Dividendi da srl – trattamento civile e fiscale

(di Eleonora De Biaggi e Roberto Mazzanti)

E’ periodo di bilanci e di accantonamento delle imposte ma anche di distribuzione di dividendi.

Il quesito di questa settimana riguarda proprio quest’ultimo aspetto e la risposta riepiloga i trattamenti civili e tributari in materia.

QUESITO

Vorrei sapere quale è la procedura esatta per la distribuzione dei dividendi ai soci di srl anche in termini di ritenute da effettuare. Grazie.

RISPOSTA

La procedura da seguire prevede alcuni passaggi basilari. Prima di tutto, occorre che la decisione di distribuire gli utili (dividendi) sia presa in sede di approvazione del bilancio.

La decisione dei soci può comunque riguardare anche utili formatisi in esercizi precedenti a quello di cui si approva il bilancio ma in ogni caso la legge (art.2478 bis c.c.) prescrive che gli utili distribuiti risultino da un bilancio regolarmente approvato.

Esistono limiti precisi alla distribuibilità degli utili nella s.r.l.; essi sono fissati dagli articoli 2478 bis e 2426, comma 1, n.5 del codice civile e riguardano rispettivamente le perdite pregresse ed i costi pluriennali.

Nel primo caso, la norma prevede che se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Non tutte le perdite perciò sono rilevanti, ma solo quelle che hanno intaccato il capitale sociale; tuttavia è buona prassi non distribuire utili se prima non si sono sistemate le perdite precedenti, anche se non intaccano il capitale sociale.
Per quanto invece riguarda i costi pluriennali, bisogna fare attenzione a non distribuire utili in modo tale da non lasciare riserve disponibili in misura pari al loro costo non ancora ammortizzato.

Ai fini fiscali la deliberazione va sottoposta a tassa fissa di registro e gli estremi di registrazione della delibera vanno riportati nel documento informatico con cui si trasmette il bilancio al Registro Imprese.
Per quanto riguarda il regime delle ritenute, bisogna distinguere tra società “trasparenti” e “non trasparenti”.

Ossia tra quelle che hanno optato per il regime di tassazione previsto per le società di persone, che fanno fittiziamente presumere distribuiti tutti gli utili dell’esercizio ai soci, spostando in capo a questi ultimi l’imposta sul reddito e quelle che non hanno optato per tale regime.

Nelle società trasparenti gli utili distribuiti ai soci non scontano mai le ritenute d’acconto.

Nelle società non trasparenti, occorre ancora distinguere tra partecipazioni possedute a titolo privato o a titolo di impresa.

Per le partecipazioni possedute da privati, le ritenute si applicano solo se le partecipazioni non sono qualificate, ossia non consentono diritti di voto in misura superiore al 20%, anche se la misura non supera il 25%.
Nel caso di supero, non si applicano ritenute di sorta, a condizione che il socio dichiari la natura di partecipazione qualificata impegnandosi a comunicare alla società le eventuali variazioni; in caso contrario si applica una ritenuta a titolo di imposta (non è un acconto ma un saldo) pari al 20% dell’intero ammontare del dividendo distribuito (fino al 31.12.2011 l’aliquota ammontava al 12,50%).

Per le partecipazioni possedute a titolo di patrimonio d’impresa non si applica mai alcuna ritenuta, indipendentemente dalla qualificazione o meno della partecipazione, a condizione che il socio dichiari la natura di partecipazione d’impresa, impegnandosi a comunicare alla società le eventuali variazioni.

Avvisi bonari non tanto bonari: sono atti da impugnare!

(di Roberto Mazzanti)

(aggiornamento del 23 maggio 2012)

COMUNICATO STAMPA del 23.05.2012
Avvisi bonari, i chiarimenti dell’Agenzia: in merito ad alcuni recenti articoli di stampa che hanno riproposto il tema della impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità (cosiddetti avvisi bonari),

l’Agenzia delle Entrate conferma la propria adesione all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ribadito dalle sentenze a Sezioni Unite della Cassazione
(SS.UU.) n.16293/2007 e n.16428/2007, secondo cui è esclusa l’impugnabilità degli avvisi bonari, con i quali si invitano i contribuenti a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni. 

L’emanazione della sentenza della Corte di Cassazione n.7344/2012, peraltro emessa in relazione a controversia riguardante anche il ruolo che solo incidentalmente si è occupata dell’impugnabilità degli avvisi bonari, di per sé non giustificherebbe, infatti, un’eventuale modifica dell’orientamento fin qui costantemente tenuto dall’Agenzia.

Gli Uffici, pertanto, continueranno a sostenere l’inammissibilità dei ricorsi eventualmente proposti contro gli avvisi bonari. La tutela giudiziale delle ragioni del contribuente potrà comunque essere esercitata in sede di impugnazione del ruolo: solo con la notifica della cartella di pagamento, infatti, l’effettiva pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente.
Coerentemente con questo orientamento, gli Uffici dell’Agenzia si asterranno dal chiedere l’inammissibilità del ricorso contro il ruolo per mancata impugnazione dell’avviso bonario.
Roma, 23 maggio 2012

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L’avviso bonario (comunicazione di irregolarità, più precisamente) è un atto impugnabile nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione.

Lo stabilisce la sentenza 7344/2012 della Cassazione, gettando nel caos più totale i contribuenti, noi Commercialisti, i professionisti, le associazioni di categoria e gli stessi Uffici fiscali (una volta tanto non colpevoli di interpretazioni “fantasiose”) per quanto riguarda gli avvisi bonari che in questi giorni si stanno trattando, in quanto notificati prima della sentenza.

La logica della sentenza è di per sè ineccepile: l’elenco degli atti impugnabili contenuto nella legge sul processo tributario non è tassativo. Quindi sono soggetti al contenzioso tutti gli atti che in un modo o in un altro contengono le imposte da versare, le eventuali sanzioni e le scadenze di versamento. A dire la verità negli avvisi bonari mancherebbe l’elemento “motivo”, dato che spesso non si comprende direttamente dal documento il perchè della sua emissione ed occorre spesso interpellare l’Ufficio per avere delucidazioni. 

Sta di fatto che d’ora in poi occorrerà prestare la massima attenzione a questi avvisi, anche perchè devono essere inviati per raccomandata; oggi invece arrivano per posta ordinaria, il che effettivamente come accertamenti li renderebbe tutti nulli per difetto di notifica ma la Cassazione non pare aver affrontato questo problema.

Va segnalato anche che se l’importo è inferiore a 20 mila euro, c’è da intentare il reclamo obbligatorio, dal 1 aprile in poi.

Un bel caos, di cui non si sentiva la necessità, specie nella stagione di bilanci e Unico.

Perciò attenzione a non lasciare nel cassetto troppo a lungo questi documenti, che per fortuna oggi spesso vengono inviati telematicamente al Commercialista incaricato, tra l’altro guadagnando 90 giorni in più.

 

Rateazione dei debiti fiscali – le ultime novità

(di Luca Zambello)

Il Decreto fiscale ha innovato parecchio in tema di rateazione dei carichi tributari. Ricordiamo di seguito e in estrema sintesi – per la nostra clientela – quali sono i punti salienti della riforma:

  1. il contribuente che ha già sofferto in passato della decadenza da una rateazione per avvisi bonari, potrà accedere ugualmente a nuove rateazioni;
  2. per i crediti Equitalia si potrà richiedere un piano di pagamenti a rate crescenti, invece che costanti;
  3. il mancato pagamento di una rata può essere sanato – con ravvedimento operoso – entro il termine di scadenza della seconda;
  4. in caso di rateazione si evita l’iscrizione dell’ipoteca sui propri beni immobili;
  5. tutti gli enti pubblici possono concedere la rateazione al debitore, per i loro crediti di natura patrimoniale. Questo vale anche per gli enti previdenziali – salvo il caso di sanzioni comunitarie.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per valutare la possibilità di ricorrere alle novità, caso per caso.

 

Imu – il caso dei coniugi separati

(di Natascia Prencisvalle e Roberto Mazzanti)

Le imprecisioni della televisione che la vuole “fare facile”.

Non è vero quanto affermato ieri sera durante la puntata di Porta a Porta: in caso di assegnazione della casa di proprietà dell’ex marito alla ex moglie, questa la tratterà come abitazione principale ai fini Imu, ma l’ex marito non la deve considerare “seconda casa”.

Inoltre, se l’ex marito acquista (beato lui) un’altra abitazione in cui vivere e risiedere ha pure le agevolazioni Imu per l’abitazione principale, e anche se fosse situata nello stesso Comune in cui si trova la casa assegnata all’ex moglie!

Quindi attenzione a non dare per oro colato tutto quello che si vede in Tv.

Spiace che nonostante la presenza di fior di politici e tecnici, ospiti di Bruno Vespa, nessuno abbia avuto modo di correggere l’errore……

Chi evade è sempre il contribuente, mai il Commercialista

(di Nicola Zambello)

Quando si affida la propria dichiarazione dei redditi ad un professionista, in questo caso un Commercialista, si è tenuti a vigilare attivamente che faccia il proprio dovere, senza intralciarne il lavoro ma anche senza pretendere niente di meno di quanto dovuto. 

Il contribuente deve sapere – come da noi sa – se e quanto deve versare, certamente. Ma la cosa non deve finire qui: occorre anche che richieda al proprio professionista di fiducia una copia della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi (Unico o 730 che sia). Il principio – di portata generale e valido anche per questioni analoghe – è stato ribadito dalla Cassazione Penale, con la sentenza 16958 di ieri.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, anche se materialmente per colpa del Commercialista, il responsabile ultimo è sempre il contribuente.

Una sentenza che si inserisce – a dire il vero – in un filone non sempre univoco; abbiamo avuto sentenze che hanno invece dato importanza alla condotta del Commercialista e discolpato l’imputato-contribuente. Ma sono casi rari.

In ogni caso non si può certo confidare nella benevolenza dei Giudici e quindi occorre basarsi su una condotta educatamente attiva e collaborativa verso il proprio professionista.

Non si tratta di “pretendere” ma di esercitare un dirittto connaturato al rapporto professionale utente-Commercialista. 

Il nostro consiglio è quindi – come sempre – di “AGIRE INFORMATI”! 

Contributi e Bandi in provincia di Ferrara

(di Luca Zambello)

Diamo conto dell’elenco dei Bandi promossi o sostenuti dalla Camera di Commercio di Ferrara e da altri Enti ferraresi.

Bando a sostegno della creazione e dello sviluppo di reti e/o aggregazioni tra imprese

La Camera di Commercio di Ferrara e la Provincia di Ferrara, in collaborazione con l’Associazione per l’Innovazione, intendono promuovere lo sviluppo e la costituzione di reti d’impresa e di altre forme di aggregazioni tra imprese, per progettare, realizzare e produrre nuovi beni, prodotti o servizi e migliorare i risultati in termini di innovazione e competitività grazie allo scambio di competenze e conoscenze.

Il contributo complessivo a fondo perduto, a favore delle imprese che realizzano il progetto, può arrivare a 10.000 euro.

Chiusura bando 28 settembre 2012

Per INFO Ufficio Marketing del Territorio 0532-783.821/813 promozione@fe.camcom.it

Bando per la valorizzazione del capitale umano ed il sostegno dell’occupazione giovanile

Sono finanziabili le seguenti tipologie di azioni da intraprendersi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012:

  1. Sostegno all’assunzione di personale già presente in azienda
  2. Sostegno all’assunzione di personale inserito ex novo in azienda

Bando aperto dal 14 maggio al 31 dicembre 2012.

Per INFO Ufficio Marketing del Territorio 0532-783.821/813 promozione@fe.camcom.it

Bando per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile

Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere riconducibili ad una delle seguenti voci:

  1. avvio di nuove attività d’impresa (comprese le imprese costituite da non più di tre anni);
  2. piano di sviluppo aziendale, che comporti una crescita dimensionale

Bando aperto dal 14 Maggio al 31 Dicembre 2012.

Per INFO Ufficio Marketing del Territorio 0532-783.821/813 promozione@fe.camcom.it

Bando a sostegno degli investimenti in tecnologia per la sicurezza

Sono ammesse al contributo le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature per video-sorveglianza, sistemi di allarme e videoallarme antirapina, impianti antitaccheggio, antintrusione, antifurto.

Bando aperto dal 28 Maggio al 29 giugno 2012.

Per INFO Ufficio Marketing del Territorio 0532-783.821/813 promozione@fe.camcom.it

Le case fantasma – nel nostro sito l’elenco dei Comuni interessati

(di Roberto Mazzanti)

Il 3 maggio scorso, sulla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato l’elenco dei Comuni italiani in cui risultano presenti immobili “fantasma”, ossia fabbricati e terreni rilevati con i passaggi aerei degli anni scorsi che non sembrano avere un proprietario dichiarato e presente in Catasto.

Si tratta delle “CASE FANTASMA”.

Come procedere per evitare problemi: 

  1. sul sito internet di ogni Comune esiste un link all’albo pretorio, in cui si può vedere – in base agli elenchi nominativi- se il proprio nome risulta tra i presunti evasori;
  2. dopodichè occorre procedere dimostrando di aver regolarmente accatastato l’immobile, in modo da ottenere l’eliminazione dall’elenco

I termini sono ristretti: fino al 3 luglio gli elenchi rimangono consultabili. Dal giorno successivo inizieranno a decorrre i termini per eventuali contenziosi tributari, che devono tener conto anche del periodo feriale (non è scritto ma si dovrebbe ricavare dal sistema, dato che la pubblicazione nell’albo pretorio sostituisce le notifiche).

Nella nostra Area Riservata, per chi è iscritto al nostro sito, è possibile visualizzare gli elenchi dei Comuni (non dei possessori di case fantasma – quelli si vedono all’interno dell’albo pretorio di ogni Comune). 

Per i nostri clienti, non ci sono problemi particolari: stiamo già provvedendo in merito.

S.R.L. paralizzata da contrasto insanabile tra soci

(di Luca Zambello ed Eleonora De Biaggi)

Il caso che portiamo alla vostra riflessione questa settimana è purtroppo assai frequente, specie in questi momenti di crisi. Si sa che quando le cose vanno male, le occasioni di litigio aumentano. Il consiglio che possiamo trarre da questa vicenda è di curare attentamente gli Statuti nella fase di costituzione della società e soprattutto di ricorrere a mezzi interni di risoluzione dei contrasti, veloci ed affidabili, anche rimettendo le questioni ad arbitrati interni assolutamente informali.

IL QUESITO

Il soggetto è un Società S.r.l., che opera nel settore edile, vi sono due soci (quote capitale uguali), vi è un Consiglio di Amministrazione, composto dai due soci, di cui uno è Presidente, l’altro Consigliere. Un Socio (Presidente) intende porre rimedio ad un problema esistente da più di un anno, del quale si è parlato numerose volte, ma non si è riusciti ad arrivare ad un accordo. Il problema è la considerevole diminuzione di fatturato, dettata dalla crisi generale e di settore, nonchè da un problema di salute del Presidente, che lo ha costretto a fermarsi per due/tre mesi.
A fine anno la proposta di questo Socio è stata quella di apportare una “ristrutturazione aziendale”, da attuare aprendosi ad un settore affine a quello edile.
Il Socio Consigliere non si è trovato interessato a questo cambiamento, ma non ha nemmeno mai avanzato proposte, sostenendo che a lui la situazione andava bene così, al limite la necessità sarebbe stata quella di diminuire i costi gestionali (3 dipendenti, oltre ai due soci amministratori e affitti).
Nel contempo il Socio presidente si è attivato per allargare le conoscenze tecniche e acquisire nuovi contatti nel settore affine.
L’attuale proposta di questo socio è:
A) uno cede all’altro la sua quota (offrendo lui indifferentemente di cederla o di acquistarla),
B) porre in liquidazione la Società e da parte sua costituire una nuova società che svolga due attività (prevalente quella nuova e secondaria quella edile).

Il Socio Consigliere replica che non intende né vendere, nè acquisire la quota, non è interessato nemmeno ad un rapporto di collaborazione futura, proposta dal primo, tra la Società che continuerebbe ad esistere.

Premetto che le attuali attività dei soggetti sono le seguenti:
il Socio Presidente si occupa dell’amministrazione, acquisizione e stipula contratti con Clienti, rapporti con Clienti per tutta la durata dei lavori, rapporti con collaboratori esterni e Direttori Lavori, rapporti con le Banche.
il Socio Consigliere si occupa della gestione di un cantiere, e non più di uno contemporaneamente, essendo stato nominato RSPP.
La domanda è la seguente: è corretto quanto proposto dal Presidente? Esistono altre soluzioni? La Società può essere posta in liquidazione se è solo un Socio favorevole a questo?
Mi scuso per essermi dilungata, ringrazio anticipatamente per la risposta che mi fornirete.

LA NOSTRA RISPOSTA

La problematica situazione descritta ricorre frequentemente nelle società a r.l. composte da due soci, con quote paritarie. Nel caso prospettato, poi, c’è un’aggravante: entrambi sono amministratori.

Perciò hanno entrambi il potere di bloccare qualsiasi iniziativa dell’altro, finendo per mettere la società in una situazione di stallo alquanto pesante.
In linea teorica, la soluzione societaria del Presidente è corretta, dato che prevede che uno dei due soci resti da solo nel condurre la società, in modo da avere la massima libertà possibile.
Quindi, possiamo dire che la società in questo momento si trova in una situazione statutaria bloccata; un socio intenderebbe prendere una nuova strada, l’altro intende restare in quella presente.

Di fronte a ciò le alternative potrebbero essere offerte dallo Statuto stesso della società, ove prevedesse:
a) un eventuale diritto particolare, in termini decisionali, del Presidente del c.d.a., all’interno del consiglio stesso; una specie di voto pesante, che valga come maggioranza anche avendo il dissenso dell’altro consigliere, sia pure in determinate e precise situazioni;

b) una clausola arbitrale che consentisse il ricorso al parere emesso da un soggetto estraneo alla società;

c) il recesso di uno dei soci in particolari situazioni.

Partendo dall’ipotesi più semplice, il recesso, si può dire che intanto questo è sempre possibile in quanto la società abbia una durata indeterminata.

Occorre perciò individuare se lo Statuto preveda una durata a termine o meno. Se non prevede un termine, o se espressamente prevede che la società abbia durata indeterminata, allora ogni socio può recedere in qualsiasi momento dalla stessa; generalmente previo preavviso scritto di sei mesi.
Oltre all’ipotesi del recesso legato alla durata indeterminata, esiste la possibilità di recedere dalla società quando nello Statuto sono previste espressamente ipotesi ulteriori di possibile recesso del socio. Quindi lei deve osservare lo Statuto e trarne le conseguenze.

Anche per quanto riguarda le prime due ipotesi (voto pesante e arbitrato), occorre studiare le disposizioni dello Statuto in materia e decidere di conseguenza.

Ove mancasse qualsiasi possibilità di ricorrere ad una delle soluzioni di cui sopra, non resta che tentare un arbitrato o la liquidazione giudiziale.

Per quanto riguarda l’arbitrato, i soci dovrebbero prima almeno concordare sul fatto di volervi ricorrere, stipulando un compromesso ex art.807 c.p.c. e rimettendo la controversia ad uno o più arbitri, anche utilizzando la camera arbitrale presente presso ogni Camera di Commercio.

Per quanto invece riguarda la liquidazione giudiziale, premesso che non può essere decisa se vi si oppone il 50% del capitale, occorre creare il presupposto per potervi ricorrere. Quindi occorre che il socio che intende utilizzarla (ricorrendo al Presidente del Tribunale competente per territorio) dimostri che la società è incorsa in una causa di scioglimento previste dall’art.2484 c.c. ed in particolare – nel vostro caso – quella prevista dal n.3 = impossibilità di funzionamento dell’assemblea, in quanto il voto esattamente paritario su una questione vitale come quella descritta rende veramente impossibile conseguire l’oggetto sociale.
L’impossibile funzionamento potrebbe essere provato – per esempio- anche dalla mancata approvazione del bilancio, se questo si verificasse.

 

Antiriciclaggio: in 576 pagine la guida della Guardia di Finanza

(di Roberto Mazzanti e Nicola Zambello)

Abbiamo il piacere di segnalarVi che nella nostra Area Riservata è presente da oggi la Circolare 83607 della Guardia di Finanza, approvata il 19.03 dal Generale Nino Di Paolo, che consta di ben 576 pagine.

La circolare è una guida per le attività di verifica e contrasto del riciclaggio, del finanziamento al terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta e si suddivide in quattro capitoli:

  • PARTE I: Quadro normativo in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
  • PARTE II: Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Procedure operative
  • PARTE III: Circolazione transfrontaliera di capitali
  • PARTE IV: Disposizioni comuni

E’ una check list di tutti i controlli e delle modalità operative a cui dovranno attenersi i verificatori.

Quindi consente di sapere in anticipo come organizzare i propri adempimenti antiriciclaggio, come interpretare determinate ed oscure disposizioni in materia (conoscendo l’interpretazione della G.D.F.) e quindi sostanzialmente serve per chiarirci le idee su “che cosa vogliono da noi”.

Buona lettura.

 

 

 

 

 

Legge 26 aprile 2012 n.44 – Riepilogo generale delle novità

(di Natascia Prencisvalle)

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 28 aprile, è stata pubblicata la legge di conversione del Decreto Legge 16/2012, noto alla ribalta come “decreto fiscale”.

Per i nostri utenti riepiloghiamo qui le novità, in modo molto sintetico, rimandando ad approfondimenti successivi, mediante colloqui in Studio, le questioni specificamente interessanti ogni singola realtà. Chiediamo perciò scusa per l’involontaria approssimazione delle notizie, che vengono suddivise per capitoli:

  • IMMOBILIARE
  1. il committente risponde in solido con l’appaltatore per l’Iva non versata da quest’ultimo.
  2. chi possiede almeno 10 unità immobiliari dovrà registrare i contratti di locazione esclusivamente in via telematica.
  3. Gru e macchine da cantiere, pagano l’imposta sulla pubblicità per i cartelli esposti.
  • ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
  1. gli accertamenti doganali diventano esecutivi dopo soli 10 giorni dalla loro notifica.
  2. Equitalia deve notificare per raccomandata l’avvenuta iscrizione a ruolo delle imposte.
  3. cedibili anche pro-solvendo i crediti verso la Pubblica Amministrazione.
  4. anche i debiti previdenziali potranno essere rateizzati, a certe condizioni.
  • IVA
  1. scende a 5.000 euro il limite per la compensazione senza visto pesante e senza dichiarazione preventiva
  2. dal 2012 ritorna l’elenco clienti e fornitori
  • IMU
  1. sarà possibile rateizzarla in tre tappe ma solo per quanto riguarda l’imposta sull’abitazione principale
  2. l’acconto di giugno va versato sulla base delle aliquote nazionali (4 e 7,6 per mille)
  3. a settembre la prima dichiarazione Imu e poi entro 90 giorni in caso di variazione
  • IMPOSTE IN GENERE
  1. i canoni di leasing diventano deducibili in base al periodo di ammortamento del bene oggetto di scambio e non più in base alla durata del contratto.
  2. le manutenzioni e riparazioni si scontano nel limite del 5% dei beni posseduti all’inizio dell’anno, senza tener conto dei movimenti avvenuti da quella data e fino al 31.12. L’eccedenza viene ammortizzata nei periodi successivi.