Agroalimentare, le imprese agricole sono fuori (a certe condizioni)

(di Roberto Mazzanti)

IMPRESE AGRICOLE

Le imprese e le cooperative agricole possono acquistare e vendere prodotti agricoli presso altre imprese agricole senza applicare le regole dcl contratto nella forma scritta e rispettare i termini di pagamento.

Lo prevede l’art.36 bis del D.L.179 convertito nella l.222/2012, in base alle modifiche introdotte in sede di conversione in legge.

La novità dispone che i contratti conclusi fra imprenditori agricoli (e solo tra questi) non costituiscono cessioni ai fini della legge.  Al momento, in assenza di ulteriori e precise informazioni, non possiamo che rimandarvi alla fonte della notizia, Sole 24 Ore odierno, qui.

lunedi 31.12.2012

scade il termine per adeguare i contratti scritti nel settore. L’adeguamento riguarda solo i contratti già redatti per iscritto alla data di entrata in vigore della legge, ossia il 24 ottobre scorso: non i contratti verbali, che da quella data semplicemente NON DEVONO più esistere e quindi non possono essere adeguati. Per adeguamento s’intende inserire nel documento scritto quegli elementi richiesti dalla legge che non sono già presenti fin dall’origine, come ad esempio i termini di pagamento diversificati per tipo di prodotto (deteriorabile, non deteriorabile). È perciò possibile inserire questa pattuizione, con una nota in fondo al documento o a lato – dipende da come è stato materialmente redatto il contratto. Ovviamente vi ricordo che la pattuizione inserita ora per allora va comunque sottoscritta nuovamente dalle parti del contratto. Per un’ottima e completissima trattazione della materia, vi propongo questo link: http://www.altalex.com/index.php?idnot=59540. Oltre a quanto già scritto da noi di Econ-Test qui: http://www.econ-test.it/news/523-settore-agro-alimentare-24-ottobre-tutto-per-iscritto

Professioni senza Albo – disciplina

(di Eleonora De Biaggi)

E’ di ieri il via libera definitivo alla legge sulle professioni non regolamentate.

Riguarda oltre 200 attività non regolamentate, che potranno costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche.

Queste associazioni si occuperanno della formazione permanente dei propri iscritti, del loro codice deontologico e della vigilanza sulla condotta degli associati, applicando eventuali sanzioni in caso di inosservanza del codice. In più, potranno rilasciare degli attestati relativi alla qualità della prestazione offerta, da redigere in conformità alla normativa tecnica UNI.

Chi riguarda questa nuova legge ?

La nuova legge riguarda, per esempio:

  1. osteopati
  2. grafologi
  3. kinesioterapisti
  4. amministratori di condominio
  5. animatori
  6. grafici web
  7. bibliotecari
  8. tributaristi
  9. pubblicitari
  10. fisioterapisti
  11. nutrizionisti
  12. chinesiologi
  13. naturopati
  14. arteterapeuti
  15. tecnici emodialisi
  16. bioingegneri
  17. operatori omeosinergici
  18. periti
  19. cuochi
  20. interpreti e tanti altri (sono più di 200 attività)

Vi terremo aggiornati non appena avremo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, precisando che la nuova legge non ha ripercussioni tributarie nè autorizza attività abusive e invasioni di campo nelle professioni regolamentate e protette. 

Liquidatori di società – il punto sulla responsabilità fiscale

(di Roberto Mazzanti)

Essere liquidatore di società vuol dire assumersi un ruolo delicato ed al centro di molte aspettative, oltre che carico di responsabilità: civili (verso i terzi, la società ed i suoi soci), penali e fiscali.

Le responsabilità fiscali e civili divergono tra loro quanto a norme-base e profili applicativi. Le regole fiscali si pongono come “speciali” rispetto a quelle civilistiche.

Oggi vorrei fare il punto su quelle fiscali, prendendo come spunto l’ottimo articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore lunedi scorso.

IL QUADRO DELLE RESPONSABILITA’ VERSO IL FISCO:

  • società di capitali: i liquidatori rispondono personalmente (art.36 dpr 602/73), in sintesi, quando pagano debiti di grado inferiore a quelli fiscali (vedere ordine privilegi stabilito dal Codice Civile) e/o assegnano beni ai soci prima di averli pagati. I debiti fiscali in questione sono quelli relativi al periodo di liquidazione e quelli anteriori. Il danno personale che i liquidatori possono subire è commisurato a quanto debito fiscale avrebbe potuto essere pagato tenendo conto dei crediti di rango diverso (graduazione)….il concetto è complesso ma in sostanza si dice: posto che il patrimonio disponibile non poteva soddisfare tutti i creditori, quanto avrebbe incassato il Fisco, se avesse concorso con tutti i creditori ? Il 100% del dovuto, il 50% o meno ? Quello che risulta è quanto il Fisco potrebbe richiedere al liquidatore “in proprio”;
  • società di persone: normalmente i liquidatori sono anche soci, quindi, anche se non è applicabile l’art.36 dpr 602/73, in quanto destinato alle società di capitali, essi hanno comunque una responsabilità personale illimitata e solidale in quanto soci. Se invece il liquidatore non è socio, in quanto estraneo, risponde personalmente ai sensi dell’art.2495 del Codice civile. E siccome tra i creditori ben può rientrare anche il Fisco, questo può agire contro la persona del liquidatore ogni volta che questi ignora colpevolmente un debito fiscale, soddisfandone altri.  

Ovviamente si parla di “debiti” fiscali. Quindi ci stiamo riferendo a cartelle già notificate, per esempio o ad accertamenti già conclusi, da cui potenzialmente potrebbero nascere obbligazioni economiche verso l’Erario (anche se su questo punto ci sono complessità che qui per semplificare non affronto).

Sono esclusi dalla nozione di “debiti” fiscali quelli che scaturiscono da accertamenti eseguiti e notificati a società già cancellata dal Registro Imprese.

NORME: 

-art.32 D.P.R. 602/73

I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

-art.2495 Codice civile 

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.

Operazioni di fine anno: Le Rimanenze di Magazzino

(di Luca Zambello)

L’esercizio fiscale e contabile 2012 sta volgendo al termine e tra le varie operazioni che le imprese si apprestano a mettere in atto ve n’è una che senza dubbio assorbe buona parte del tempo e delle energie.

Al 31 dicembre occorre determinare e valorizzare i beni presenti in magazzino. Tali beni sono parte dell’ammontare degli acquisti effettuati durante l’anno che però non hanno avuto la relativa vendita e pertanto, rimanendo in giacenza nel magazzino aziendale, devono essere opportunamente determinati, raggruppati, quantificati e valorizzati.

1) Rilevazione delle quantità da valorizzare

La prima operazione da compiere, la quale è fondamentale per quella successiva, è la determinazione del numero fisico dei beni in giacenza. Tale determinazione può essere fatta sostanzialmente attraverso due modalità:

  • Conta fisica, da effettuarsi alla data di chiusura dell’esercizio – valida per i magazzini meno complessi dove non risulta difficile il conteggio dei singoli elementi
  • Scritture contabili di magazzino, realizzate anche attraverso supporti informatici, che richiedono per la loro bontà di essere verificati almeno una volta l’anno attraverso una conta fisica delle giacenze oppure attraverso calcoli statistici cui occorrerà provare l’attendibilità

2) Valutazione delle rimanenze

I beni rimanenti in magazzino devono essere valutati attraverso il confronto tra due valori, quello di costi di acquisto e il valore di mercato. Nel confronto tra i due valori si dovrà scegliere il minore tra i due. L’operazione verrà quindi ripetuta per ogni categoria omogenea di beni.

3) Valutazione per commesse ultrannuali

Ragionamento in parte differente va fatto per quelle commesse che si sviluppano nel corso di più esercizi o a cavallo di due esercizi. Sostanzialmente le modalità di valutazione si possono ricondurre a due metodi di stima:

  • metodo della percentuale di completamento
  • metodo della commessa completata
Nel primo, l’imputazione del margine della commessa nei vari esercizi viene fatto sulla base di uno Stato Avanzamento Lavori mediante il raffronto dei costi sostenuti, che si siano effettivamente manifestati o anche solo stimati, al netto degli anticipi ricevuti; raffronto con la valorizzazione della commessa sulla base del corrispettivo pattuito, al netto degli eventuali anticipi incassati per lavori non ancora eseguiti, andranno considerati tutti i costi sostenuti per i lavori in esame (non l’acquisto di merce che andrà a stock), anche quelli finanziari rilevanti per la redditività della commessa.
L’utilizzo della percentuale di compeltamento è sottoposta ad alcune condizioni necessarie per essere messa in pratica: deve essere presente un contratto che vincoli le parti; la commessa deve trattarsi di un opera specifica per il committente, pertanto non può riguardare la costruzioni di beni che andranno messi in magazzino; i ricavi ed i costi devono essere ragionevolmente stimabili e misurabili sulla base dell’avanzamento dell’opera; non devono esserci elementi di aleatorietà o che siano subordinati a condizioni esterne che ne minacciano la stima.
 
Il secondo metodo (commessa completata) è più adatto alle commesse che si realizzano a breve termine e va utilizzato nel caso in cui non sia applicabile il metodo della percentuale di completamento. Attraverso questo metodo, sostanzialmente, negli esercizi di sviluppo dell’opera vengono imputati solamente i costi sostenuti per l’avanzamento, mentre l’intero margine verrà imputato nell’esercizio in cui la commessa giunge a termine, nella Nota Integrativa se ne dovrà dare opportuna notizia.

 

Concordato per il consumatore

(di Roberto Mazzanti)

E’ stato rivisto il concordato per il default del consumatore (non imprenditore) e presto la nuova legge verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Vediamo in sintesi i punti qualificanti:

  • il consumatore non avrà bisogno del consenso dei creditori per liberarsi dei debiti nei loro confronti
  • sarà il Giudice a stabilire se il piano sarà fattibile e meritevole o no
  • determinante sarà il comportamento tenuto dal consumatore nell’indebitarsi
  • accettato il piano, si bloccano le azioni dei creditori, che non potranno più aggredire il patrimoniuo del consumatore
  • ci sarà la possibilità di procedere alla liquidazione dei beni del debitore, anche in modo alternativo alla vendita giudiziale
  • al termine della procedura, il consumatore viene completamente esdebitato. 

Seguiremo gli sviluppi e vi terremo aggiornati, soprattutto da quando la legge verrà pubblicata.

Amministratori di Condominio: tutte le ipotesi di revoca

(di Luca Zambello)

Non è ancora in vigore ma lo sarà prima della prossima estate. E potrebbe sconvolgere alcune prassi consolidate. Oggi mi occupo dei casi in cui sarà possibile revocare per giusta causa l’amministratore del Condominio. Ricordiamo che la giusta causa è un’ipotesi che consente il cessare immediato di un rapporto, senza obbligo di preavviso.

Eccoli:

  • l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale. il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
  • la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
  • la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente postale o bancario, intestato al condominio;
  • la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio ed il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
  • l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
  • qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
  • l’inottemperanza ai seguenti obblighi di cui all’articolo 1130 codice civile: registro dell’anagrafe condominiale, registri dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell’amministratore. nonché di contabilità. comunicazione al condomino che ne faccia richiesta dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
  • l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati (anagrafici, professionali, eccetera) da farsi al momento dell’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico.

Si tratta di ipotesi che fungono da esempio e certamente non sono le sole che si potranno contemplare. Si tratta in ogni caso di situazioni in cui deve venire a mancare la fiducia nei suoi confronti, per gravissime irregolarità.

Ricordiamo che comunque l’assemblea potrà revocare l’amministratore anche per altri motivi e non solo per giusta causa.

Ci ritorneremo.

ITALIA – SAN MARINO: segreto bancario bucato – convenzione per evitare le doppie imposizioni

(di Roberto Mazzanti)

Il rapporto Italia – San Marino cambierà tra poco (tempi di approvazione ratifica e crisi di Governo permettendo) quando sarà operativa la nuova Convenzione contro le doppie imposizioni ratificata il 07.12 dal nostro Governo.

Il segreto bancario è destinato ad una compressione al minimo: non varrà, per esempio, quando lo Stato italiano chiederà informazioni pertinenti in modo credibile all’applicazione di leggi fiscali interne. Facile immaginare che questo concetto sia particolarmente elastico e quindi molto molto dilatabile.

I restanti punti salienti:

  1. DIVIDENDI – INTERESSI – CANONI = sono imponibili nello Stato di residenza del percettore. 
  2. Da San Marino a Italia: se la società italiana possiede almeno il 10% della sanmarinese esenzione a San Marino (imponibilità in Italia). Sempre che non si tratti di società di persone. 
  3. Per interessi e canoni, occorre che la società italiana detenga almeno il 25% della sanmarinese per l’esenzione a San Marino.

La Convenzione verrà ulteriormente da noi commentata non appena diverrà pienamente operativa.

Novità Iva per la fatturazione dal 01.01.2013 (intraUE)

(di Natascia Prencisvalle)

Recepita dal Parlamento italiano la Direttiva UE 2010/45, dal 01.01.2013 ecco in pratica che cosa va a modificarsi nella fatturazione degli scambi IntraUe:

  1. l’emissione della fattura diventa obbligatoria anche per le cessioni e prestazioni non territoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi in altro Stato Ue
  2. idem come sopra per tutte le operazioni che si considerano effettuate al di fuori della UE, senza considerazione alcuna per lo status e per il luogo di stabilimento del committente e del cessionario
  3. per quanto riguarda le fatture passive vanno integrate anche per gli acquisti di beni e/o servizi non generici; in pratica tutte le fatture ricevute da un soggetto Ue dovranno essere integrate a cura dell’acquirente/committente italiano;
  4. si dovrà sempre indicare (in fattura) la partita Iva del cliente nazionale o UE, o, se questo agisce in veste privata, il suo codice fiscale.
  5. per i servizi generici UE e per quelli resi o ricevuti da soggetti ExtraUe la fattura o l’autofattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Idem come sopra per le cessioni intracomunitarie di beni;
  6. il termine per regolarizzare le fatture non ricevute in ambito IntraUe passa al giorno 15 del terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazioni (non più il secondo);
  7. nasce la fattura semplificata, dotata di un contenuto ridotto al minimo, ma vale solo per operazioni fino a 100 (cento) euro (eccezionalmente per alcuni settori il limite è diverso – ci ritorneremo) -nella fattura si potrà indicare solo il codice fiscale o la partita iva del cliente (o il numero di identificazione Iva UE) senza tutti i suoi dati identificativi, e il totale della fattura comprensivo di Iva (un po’ come la ricevuta fiscale);
  8. il volume d’affari sarà formato anche dalle cessioni fuori campo Iva per carenza di territorialità;
  9. la fattura elettronica è equiparata alla cartacea e la sua autenticità è provata dalla firma digitale EDI.

Ritorneremo comunque su questi temi, con appositi chiarimenti individuali per tutta la clientela.

Restiamo in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti.

Deducibilità degli omaggi

(di Luca Zambello)

La tematica che ci apprestiamo a presentare, seppur sostanzialmente invariata nell’ultimo anno, torna sempre in voga con l’avvicinarsi della ricorrenza del Natale ed è spesso area di incertezza e in alcuni casi di errori di valutazione.

Con l’arrivo del Natale e la chiusura dell’anno (anche fiscale) le imprese spesso colgono l’occasione per fare qualche regalo ai propri clienti, tuttavia è necessario tenere ben presente che non tutti gli omaggi vantano lo stesso trattamento e, per ovvie ragioni, elemento di base per gli omaggi è il valore.

Quindi, per quanto riguarda gli omaggi a clienti, l’articolo 108 del TUIR da un lato riconosce la deducibilità totale dei “beni distribuiti gratuitamente”, dall’altro la limita a quelli con valore unitario inferiore o uguale a 50,00 euro.

Particolarità:

  • Occorre precisare a cosa si riferisce tale valore. Per essere più chiari, il valore del bene offerto in omaggio non deve riferirsi al costo dei singoli beni ma all’interezza dell’omaggio. Dalla lettura della circolare dell’Agenzia Entrate n.34/2009 viene chiarito, infatti, che il valore dei 50 euro si riferisce non tanto ai singoli beni che compongono l’oggetto omaggiato, bensì all’intero bene.
    Un esempio sicuramente sarà di maggiore aiuto: si pensi al classico regalo della Cesta di Natale, la cesta per sua natura è composta da una pluralità di prodotti, che presi singolarmente hanno un valore unitario inferiore ai 50 euro. La cesta, però, è da considerarsi un regalo unitario per cui dovremo sommare i prodotti in essa contenuti e verificare se complessivamente superano o meno tale soglia. Se il valore complessivo è 55,00 euro, il costo non sarà interamente deducibile.
  • L’intento della norma è evitare l’elusione della norma tramite l’acquisto di singoli prodotti con valore inferiore ai 50 euro, per poi cederli raggrupati in confezioni.
  • Ciò non preclude la possibilità di cedere in omaggio ad una stessa persona più beni di valore inferiore a 50 euro e di potersi dedurre interamente il costo.

Detraibilità dell’IVA

Occorre spendere qualche parola in tema di detraibilità dell’IVA. Per gli acquisti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’IVA su tali beni potrà essere detratta solo se gli stessi hanno un costo inferiore a 25,82 euro, come da art. 19-bis comma 1 lett. h) del DPR 633/72.

Conseguenza diretta di ciò è che l’IVA indetraibile dovrà essere sommata all’imponibile il quale a sua volta verrà ricompreso nel limite dei 50 euro (di fatto in questo caso al costo puro del bene verrà sommata l’iva indetraibile). Pertanto il costo del bene sommato all’IVA indetraibile dovrà essere al di sotto di 50 euro.

Beni superiori a 50 euro

Per quei beni ceduti gratuitamente, i quali abbiano un valore che eccede i 50 euro, la normativa prevede che tali spese vengano ricondotte alle spese di rappresentanza. Ciò sta a significare che tali omaggi potranno essere altresì dedotti nell’esercizio ma con le regole previste per tali tipologie di spese e con le soglie previste in relazione ai ricavi dell’impresa:

  1. primo scaglione – 1,3% dei ricavi caratteristici fino a 10 milioni
  2. secondo scaglione – 0,5 % dei ricavi compresi tra 10 e 50 milioni
  3. terzo scaglione –  0,1% dei ricavi eccedenti i 50 milioni

Dopo aver preso visione di queste particolarità, gli imprenditori sapranno orientare meglio la loro strategia a seconda delle particolari esigenze. Tenendo conto che in entrambi i casi si potranno dedurre gli omaggi, la differenza sta nel quanto. E a volte il quanto fa la differenza.

Codice della strada: le norme anti-prestanome in vigore dal 7 Dicembre 2012

(di Eleonora De Biaggi e Natascia Prencisvalle)

Entrano in vigore dal prossimo 7 Dicembre le norme che obbligano le imprese e le società a denunciare agli Uffici del Dipartimento dei Trasporti, (per l’aggiornamento della carta di circolazione, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi):

  1. i soggetti che ne hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario;
  2. nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.
  3. la locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
  4. al di fuori dei casi precedenti, il soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell’ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.
Quindi si tratta di aggiornare i documenti di circolazione in modo da farvi risultare i nomi di chi effettivamente ne detiene il possesso (disponibilità) in base a validi contratti civilistici, per periodi superiori a 30 giorni (si presume, continuativi, ma potrebbe anche intendersi nell’arco di un anno….). 
 
Sono fuori da ogni obbligo i familiari conviventi che usano i veicoli a titolo gratuito.
 
Si tratta del D.P.R. 28.09.2012 N.198, pubblicato nella G.U. del 22.11.2012. 
 
Attendiamo le circolari applicative, anche se occorre anche dire che le novità sono operative dal prossimo 7 dicembre, quindi occorre attrezzarsi.
Restiamo a disposizione per gli opportuni chiarimenti.