Veicoli e motoveicoli aziendali e professionali verso nuova stretta fiscale

(di Natascia Prencisvalle)

Veicoli e motoveicoli aziendali e professionali verso nuova stretta fiscale

Con la riforma del lavoro arriva una nuova stretta sulla deducibilità fiscale di auto e moto, per imprenditori e professionisti. Le novità dovrebbero entrare in vigore a partire dal 2013 ma occorrerà attendere la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale per entrare nei dettagli.

La percentuale di deduzione scende al 27,5% per imprese e professionisti, mentre resta confermata all’80% per agenti e rappresentanti di commercio.

La riforma riduce dal 90 al 70%, la percentuale di deducibilità per le auto concesse in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Al riguardo, si ricorda che il periodo di uso promiscuo deve essere superiore per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro.

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Tabella – Costo massimo fiscalmente deducibile (acquisto auto)

Tipologia di mezzi di trasporto           Ante riforma mercato lavoro (limite percentuale deducibilità 40%)               
Autovetture                                          7.230,39 euro                                                                                                       
Autocaravan                                         7.230,39 euro                                                                                                       
Motocicli                                                1.652,66 euro                                                                                                       
Ciclomotori                                            826,33 euro                                                                                                          

                                                             Post riforma mercato lavoro (limite percentuale deducibilità 27,5%)

Autovetture                                          4.970,89 euro
Autocaravan                                         4.970,89 euro
Motocicli                                                1.136,20 euro
Ciclomotori                                            568,10 euro


S.r.l. – mutuo ripianato da alcuni e non da tutti i soci

(di Luca Zambello) 

S.r.l. – mutuo ripianato da alcuni e non da tutti i soci

QUESITO

Portiamo alla Vs. Cortese attenzione il seguente caso:

una SRL (che non presenta i requisiti per fallire) contrae un mutuo con una banca, trovandosi successivamente nella condizione di non poterlo più onorare in quanto dissidi insanabili tra i soci portano alla cessazione dell’attività e quindi all’impossibilità di produrre quel reddito necessario per rimborsare i debiti.
Tre dei quattro soci, che hanno intenzione di non entrare in conflitto con la banca che ha erogato il mutuo e per avere accesso ad altre successive forme di finanziamento per altre loro imprese, decidono di ripianare il mutuo con la banca con fondi propri, per cui il mutuo contratto dalla SRL viene estinto grazie al finanziamento dei soci.

La SRL chiude il bilancio di liquidazione con solamente un credito verso l’Erario per IVA da chiedere a rimborso.

I tre soci che si sono fatti carico del mutuo di cui sopra, tra cui anche il liquidatore, sono dell’idea che il piano di riparto debba escludere il quarto socio, prevedendo la ripartizione del credito IVA tra i soli tre soci che hanno finanziato la Società.

I quesiti che Vi porgiamo sono i seguenti:

a)    nell’ipotesi che il quarto socio non impugni il bilancio finale di liquidazione entro i 90 giorni successivi al deposito presso il Registro delle Imprese, residuano ancora delle azioni in capo a costui da intraprendere contro il liquidatore?

b)    nell’ipotesi che il quarto socio invece reclami contro il piano di riparto presso il Tribunale, a quali conseguenze si espone il liquidatore?

NOSTRA RISPOSTA

La società chiude senza debiti nei confronti dei terzi grazie al sacrificio di alcuni soci e non di altri. Perciò deve esporre in bilancio il corrispondente debito nei loro confronti, indicando nominativamente l’importo dovuto a ciascun socio.
La situazione dei conti, prima dell’approvazione del bilancio finale, sarà la seguente:

DARE: 

  1. credito Iva
  2. disavanzo netto

AVERE:

  1. finanziamento soci

In sede di approvazione del progetto di riparto, ai soci finanziatori viene assegnato il credito Iva che sarà oggetto di domanda di rimborso; per la differenza, essi rinunciano al proprio credito verso la società, in modo da portare i conti a questa situazione finale:

DARE: credito Iva

AVERE: netto

Successivamente, i conti saranno oggetto di giroconto fra loro in modo da portare tutto a zero.

Il socio che non ha partecipato al ripianamento del mutuo oggettivamente non subisce alcun danno, perché la società non avrebbe avuto alternative e come minimo avrebbe comunque perso il credito Iva a favore della banca mutuante.

Quindi sul piano strettamente economico, specie se anch’egli ha garantito a suo tempo personalmente la banca mutuante, non ha che vantaggi.

Detto questo, non pensiamo che possa agire per impugnare un bilancio di liquidazione così costruito, che ci pare corretto sia nella forma che nella sostanza.

L’unico dubbio potrebbe sussistere nel caso in cui il 4° socio non avesse a suo tempo approvato la richiesta di mutuo e conseguentemente avesse impugnato, o quanto meno non approvato, il bilancio.

In questo caso, egli subirebbe una perdita pari alla sua quota sul credito Iva, ma ovviamente dovrebbe vincere una causa civile contro la società ed il suo amministratore pro-tempore, dimostrando il danno subìto dalla s.r.l. per via della richiesta di mutuo (cosa che, francamente, ci pare inverosimile, a meno che i fondi ottenuti dalla banca non siano stati dissipati in spese irragionevoli).

Quindi, un’eventuale impugnazione del bilancio finale di liquidazione ci pare non sostenibile.

Nell’altra ipotesi, ovvero in caso di approvazione tacita dello stesso, non rimangono azioni esperibili contro la società o i suoi amministratori, salvo che nell’arco di 5 anni dalla cancellazione non emergano sopravvenienze passive o fatti tali da scoprire azioni scorrette compiute dai legali rappresentanti.

In questo caso, non essendosi prescritte, le azioni di responsabilità restano tutte praticabili.

Srl – il compenso agli amministratori

 (di Roberto Mazzanti)

il compenso agli amministratori argina gli studi di settore (ma apre altre questioni…..)

Avere una srl con utili pari (o quasi) ai compensi erogati agli amministratori, e quindi in pareggio finale, oltre ad alleggerire il carico fiscale Ires della società, può coadiuvare nella liberazione dall’incubo degli studi di settore.

E’ quanto pare emergere dalla sentenza che linkiamo in fondo all’articolo, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano.

Nel caso in questione un lavoratore autonomo ha costituito una s.r.l. insieme alla moglie, giusto per immagine commerciale, ed ha finito per attribuirsi, sotto forma di compenso, praticamente tutto l’utile della società.

Questo suo comportamento, da un punto di vista fiscale, gli ha consentito di difendersi vittoriosamente da un accertamento basato sugli studi di settore.

Molto bene. Ma attenzione: da un punto di vista civilistico, questa è una situazione che potrebbe scivolare facilmente nell’abuso di società, dato che la stessa non è stata creata per una corretta ripartizione di utili tra soci ma ad uso e consumo di uno solo di essi. Tra l’altro – lo strumento dell’abuso – potrebbe a sua volta essere fatto valere dal Fisco e questo ci riporterebbe nuovamente davanti al problema.

Esempio da non seguire….. 

Qui il testo della sentenza.

Srl Impresa sociale – un caso davvero raro

(di Nicola Zambello) 

Srl Impresa sociale – un caso davvero raro!

come trattare gli utili conseguiti pre-modifica

QUESITO

Una srl che ha in bilancio utili conseguiti fino al 31/12/2010, nel 2011 assume la qualifica di impresa sociale.

Si chiede se è possibile provvedere alla distribuzione dei detti utili, considerato che la loro formazione è antecedente all’assunzione della qualifica di impresa sociale.
Grazie.

RISPOSTA

Prima di poter rispondere alla sua domanda, ci pare utile definire esattamente cos’è l’impresa sociale, anche perché ci sembra una questione di interesse generale.

Possono conseguire il titolo di impresa sociale “le organizzazioni private, ivi comprese gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale” (art.1,d.lgs.155/06).

Possono quindi acquisire la qualifica:
• associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati.
• società (di persone e di capitali), le cooperative, i consorzi.

Le imprese sociali devono comunque mantenere finalità di interesse generale che vengono favorite dal legislatore sul piano civilistico con la possibilità di potersi organizzare in qualsiasi forma di organizzazione privata e con qualsiasi tipo societario con la possibilità di formare anche un gruppo. L’importante è che questo tipo di impresa non abbia mai come fine ultimo o principale lo scopo di lucro.

Le imprese sociali godono del privilegio di poter limitare alcuni aspetti delle responsabilità patrimoniali dei partecipanti anche quando per la forma societaria utilizzata prevarrebbe la responsabilità personale e illimitata di questi soggetti (società in nome collettivo).

Ricordare che sul patrimonio di questo tipo di imprese grava un vincolo di indisponibilità in quanto non è mai possibile, nemmeno in caso di scioglimento, distribuire fondi o riserve a vantaggio di coloro che ne fanno parte bensì l’intero patrimonio deve essere devoluto in altre associazioni non lucrative indicate nello statuto. L’assenza dello scopo di lucro e dello smobilizzo del patrimonio è tenuta costante anche in caso di scissione, fusione o trasformazione dell’impresa sociale.

Bisogna precisare che le società commerciali devono inserire il vincolo di non distribuzione degli utili per diventare imprese sociali.

L’impresa sociale deve soddisfare i seguenti requisiti:
1. essere costituita con un atto pubblico.
2. avere una struttura democratica.
3. destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio, e pertanto non distribuirli, neanche indirettamente.
4. redigere e depositare presso il registro delle imprese un documento che rappresenti lo stato patrimoniale e finanziario dell’impresa.
5. redigere il bilancio sociale.
6. coinvolgere lavoratori e destinatari delle attività nella gestione.
7. avere la maggioranza degli amministratori soci.

Fatta questa ampia premessa, il punto è che nel momento in cui la srl ha deciso di assumere la qualifica di impresa sociale, ha effettuato evidentemente –tra gli altri adempimenti – una modifica radicale del proprio scopo sociale; dalla sua domanda, infatti, sembra che fino al 31/12/2010 la società fosse una normalissima impresa commerciale, creata per realizzare e distribuire utili.

C’è stato perciò un momento in cui l’assemblea ha deliberato questa “trasformazione impropria”.

In quella sede, la società dovrebbe aver valutato anche la sorte degli utili precedenti.
Ora, nel momento in cui la s.r.l. modifica il proprio scopo sociale e si adegua a tutti i requisiti previsti dalla legge, depositerà il bilancio patrimoniale iniziale (v.sopra, punto 4) al Registro Imprese.

Se in quel bilancio è presente la parte di utili conseguita fino al 2010, a ns avviso, non è più possibile distribuirla successivamente, anche se effettivamente è stata realizzata in un periodo di “commercialità”.
Questo perché la s.r.l. è sovrana in materia di utili ed i soci non hanno un diritto naturale al dividendo.

Quindi se la società ha deciso di non distribuire queste somme in precedenza, deve aver valutato questa scelta e si presume che l’abbia fatta nell’interesse sociale.

Ecco perché – a nostro parere- ora non è più possibile effettuare la distribuzione del dividendo, pena la perdita del requisito di impresa sociale.

Locazione: addio alla comunicazione di cessione del fabbricato

(di Roberto Mazzanti)

Locazione: addio alla comunicazione di cessione del fabbricato!

D.L. 20-6-2012 n. 79 – Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2012, n. 142.

Art. 2 Comunicazione della cessione di fabbricati

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, …………….omissis………. assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

2…..omissis….

3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, ………OMISSIS….., può essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, di cui all’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.

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Il decreto legge di cui pubblichiamo uno stralcio ha abolito l’obbligo di inviare la comunicazione di cessione di fabbricato anche per i contratti di locazione e di comodato soggetti a registrazione entro 30 giorni dalla loro stipula o dalla data – se anteriore – in cui hanno effetto.

CONTRATTI ESONERATI DALL’OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE

-le locazioni ed i comodati di durata superiore a 30 giorni in un anno (a nostro parere il comodato verbale è soggetto all’obbligo di registrazione; di contrario avviso parte della Dottrina)

CONTRATTI NON ESONERATI DALL’OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE

-per questi contratti resta l’obbligo di inviare la comunicazione di cessione ma entro 90 gg sarà approvato un modello semplificato.

IMMIGRAZIONE E STRANIERI

-nulla è variato in questo settore, la cui norma base è la seguente:

D.Lgs. 25-7-1998 n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

7. Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro.

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

 

Società di persone e accertamenti fiscali

(di Natascia Prencisvalle)

Società di persone e accertamenti fiscali

In caso di accertamento Iva -Irap a carico di una società in nome collettivo (ma il principio è identico per le s.a.s.) per poter accertare il reddito Irpef dei soci, occorre applicare il litisconsorzio tra società e soci.

Il litisconsorzio è un istituto tributario che deriva dalla procedura civile (Il litisconsorzio necessario costituisce la partecipazione necessaria nel processo civile di una pluralità di soggetti; esso è disciplinato dell’art.102 del codice di procedura civile. La norma si riferisce alla necessità di un processo unitario, a cui una pluralità di soggetti debbono essere chiamati a partecipare. La conseguenza è dunque un processo ed una sentenza unica nei confronti di una pluralità di soggetti.)

Lo hanno stabilito le sezioni unite della Corte di Cassazione, da qui l’importanza del principio, che stiamo segnalando.

La novità sta nel fatto che si applicherebbe anche per gli accertamenti Irap, mentre finora si è sempre pensato che il litisconsorzio fosse applicabile solo quando alla società venisse accertato un maggior reddito “Irpef”, che va per trasparenza poi imputato ai soci. Da qui la necessità di far intervenire subito i soci nel processo a carico della società. Per consentire loro di difendersi e contrastare la pretesa fiscale fin dal suo inizio. 

In effetti l’Irap non ha meccanismi del tutto simili all’Irpef ma la Cassazione non ha ritenuto questo un buon motivo per negare il litisconsorzio necessario.

Quindi:

  • in caso di accertamento alla società questo dev’essere impugnato sia dalla società che da tutti i soci e per questo dev’essere loro notificato
  • in caso di mancata notifica ai soci, il processo a carico della società va interrotto e ripreso quando sia stato ottenuto l’intervento dei soci, a cui l’Ufficio nel frattempo avrà notificato gli accertamenti, su ordine della Commissione Tributaria

se il processo non viene gestito in questo modo, la Cassazione lo annullerà rimettendo gli atti alla Commissione Provinciale, presso la quale dovranno/potranno intervenire i soci e nel frattempo qualsiasi atto di riscossione nei loro confronti sarebbe nullo.

SNC e soci irreperibili, come fare?

(di Roberto Mazzanti)

Società in nome collettivo e soci irreperibili – come fare ?

Il quesito che pubblichiamo questa settimana è veramente interessante ed oltretutto rappresenta un caso più frequente di quanto non si pensi….

QUESITO

Come si procede per sciogliere una Società s.n.c. con i soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale che sono irreperibili?

Ringrazio per il bellissimo sito e per la vs professionalità! 🙂

RISPOSTA

Per procedere allo scioglimento anticipato di una società occorre quasi sempre l’unanimità dei soci. 

Quando alcuni di questi sono irreperibili, si verifica una causa di scioglimento automatica, ossia quella prevista dall’art.2272 c.c., n.2 e/o n.4. 

Il problema è COME dimostrare l’irreperibilità dei soci.

A questo proposito possono aiutare:
a) raccomandate tornate al mittente perché il destinatario si è trasferito senza lasciare indirizzi;
b) notifiche tramite ufficiale giudiziario che abbiano avuto la stessa sorte;
c) denuncia ai Carabinieri (meglio se effettuata con l’ausilio di un Avvocato).

Per cui, forti di questa documentazione, si potrà presentare apposita istanza al Tribunale competente – in sede di Volontaria Giurisdizione – affinchè dichiari accertata la causa di scioglimento e nomini il liquidatore della società, nella persona indicata dai soci (se c’è accordo su questo) o a sua scelta, se c’è disaccordo sulla persona del liquidatore.

In un caso o nell’altro (accordo si – accordo no) la situazione si risolverà senz’altro.

 

 

Decreto Sviluppo – le misure principali per la crescita

(di Roberto Mazzanti e Nicola Zambello)

Decreto Sviluppo (15.06.12)

1) Misure a favore del lavoro

a.Credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati.

Si introduce un contributo in forma di credito d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo o in possesso di dottorato di ricerca senza vincoli sulle attività di impiego.

L’aliquota del beneficio è pari al 35% delle spese calcolate sul costo aziendale con un vincolo di trattenere il personale assunto per almeno 3 anni.

Sono stabilmente destinati alla misura 50 milioni di euro all’anno rinvenienti dalle risorse che provengono annualmente dalla riscossione delle tasse sui diritti brevettuali. Il contributo potrebbe favorire oltre 4 mila nuove assunzioni.

b. Sviluppo di occupazione giovanile nella green economy.

La misura estende il finanziamento agevolato previsto dal fondo Kyoto (su cui sono disponibili 470 milioni di euro) a soggetti pubblici e privati che operano in ulteriori 4 settori della Green Economy:

  1. Protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
  2. Ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione;
  3. Ricerca e sviluppo e produzioni e istallazione di tecnologie nel solare termico, solare a concertazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia;
  4. Incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e terziario (incluso social housing).

Il finanziamento ai progetti di investimento è vincolato alla creazione di nuova occupazione giovanile a tempo indeterminato.

2) Misure a favore della casa e delle famiglie

a. Agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione.

Viene confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. L’agevolazione favorisce gli interventi edilizi ordinari.
La proposta prevede l’innalzamento, fino al 30 giugno 2013, delle soglie di detrazione IRPEF al 50% (attualmente è prevista al 36%) per lavori fino a 96 mila euro (attualmente fino a 48 mila euro), per favorire interventi di ristrutturazione edilizia.

b. Agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica.

E’ consentita dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione di imposta del 50 per cento per le spese per interventi di riqualificazione energetica (fino al 31 dicembre 2012 resta valida la detrazione pari al 55%).

3) Misure per il rilancio dell’edilizia

a. Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni.

L’attuale normativa prevede che le cessioni e le locazioni da parte delle imprese edili di nuove costruzioni destinate ad uso abitativo, oltre il termine di cinque anni dalla costruzione, sono esenti dall’imposizione di IVA. Tale disciplina impedisce quindi alle imprese di costruzione di portare a compensazione l’IVA pagata per la realizzazione dell’opera, nel caso in cui questa venga venduta o locata dopo il termine di cinque anni. In questa situazione, l’IVA rimane quindi a carico degli imprenditori edili.
La norma abolisce il limite temporale dei cinque anni, prevedendo quindi che le cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori siamo sempre assoggettate ad IVA, consentendo di conseguenza alle imprese di avvalersi della compensazione.

b. Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia.

La norma semplifica ulteriormente i meccanismi procedimentali per l’ottenimento degli assensi edilizi. In caso di intervento edilizio soggetto alla Scia (segnalazione certificata di inizio attività, in cui l’attività edilizia può partire contestualmente) viene generalizzata la possibilità di sostituire atti e pareri formali con autocertificazioni di tecnici abilitati. In caso di interventi soggetti a Dia (denuncia di inizio attività, in cui l’attività edilizia può partire decorso un dato termine) viene introdotta analoga semplificazione.
In questo modo viene semplificato un numero considerevole di ostacoli burocratici che l’imprenditore si trova ad affrontare nel corso dell’iter di ottenimento di tutti i titoli autorizzatori di consenso all’intervento proposto. 

4) Sostenere la crescita delle imprese

a. Apertura al mercato dei capitali per le società non quotate.

L’intervento è volto ad ampliare le opportunità di ricorso al mercato del debito per le società italiane non quotate, anche di media e piccola dimensione (a esclusione delle micro imprese), mediante l’emissione di strumenti di debito a breve termine (cambiali finanziarie) e a medio lungo termine (obbligazioni e titoli similari, obbligazioni partecipative subordinate), con il supporto di “sponsor” che assistono gli emittenti e fungono da market maker garantendo la liquidità dei titoli.

Ulteriore rilevante novità riguarda l’introduzione delle obbligazioni partecipative subordinate, definite come le obbligazioni e aventi una durata non inferiore a sessanta mesi, che prevedano clausole di subordinazione e di partecipazione agli utili d’impresa. Tali obbligazioni saranno assoggettate alla disciplina del codice civile che le assimila a strumenti di patrimonializzazione e potranno prevedere una remunerazione in parte fissa e in parte variabile (nella forma di remunerazione commisurata al risultato economico dell’esercizio dell’impresa secondo la percentuale da individuarsi nel regolamento del prestito). La clausola di subordinazione, contenuta nel regolamento del prestito, definirà inoltre i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società. La parte variabile del corrispettivo è computabile in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza.

Viene introdotta una previsione comune per le cambiali finanziarie, le obbligazioni e le obbligazioni partecipative subordinate. Il provvedimento prevede che la società emittente, se di piccola o media dimensione, debba essere assistita da uno sponsor con il compito di (i) supportare la società nella fase di emissione e di collocamento, (ii) sottoscrivere e mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli, (iii) facilitare la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell’emissione. Nel caso di mancata quotazione dei titoli, lo sponsor dovrà altresì procedere ad una valutazione periodica, su base almeno semestrale, del loro valore, nonché ad una classificazione della società emittente in una categoria di rischio alla luce della sua qualità creditizia.

b) Strumenti per la gestione più efficace delle crisi: revisione della legge sul diritto fallimentare.

La misura introduce nel nostro Paese la facoltà – già presente negli ordinamenti di altre economie avanzate, come ad esempio il Chapter 11 negli Usa – di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente tutta la documentazione finora richiesta. Il debitore potrà così accedere immediatamente alle protezioni previste dalla legge fallimentare. L’obiettivo e’ quello di promuovere l’emersione anticipata della crisi.
Sarà inoltre possibile ottenere, sin dalle primissime fasi della procedura, l’erogazione di nuova finanza interinale e pagare le forniture strumentali alla continuazione dell’attività aziendale in un contesto di stabilità. In questo modo il debitore potrà proseguire nell’attività d’impresa durante la fase preliminare di preparazione della proposta di concordato e, successivamente, durante tutta la procedura sino all’omologa del concordato stesso.
Viene previsto che il professionista che attesta i piani di risanamento debba essere indipendente sia dal debitore, che provvede a nominarlo, che dai creditori, con sanzione penale a suo carico per il caso in cui esponga in relazione informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti.
Si interviene anche sulla normativa fiscale, estendendo agli accordi di ristrutturazione omologati e ai piani attestati ex art. 67, lettera d), soltanto qualora pubblicati nel registro delle imprese, la disciplina fiscale prevista dagli artt. 88 e 101 per le sopravvenienze attive e le perdite su crediti formatesi a seguito di piani di concordato preventivo omologati. Così recependo una prassi fiscale già in uso e confermata in circolari dell’Agenzia delle Entrate. 

Semplificazioni

a. SRL semplificata = fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente per le SRL semplificate per gli under 35 viene introdotta una nuova disciplina per la SRL semplificata nel caso in cui i soci siano over 35.

b. Sospensione entrata in operatività del SISTRI.

Per consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), vengono sospesi il termine di entrata in operatività del sistema per un massimo di 12 mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese, ferma restando la disciplina di controllo preesistente. 

9) Accelerazione dei tempi della giustizia civile

a. Appello – Giustizia civile più veloce.

Le norme approvate fanno parte di una serie di misure in materia di giustizia che il Governo ha da tempo avviato per porre rimedio agli effetti negativi della lentezza della sull’economia, che Banca d’Italia ha stimato nella perdita di un punto di PIL all’anno. 
La norma è volta a migliorare l’efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, che allo stato rappresentano l’aspetto piu critico della giustizia italiana e che violano sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo civile. In particolare, quanto all’appello, la soluzione, ispirata ai modelli inglese e tedesco, non è quella di limitare l’impugnazione di merito ma di introdurre un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso. A farla sarà lo stesso giudice dell’appello in via preliminare alla trattazione del ricorso.
La dinamica processuale può essere così sintetizzata: in caso di prognosi negativa sulla fondatezza di merito dell’impugnazione, il giudice dichiara l’inammissibilità con ordinanza spogliandosi del gravame. Diversamente procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento.
In questo modo si selezioneranno le impugnazioni meritevoli di essere trattate in appello, tenendo conto del fatto che attualmente nel 68% dei casi l’appello si conclude nei processi civili con la conferma del giudizio di primo grado.
L’impatto atteso sarà una deflazione dei carichi di lavoro delle corti di appello e una conseguente riduzione dei tempi dei giudizi, con effetti positivi anche per il sistema economico e per le imprese che operano in Italia.

Contratto di Rete.

Le nuove disposizioni consentono una ulteriore semplificazione delle modalità di iscrizione al Registro delle Imprese dei contratti di rete, che possono ora essere sottoscritti con firma digitale, a norma dell’articolo 24 del “Codice dell’Amministrazione digitale”.
Viene allargata alle PMI che sottoscrivono un contratto di rete la possibilità di beneficiare dei contributi assegnati ai consorzi per l’internazionalizzazione, indipendentemente dalla loro iscrizione al Consorzio stesso.
Infine, si mira a semplificare anche per le imprese agricole l’accesso allo strumento del contratto di rete.

Fonte: Leggioggi – 


Terremoto Emilia -Veneto 2012 ulteriori proroghe

(di Natascia Prencisvalle e Roberto Mazzanti)

terremoto Maggio 2012 – ulteriori misure in favore dei residenti nelle zone colpite dal sisma

Oltre ai termini per gli adempimenti del lavoro, previdenziali e tributari, già noti, forse non tutti sanno che sono sospesi fino al 30 settembre 2012:

  • i versamenti riferiti al diritto annuale per l’iscrizione alla Camera di Commercio delle aziende;
  • il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
  • l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
  • il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
  • le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di variazione dati, il MUD nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
  • il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all’Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l’iscrizione nel registro;
  • il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari, comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati.

 

Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di leasing aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici.

Agevolazioni – bandi – facilitazioni per Terremoto Emilia 2012

(a cura della Segreteria)

Agevolazioni – bandi – facilitazioni per Terremoto Emilia 2012

Riepiloghiamo le iniziative intraprese questa settimana a favore dei soggetti danneggiati dal sisma: