(di Luca Zambello)
L’anno contabile e fiscale sta per finire e le aziende stanno cominciando a fare le prime riflessioni sulla chiusura dell’esercizio e la pianificazione del prossimo anno. Per quest’anno il Decreto sviluppo (D.L. 83/12) ha introdotto una serie di interventi tra cui ricordiamo la previsione in tema di perdite su crediti.
Ogni anno si osserva che più o meno tutte le imprese riscontrano il mancato incasso di alcuni crediti sui quali occorrerà versare il relativo carico tributario. Onere che in caso di mancato incasso del relativo credito va a sommarsi alla già fastidiosa mancanza della disponibilità monetaria del corrispettivo in questione.
Difficile è comprendere come in una situazione del genere le regole fiscali non riconoscano una congrua possibilità di dedurre dal reddito d’impresa l’importo del danno derivante dal credito scaduto. All’azienda azienda, tuttavia, è riconosciuta la “magra” consolazione della possibilità di dedurre una quota (molto esigua) dell’importo delle somme in sofferenza.
L’articolo 106 comma 1 e 2 del TUIR consente la ormai classica deduzione limitata allo 0,5% del valore dei crediti a rischio con un limite di tale accantonamento fissatto al 5% dei crediti risultanti dal bilancio.
L’articolo 101 comma 5, invece, consente la deduzione delle perdite che invece derivano da elementi certi e precisi oltre che in caso di sottoposizione a procedure concorsuali del debitore.
Per parlare di “perdite su crediti” è necessario che l’azienda creditrice abbia di fatto avviato procedure di recupero del suo credito, quindi attraverso un’intimazione dell’avvocato, l’emissione di un decreto ingiuntivo, di un pignoramento ecc.
Ovviamente le prestazioni dei legali sono subordinate al relativo costo che in certi casi vanificano la riscossione del credito insoluto. Nella valutazione se rivolgersi all’avvocato, si valuta ovviamente l’importo del credito che se di poche centinaia di euro spesso non copre le spese legali che verrebbero sostenute, per cui si tende a mantenere in bilancio tali somme in attesa di giorni migliori.
Il Decreto Sviluppo è intervenuto in aiuto delle imprese riconoscendo un trattamento particolare per quei crediti di modesto valore, 2.500 euro innalzabili a 5.000 se posseduti da imprese con ricavi superiori ai 150 milioni di euro.
Per questa tipologia di crediti è prevista una deducibilità immediata della somma in sofferenza a patto che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di scadenza del credito medesimo. Stesso trattamento è previsto per quei crediti ormai andati in prescrizione.
Le nostre osservazioni
Da una prima lettura della normativa di riferimento, tuttavia, non si è in grado di definire con certezza se la soglia limite sia da intendersi riferibile ad ogni singolo credito oppure raggruppabile per debitore. Di sostanza se fosse confermata la prima interpretazione, si potrebbe di fatto procedere a svalutare somme anche superiori ai 2.500/5.000 euro a patto che siano formate da singoli crediti di importo inferiore. Diverso il secondo caso che il limite venga riferito alla persona del debitore visto che in questo caso i crediti deducibili automaticamente sarebbero ridotti ad un numero più ristretto di operazioni. Di fatto, anche se per rapporti ripetuti nel corso del tempo, ogni singola prestazione verso un determinato soggetto fa sorgere un credito. Per cui se svolgo più prestazioni rivolte ad un singolo destinatario, ogni singola prestazione è un credito vantato verso tale soggetto e di fatto si potrebbe ritenere che il limite di 2.500/5.000 euro debba riferirsi ad ogni singolo evento.
La norma, inoltre, non stabilisce un termine entro il quale si debba procedere a svalutazione, per cui è ragionevole ritenere che nel momento in cui si verifichino le condizioni necessarie si debba procedere a svalutazione.
Informiamo infine che alla data odiera non sono riscontrate circolari interpretative di merito che disciplinino la corretta applicazione della norma, quindi è ragionevole pensare che entro la fine dell’anno riceveremo maggiori informazioni dall’Agenzia Entrate sulle modalità applicative della norma in esame, per cui non escludiamo la possibilità di interpretazioni più o meno restrittive sulla deducibilità di tali somme, anche se di fatto potrebbe essere confermata tale linea.