La scorrettezza autostradale si paga all’Agenzia delle Entrate – stretta sull’autotrasporto

Gli autotrasportatori di cose per conto terzi che non sono ligi al dovere e non rispettano le norme del settore in materia di tariffe e sicurezza, si vedranno revocati i benefici fiscali maturati nell’anno della violazione (e della sua contestazione).

Continuano i provvedimenti restrittivi e punitivi sul fronte dell’autotrasporto. Le norme che, una volta violate, danno luogo alla sanzione della perdita dei benefici fiscali, sono quelle contenute nell’art.83 Bis del decreto legge 112/2008, convertito nella legge 06.08.2008 n.133, commi 7, 8, 9, 13 e 13bis, che riportiamo qui di seguito:

  • 7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2.
  • 8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore puo’ chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l’azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto.
  • 9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore puo’ proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d’ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell’articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l’esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all’avvenuto pagamento dell’importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l’ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la regolarita’ della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell’articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l’importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l’esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell’articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui puo’ essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo  codice.  
  • 13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.  Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14.
  • 13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada. 

Ci spiega tutto la circolare 31/e dell’Agenzia delle Entrate di ieri.

Ci auguriamo che tutto questo si traduca in un’effettiva maggiore sicurezza per tutti e non solo in un inasprimento inutile a danno di pochi….

_______________________________________

Dott. Luca Zambello – Econ-Test

Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

 


Manovra d’estate – i primi punti critici – sparisce il regime dei minimi?

Le notizie di stampa questa mattina ci offrono diversi spunti di inquietudine, dalla soppressione quasi totale del regime dei minimi alla stretta sugli studi di settore. Qualche buona notizia c’è ma tutto sommato il quadro è negativo.

Vediamo perchè:

  • REGIME DEI MINIMI: viene modificato, a partire dal 2012; l’imposta scenderà al 5% – attualmente è il 20%- ma sarà un beneficio a termine, dato che scadrà dopo 5 anni. Inoltre usciranno dal regime tutti coloro che non hanno aperto la partita Iva a partire dal 2007 con meno di 35 anni di età nel giorno dell’inizio. In pratica, restano nel regime dei minimi solo coloro che l’hanno scelto al momento dell’apertura dell’attività Iva, a partire dal 2007, avendo meno di 35 anni nel giorno di apertura. Fate voi i conti……
  • STUDI DI SETTORE: essere congrui non è sufficente a coprirsi le spalle contro eventuali accertamenti fiscali. Soprattutto se si è congrui grazie ad “errori” di compilazione del modello. 

In cambio, si parla di eliminazione delle garanzie fideiussorie per chi vuole rateizzare debiti fiscali fino a 60 mila euro; oltre al poter riportarsi le perdite di impresa al futuro senza limiti temporali (ma a certe condizioni). 

Le notizie sono ancora piuttosto nebulose ma torneremo sull’argomento. Intanto mettiamo in agenda questa brutta sorpresa per i minimi, perchè certamente saranno molti di più coloro che ne usciranno rispetto a quelli che in quel regime resteranno…

__________________________________________

Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

Rag. Natascia Prencisvalle – Econ-Test

Condono liti pendenti: un’opportunità da valutare entro Novembre

Con la manovra fiscale approvata dal Governo la scorsa settimana è venuta alla luce una riedizione del condono delle liti pendenti, per valori fino a 20 mila euro.

I termini sono i seguenti:

  1. valore della lite fino a 20 mila euro, da intendersi come importo delle sole imposte in gioco, senza sanzioni e interessi;
  2. le liti devono essere pendenti al 1° maggio davanti al Giudice (resta da chiarire la sorte dei ricorsi già notificati all’Ufficio entro quel termine ma non ancora depositati in Commissione Tributaria);
  3. l’importo da versare è pari al 30% del valore, se non è stata ancora decisa la controversia;
  4. si versa il 50% se in primo grado il contribuente ha perduto ed il 10% se a perdere in primo grado è stato il Fisco;
  5. se invece la lite ha un valore inferiore a 2 mila euro, la somma da versare è fissata ad € 150,00, indipendentemente da qualsiasi considerazione;
  6. si paga entro il 30 novembre 2011;
  7. tutte le controversie potenzialmente interessate sono sospese fino al 30 giugno 2012. I termini per ricorrere, appellare e compiere altri atti processuali sono congelati fino alla stessa data.

Un’opportunità da cogliere – secondo noi – per chi ha sul tavolo controversie dall’esito incerto, in cui la vittoria potrebbe essere una chimera. Senza parlare delle cause già perse davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Attendiamo la pubblicazione del Decreto legge in Gazzetta Ufficiale, per le ulteriori considerazioni.

________________________________________

Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

Rag. Natascia Prencisvalle – Econ-Test

 

 

Pianificazione finanziaria aziendale: un paio di riflessioni insieme a Nicola Zambello

Econ-Test ha posto alcune domande sulla pianificazione al Dott. Nicola Zambello, per sapere come dovrebbe comportarsi l’imprenditore in questo periodo di congiuntura economica. Il Dott. Zambello ci ha illustrato il suo pensiero in materia e ci ha dato qualche consiglio, che noi vi giriamo molto volentieri, dopo averne sintetizzato i dettagli più importanti.

Domanda: che cosa s’intende esattamente per “pianificazione finanziaria aziendale”?

Risposta: per pianificazione finanziaria aziendale, s’intende il cercare di prevedere le entrate e le uscite finanziarie dell’azienda per un determinato periodo di tempo, generalmente dai 3 ai 6 mesi. Lo scopo è quello di prevedere il periodo in cui gli incassi non copriranno totalmente le spese, per poter prevenire momenti di difficoltà di tesoreria e provvedere in merito con le soluzioni via via più opportune e praticabili.

Domanda: quanto può essere attuabile la “pianificazione finanziaria aziendale” nelle aziende con meno di 5 dipendenti, e, soprattutto, è utile anche per questo tipo d’impresa ?

Risposta:  la pianificazione finanziaria è utile per tutte le aziende, grandi e piccole, non essendo un problema di dimensione ma piuttosto di “disciplina mentale” dell’imprenditore e dei collaboratori e/o consulenti che lo circondano, i quali devono possedere questo bagaglio culturale, altrimenti non possono essere utili all’economia aziendale e di conseguenza a sè stessi ed all’imprenditore. Purtroppo sto notando che, nonostante tutto, questo tipo di approccio ancora stenta molto ad essere utilizzato, ed è tutt’ora poco applicato anche in aziende di dimensioni non trascurabili, ed è un vero peccato.

Domanda: è vero che la “pianificazione finanziaria aziendale” costa molto in termini di onorari professionali?

Risposta:  la pianificazione finanziaria ha un suo costo, indubbiamente, ma d’altra parte richiede competenze specifiche e un po’ di tempo per essere applicata, ma non è affatto eccessivo se si considera l’utilità che può dare all’azienda ed all’imprenditore. Consentitemi di spezzare una lancia in favore della consulenza economica e di lasciarmi dire che le aziende che pianificano le proprie risorse finanziarie, spendono molto meno in termini di oneri finanziari, di “brutte figure” con i propri fornitori e con le proprie banche. Quanto vale tutto questo ? Di questo valore aggiunto, l’economista d’azienda prende solo una parte come compenso, ed il resto rimane patrimonio dell’azienda. Non mi sembra denaro sprecato. Anzi….

Domanda: l’ultima domanda. Che tipo di Consulente dovrebbe cercare l’imprenditore che desidera pianificare la propria gestione, non solo da un punto di vista finanziario ma gestionale, economico ecc…ecc… ?

Risposta:  la pianificazione aziendale a tutto tondo non può essere praticata da un solo Consulente, per quanto ben preparato, ma occorre un team di competenze “aziendalistiche”, dal revisore al commercialista, dall’esperto di finanza agevolata all’avvocato, dall’esperto contabile al consulente del lavoro ed all’esperto di pubbliche relazioni e marketing. Oggi l’economia dell’azienda, anche per quella di dimensioni non eccezionali, è un fatto complesso e delicato e tutti  viviamo in un mondo sempre più competitivo. Non è più il tempo del “consulente tuttofare”!

Bene. Dopo questo scambio professionale con il Dott. Zambello, noi speriamo che sia più evidente che la buona consulenza costa meno di quello che rende ed è un investimento alla portata di più imprenditori di quanto non si pensi.

________________________________________________

Nicola Zambello – Revisore Contabile – Econ-Test

Eleonora De Biaggi – Consulente del Lavoro – Econ-Test

Rag. Natascia Prencisvalle – Econ-Test

Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

Dott. Luca Zambello – Econ-Test

Avv. Maria Alessandra Labia – Econ-Test

 

 

Radiodiffusione e Società Consortile Fonografici: la musica in sala d’attesa paga il diritto d’autore

La controversa questione del diritto d’autore a favore degli esecutori musicali (non degli autori di parole e musica) segna un altro punto a favore di questi ed a svantaggio dei professionisti che utilizzano la radio in sala d’attesa; nel caso in questione, un dentista.

L’avvocato generale della Corte Ue, in sostanza l’equivalente del Giudice Relatore, sostiene che il diritto compete ai fonografici in quanto nella sala d’attesa viene reindirizzato il segnale radiofonico a favore del pubblico. Non importa se il dentista non persegue un fine di lucro nè che il pubblico possa anche non gradire la musica in questione (magari anzi lo infastidisce, dato che dal dentista non ci si va proprio sempre volentieri….diciamo).

Il parere dell’avvocato generale non è vincolante ma si teme che la causa oramai difficilmente possa essere persa dai fonografici, che d’altra parte finora hanno già collezionato alcune sentenze italiane di segno favorevole.

Quindi, gradita o meno che sia, la musica che il paziente ascolta attraverso la radio del dentista posta in sala d’attesa, oltre al diritto d’autore riscosso dalla Siae, deve pure pagare il diritto di esecuzione ai fonografici.

Non c’è che dire: paghiamo caro, paghiamo tutto!

_________________________________________

Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

New Slot – prorogato a Novembre il termine per iscriversi all’Albo

Possiamo ormai confermare e rendere ufficiale al 90% la notizia che informa della proroga dei termini per l’iscrizione al nuovo albo istituito dall’A.A.M.S. per gli operatori del gioco.

In effetti si poteva prevedere abbastanza chiaramente che i termini originali indicati dai Monopoli di Stato, sarebbero stati troppo brevi per riuscire a predisporre il tutto entro il primo Luglio. Considerando i tempi della nostra burocrazia, in generale tutti se lo aspettavano questo slittamento ma in pochi ci confidavano.

Ad ogni modo, con un decreto del direttore dei Monopoli di Stato (ormai di prossima pubblicazione anche in Gazzetta Ufficiale), viene resa nota la notizia che saranno concessi tempi più lunghi per conformarsi a questa nuova normativa.

E’ stato quindi spostato al 15 Novembre 2011, il termine ultimo per l’iscrizione all’elenco degli operatori del gioco.

Vale la pena ricordare che sono tenuti all’iscrizione in questo elenco, anche gli esercenti di locali come bar, ristoranti, pizzerie, circoli, associazioni ecc., i quali abbiano intenzione di installare – o siano già in possesso – di slot machine (o come si definiscono tecnicamente le “NEW SLOT“). L’iscrizione all’elenco ha validità annuale e dovrà essere rinnovata entro il 31 marzo.

Ricordiamo inoltre che l’iscrizione all’elenco è obbligatoria. Non iscriversi provoca la rimozione degli apparecchi oltre alla sanzione di 10.000 euro.

Anche se ad una prima vista quest’obbligo sembra essere un appesantimento ulteriore della gestione della propria azienda, dobbiamo sempre considerare il motivo che sta alla base, ovvero quello di combattere l’abusivismo che è ancora presente nel settore.

Per chi fosse interessato, nell’Area Riservata di questo sito è inserito il testo completo della proroga da parte del Direttore dei Monopoli. 

_____________________________

Dott. Luca Zambello – Econ-Test


1° Luglio 2011 = Appuntamento con l’interpretazione autentica dell’Iva Comunitaria – nella nostra area riservata

Dal prossimo venerdì entrerà in vigore il Regolamento prevalentemente interpretativo in materia di Iva.

E’ l’equivalente di una maxi-circolare dell’Agenzia delle Entrate ma con un peso specifico notevolmente diverso, dato che è una legge a tutti gli effetti, immediatamente applicabile dal 1° luglio 2011 (e a nostro avviso per le questioni interpretative, anche in modo retroattivo).

I punti principali del Regolamento possono essere così riassunti:

  • l’identificativo Iva: conoscere se il nostro “cliente” è inserito nella banca dati Vies, prima di effettuare un servizio o una fornitura è già indispensabile per non esporsi a sanzioni fiscali. Il Regolamento interpreta agli articoli da 17 a 19 alcune questioni sullo status del Committente;
  • la stabile organizzazione: altro “dogma” da valutare attentamente nei rapporti tra operatori economici di Stati diversi;
  • il Turismo: conoscere quali criteri adottare in materia di intermediazione di pacchetti turistici è importantissimo ed il Regolamento ci aiuta in questo senso con alcune indicazioni;
  • noleggio di veicoli: quando può essere considerato “fittizio” e nascondere invece un contratto diverso tra le parti;
  • agenzia immobiliare: viene chiarito quando la prestazione è relativa ad un immobile e quando non lo è;
  • manifestazioni culturali: intese quali eventi sportivi, ricreativi, artistici ecc…ecc…, vengono regolati in maniera uniforme a livello comunitario specificamente per quelle manifestazioni a cui si accede con un biglietto o col pagamento di un prezzo.

Il testo integrale del Regolamento 282 del 15.03.2011 è già a vs disposizione nell’Area Riservata di questo sito.

______________________________________

Rag. Natascia Prencisvalle – Econ-Test

Roberto Mazzanti -Commercialista – Econ-Test

Bando Spinner 2013 per persone interessate a sviluppare idee imprenditoriali innovative e/o ad alto contenuto di conoscenza

C’è tempo sino al 1° marzo 2012 per partecipare al nuovo bando Spinner 2013 per persone interessate a sviluppare idee imprenditoriali innovative e/o ad alto contenuto di conoscenza.

Il bando si rivolge a residenti e/o domiciliati in Emilia-Romagna, ed in particolare a:

  1. laureandi, 
  2. laureati, 
  3. dottorandi e dottori di ricerca, 
  4. possessori di titoli di formazione post laurea 
  5. diplomati con pluriennale esperienza lavorativa di tipo tecnico e/o gestionale e con posizioni di responsabilità, singolarmente o in gruppo.

A questi destinatari Spinner 2013 offre un sistema di aiuti alla persona articolato in:

  • – accompagnamento e assistenza alla presentazione delle proposte progettuali;
  • – agevolazioni finanziarie: borse di ricerca e incentivi economici;
  • – percorsi di accompagnamento per l’accrescimento delle competenze;
  • – servizi di consulenza ad alta specializzazione;
  • – tutoraggio e assistenza tecnica alla realizzazione del Piano di Intervento. 

Spinner 2013 rivolge a persone ad alto potenziale, in particolare laureandi, laureati, dottori di ricerca e possessori di titoli di alta formazione con un’adeguata qualificazione tecnico-scientifica interessati ad avviare una nuova impresa hi-tech o a sviluppare progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico o di innovazione organizzativa e manageriale nelle imprese del territorio regionale.

Siamo a vs disposizione per valutare l’opportunità di partecipare al Bando e per assistervi in merito.

__________________________

Dott. Luca Zambello – Econ-Test

Codice del Turismo – ultima puntata – le restanti novità

Il Codice del turismo ridisegna i confini dell’Impresa Turistica, allargandoli agli Stabilimenti Balneari ed alle attività di somministrazione (alimenti e bevande). Per queste ultime attività il requisito di Impresa Turistica si ottiene se si fa parte di un sistema turistico locale.

Non è difficile immaginare che i ristorantini sulla spiaggia in una località di mare (per fare un esempio) possano essere parte del sistema locale; se noi abbiamo ragione, allora potrebbero definirsi anche loro “Imprese Turistiche”. A che scopo ? Il vantaggio di essere imprenditori turistici, ai fini della legge in questione, è quello di poter accedere a provvidenze, bandi, fondi, agevolazioni finanziarie e fiscali, se e quando verranno istituite per legge.

Fanno parte del sistema turistico anche le strutture ricettive extralberghiere (come definite dal nuovo Codice all’art.12) tra cui spiccano le unità abitative ammobiliate per uso turistico. Queste unità immobiliari sono case ed appartamenti arredati e dotati dei servizi di base (igienici e cucina) date in locazione ai turisti, nel corso della stagione, con contratti di durata non inferiore alla settimana e non superiore a sei mesi. Non possono consistere in più di 4 unità di proprietà della stessa persona, che altrimenti diventerebbe imprenditore turistico, con tanto di obbligo alla contabilità ed a tutti gli adempimenti di legge.

Sono fatte salve le disposizioni in materia emanate dalle Regioni.

Altro elemento di novità: cessa finalmente ogni ambiguità in materia di agenzie immobiliari che affittano appartamenti a turisti, sia come mandatarie che come sub-locatrici. Si stabilisce una volta per tutte che la loro attività è perfettamente compatibile con la legge quadro del Mediatore !

Non poteva mancare un riferimento a maggiori futuri standard qualitativi (art.15) che saranno presto emanati dal Ministero, in accordo con le associazioni di categoria. Sicuramente ci saranno novità anche in questo senso e saranno certamente fissati standard più elevati degli attuali, sempre fatte salve le competenze regionali.

Infine, il codice del turismo apre alla Scia ed allo sportello unico (art.16); nel senso che le attività turistiche saranno avviabili con questi nuovi meccanismi, che si spera funzionino, dato che non sempre è cosi.

FINE

______________________________________

Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

Dott. Luca Zambello – Econ-Test

 

 

Lavoro notturno: gli obblighi di comunicazione

Il Ministero del Lavoro con Circolare 15 del 20.06.2011, chiarisce le modalità con cui effettuare le comunicazioni obbligatorie necessarie per l’attuazione del pensionamento anticipato dei lavoranti adibiti ai cosiddetti “lavori usuranti“, quei lavoratori cioè che svolgono attività “in linea catena” e lavoro notturno.

La comunicazione da inviare alla DPL e agli istituti previdenziali competenti verrà effettuata in via telematica.

Le imprese che svolgono “lavoro a catena” interessate dalla norma devono soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti:

  1. Applicare determinate voci di tariffa evidenziate nella circolare
  2. Applicare l’organizzazione del lavoro a turni
  3. Utilizzare il processo produttivo in serie

Per le aziende che svolgono attività in “linea catena” la comunicazione è da inviare entro il 25 Giugno 2011 mentre per le aziende che svolgono Lavoro Notturno la comunicazione andrà fatta entro il 30 Settembre 2011.

La sanzione amministrativa prevista per l’omessa comunicazione va da 500 a 1.500 euro, mentre non è sanzionata la ritardata comunicazione. 

____________________________________________

Eleonora De Biaggi – Consulente del Lavoro – Econ-Test