Deducibili le perdite su crediti inferiori a 2.500/5.000 euro

(di Luca Zambello)

L’anno contabile e fiscale sta per finire e le aziende stanno cominciando a fare le prime riflessioni sulla chiusura dell’esercizio e la pianificazione del prossimo anno. Per quest’anno il Decreto sviluppo (D.L. 83/12) ha introdotto una serie di interventi tra cui ricordiamo la previsione in tema di perdite su crediti.

Ogni anno si osserva che più o meno tutte le imprese riscontrano il mancato incasso di alcuni crediti sui quali occorrerà versare il relativo carico tributario. Onere che in caso di mancato incasso del relativo credito va a sommarsi alla già fastidiosa mancanza della disponibilità monetaria del corrispettivo in questione.

Difficile è comprendere come in una situazione del genere le regole fiscali non riconoscano una congrua possibilità di dedurre dal reddito d’impresa l’importo del danno derivante dal credito scaduto. All’azienda azienda, tuttavia, è riconosciuta la “magra” consolazione della possibilità di dedurre una quota (molto esigua) dell’importo delle somme in sofferenza.

L’articolo  106 comma 1 e 2 del TUIR consente la ormai classica deduzione limitata allo 0,5% del valore dei crediti a rischio con un limite di tale accantonamento fissatto al 5% dei crediti risultanti dal bilancio.
L’articolo 101 comma 5, invece, consente la deduzione delle perdite che invece derivano da elementi certi e precisi oltre che in caso di sottoposizione a procedure concorsuali del debitore.

Per parlare di “perdite su crediti” è necessario che l’azienda creditrice abbia di fatto avviato procedure di recupero del suo credito, quindi attraverso un’intimazione dell’avvocato, l’emissione di un decreto ingiuntivo, di un pignoramento ecc.

Ovviamente le prestazioni dei legali sono subordinate al relativo costo che in certi casi vanificano la riscossione del credito insoluto. Nella valutazione se rivolgersi all’avvocato, si valuta ovviamente l’importo del credito che se di poche centinaia di euro spesso non copre le spese legali che verrebbero sostenute, per cui si tende a mantenere in bilancio tali somme in attesa di giorni migliori.

Il Decreto Sviluppo è intervenuto in aiuto delle imprese riconoscendo un trattamento particolare per quei crediti di modesto valore, 2.500 euro innalzabili a 5.000 se posseduti da imprese con ricavi superiori ai 150 milioni di euro.

Per questa tipologia di crediti è prevista una deducibilità immediata della somma in sofferenza a patto che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di scadenza del credito medesimo. Stesso trattamento è previsto per quei crediti ormai andati in prescrizione.

Le nostre osservazioni

Da una prima lettura della normativa di riferimento, tuttavia, non si è in grado di definire con certezza se la soglia limite sia da intendersi riferibile ad ogni singolo credito oppure raggruppabile per debitore. Di sostanza se fosse confermata la prima interpretazione, si potrebbe di fatto procedere a svalutare somme anche superiori ai 2.500/5.000 euro a patto che siano formate da singoli crediti di importo inferiore. Diverso il secondo caso  che il limite venga riferito alla persona del debitore visto che in questo caso i crediti deducibili automaticamente sarebbero ridotti ad un numero più ristretto di operazioni. Di fatto, anche se per rapporti ripetuti nel corso del tempo, ogni singola prestazione verso un determinato soggetto fa sorgere un credito. Per cui se svolgo più prestazioni rivolte ad un singolo destinatario, ogni singola prestazione è un credito vantato verso tale soggetto e di fatto si potrebbe ritenere che il limite di 2.500/5.000 euro debba riferirsi ad ogni singolo evento.

La norma, inoltre, non stabilisce un termine entro il quale si debba procedere a svalutazione, per cui è ragionevole ritenere che nel momento in cui si verifichino le condizioni necessarie si debba procedere a svalutazione.

Informiamo infine che alla data odiera non sono riscontrate circolari interpretative di merito che disciplinino la corretta applicazione della norma, quindi è ragionevole pensare che entro la fine dell’anno riceveremo maggiori informazioni dall’Agenzia Entrate sulle modalità applicative della norma in esame, per cui non escludiamo la possibilità di interpretazioni più o meno restrittive sulla deducibilità di tali somme, anche se di fatto potrebbe essere confermata tale linea.

Le nuove assemblee di Condominio – quorum, poteri, doveri

(di Roberto Mazzanti)

Prosegue l’analisi della riforma del Condominio. Oggi affrontiamo le novità in materia di Assemblee.

Come nelle Società, anche nel Condominio le Assemblee sono “organi” istituzionali, quindi in grado di governare l’ente comune e di controllare l’organo esecutivo per eccellenza: l’Amministratore. 

La riforma pone ancora più enfasi sulla capacità di “governo” dell’Assemblea, mettendola in grado di essere l’organo centrale di amministrazione, con funzioni di sorveglianza e guida nei confronti dell’amministratore.

  • QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Una delle novità che la riguarda è quella che prevede l’abbassamento delle maggioranze necessarie, per evitare infinite convocazioni e velocizzare le decisioni.

In prima convocazione, resta in vigore il 50%+1 dei presenti, purché rappresentativa di un valore non inferiore a due terzi dei millesimi. Questo è il quorum per la validità della assemblea (quorum costitutivo) mentre per le decisioni occorre a metà più uno a favore, purchè rappresenti almeno la metà del valore del Condominio.

In seconda convocazione, ora sarà sufficiente la maggioranza degli intervenuti, (quorum deliberativo) purchè rappresentativa di non meno di un terzo del valore complessivo dell’edificio (quorum costitutivo). In seconda convocazione, l’assemblea deve deliberare non oltre 10 giorni dalla prima assemblea non validamente costituita.

  • DELEGHE DI VOTO

Nessun delegato può rappresentare più di un quinto dei residenti.

  • CONVOCAZIONI

Le convocazioni d’ora in avanti, potranno essere realizzate anche via fax o posta elettronica certificata. La comunicazione dovrà anticipare la prima convocazione di almeno 5 giorni.

  • DIRITTO DI VOTO

Diritto di voto a chi detiene l’usufrutto per quanto concerne ordinaria amministrazione e fruizione dei servizi comuni, mentre, in tutti gli altri casi, a dire la sua sarà il proprietario del locale all’interno del condominio.

  • IMPIANTO CENTRALIZZATO – DISTACCO

L’assemblea, però, non potrà impedire a un singolo inquilino di staccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, sempre che la decisione non arrechi danno ai vicini e che venga, comunque, garantito il pagamento della manutenzione straordinaria dell’impianto a disposizione di tutti.

Amministratori di Condominio: tutte le novità della riforma

(di Roberto Mazzanti)

La riforma del Condominio è una legge che interviene per molti aspetti sul Codice Civile con novità di tutto rispetto; tra queste oggi esaminiamo la nuova figura dell’Amministratore.

La nuova “professionalità” dell’Amministratore possiederà queste caratteristiche:

  1. Potrà essere anche una Società. 
  2. Resterà comunque in carica  per due anni.
  3. Dovrà possedere un titolo di studio almeno pari al diploma di scuola secondaria di 2° grado.
  4. Sarà obbligato a frequentare corsi di aggiornamento con scadenza regolare. 
  5. Dovrà possedere un’assicurazione professionale a copertura dell’intero arco di amministrazione.
  6. Fedina penale pulita: assenza di condanne e misure preventive, zero protesti, regolare godimento dei diritti civili e non aver riportato interdizioni o provvedimenti disabilitanti, su tutti le condanne per reati contro la Pubblica amministrazione.
  7. Dovrà essere reperibile e disposto all’ascolto degli inquilini, 
  8. Dovrà inoltre tenere il registro aggiornato di una vera e propria anagrafe condominiale.
  9. Sarà chiamato a esporre in un luogo di facile accesso al pubblico tutti i recapiti e le proprie generalità, per essere facilmente riconoscibile e contattabile.
  10. Dovrà provvedere all’apertura e mantenimento di un conto corrente condominiale.
  11. Gestirà i casi di morosità, per cui potrà procedere con un’ingiunzione anche in assenza di pronunciamento in merito da parte dell’assemblea.
  12. Potrà essere rimosso dall’incarico per due ragioni: la mancata apertura del conto bancario condominiale o la comprovata esistenza di gravi irregolarità fiscali.
Ecco il nuovo testo dell’art.1129 del Codice Civile (avvertendo che il testo potrebbe non essere quello che sarà pubblicato in Gazzetta, perchè la fonte non è ufficiale):

«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.

Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

L’amministratore, entro trenta giorni dall’accettazione, provvede altresì all’aggiornamento dei dati del registro di cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

L’amministratore, all’atto della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandatoi cui oneri sono posti a carico dei condomini.

L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.

In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.

L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

L’incarico di amministratore ha durata di due anni e si intende rinnovato per eguale durata.

L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) dell’undicesimo comma, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;

5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);

8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo;

In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato.

L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. L’amministratore non ha diritto a compensi ulteriori salvo diversa deliberazione dell’assemblea che ne ha deliberato la nomina.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.

Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica».

Banca, Imprese e Cittadini – nuova filosofia per la risoluzione delle controversie

(di Nicola Zambello)

E’ stato pubblicato sul sito della Banca d’Italia il dossier dal titolo: 

DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

I punti salienti delle nuove disposizioni sono – in sintesi – i seguenti:

  1. le controversie che derivano dai rapporti tra banche e utenti sono rimesse all’Arbitro Finanziario – 
  2. l’Arbitro con sede a Milano è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il  proprio domicilio in una delle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto.
  3. Il collegio con sede a Roma è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria. Il collegio è inoltre competente per i ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in uno Stato estero.
  4. Il collegio con sede a Napoli è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Basilicata, Calabria,Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

IL RECLAMO PREVENTIVO

Il ricorso all’Arbitro è preceduto dal reclamo alla banca con cui è in essere la controversia. Il reclamo va presentato in modo conforme alle modalità previste dalla disciplina in essere in materia di trasparenza (qui il link).

IL RICORSO ALL’ARBITRO

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell’intermediario può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, anche senza avvalersi dell’assistenza di un avvocato.

Il ricorso all’ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario, ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di  questo termine.

Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo.

Il ricorso è sottoscritto dal cliente e può essere presentato, per conto di questi, da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca, dal rappresentante legale o da un soggetto munito di procura, che può essere conferita anche nel ricorso.

Le altre modalità le trovate nel testo del documento che immettiamo nella nostra Area Riservata.

SEGNALAZIONE AL PREFETTO

Con la legge 24.03.2012 n.27 è entrata in vigore la novità della segnalazione al Prefetto, che ogni utente può inviargli in forma riservata, per casi di mancato finanziamento o revoca dello stesso e per gli altri casi sotto indicati.

Ecco il testo di legge:

“Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all’Arbitro bancario e finanziario, …………..specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito  di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire una  risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.”

La previsione di legge si applica ai rapporti tra banche e clienti nei casi in cui la contestazione alla banca tragga origine dalla mancata erogazione, dal mancato incremento o dalla revoca di un finanziamento, dall’inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.


Il Prefetto poi si attiva trasmettendo il ricorso all’Arbitro – se ritiene che vi siano gli estremi – accompagnato da una relazione con cui motiva il ricorso stesso (ovviamente quando la banca non ha dato risposte soddisfacenti all’invito preventivo del Prefetto.

I dettagli delle procedure sono contenute nel testo in Area Riservata.

Le novità sono in vigore da oggi

 

 

 

In corto circuito il proprietario del fabbricato, se l’impianto non è a norma..

(di Luca Zambello)

Corte di Cassazione – Quarta Sezione Penale, sentenza 10 ottobre 2012, n. 40050.

Questa sentenza richiama un principio a cui tutti dobbiamo attenerci, se possediamo immobili; specialmente quando li concediamo in locazione. 

Quando l’impianto elettrico non è a norma, sebbene possa riconoscersi un concorso di colpa della vittima, risponde di omicidio colposo il proprietario dell’abitazione. 

Nel caso specifico la vittima si trovava sotto la doccia mentre veniva folgorata da una scarica elettrica, causata da un cavo elettrico scoperto poggiato su di un tubo conducente acqua potabile.

Secondo la Cassazione, è certo che ove fosse stato collocato lo strumento del c.d. “salvavita” il tragico evento non si sarebbe dato, perchè l’immediata disattivazione elettrica avrebbe impedito la folgorazione.

Troppo spesso la disattenzione e la scarsa coscienza civica di molti, conducono ad eventi di questo tipo, che con pochissimo tempo e denaro si potrebbero tranquillamente evitare. 

 (fonte Altalex)

Holding, vantaggi compensativi e bancarotta.

(di Roberto Mazzanti)

  • Cassazione, sentenza n. 44963, depositata il 16.11.2012.

La sentenza che riporto ha il pregio di chiarire bene come dovrebbe essere applicata la strategia dei VANTAGGI COMPENSATIVI all’interno del Gruppo. Da una sentenza di carattere penale, in materia di bancarotta fraudolenta, ecco che si può ricavare una logica di gestione aziendale del Gruppo. Quindi occorre comprenderla e applicarla, per evitare di usare il Gruppo in modo anomalo, con gravi responsabilità per gli Amministratori delle Società che vi partecipano.

Il punto saliente è il seguente: i vantaggi compensativi – art.2634 comma 3 Codice Civile – non vanno intesi come deroga al principio dell’autonomia soggettiva delle singole società.

Perchè se le ragioni dei creditori della singola società venissero comunque pregìudicate da trasferimenti di risorse ingiustificatamente effettuati tra una società in favore di altre, a nulla vale la circostanza che il Gruppo nel suo insieme non ha subìto danni.

Faccio un esempio:

PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO AL 01.01.2012 = € 1.000. Il 02.01.2012 la società X (patrimonio netto 100) trasferisce somme per 50 alla società y (patrimonio netto 100). Il patrimonio netto del Gruppo rimane invariato (1.000) ma la società X scende a 50 e non riceve nulla in cambio dalla società y, che aumenta di 50. Quindi, i creditori di X possono essere pregiudicati.

La Cassazione sottolinea che affinché la rilevanza penale della condotta possa essere esclusa, infatti, occorre uno specifico vantaggio, anche indiretto, che risulti concretamente idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi dell’operazione per la società X, trasferendo su quest’ultima il risultato positivo riferibile al Gruppo.

Nell’esempio precedente, se il Gruppo, a seguito del sacrificio di X ottiene un vantaggio di 150 – nel suo complesso – occorre che alla società X ritornino almeno 50+1.

Si può anche ritenere che sarebbero sufficenti 50, ma per la società X occorrerebbe chiedersi quale sia il motivo per cui partecipa al Gruppo, se non per ottenere almeno un +1.

Quindi, se il Gruppo chiede un sacrificio particolare ad uno dei suoi membri, quello deve avere anche uno specifico vantaggio, che può essere anche solo una minima parte del più consistente vantaggio del Gruppo ma comunque deve esserci.

 

La liquidazione dell’impresa e la banca.

(di Nicola Zambello)

La fase di liquidazione, se non affrontata in modo responsabile con il partner finanziario,  potrebbe essere vista dallo stesso  solo  come “fonte di possibili perdite”.

Il che comporta – spesso e volentieri – richieste di rientro immediato, minacce di attivazione delle garanzie personali dei soci ecc….ecc…. È evidente quindi quanto sia vitale e quindi strategico per il management o per il professionista che si dovrà occupare della fase propedeutica alla liquidazione, individuare un piano finanziario, da condividere tempestivamente con tutti gli attori che hanno finanziato l’azienda, tale  da permettere la liquidazione del patrimonio aziendale.

Indispensabile in questo caso, attivare i piani concordati con le banche PRIMA di avviare formalmente e pubblicamente la Liquidazione, MAI dopo.

Cio’ che occorre assolutamente evitare, è che la revoca degli affidamenti bancari vada a compromettere a tal punto la liquidità disponibile, da far precipitare la situazione nel fallimento, in protesti, in segnalazioni alla Centrale Rischi o comunque in situazioni tali da comportare danni di qualsiasi genere.

Per aiutare a comprendere il senso di quanto sopra è necessario riportare, in sintesi, gli obiettivi che gli istituti di credito si pongono quando, utilizzando i modelli Basilea, valutano il rischio del credito:

1.Il primo obiettivo della banca è quello di salvaguardare i propri impieghi evitando che si trasformino in incagli o sofferenze che portino ad accantonamenti nel conto economico;
2.il secondo obiettivo è la continuità d’impresa anche ricorrendo nel caso a modifiche delle forme contrattuali del debito in essere. Solamente in ultima analisi la banca considera la possibilità di escutere la garanzia;
3.il terzo obiettivo è quello di tutelare il credito in modo da prevenire il default dell’azienda/cliente,  creando delle unità ad hoc, all’interno dell’istituto stesso, tali da gestire la situazione di crisi affiancando subito il cliente.

Perciò a fronte di esposizioni verso la banca per mutui, aperture di credito in conto corrente ecc….ecc….formare preventivamente tutti i piani di rateazione e rientro necessari, in funzione ovviamente delle prospettive cronologiche di liquidazione del patrimonio attivo.
Una volta fatto questo, concordare con la banca il rientro e una volta ottenuta la sottoscrizione della nuova forma di rapporto – che non sarà più “fido” ma “finanziamento rateizzato” – avviare le procedure societarie di liquidazione.
Il rischio che si corre nel fare il contrario, ossia avviare prima la liquidazione e poi trattare con la banca, è che questa attivi le garanzie reali e personali a sua disposizione, senza concedere all’azienda il tempo necessario per il rientro.

Con tutti i danni che è facile immaginare…….

Vizio riconosciuto ? Garanzia prescritta in 10 anni e non in 1!!!

(di Roberto Mazzanti)

Nel contratto di vendita l’azione di garanzia spetta al compratore, se denuncia i vizi della cosa acquistata entro 8 giorni dalla loro scoperta e se i vizi stessi vengono scoperti entro l’anno dalla vendita (art.1495 c.c.).

In pratica, la garanzia è sottoposta ad una decadenza interna (8 giorni dalla scoperta) e ad una prescrizione esterna (1 anno dalla vendita). 

A meno che il venditore non riconosca il vizio. In questo caso il suo riconoscimento fa si che il diritto del compratore alla riparazione o alla sostituzione del prodotto (e comunque all’eliminazione dei vizi) si prescrive in 10 anni dal riconoscimento stesso (non più dalla vendita) perchè è solo con il riconoscimento che il compratore è messo in condizione di ottenere il risarcimento.

Importante questo principio, anche perchè è dovuta intervenire la riunione delle sezioni della Corte di Cassazione per stabilirlo, in quanto vigeva finora un contrasto tra esse.

***Va anche tenuto presente che il riconoscimento del vizio può assumere qualsiasi forma, anche tacita o verbale.

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ART.1495 CODICE CIVILE

Termini e condizioni per l’azione.

Il compratore decade dal diritto alla garanzia [c.c. 2964], se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti [c.c. 2965] o dalla legge [c.c. 1490, 1511, 1512, 1522, 1745].

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.

L’azione si prescrive [c.c. 2946], in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia [c.c. 1442, 1449], purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna [c.c. 1497, 1667] .

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Qui il testo della sentenza della Cassazione http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/cassazione_civile_sez._un._13_novembre_2012_n._19702.pdf

Terremoto Emilia -Veneto 2012: il comunicato dei Commercialisti

una vergogna senza fine…..

(di Econ-Test)

COMUNICATO CONGIUNTO ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELL’EMILIA ROMAGNA

Gli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dell’Emilia Romagna esprimono la massima preoccupazione per il trattamento riservato ai cittadini, alle imprese ed ai professionisti emiliani colpiti dal Sisma dello scorso maggio. 
Con il decreto legge 10.10.2012 n. 174, dopo un susseguirsi di provvedimenti quanto meno contrastanti (prima l’ampia sospensione dal pagamento di imposte, di contributi e di ritenute, poi le tardive precisazioni interpretative e restrittive affidate ad un laconico ed inconsueto comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dello scorso Agosto riferite alle ritenute fiscali dei lavoratori dipendenti), il Governo ha ora disposto che :
1) quanto sospeso durante il periodo di moratoria fiscale e contributiva (dal 20 maggio al 30 novembre), deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 16 dicembre 2012;
2) non sono dovuti interessi e sanzioni qualora fossero stati adottati comportamenti difformi (e ci mancherebbe altro !!!);
3) TUTTE le ritenute fiscali non trattenute sulle retribuzioni, devono essere versate dal datore di lavoro in unica soluzione entro il 16 dicembre 2012; il datore di lavoro potrà poi recuperare quanto anticipatamente versato trattenendo, da ogni busta paga, quote non eccedenti 1/5 dello stipendio mensile (in questo modo viene però chiesto al datore di lavoro di essere esattore per lo Stato e banca per il proprio dipendente !!);
4) limitatamente ai danni subiti, le imprese che con autocertificazione attestino di aver subito danni tali da condizionare una ripresa piena dell’attività (documentabile però con perizie !!!), hanno la possibilità di richiedere un finanziamento ad una banca convenzionata con garanzie a carico dello Stato.

Il principio di fondo è molto evidente, oltre il danno anche la beffa. L’importante non è solo pagare, ma pagare il tutto SUBITO !.

Non importa se molte imprese, professionisti, enti, associazioni, lavoratori, cittadini, hanno cercato di  superare gli ostacoli originati da una CALAMITA’ che mette in pericolo ciò che di più caro tutti noi abbiamo (le nostre famiglie, i nostri affetti, le nostre case, il nostro lavoro); non importa se con difficoltà i nostri concittadini hanno cercato di recuperare la “normalità” ed il “quotidiano”; non importa se la crisi economica attanaglia le iniziative economiche; non importa se il sistema bancario concede finanziamenti con il contagocce. L’importante è solo una cosa: PAGARE !

E’ inutile proporre confronti con altre situazioni analoghe che anche recentemente hanno avuto trattamenti ben più benevoli (L’Aquila, il Belice, Genova, Le cinque Terre, ecc.). Vorremmo però che non venga messa definitivamente in ginocchio un’area territoriale così pesantemente colpita. Sarebbe sufficiente un piccolo sforzo per andare incontro ad un territorio che ha dato tanto all’Italia. 

1. Da qui, alcune semplici proposte: la proroga del versamento delle imposte e dei contributi per tutti fino al 31/12/2013,
2. Il rimborso delle imposte e contributi in almeno 60 rate mensili e per un importo massimo del 50% di quanto dovuto.
3. Istituire una no tax area o in subordine una zona franca urbana per favorire le aziende, imprese e professionisti in ginocchio.
4. Considerare non soggetti ad IVA tutti gli interventi di ristrutturazione.
5. Rimborsi per la ricostruzione al 100% del danno subito e accertato, in sub ordine concessione di garanzia statale sulla differenza fra il 100% e il contributo erogato, in modo da permettere a tutte le imprese e i privati di poter ricostruire.
6. Dichiarare esentasse i contributi ricevuti stabilendo definitivamente che saranno erogati in denaro, a fondo perduto, e non sotto forma di credito d’imposta esclusivamente da compensare come previsto dall’art. 3-bis del DL 95/2012.
7. Considerare meritevoli di contributi anche coloro che hanno subito danni indiretti dovuti alla riduzione del volume d’affari.

Talvolta è solo questione di buon senso e buona volontà.

L’acconto Irpef- Ires- Irap di Novembre – le previsioni al ribasso

(di Natascia Prencisvalle)


IL METODO PRESUNTIVO


Con il metodo presuntivo è possibile diminuire gli acconti da versare entro fine Novembre, SE il reddito 2012 in corso è più basso di quanto è risultato il 2011. Gli acconti sono direttamente calcolati dal contribuente –sconsiglierei comunque il FAI DA TE quando si tratta di imprese/professionisti- in via presuntiva e con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (modello Unico 2012).


Il contribuente che ritiene che l’imposta dovuta per il periodo in corso sarà inferiore o nulla (per es. a causa della crisi che ha ridotto il reddito in corso) può:



  1. eseguire un versamento d’acconto inferiore a quello dovuto, calcolandone l’importo in funzione della minore imposta prevista;

  2. nel caso in cui preveda l’inesistenza del debito fiscale per il periodo d’imposta 2012, non procedere ad alcun versamento.

Ovviamente, eventuali errori nella previsione comportano l’irrogazione delle sanzioni previste per i casi di versamento insufficiente.


*Ecco le sanzioni che si possono rischiare:


Si applica la sanzione pari al:
2% dell’importo non versato, per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell’imposta viene effettuato entro i 15 giorni successivi. 
– 30% di ogni importo non versato, anche se, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, emerga una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile;
Non sono considerati omessi i versamenti eseguiti tempestivamente ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.


La sanzione per insufficiente versamento dell’acconto per le imposte dirette, dovuto nel mese di novembre, si applica quando viene versata una somma inferiore a quella fissata per l’acconto stesso (ad esempio, dovevo versare 100 ma ne ho pagati 50) indipendentemente dal fatto che la disciplina sanzionatoria specifica (art. 2 L. 97/77) indichi ancora il 75% (Cass. 10 settembre 1999 n. 9645).


Per eseguire buone previsioni, occorre possedere una contabilità precisa, capace di generare una situazione contabile attendibile, a cui vanno aggiunte le componenti di ricavi e di costi previste fino al 31.12.2012. E’ un lavoro certosino AD ALTO RISCHIO FISCALE.


Ecco perchè è bene farsi aiutare dai propri consulenti.


***OMESSA DICHIARAZIONE UNICO 2012
Se è stata omessa la dichiarazione, l’acconto è commisurato alla base di calcolo (ANNO 2011) così come avrebbe dovuto risultare dalla dichiarazione se fosse stata presentata.