(di Natascia Prencisvalle)
Una breve sintesi delle novità, in aiuto alla clientela.
LA REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACEE
Parliamo della registrazione degli acquisti provenienti da altri paesi UE.
SISTEMA PRECEDENTE (fino al 31.12.2012)
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione dell’Iva, dovevano essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma entro 15 giorni dal ricevimento, tanto nel registro delle fatture emesse quanto, ai fini dell’esercizio della detrazione, nel registro degli acquisti.
SISTEMA ATTUALE
REGISTRO FATTURE EMESSE
L’annotazione nel registro delle fatture emesse deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ma con riferimento a quel mese.
Ad esempio, se di un acquisto dalla Francia si riceve la fattura in Gennaio 2013, si ha tempo fino al 15 Febbraio per integrare la fattura e registrarla tra le vendite ma l’Iva deve entrare a far parte della liquidazione di Gennaio (mese di ricezione della fattura).
REGISTRO ACQUISTI
Per l’annotazione nel registro degli acquisti non è più previsto un termine, quindi vale la regola generale:
la fattura di cui ci si vuole portare in detrazione l’Iva acquisti, va registrata anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione, entro il termine biennale di decadenza.
In pratica, se ci si vuole portare in detrazione l’Iva sull’acquisto intracomunitario, occorre registrare la fattura entro 2 anni dal suo ricevimento. Altrimenti si perde per sempre il diritto alla detrazione.
IL MOMENTO IMPOSITIVO
Il momento in cui scatta l’imposizione ai fini IVA viene individuato nella partenza dei beni dal territorio di origine, con rilevanza non solo per il cedente ma anche per l’acquirente.
In pratica se acquistiamo un bene dalla Francia, con trasporto in Italia, è dal giorno in cui inizia quest’ultimo che scatta l’obbligo di emettere la fattura per l’impresa francese. E non più al momento in cui ci consegnano il materiale.
Questo complica le cose, perché noi (acquirenti italiani) dobbiamo controllare l’esatta emissione della fattura da parte del cedente, e se questa fosse errata (cioè non coincidente con l’inizio del trasporto) procedere all’autofatturazione entro due mesi dall’arrivo della fattura.
Invariati invece i casi di sospensione o di rinvio del momento impositivo, che si verificano quando il trasferimento fisico del bene non è accompagnato dal contestuale trasferimento della proprietà, come, ad esempio, le vendite “a prova” o quelle regolate da contratto estimatorio.
In questi casi, non si emette la fattura fino ad 1 anno dalla consegna in conto vendita o in prova.
Tuttavia questo vale solo per il Fisco italiano e potrebbe non valere per tutti i paesi UE, così comportando possibili sfasamenti tra i diversi regimi fiscali.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.