(di Eleonora De Biaggi e Roberto Mazzanti)
E’ periodo di bilanci e di accantonamento delle imposte ma anche di distribuzione di dividendi.
Il quesito di questa settimana riguarda proprio quest’ultimo aspetto e la risposta riepiloga i trattamenti civili e tributari in materia.
QUESITO
Vorrei sapere quale è la procedura esatta per la distribuzione dei dividendi ai soci di srl anche in termini di ritenute da effettuare. Grazie.
RISPOSTA
La procedura da seguire prevede alcuni passaggi basilari. Prima di tutto, occorre che la decisione di distribuire gli utili (dividendi) sia presa in sede di approvazione del bilancio.
La decisione dei soci può comunque riguardare anche utili formatisi in esercizi precedenti a quello di cui si approva il bilancio ma in ogni caso la legge (art.2478 bis c.c.) prescrive che gli utili distribuiti risultino da un bilancio regolarmente approvato.
Esistono limiti precisi alla distribuibilità degli utili nella s.r.l.; essi sono fissati dagli articoli 2478 bis e 2426, comma 1, n.5 del codice civile e riguardano rispettivamente le perdite pregresse ed i costi pluriennali.
Nel primo caso, la norma prevede che se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Non tutte le perdite perciò sono rilevanti, ma solo quelle che hanno intaccato il capitale sociale; tuttavia è buona prassi non distribuire utili se prima non si sono sistemate le perdite precedenti, anche se non intaccano il capitale sociale.
Per quanto invece riguarda i costi pluriennali, bisogna fare attenzione a non distribuire utili in modo tale da non lasciare riserve disponibili in misura pari al loro costo non ancora ammortizzato.
Ai fini fiscali la deliberazione va sottoposta a tassa fissa di registro e gli estremi di registrazione della delibera vanno riportati nel documento informatico con cui si trasmette il bilancio al Registro Imprese.
Per quanto riguarda il regime delle ritenute, bisogna distinguere tra società “trasparenti” e “non trasparenti”.
Ossia tra quelle che hanno optato per il regime di tassazione previsto per le società di persone, che fanno fittiziamente presumere distribuiti tutti gli utili dell’esercizio ai soci, spostando in capo a questi ultimi l’imposta sul reddito e quelle che non hanno optato per tale regime.
Nelle società trasparenti gli utili distribuiti ai soci non scontano mai le ritenute d’acconto.
Nelle società non trasparenti, occorre ancora distinguere tra partecipazioni possedute a titolo privato o a titolo di impresa.
Per le partecipazioni possedute da privati, le ritenute si applicano solo se le partecipazioni non sono qualificate, ossia non consentono diritti di voto in misura superiore al 20%, anche se la misura non supera il 25%.
Nel caso di supero, non si applicano ritenute di sorta, a condizione che il socio dichiari la natura di partecipazione qualificata impegnandosi a comunicare alla società le eventuali variazioni; in caso contrario si applica una ritenuta a titolo di imposta (non è un acconto ma un saldo) pari al 20% dell’intero ammontare del dividendo distribuito (fino al 31.12.2011 l’aliquota ammontava al 12,50%).
Per le partecipazioni possedute a titolo di patrimonio d’impresa non si applica mai alcuna ritenuta, indipendentemente dalla qualificazione o meno della partecipazione, a condizione che il socio dichiari la natura di partecipazione d’impresa, impegnandosi a comunicare alla società le eventuali variazioni.