polizze ancora in vigore; tutte le polizze scadono automaticamente alla data prevista e vanno sempre riproposte ex novo;
b) per il pagamento del premio assicurativo restano i 15 giorni di tolleranza – D.L. 179/12
c) dal 07.12 il noleggio ed il comodato – per durata superiore a 30 giorni – vanno registrati presso la Motorizzazione; ma praticamente ad oggi non è ancora possibile, si pensa lo sarà a Febbraio.

  • F come Fatturazione:

Cambiano le modalità di numerazione delle fatture emesse e, preso atto dell’assenza, ad oggi, di un intervento chiarificatore da parte ministeriale, si ritiene che per ottemperare al precetto normativo e numerare, quindi, progressivamente in modo univoco la fattura (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) possano essere adottate, alternativamente, due diverse modalità di numerazione.

  1. La prima consiste nell’adozione di una numerazione progressiva per tutte le fatture senza il successivo azzeramento previsto alla fine di ciascun anno solare. In tal caso, per la prima fattura emessa nel 2013 la numerazione seguirà quella dell’ultima emessa nel 2012.
  2. La seconda modalità prevede l’adozione di una numerazione progressiva nell’ambito di ciascun anno solare, individuando univocamente la fattura con l’anno di emissione della stessa. In tal caso, la numerazione della prima fattura emessa nel 2013 sarà 1/2013 e così a seguire per tutte le ulteriori fatture emesse.

Per coloro che adottano, invece, una numerazione delle fatture con distinte serie di numerazione, con conseguente adozione di specifici registri sezionali, dovranno essere osservate le predette modalità di numerazione per ogni serie di numerazione.

E’ importante verificare sempre che i numeri progressivi, così come sopra attribuiti (numerazione progressiva oppure numerazione con indicazione dell’anno n. 1/2013, n. 2/2013, ecc.) siano trascritti nel registro delle fatture (nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del DPR 26/10/1972, n. 633), specularmente a quanto riportato sul documento. L’articolo 23 del DPR 633/72, infatti, prevede espressamente che siano indicati nel registro, per ciascuna fattura, “il numero progressivo e la data di emissione di essa, …omissis…”.

 

Agenzie immobiliari – segnalazione clienti ai Mediatori Creditizi

(di Roberto Mazzanti)

Circolare Dipartimento del Tesoro 100578 del 21.12.2012:

“E’ SUBORDINATA ALL’ISCRIZIONE NELL’O.A.M. L’ATTIVITA’ DI SEGNALAZIONE DI CLIENTI AI MEDIATORI CREDITIZI, DA PARTE DEGLI AGENTI IMMOBILIARI O DI ALTRI PROFESSIONISTI”

Questo il lapidario comunicato del Dipartimento del Tesoro, in risposta alla FIMAA, la quale sostiene che la legge non impedirebbe la semplice “segnalazione” di un cliente ad un Mediatore creditizio.

Di contrario avviso la FIAIP. 

Quindi per poter continuare a segnalare – senza illustrare i prodotti finanziari gestiti dal Mediatore creditizio – occorrerà che ciascuno si iscriva nell’elenco tenuto dall’OAM, entro 30 giorni dalla data in cui entrerà in vigore il decreto ministeriale sui money transfer, in via di preparazione.

Vi terremo aggiornati.

La legge di stabilità 2013 – la rivalutazione delle quote e dei terreni

(di Roberto Mazzanti e Luca Zambello)

Senz’ambizione di poter commentare in profondità queste prime notizie, vista la mancanza di tempo, quindi con la promessa di tornarci in futuro, vi anticipiamo le novità che riguardano la rivalutazione dei terreni e delle quote sociali, posseduti al 01.01.2013.

  • I SOGGETTI (chi può avvalersi della rivalutazione)

Persone fisiche, che non agiscono nella sfera dell’impresa, società semplici ed enti non commerciali; tali soggetti possono essere anche non residenti. L’usufruttuario ha titolo per rivalutare i terreni e partecipazioni in quanto in caso di cessione limitatamente al corrispettivo percepito può realizzare plusvalenza tassabile al sensi dell’articolo 67 del Tuir 

  • COSA RIGUARDA

Terreni agricoli (per i quali si prevede l’edificabilità o perché in previsione dl essere ceduti prima del quinquennio), aree edificabili e partecipazioni in società di ogni tipo ed oggetto escluse quelle quotate in mercati regolamentati. Tali beni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2013

  • ADEMPIMENTI

Redazione della perizia da parte di un professionista indicato dalla legge (articolo 5 e 7 della legge n. 448/2001) che deve essere asseverata (notaio, giudice di pace, Tribunale) entro il 1° luglio 2013 essendo 30 giugno domenica). Il perito deve fare riferimento al valore dei beni alla data del 1° gennaio 2013.

  • IMPOSTA SOSTITUTIVA

L’imposta sostitutiva è pari al 4% per i terreni e partecipazloni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali ed al 25% per le società di persone) o del 2% per le partecipazioni non qualificate. Il versamento deve essere eseguito entro il 1° luglio 2013 o in due o tre rate uguali di cui la prima deve essere versata entro tale data.

 

 

Antiriciclaggio – promemoria

(di Nicola Zambello)

Potrebbe essere utile fare “un ripasso” delle norme antiriciclaggio, specialmente perchè ci arriva notizia che alcune banche hanno interpretato la norma in modo molto particolare: il cassiere richiede al cliente il motivo di ogni prelevamento in contanti, con una vera e propria indagine sul “cosa deve farne”…..Non ci sembra inutile ricordare che in banca e in posta si possono prelevare (ma anche versare) somme in contanti anche al di sopra di ogni tetto. Se poi la banca o la posta, con una propria valutazione interna, giudicherà anomali questi movimenti, in ragione delle caratteristiche del soggetto/cliente, farà le proprie segnalazioni riservate. 

IL DIVIETO
Vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore del trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 999,99 euro. Per
soggetti diversi si intendono tutti i soggetti presenti sul territorio italiano 

I PAGAMENTI FRAZIONATI
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti singolarmente inferiori alla soglia ma artificiosamente frazionati 

ASSEGNI
Gli assegni bancari e postali  sopra la soglia dei 999,99 euro devono riportare la clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari o postali in forma libera, ricordandosi comunque dl apporre a mano la clausola di intrasferibilità quando l’importo del titolo sia  di 1.000 euro o più 

ESERCIZI COMMERCIALI
Negli esercizi commerciali  l’utilizzo del contante per acquisti dl beni (ma anche in altre sedi, per l’acquisto di servizi, come ad esempio il pagamento di prestazioni mediche o libero professionali) non può superare 1999,99 euro 

DEROGHE
I trasferimenti tra soggetti  diversi possono essere, per qualsiasi importo, eseguiti tramite banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento. Tutti i soggetti possono prelevare e versare contante sopra soglia, senza limiti, dai/sui propri conti aperti presso banche, Poste, Imel, istituti di pagamento

I MONEYTRANSFER
I money transfer devono rispettare, e far rispettare al propri clienti, la soglia del 999,99 euro per ogni invio; per i cambiavalute la soglia è elevata a 2.500 euro per i cittadini Ue o dello spazio economico europeo e a 15.000 euro (effettuando determinati adempimenti) per i cittadini extra Ue.