Regione Emilia Romagna – Sisma Maggio 2012 – Ordinanza 12.10

(dalla Regione Emilia Romagna)

Firmata l’ordinanza per le imprese

Le richiesta si potranno presentare dal prossimo 29 ottobre fino al 15 maggio 2013.

“Questo provvedimento per le imprese è molto importante e segna un altro passo nel percorso per la ricostruzione. Molto resta da fare, ma andiamo avanti convinti che abbiamo intrapreso la strada giusta”.

Lo ha sottolineato il presidente della Regione e commissario delegato alla ricostruzione Vasco Errani in merito all’ordinanza (la numero 57 del 12 ottobre 2012) che prevede contributi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, ma anche per la riparazione e l’acquisto di beni mobili strumentali all’attività e per la ricostituzione delle scorte distrutte o danneggiate.

Gli interventi dovranno essere finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell’attività produttiva in tutte le componenti (fisse e mobili strumentali), al recupero a fini produttivi degli immobili e al mantenimento dei livelli occupazionali.

Le domande devono essere presentate – mediante modello e procedura informatica – dal 29 ottobre fino al 15 maggio 2013 al sindaco del Comune dove è ubicata l’impresa danneggiata per i titoli edilizi e al commissario per il contributo. Ci saranno 60 giorni di tempo per concedere il contributo. Tutti gli interventi previsti dall’ordinanza devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2015.

L’ordinanza consente di finanziare a fondo perduto l’80% dei costi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione degli immobili, nonché degli impianti e dei macchinari delle imprese danneggiate. In presenza di copertura assicurativa, il contributo è riconosciuto sulla differenza tra i complessivi costi (sostenuti ed ammissibili) e gli indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte di compagnie di assicurazioni.

Il fondo per la copertura del finanziamento è quello previsto dall’art.3 bis della legge 135/2012, il cosiddetto provvedimento normativo sulla spending review. Si tratta di un credito di 6 miliardi concesso alle banche dalla Cassa Depositi e Prestiti, garantito e pagato dallo Stato. Presentando il riconoscimento del contributo presso un istituto bancario sarà possibile ottenere l’apertura di un conto equivalente, a costo zero, al valore riconosciuto: la banca pagherà lo stato di avanzamento lavoro all’imprese esecutrice.

Qui il testo dell’ordinanza: 

http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/ordinanza-n.-57-del-12-ottobre-2012

APPALTI – la responsabilità solidale del Committente prende forma

LA CIRCOLARE 40 NON CHIARISCE TUTTI I DUBBI

(di Roberto Mazzanti)

Istruzioni operative per la clientela

DEFINIZIONI

  • Committente – soggetto Iva che affida i lavori (privati e Condomìni non interessano)
  • Appaltatore o appaltatrice – impresa che riceve il lavoro dal Committente
  • Subappaltatore o subappaltatrice – impresa che riceve il lavoro dall’Appaltatore.

PREMESSA GENERALE – L’APPALTATORE

il comma 28 istituisce per l’appaltatore una responsabilità in solido con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta “per il cantiere”.

Quindi, l’appaltatore risponde del mancato versamento delle ritenute che il subappaltatore ha operato sui salari corrisposti ai propri dipendenti e dell’Iva che il subappaltatore non ha versato per le fatture emesse in merito ai lavori di quel cantiere specifico.

Logicamente la responsabilità scatta solo se l’altro soggetto non adempie ai propri obblighi fiscali. Essendo una responsabilità solidale, l’appaltatore chiamato a pagare conserva il diritto di rivalsa sull’altro soggetto.

APPALTATORE – COME EVITARE LA RESPONSABILITA’ ?

La legge stabilisce che per evitare la responsabilità l’appaltatore deve acquisire apposita documentazione – a carico del subappaltatore- che dimostri che i versamenti sono stati effettuati (per quanto scaduto alla data della richiesta). In attesa di ottenere la documentazione, l’appaltatore deve sospendere i pagamenti, altrimenti corre il rischio di doverli ripetere all’Erario nel caso in cui il subappaltatore non dovesse essere corretto nella propria gestione imprenditoriale. Ritengo che l’appaltatore possa comunque ignorare questo adempimento e pagare il dovuto senza chiedere nulla. Non incorre in effetti in alcuna sanzione amministrativa; si assume solo un rischio. Logicamente, deve avere la certezza – per svariati motivi – che il subappaltatore sia in regola con tutti gli adempimenti richiesti.

COMMITTENTE – COME EVITARE LA RESPONSABILITA’ ?

Il comma 28 bis stabilisce anche per il committente una responsabilità (si precisa: NON SOLIDALE per le omissioni degli altri soggetti ma sanzionabile con la sanzione amministrativa); solo che per evitare la responsabilità deve acquisire apposita documentazione – prima dei pagamenti e a carico dell’appaltatore – che dimostri che i versamenti sono stati effettuati (per quanto scaduto alla data della richiesta) sia dall’appaltatore che da tutti i subappaltatori. Come detto, rispetto alla responsabilità dell’appaltatore, che è solidale con il subappaltatore, il committente rischia invece una salata sanzione amministrativa, anche fino a 200.000 euro, MA SOLO SE risultasse che l’appaltatore o un subappaltatore non avesse correttamente eseguito i versamenti dell’Iva o delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

QUALE DOCUMENTAZIONE RICHIEDERE ?

Si può scegliere tra una dichiarazione sostitutiva – accompagnata dalla copia di un documento d’identità del titolare o dell’amministratore – in cui si riportano:

  • il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge;
  • il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
  • gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
  • l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
Oppure un’asseverazione del professionista abilitato.

DA QUANDO DECORRE QUESTO NUOVO OBBLIGO ?

L’obbligo decorre dai contratti di appalto e subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012 e dai relativi pagamenti effettuati dal giorno 11 ottobre 2012 in poi.

Riepilogo e raccomandazioni finali

In attesa di ulteriori chiarimenti e comunque della documentazione da richiedere ad appaltatori (da parte dei committenti) ed ai subappaltatori (da parte degli appaltatori), VISTO CHE LA PRIMA CIRCOLARE APPLICATIVA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E’ DEL GIORNO 8 OTTOBRE SCORSO, consiglierei di sospendere i pagamenti eventualmente in scadenza da domani e fino a documentazione acquisita. Per la sospensione non è dovuta alcuna penalità in favore del creditore. 

Per quanto riguarda tutto il complesso della novità, riepilogo di seguito i concetti fondamentali:

  • Si tratta sempre di una responsabilità solidale – per cui il chiamato ha sempre il diritto di rivalersi sul soggetto obbligato in prima persona;
  • Riguarda solo i contratti d’appalto stipulati dal 12 Agosto 2012 in poi e – relativamente ad essi – i pagamenti in scadenza da domani in avanti;
  • I soggetti coinvolti, sia come committenti che appaltatori e subappaltatori sono: ditte individuali – spa – sapa – srl – snc – sas – s.s. – studi associati – associazioni – enti commerciali – enti non commerciali – società ed enti non residenti – cooperative – trust – consorzi – organismi ed amministrazioni dello Stato;
  • La documentazione può consistere nell’elenco indicato più sopra – da inserire in autocertificazione a firma non autenticata – o in una asseverazione professionale.
  • Sarebbero esclusi dall’ambito normativo i contratti d’opera o di lavoro autonomo, dove generalmente abbiamo come esecutrice una piccola ditta artigiana priva di dipendenti (o con pochi lavoratori subordinati) e di rilevanti attrezzature – ma – vista la mancanza assoluta di distinguo e approfondimenti legali da parte dell’Agenzia, consiglierei di consultare lo Studio prima di prendere decisioni in merito;
  • E’ sempre consigliabile agire sulla base di contratti scritti ed inserire nelle loro clausole anche l’obbligo di fornire la documentazione atta a comprovare la correttezza e correntezza dei versamenti in questione – dell’appaltatore verso il committente e del subappaltatore verso l’appaltatore.

NORMATIVA:

28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall’applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .

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SULLO STESSO ARGOMENTO, I PRECEDENTI:

http://www.econ-test.it/news/466-appalto-limitata-razionalizzata-responsabilit-committente

http://www.econ-test.it/news/372-decreto-legge-27012012-semplificazioni-mondo-immobiliare

Terremoto Emilia -Veneto 2012: termini fiscali prorogati al 16.12.2012

UFFICIALE LA PROROGA AL 16.12.2012

(di Natascia Prencisvalle ed Eleonora De Biaggi)

direzione provinciale Inps Ferrara:

Si ritiene opportuno trasmettere l’anticipazione pervenuta dalla Direzione regionale in merito alle disposizioni governative circa il sisma in Emilia.

Nell’ambito del decreto sui costi della politica, il governo ha previsto che i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi fino al 30/11/2012, possono essere effettuati entro il 16 dicembre p.v., senza sanzioni e interessi.

Cordiali saluti

Gloria Ansaloni

Gloria Ansaloni
Staff Direzione
Responsabile “Informazioni istituzionali e relazioni con il pubblico”
Tel. 0532 292221
Fax 0532 228221
Mail gloria.ansaloni@inps.it – URP.ferrara@inps.it
PEC direzione.provinciale.ferrara@postacert.inps.gov.it

***aggiornamento del 13.10.2012***

CONFERMATO IL DATO DELLA PROROGA AL 16 DICEMBRE 2012

Il decreto legge 10.10.12 n.174, all’art.11 stabilisce che:

COMMA 5. In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

COMMA 6. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonché dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.

S.r.l. semplificata – i 35 anni sono solo una barriera all’ingresso

CONFERMATA LA TESI ECON-TEST

(di Roberto Mazzanti)

Saremo brevi, perchè non ci piace autocomplimentarci ma diciamo solo che noi l’abbiamo sostenuto subito senza se e senza ma. 

Il compimento dei 35 anni non comporta alcun cambiamento per la srls, ossia la società a r.l. semplificata, prevista per i giovani, con atto costitutivo gratuito.

Lo confermano ora anche i Notai del Triveneto, con questa massima:

R.A.3 – (CONSEGUENZE DEL COMPIMENTO DEL TRENTACINQUESIMO ANNO DI  ETA’ DA PARTE DI UNO, PIU’ O TUTTI I SOCI DI S.R.L.S. – 1° pubbl. 9/12)
La L. 27/2012, di conversione del D.L. 1/2012, ha tra l’altro soppresso dall’art. 2463-bis c.c. la disciplina legale dell’ipotesi in cui uno, più o tutti i soci di s.r.l.s. compiano il trentacinquesimo anno di età.
Stante quanto sopra, e dovendosi applicare alla s.r.l.s., per quanto non specificatamente previsto, la disciplina della s.r.l. ordinaria contenuta nel capo VII del titolo V del libro V del c.c., deve ritenersi che la perdita da parte di uno, più o tutti i soci di s.r.l.s. dei requisiti di età previsti dal comma 1 dell’art. 2463-bis c.c. non comporti alcuna conseguenza giuridicamente rilevante

Tale vicenda non può dunque integrare una causa di esclusione del socio o una causa di scioglimento della società, e nemmeno produrre la perdita ex lege della qualifica di s.r.l. semplificata. Da quanto sopra consegue che alla s.r.l.s. in cui uno, più o tutti i soci abbiano compiuto i trentacinque anni di età continueranno ad applicarsi integralmente le regole proprie di tale modello societario previste dall’art. 2463-bis c.c. e dal Decreto del Ministro della Giustizia 138/2012, compreso il divieto di trasferimento delle quote a soggetti non aventi i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 2463-bis c.c.

Non solo, gli stessi Notai confermano anche che la successione al socio, per causa di morte, è possibile anche per eredi over 35 anni:

RA.2 – (LEGITTIMITA’ DEL TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L.S. A SOGGETTI NON AVENTI I REQUISITI PREVISTI DAL COMMA 1 DELL’ART. 2463-BIS C.C. – 1° pubbl. 9/12)
Il divieto di cessione di quote di s.r.l.s. contenuto nel comma 4 dell’art. 2463-bis c.c. appare riferito ai soli atti negoziali tra vivi, per cui, nel caso di morte di un socio la sua quota si trasferirà agli eredi accettanti anche se questi siano persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero altri soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, compreso lo Stato.
Il divieto di cessione contenuto nell’art. 2463-bis c.c. è, infatti, con tutta evidenza, una disposizione antielusiva, tendente ad evitare la costituzione di una s.r.l.s. da parte di soggetti compiacenti aventi i requisiti di legge che successivamente trasferiscano le loro quote a soggetti non aventi tali requisiti. Lo stesso può pertanto trovare applicazione nei soli trasferimenti volontari tra vivi.
Quanto sopra è confermato dalla circostanza che il divieto di trasferimento a soggetti diversi dalle persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque  anni di età contemplato nell’art. 2463-bis c.c. è accompagnato dalla previsione della nullità dell’atto di cessione posto in essere in violazione di tale divieto, con ciò presupponendo la stipula di un atto di trasferimento tra vivi nella fattispecie vietata.
Anche il modello tipizzato dell’atto costitutivo e dello statuto delle s.r.l.s., adottato con il Decreto del Ministro della Giustizia 138/2012, prevede espressamente il solo divieto di trasferimento per atto tra vivi delle quote a persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione.

Per consultare il nostro precedente approfondimento, cliccare qui:

http://www.econ-test.it/news/506-societ-responsabilit-limitata-semplificata-finalmente-statuto

CRESCITA E INCENTIVI – decreto sviluppo 2.0 -LE START UP

“Misure urgenti per l’innovazione e la crescita: le start up”

(di Roberto Mazzanti)

Qualcosa comincia a muoversi ? Ieri sera abbiamo appreso delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri tenutosi nel pomeriggio. Riassumiamo di seguito solo le misure inerenti le Start Up (che sembrano molto interessanti…):

LA PRESENTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO:

Infrastrutture e servizi digitali, creazione di nuove imprese innovative (startup), strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, interventi di liberalizzazione in particolare in campo assicurativo sulla responsabilità civile auto.

Per la prima volta, nell’ordinamento del nostro Paese viene introdotta la definizione di impresa innovativa (startup): le nuove misure toccano tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una startup – dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura – ponendo l’Italia all’avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei. Tali norme danno anche seguito a quanto indicato nel Programma Nazionale di Riforma e rispondono a raccomandazioni specifiche dell’Unione Europea che individuano nelle startup una leva di crescita e di creazione di occupazione per l’Italia. La dotazione complessiva subito disponibile è di circa 200 milioni di euro. Una volta a regime, la norma impegnerà 110 milioni di euro ogni anno.

Ulteriori importanti misure vengono assunte sul fronte della defiscalizzazione delle opere infrastrutturali strategiche (tramite l’introduzione di un credito di imposta a valere su Irap e Ires fino al 50%), sull’attrazione degli investimenti diretti esteri (con la costituzione dello sportello unico Desk Italia a cui potranno rivolgersi gli imprenditori stranieri), col rafforzamento del sistema dei Confidi per migliorare l’accesso al credito delle Pmi e con significative liberalizzazioni nel settore assicurativo (introduzione di un “contratto base” comune a tutte le compagnie).

Norme per favorire la nascita e la gestione di imprese innovative (startup):

Le misure introducono per la prima volta nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup). Tali norme sono coerenti con gli obiettivi previsti dal programma Nazionale di Riforma 2012 e con le strategie di sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo definite a livello europeo. Si intende in tal modo contribuire alla diffusione di una cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità, alla promozione della mobilità sociale, della trasparenza e del merito, alla creazione di occupazione qualificata, soprattutto giovanile. La Per le startup vengono messi subito a disposizione circa 200 milioni di euro, tra i fondi stanziati dal decreto sotto forma di incentivi e fondi per investimento messi a disposizione dalla Fondo Italiano Investimenti della Cassa Depositi e Prestiti. Nelle prossime settimane, con un apposito decreto ministeriale, saranno stanziate ulteriori risorse per nuove imprese presenti nel Mezzogiorno. La norma, a regime, impegnerà 110 milioni di euro ogni anno per incentivare le imprese startup.

Per la prima volta nell’ordinamento italiano vengono introdotti la definizione e gli specifici requisiti della nuova impresa innovativa (startup).

In particolare, queste le caratteristiche della startup innovativa:

  • la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche;
  • la società deve essere costituita e operare da non più di quarantotto mesi;
  • deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  • il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
  • non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre la startup deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

  • sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30 per cento del maggiore tra il costo e il valore della produzione;
  • impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro;
  • essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività.

Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle startup, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., sono introdotte le seguenti facoltà:

  • Facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo. Durante i primi anni di attività, ci possono essere frequenti episodi in cui le perdite intaccano il capitale per oltre un terzo a causa dei costi di avvio e degli investimenti iniziali, una più flessibile gestione degli obblighi di ricapitalizzazione può essere molto utile.
  • Facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S.r.l. istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi.
  • Facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S.r.l., consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.
  • Facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity).

Vengono anche ridotti gli oneri per l’avvio della startup innovativa e dell’incubatore certificato, attraverso l’esonero dai diritti di bollo e di segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.

Remunerazione con strumenti finanziari della startup innovativa e dell’incubatore certificato (art. 27).

Viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese startup innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l’assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un’impresa startup.

Rapporto di lavoro subordinato nelle startup innovative (art. 28).

Le startup usufruiranno di apposite disposizioni contrattuali per poter instaurare rapporti di lavoro subordinato che abbiamo maggiore flessibilità operativa, soprattutto nella fase di avvio dell’attività di impresa. Nello specifico, sarà possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata variabile tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 36 mesi, con possibilità di rinnovi senza soluzione di continuità, prorogabili ulteriormente una sola volta fino al termine di applicazione della normativa specifica per le startup (ossia, 48 mesi). Una volta decorsi i termini previsti, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato ed è escluso espressamente che la collaborazione possa continuare in altre fattispecie di lavoro subordinato o in modo “fittiziamente” autonomo.

Incentivi all’investimento in startup innovative (art. 29).

Per rafforzare la crescita e la propensione all’investimento in imprese startup innovative, è fondamentale cercare di creare un clima favorevole al loro sviluppo aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati, anche grazie alla leva fiscale. Si è stabilito pertanto che per gli anni 2013, 2014 e 2015 è consentito alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in imprese startup innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati.

Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online (art. 30).

Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding). La vigilanza viene affidata alla Consob, che è delegata ad emanare la disciplina secondaria al fine di tutelare gli investitori diversi da quelli professionali. In particolare, la disciplina dovrà assicurare che una parte dell’offerta debba essere sottoscritta da investitori professionali o da altri investitori specializzati nel venture capital, nonché prevedere un meccanismo di tutela degli investitori non professionali nel caso in cui i soci di controllo della startup cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta.

Per quanto riguarda l’accesso al credito, le startup potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

Sostegno all’internazionalizzazione (art. 30).

Vengono incluse anche le imprese startup innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia.

La disposizione individua puntualmente tali servizi: l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

Gestione della crisi nell’impresa startup innovativa e attività di controllo (art. 31).

L’intervento disciplina il fenomeno della crisi aziendale delle startup innovative, tenendo conto dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d’innovazione. Dato l’elevato tasso di mortalità fisiologica delle startup si vuole indurre l’imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell’iniziativa. La scelta è quella di sottrarre le startup alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

Per facilitare l’avvio di startup si prevede che, una volta decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai relativi soci non siano più accessibili al pubblico ma esclusivamente all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza.

Per vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina dettata dal decreto in materia di startup innovative, il ministero dello Sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale della spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza.

 

Fondo di Garanzia per le Piccole-Medie Imprese

Previsto un Fondo Pubblico di Garanzia per l’accesso al Credito Bancario

(di Luca Zambello

Il periodo di crisi che stiamo attraversando di questi tempi ha spinto molte aziende a ricorrere alle diverse linee di credito per finanziare l’attività d’impresa (dal Fido bancario a finanziamento delle più svariate durate) con lo scopo di proseguire o sviluppare la propria attività.

Chiunque vi abbia avuto accesso, non sarà di certo sfuggito come le richieste di integrazione attraverso garanzie personali siano incrementate a dismisura provocando non poche difficoltà per l’accesso agli strumenti bancari, specialmente se ad accedere ai finanziamenti sono PMI – le piccole e medie imprese.

In casi come questi non potrebbe di certo recare danno sapere che ci sono strumenti utili per agevolare l’accesso al Credito attraverso l’utilizzo di garanzie prestate da soggetti Terzi. Stiamo parlando dei Consorzi di Garanzia ma non solo.

Nel 1996 con la Legge 662 venne istituito il Fondo di Garanzia per le PMI il quale aveva (e ha, o almeno dovrebbe avere) lo scopo di sostenere lo sviluppo di queste piccole e medie realtà attraverso la concessione di una garanzia pubblica la quale dovrebbe supportare e facilitare l’accesso ai finanziamenti erogate dalle banche, compresi anche gli investimenti all’estero. 

Il fondo, ovviamente, non eroga un contributo in denaro al richiedente ma fornisce concrete possibilità di ottenere finanziamenti senza dover fornire garanzie ulteriori (evitando di conseguenza costi aggiuntivi per Fidejussioni o assicurazioni). La garanzia prestata dal Fondo è di vario ammontare che a seconda dei casi può variare dal 50% all’80% fino ad un massimo garantibile di 1,5milioni di euro.

Chi sono i soggetti destinatari di tale intervento?

Il fondo opera a favore delle piccole e medie imprese che possiedono i requisiti dimensionali come da normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese e ovviamente devono possedere dei requisiti di natura economica che consistono in:

  • valutazione di azienda “economicamente e finanziariamente sana”, determinata sulla base di particolari dati di bilancio
  • appartenenza a qualsiasi settore (ad esclusione del Settore agricolo primario, trasporti tranne autotrasporto merci c/terzi, catieristica navale, industria automobilistica ecc.)
  • situate sul territorio nazionale

Quali sono le operazioni ammesse 

Le operazioni finanziabili sono tutte quelle di natura finanziaria, per cui:

  • finanziamenti a medio-lungo termine per ivestimenti di natura materiale ed immateriale (non di semplice sostituzione)
  • acquisizione di partecipazioni a fronte di investimenti
  • prestiti partecipativi per investimenti
  • altre operazioni: breve termine, consolidamento, fidejussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per liquidità ecc.)
Con il decreto del 26 giugno scorso sono state inoltre riviste alcune delle modalità operative del Fondo di Garanzia introducendo alcune agevolazioni in termini economici per Imprese Femminili e Imprese ubicate nel Mezzogiorno.
 

La nostra opinione 

Guardando la Natura del Fondo è senza dubbio un ottimo strumento che potrebbe essere utilizzato dalle Nostre Imprese per cercare di uscire da questo periodo a dir poco difficile. Sarebbe più facile ottenere fondi per sviluppare la propria attività, ricevere un supporto maggiore per attraversare periodi di difficoltà finanziaria derivanti da mancanza di liquidità, spingere verso un incremento della produttività.

L’elenco dei vantaggi potrebbe continuare ma dobbiamo prima risolvere il problema basilare: come accedere?

Qui arriva la nota dolente della questione, l’accesso al Fondo Pubblico. Probabilmente sono pochi quelli che ne avevano sentito parlare e la diffusione ristretta di questa notizia è appunto dovuta al fatto che l’accesso al Fondo di Garanzia oltre ad essere difficile (la singola azienda avrà non poche difficoltà a trovare da sola la strada per accedere), i tempi di risposta sono troppo lunghi oltre alle risposte negative nella quasi totalità dei casi.

Siamo quindi di fronte a strumenti che potrebbero essere fondamentali ed efficaci ma dove le modalità applicative sono talmente inefficienti che scoraggiano i più e diventano inutili per i restanti.

Lanciamo quindi una provocazione: non sarebbe il caso di snellire la burocrazia e le modalità pratiche di funzionamento di questi strumenti per permettere al motore dell’economia di ritornare a funzionare? Un’impresa che lavora e produce, genera nuovi posti di lavoro, l’aumento dell’occupazione genera un incremento nei consumi interni che genera maggiori entrate per lo Stato che nel lungo periodo potrebbero portare ad una diminuzione della pressione fiscale che a sua volta fungerebbe da volano per incrementare il ciclo produttivo e così via.

Infine, il sapere che gli strumenti esistono può fare pressione sulla collettività per avviare le riforme che sono necessarie in questo periodo.

 

Mediatori creditizi in stand by fino al 31 Ottobre 2012

OAM: occorre richiedere l’iscrizione entro Ottobre 2012.

(di Eleonora De Biaggi)

Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, già iscritti alla data del 30 giugno 2011 negli albi tenuti da Bankitalia, per poter continuare a svolgere la propria attività devono chiedere, entro il 31 ottobre, l’iscrizione nei nuovi elenchi gestiti dal neocostituito Organismo degli agenti e dei mediatori (Oam).

Non ci saranno passaggi automatici tra vecchi albi e nuovi elenchi. 

I vecchi iscritti sono esonerati dalla prova d’esame se hanno effettivamente esercitato l’attività per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio, percependo per questa attività compensi su base annua non inferiori a 5mila euro.

La procedura
Per l’iscrizione, telematica e non cartacea, è necessario registrarsi nell’apposita sezione del sito dell’Organismo (www.organismo-am.it), dotarsi della firma digitale e di una casella di posta elettronica (Pec). È richiesto il versamento di un contributo che per i mediatori è pari alla quota fissa di 2mila euro, oltre alla quota variabile di 120 euro per ogni dipendente e collaboratore (da segnalare, con versamento, entro 10 giorni in caso di cessazione o nuovo rapporto). Per gli agenti, invece, la quota fissa di 2mila euro è dovuta solo da società di capitale e cooperative, mentre scende a 1.500 euro per le società di persone e a 200 euro per le persone fisiche. Oltre a quello per l’iscrizione, è previsto anche il pagamento di un contributo annuale il cui importo sarà determinato dal l’Organismo ogni anno entro il 30 settembre

La norma (art.17 d.lgs 19.09.2012 n.169):

Art. 17 Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All’articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, le parole: «nonché alla costituzione dell’Organismo» sono soppresse;
b) al comma 01, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
c) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attività, i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell’albo dei mediatori creditizi ai sensi dell’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell’elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l’iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.»;
d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 sono esonerati dal superamento dell’esame di cui all’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all’articolo 128-septies, comma 1, lettera e), e dalla prova valutativa di cui all’articolo 128-novies.»;
e) al comma 2:
1) dopo le parole: «comma 1, lettera e)» sono inserite le seguenti: «e dalla prova valutativa di cui all’articolo 128-novies»;
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell’esonero dall’esame previsto dall’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e lo svolgimento dell’attività di agenzia in attività finanziaria rileva anche ai fini dell’esonero dall’esame previsto dall’articolo 128-septies, comma 1, lettera e).»;
f) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l’attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-quinquies, richiesta ai sensi dell’articolo 17, hanno sei mesi dalla costituzione dell’Organismo per presentare l’istanza. Essi sono esonerati dal superamento dell’esame di cui all’articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), a condizione che l’esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.»;
g) al comma 4, le parole: «Costituito l’Organismo,» sono sostituite dalle seguenti: «Al termine del periodo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, ultima frase,»;
h) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 128-quater, l’agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non dà diritto all’indennità di cui all’articolo 1751 del codice civile nè al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa.
4-ter. L’Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non successiva al 30 giugno 2012, è comunicata alla Banca d’Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4-quater. L’Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizioni attuative previste dall’articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall’articolo 29.»;
i) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole: “settore del credito,” sono aggiunte le seguenti: “i servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia”.
6-ter. I soggetti esercenti l’attività di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall’emanazione del decreto di cui all’articolo 17-bis per chiedere l’iscrizione nel registro previsto al comma 1 del medesimo articolo.».

 

Fonte: leggi il resto su:  Adriano Melchiori – Il Sole 24 Ore – 

Autoveicoli: necessario registrare anche l’affidamento

Autoveicoli in cerca di un possessore 

(di Natascia Prencisvalle)

E’ in arrivo un D.P.R. in base al quale chiunque sia in possesso dell’autoveicolo a titolo di comodato, affidamento, noleggio a lungo termine e in altre forme non occasionali (e non ne è il proprietario) dovrà essere registrato alla Motorizzazione Civile.

Potrebbero (si sottolinea il condizionale) esserne esclusi i familiari del proprietario e le auto in uso in azienda (in alcuni casi). Non lo sappiamo di certo ma stiamo attendendo che il D.P.R. approdi in Gazzetta Ufficiale. Lo scopo della norma pare essere l’identificazione di chi circola, in modo da evitare pericoli di irresponsabilità.

Non appena ne sapremo di più sarà nostra cura informarvi. Nel frattempo, consigliamo di mettere ordine in materia, specialmente in azienda. Sarà bene inoltre documentare per iscritto i contratti di comodato e di noleggio degli autoveicoli, anche mediante scambio di corrispondenza con data certa (plico raccomandato a.r. senza busta).

 

 

Novità in tema di Commissioni Bancarie

Cambiano i limiti sugli affidamenti e sugli sconfinamenti

(di Luca Zambello)

Dal 1 ottobre sono definitive le nuove condizioni contrattuali applicate a tutti i conti correnti italiani. Da ieri infatti entrano in vigore le norme introdotte dal decreto del 30 giugno scorso riferite alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti.

Con tale decreto, infatti, vengono attuate le nuove norme da applicare ai contratti di conto corrente e di apertura di credito. La nuova disciplina prevede che, oltre ai tassi  debitori sull’ammontare effettivamente utilizzato e per il periodo in cui tali somme vengono impiegate dal correntista, sia consentita esclusivamente per gli affidamenti concessi nella forma di apertura di credito regolata in conto corrente una commissione che sia onnicomprensiva e proporzionale all’intera somma messa a disposizione del cliente e alla durata di tale affidamento.

Gli importi sono:

  • per la commissione onnicomprensiva, un valore massimo pari allo 0,5% dell’accordato per trimestre
  • per gli sconfinamenti, inoltre, se non esiste un fido, viene stabilita una commissione di istruttoria veloce, in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi.

Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel decreto in questione, applicabili ai nuovi conti correnti, sono in vigore dal primo luglio scorso. Per i contratti che alla data di riferimento erano già in essere, la scadenza per l’adeguamento alle nuove regole era stata fissata al 1 ottobre 2012. Di conseguenza le banche devono adattare tutti i contratti in essere. Vale la pena ricordare, però, che le condizioni in questione possono essere comunque oggetto di trattativa tra le parti.

Applicazione pratica della norma

Qualora il cliente della banca possieda un fido – tanto per intenderci, se la banca concede la possibilità di utilizzare più di quanto è depositato in conto – l’importo della commissione non può superare lo 0,5% a trimestre calcolato sull’importo del fido stesso.

Se invece il correntista non possiede un fido in banca, e questi ha un saldo negativo, la banca può addebitargli una “commissione di istruttoria veloce” che sarà espressa in misura fissa e assoluta. Corrisponderà ad una sorta di rimborso spese che va a sostituire gli addebiti (spesso di importo molto elevato) applicati dalle banche. Tale “commissione di istruttoria veloce”  non deve essere superiore al costo effettivamente sostenuto e che in genere si aggira attorno ai 50 euro. Inoltre l’addebito della commissione è esclusa per scoperti di conto inferiori alla soglia di 500 euro e che durano al massimo per 7 giorni consecutivi a trimestre.

Il nostro consiglio

A seguito dell’entrata in vigore delle norme descritte, sarà necessario che ogni titolare di conto corrente verifichi le condizioni applicate al proprio rapporto. Si invita a verificare l’importo degli oneri applicati e nel caso siano difformi sarà necessario invitare la propria banca ad adeguarsi con le nuove disposizioni di legge e, qualora le condizioni siano più penalizzanti, è il caso di trattare con il proprio istituto di credito per ottenere condizioni più favorevoli al proprio conto corrente.

Comunicazione di Cessione Fabbricato: esonero in alcuni casi

In alcuni casi non è più obbligatoria la Comunicazione entro 48 ore

(di Luca Zambello)

Il D.L. 79 del 21 giugno scorso ha definitivamente ampliato le ipotesi in cui non è più obbligatoria la comunicazione di cessione del Fabbricato per i contratti di locazione e comodato d’uso di immboili.

Ricordiamo che in tale comunicazione andavano indicati determinati elementi:

  • i dati del proprietario;
  • i dati dell’acquirente/conduttore;
  • i dati del fabbricato;
  • la causale della cessione (ad esempio locazione, comodato ecc.);
  • l’uso a cui è destinato l’immobile (abitazione, negozio ecc.).

Viene dunque meno il termine perentorio di presentare entro 48 ore alla Questura, al commissariato di Pubblica Sicurezza o al Comune della comunicazione ma solo in determinati casi, per gli altri tale obbligo rimane.

Locazioni non soggette all’obbligo

Per esigenze di semplificazione burocratica, l’obbligo è stato assorbito dalla registrazione del contratto. Possiamo quindi includere in tale fattispecie tutti i contratti soggetti a registrazione in termine fisso, ovvero:

  • Contratto di compravendita di immobile o di diritti immobiliari;
  • Contratto di locazione di immobile (sia che esso abbia destinazione abitativa, sia di tipo commerciale), anche con opzione per la cedolare secca

Locazioni soggette all’obbligo

Il D.L. 79/2012 prevede tuttavia alcune ipotesi in cui tale esonero non trova applicazione, ovviamente per ragioni di ordine pubblico, e che si possono ricondurre a due fattispecie particolari

  • Contratti con Registrazione non in termine fisso
  • Contratti di locazione con soggetti stranieri o apolidi

Alla prima categoria possiamo ricondurre i contratti con cui viene concesso il godimento di un fabbricato attraverso la locazione per un periodo inferiore a 30 giorni complessivi nell’anno, oppure contratti di comodato non stipulati in forma scritta.

Per i contratti rientranti nella seconda categoria, dobbiamo fare riferimento agli obblighi indicati nel Testo Unico concernente la disciplina dell’immigrazione.

Per queste due categorie, quindi, permane l’obbligo di effettuare la comunicazione entro 48 ore pena l’erogazione di sanzioni amministrative che partono da €103,00 fino ad € 1.549,00.