Appalto – il committente risponde dell’Iva non versata dall’appaltatore

(di Roberto Mazzanti)

Altra tegola sull’economia d’impresa – alla faccia della semplificazione e dell’incentivo alla crescita!

A sorpresa, viene inserito il comma 5 bis nell’art.2 del Decreto Legge 02.03.12 n.16, convertito il 24 Aprile ma non ancora in Gazzetta Ufficiale (quindi si spera che il testo sia diverso da quanto appare oggi sui giornali).

Questo comma dispone la responsabilità solidale del Committente per l’Iva non versata dall’Appaltatore (impresa esecutrice) sulle fatture inerenti l’opera.

Viene esonerato da responsabilità solo chi dimostra di aver fatto di tutto per impedire che si verifichi il danno del mancato versamento.

Problema: e se il committente è un privato cittadino, senza contabilità e senza  Commercialista ? come potrà verificare se l’impresa ha versato l’Iva o meno ? 

Problema: il versamento dell’Iva dipende da una liquidazione periodica che tiene conto si delle fatture emesse per l’appalto, ma anche di tutta l’Iva in detrazione, derivante dagli acquisti e dai servizi ricevuti dall’appaltatore. Per cui come fa il committente a tutelarsi ? deve tenere lui la contabilità dell’appaltatore ?

Se venisse confermata questa norma, saremmo all’ASSURDO.

Ma purtroppo pare proprio che i nostri politici non capiscano la valanga di difficoltà quotidiane che incontriamo tutti noi e sbandierano una semplificazione che non c’è.

Anche questo è un disincentivo al rischio ed al lavoro; peccato che il palazzo non lo capisca e remi contro, invece che a favore, dell’economia.

Il primo Comune a licenziare Equitalia – l’esempio di Calalzo di Cadore (BL)

(di Eleonora De Biaggi)

Nel bellunese è stata lanciata un’iniziativa singolare: congedare Equitalia -paragonata allo Sceriffo di Nottingam-  ed affidare la riscossione dei tributi locali alla Comunità Montana.

Una pratica basata sulla legge 166/2011, che è stata applicata dal sindaco di Calalzo di Cadore (BL), il quale ha così motivato la sua scelta: 

“Potremo monitorare i casi ed intervenire prima che i cittadini rischino il pignoramento della casa. Se esistono delle dimenticanze o degli insoluti vogliamo siano riscossi con regole differenti da quelle applicate da Equitalia, nelle quali per il committente è complesso seguire la procedura in essere. In un momento di crisi e difficoltà per le famiglie abbiamo cercato di umanizzare il servizio disumano da sceriffo di Nottingham adottato da Equitalia, risparmiando per di più ben 13 mila euro all’anno”

La legge prevede infatti sancisce il diritto dei Comuni di non utilizzare Equitalia, (società pubblica posseduta dall’Agenzia delle Entrate per il 51% e dall’INPS per il 49%) per la riscossione dei tributi.

Un’opzione che fino a questo momento non è stata attuata da nessun Comune. Con questa disposizione il Sindaco di Calalzo di Cadore ha invece stabilito di estromettere Equitalia non solo dalla riscossione delle tasse ordinarie, come l’imposta comunale sui rifiuti, ma anche dalla riscossione coattiva dei crediti insoluti.

Un bell’esempio di attenzione per i cittadini e di politica alternativa che non si accanisce sul contribuente.

Sono già in molti ad approvare l’iniziativa del Sindaco “Robin Hood”, volendo anche voi potete postare qui il vostro “mi piace”. Noi l’abbiamo già fatto pubblicando questa notizia!

Immigrati – domande on line per il nulla osta stagionale

(di Eleonora De Biaggi)

Dal 20 aprile è possibile inviare on line la richiesta di nulla-osta per il lavoro stagionale degli immigrati extracomunitari, il cui flusso per quest’anno è stato fissato a quota 35 mila.

Questo il comunicato ufficiale:

19 aprile 2012 Flussi di lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012

Attiva dalle ore 8.00 del 20 aprile 2012 la procedura per l’inoltro telematico delle domande

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2012 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012 concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012.

I datori di lavoro potranno presentare le domande per i lavoratori non comunitari residenti all’estero, dalle ore 8.00 del 20 aprile 2012 e fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012, utilizzando il servizio di inoltro telematico disponibile nella sezione dedicata del sito web del Ministero dell’Interno.

Il ‘tetto’ di 35.000 unità previsto dal decreto, già ripartito tra regioni e province autonome con la lettera circolare del 5 aprile 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.

Il citato DPCM prevede, inoltre, all’articolo 2, come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l’anno 2012, l’ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese di origine, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998.

Si ricorda, infine, che l’articolo 17, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (c.d. Semplifica Italia) convertito, con modificazioni, nella Legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha introdotto una importante novità relativa all’assunzione di quei lavoratori già autorizzati l’anno precedente a prestare lavoro stagionale in Italia e successivamente rientrati in patria alla scadenza del permesso. In particolare, se il datore di lavoro che fa richiesta è lo stesso dell’anno precedente è previsto un meccanismo di silenzio-assenso in base al quale, decorsi i venti giorni previsti dalla legge senza che lo Sportello Unico per l’immigrazione abbia comunicato il proprio diniego, la richiesta di nulla osta al lavoro si intende accolta. Gli adempimenti a carico del datore di lavoro sono chiariti nella circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno del 20 marzo 2012.

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012 (formato .pdf 67,92 Kb)
• Lettera circolare del 5 aprile 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (formato .pdf 1,24 Mb)
• Circolare congiunta del 20 marzo 2012 del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro (formato .pdf 1,06 Mb)

Sistri – contributi 2012 rinviati a Novembre

(di Natascia Prencisvalle)

Tutto rinviato al 30 novembre per quanto riguarda i contributi 2012 per il Sistri. Lo afferma il Ministero dell’Ambiente con questo comunicato:

<< Il Ministero dell’Ambiente sta procedendo ad una revisione del sistema Sistri in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure. Nell’ambito di questo lavoro, d’accordo con la società che ha fornito il sistema, la Selex Elsag del gruppo Finmeccanica, è stato concordato un differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, che scadeva il 30 aprile prossimo. Il ministro Corrado Clini ha proposto al nuovo presidente di Confindustria e ai presidenti delle associazioni delle categorie interessate di valutare insieme le modalità per rendere finalmente operativo il sistema, senza aggiungere oneri amministrativi alle già complesse procedure cui le imprese sono sottoposte per rispettare gli adempimenti ambientali ed in particolare quelli in materia di rifiuti.>>

La scadenza originaria era fissata per il 30 aprile 2012.

Un po’ di respiro, sperando che nel frattempo le promesse di semplificazione siano seguite dai fatti.

 

Diritti di protesto – aggiornati e in vigore dal 1° maggio 2012

(di Roberto Mazzanti)

Dal 1° Maggio 2012 vi sono nuove misure dei diritti di protesto, ossia delle spese da sostenere per ottenere il “protesto” delle cambiali e degli assegni bancari.

Ricordiamo che il protesto equivale ad una sentenza passata in giudicato, e quindi consente di bypassare la fase processuale e di non dover dimostrare che il debitore deve pagare ed a quale titolo qualcosa al creditore. Con il protesto si passa direttamente alla fase esecutiva sul debitore (pignoramento, asta, vendita ecc…ecc…).

I nuovi diritti sono: 

1. diritto di protesto: minimo € 1,99 + 0,11 = 2,10 – massimo € 43,03 + 2,32 = 45,35
2. indennita’ di accesso:
a) fino a 3 chilometri: € 1,78 + 0,10 = 1,88
b) fino a 5 chilometri: € 2,11 + 0,11 = 2,22
c) fino a 10 chilometri: € 3,89 + 0,21 = 4,10
d) fino a 15 chilometri: € 5,48 + 0,30 = 5,78
e) fino a 20 chilometri: € 6,79 + 0,37 = 7,16
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l’indennita’ prevista alla precedente lettera e) e’ aumentata 1,78 + 0,10 = 1,88.

La Gazzetta Ufficiale del 20.04 è consultabile qui.

Nuovo Piano Anticrisi a Supporto Liquidità Imprese

In questi giorni, l’Assessore Regionale allo sviluppo economico, Maria Luisa Coppola, ha dato il via all’Iniziativa in favore delle PMI (Piccole e medie Imprese) del Veneto.

L’iniziativa in questione, approvata dalla Giunta Regionale, prevede un piano d’azione basato su finanziamenti agevolati per il supporto della liquidità aziendale, indirizzati per l’appunto alle piccole e medie imprese del Territorio. Tali finanziamenti verranno erogati tramite l’utilizzo dei fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A.

Da quanto spiega l’assessore, nel suo comunicato, “sono state previste nuove modalità, più flessibili, per l’utilizzo di alcuni fondi di rotazione regionali per operazioni di supporto finaziaro agevolato, destinato a fornire liquidità alle PMI in tutti i settori”.

Questo nuovo piano, quindi, si ritrova adeguato a far fronte alla situazione economica che attraversa il nostro Paese. Spesso infatti si verificano situazioni aziendali in cui, a fronte di ordini o commesse importanti, le aziende stesse si ritrovano con una carenza di liquidità – e un’impossibilità di accedere al credito bancario – che impedisce loro di avere le risorse monetarie necessarie per l’acquisto delle materie prime da utilizzare per l’esecuzione dei lavori.

Il contributo, si legge nel comunicato, è rivolto anche a quelle imprese che vantano crediti verso la Pubblica Amministrazione ormai scaduti da mesi, il cui incasso rimane comunque incerto nei tempi. A fronte di tali crediti, infatti, le aziende ad oggi non possono contare sul supporto del Sistema Bancario, il quale nega ogni forma di anticipazione proprio a causa dell’incertezza che interessa i pagamenti degli Enti Pubblici.

Ma come funziona il contributo?

Le aziende interessate, presentando il contratto in banca – per un importo di almeno 5 mila euro – possono ricevere dalla stessa l’anticipazione della liquidità necessaria per l’acquisto di quanto serve per partire con i lavori.

Il provvedimento, nel suo svolgimento, prevede finanziamenti agevolati da 25 a 500 mila euro (che si riducono a 300 mila per le imprese artigiane non manifatturiere). La Regione interviene con i suoi fondi fornendo il 50% del finanziamento, mentre la restante parte verrà fornita dalla banca. Inoltre anche gli interessi passivi sono agevolati in quanto ridotti alla metà.

Il rimborso è previsto entro un periodo massimo di 5 anni e non sono presenti vincoli d’utilizzo.

E’ inoltre previsto l’utilizzo del fondo regionale in co-garanzia con i COnfidi, dove la copertura totale può arrivare fino all’80% del finanziamento.

Ora non ci resta che rimanere in attesa dei dettagli tecnici e pratici per l’accesso al bando e sperando che il sistema bancario faccia la sua parte. In ogni caso, un’iniziativa di questa portata potrebbe veramente essere l’aiuto, per molte imprese, necessario per uscire dalla crisi.

Luca Zambello

Econ-Test

Srl – abolizione libro soci e denuncia dei versamenti del capitale sottoscritto

(di Natascia Prencisvalle e Roberto Mazzanti)

Il caso che portiamo alla vs attenzione questa settimana riguarda il rapporto tra il Registro Imprese ed i versamenti di capitale effettuati dai soci, a copertura-liberazione delle quote sottoscritte.

Il quesito che ci è stato posto tempo fa (2009) è tutt’ora attuale e quindi vale la pena tornare sull’argomento perchè spesso ci si dimentica di questo obbligo.

IL QUESITO:

S.r.l. costituita il 27 aprile 20xx con versamento del 25% del capitale. Dal 30 giugno comincia l’attività e l’amministratore richiama i residui decimi che saranno versati dai soci sulla base del piano finanziario concordato: il 30 giugno il 25%; il 15 luglio il 30%; il 31 luglio il 20%.

Con l’abolizione del libro soci non sarà possibile annotare singolarmente e gratuitamente sul libro le operazioni di richiamo e versamento alle date prestabilite. Per dare rappresentazione veritiera delle operazioni poste in essere occorre sostenere dei costi presso il Registro delle imprese al fine di segnalare il versamento della quota versata del capitale sottoscritto. Pertanto si decide di fare un’unica comunicazione a conclusione del richiamo e relativo versamento della totalità dei decimi. E’ corretto operare in questo modo? Gli amministratori potrebbero essere sanzionati non avendo pubblicizzato nella realtà della temporalità gli accadimenti soggetti a pubblicità legale? I versamenti dei decimi residui richiamati rientrano tra gli atti soggetti a comunicazione per la pubblicità legale?

LA NOSTRA RISPOSTA:

Per rispondere alla domanda occorre partire dalla norma che ha abrogato il libro soci, ovvero il decreto legge 185/2008 che con l’art.16 ha introdotto queste novità: dal 30 marzo 2009 devono risultare solo dal Registro delle Imprese i dati (e le loro successive variazioni) che identificano i singoli titolari delle partecipazioni e precisamente:
1. il nome dei soci: in caso di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza; in caso di società commerciale o di altro ente: la ragione o la denominazione sociale, la sede legale, il capitale e la nazionalità;
2. la partecipazione corrispondente a ciascun socio;
3. i versamenti fatti sulle partecipazioni;
4. le variazioni nelle persone dei soci.

Questo schema si deduce dai chiarimenti forniti nel tempo sulla materia (Unioncamere nota 2453 del 11/02/2009 e altro).

I DUBBI DELLA DOTTRINA – IL DOMICILIO DEI SOCI
Tuttavia la dottrina ha evidenziato da subito molti dubbi su tutta la materia; in particolare Angelo Busani (Notaio in Milano) su Il Sole 24 Ore del 27/03/2009 ha sottolineato come non sia a suo parere sanzionabile l’amministratore che non comunica entro il 30 marzo il domicilio dei soci al Registro Imprese, contrariamente a quanto pare emergere dalla prassi maggioritaria, semplicemente perché il dato relativo al domicilio dei soci non rientrava tra quelli obbligatoriamente da riportare nel libro ora soppresso (vedere il testo previgente dell’art.2478 c.c.), anche se è vero che l’art.2479-bis prevede che, in mancanza di norma contraria nello statuto, la convocazione va inviata al “domicilio dei soci risultante dal registro delle imprese”. Ma anche a noi pare che questo non sia sufficiente per sanzionare l’amministratore che non effettui il riallineamento del domicilio entro il 30 marzo, essendo un dato comunque facoltativo, anche tenendo conto – a livello pratico – che se il domicilio del socio non è cambiato dall’epoca della costituzione della società, è un dato già in possesso del Registro Imprese.

I DUBBI DELLA DOTTRINA – L’INDEROGABILITA’ DELLA NORMA
Altra dottrina, tra cui alcuni studi del notariato, ha evidenziato come sia possibile continuare a prevedere – sia pure facoltativamente – il libro soci come fonte di efficacia verso la società delle cessioni di quote sociali; su questo punto però il Tribunale di Verona si è già espresso in senso contrario, sostenendo che l’art.2470 del codice civile nella sua nuova versione sia una norma inderogabile, che pertanto non ammette una diversa efficacia del trasferimento della quota.

Insomma, sulla novità dell’abrogazione del libro soci i maggiori dubbi riguardano solo due aspetti:
1. la comunicazione del domicilio dei soci al registro imprese
2. la facoltà di continuare a prevedere il libro soci tra i libri della società, a cui subordinare verso di essa l’efficacia del trasferimento e delle altre operazioni sulle quote sociali.

Non risultano invece dubbi sulla questione dell’obbligo di comunicare al Registro Imprese i versamenti effettuati sulle partecipazioni, entro 30 giorni dal loro verificarsi; questo perché già in precedenza – nel libro soci ora abrogato – questo dato era obbligatoriamente previsto.

CONCLUSIONI

Fatta questa ampia premessa non resta che concludere negativamente per tutte le domande e quindi:
a) il comportamento tenuto fin qui non è corretto
b) il dato relativo ai versamenti sulle quote è obbligatoriamente da dichiarare al Registro delle Imprese, perché contenuto nella vecchia versione del n.1 dell’art.2478 c.c.; perciò se era obbligatoriamente da includere nel libro soci, lo diventa anche per il Registro Imprese
c) gli amministratori, in conseguenza a quanto sopra, sono sanzionabili ex art.2630 c.c. (da 206 a 2065 euro).

 

Novità camerali conseguenti alle nuove leggi

(di Luca Zambello)

Il Registro delle Imprese è stato notevolmente influenzato dalle leggi di questi ultimi mesi.

Ecco le novità salienti del periodo, da tenere in debita considerazione da parte delle Imprese, onde evitare disguidi.

Modifica artt. 2397 e 2477 c.c. in materia di collegio sindacale nelle S.P.A. e nelle S.R.L.

La legge di conversione ha definitivamente abrogato la possibilità di nominare il sindaco unico per le società per azioni introdotta con la legge di stabilità (L. 183/2011) e successivamente modificata con il D.L. 5/2012.

Per le società a responsabilità limitata, viene lasciata ampia libertà ai soci che potranno prevedere nell’atto costitutivo la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

Comunicazione P.E.C.

L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una società che non ha ancora iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che la stessa sia integrata con l’indicazione dell’indirizzo P.E.C. da iscrivere al registro imprese.

E’ questa la novità introdotta dalla legge di conversione.

L’ufficio, pertanto, provvederà a sospendere ogni istanza presentata da parte di società che non hanno ancora provveduto ad iscrivere la P.E.C. al Registro Imprese, ad esclusione dei bilanci di esercizio e degli atti soggetti a deposito, chiedendo di effettuare la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Dichiarazione unica di conformità degli impianti

Con decreto del Ministro dell’Ambiente, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture verrà approvato il Modello di dichiarazione unica di conformità che sostituirà i modelli previsti dal D.M. 37/2008.

La dichiarazione unica di conformita’ e la documentazione allegata dovranno essere conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilita’ da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Variazione domicilio soci di società di persone

Si ricorda che, dal 16.02.2010, a seguito dell’applicazione di quanto previsto dalla circolare del Ministero per lo Sviluppo economico n. 3628 del 09.09.2009, riguardante la modulistica del Registro delle Imprese e del R.E.A., le comunicazioni tardive, oltre 30 gg., relative alle variazioni di domicilio dei soci di società di persone (s.n.c., s.a.s.) sono assoggettate alle sanzioni previste dall’art. 2630 c.c.

Turismo, 19 articoli del Codice 2011 dichiarati incostituzionali

(di Roberto Mazzanti)

Tabula rasa per ben 19 articoli del “Codice del Turismo” del Ministro Brambilla (d.lgs 23.05.2011 n.79).

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 05.04.2012 n.80, ha bocciato una serie di articoli di quella legge, per eccesso di delega, sulla base dei ricorsi di Toscana, Veneto, Umbria e Puglia.

Gli articoli bocciati sono:

  • 1, comma 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11, comma 1
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 18
  • 20, comma 2
  • 21
  • 23, commi 1 e 2
  • 30, comma 1
  • 68
  • 69

Si tratta ora di capire cosa succederà ai rapporti nati in virtù di quelle norme e cosa farà il Governo, per tamponare questa falla da “Titanic normativo”….

Per un più ampio e giuridicamente approfondito commento, vedere l’ottimo articolo su Altalex.

Prescrizione in materia di anatocismo bancario – Corte Costituzionale

(di Roberto Mazzanti e Nicola Zambello)

La sentenza della Corte Costituzionale del 05.04.2012 n.78 ha stabilito l’incostituzionalità della legge 26.02.2011 n.10 art.2, comma 61, nella parte in cui stabiliva che la prescrizione in materia di conto corrente comincia a decorrere (art.2935 c.c.) dal giorno dell’annotazione e non dalla chiusura del conto corrente.

Si torna perciò al passato ed alla vera interpretazione legittima in questa materia; e cioè che la prescrizione dei diritti del correntista rimane sospesa fino a che il conto corrente è aperto e inizia il suo cammino solo quando viene chiuso il rapporto contrattuale o viene effettuato il pagamento solutorio.

Questa sentenza avrà un peso enorme sulle controversie in corso, specialmente su quelle relative all’anatocismo bancario.

Vedere anche il commento sull’interessantissimo sito “Diritto Bancario”, cliccando qui.