Emilia-Romagna: 23 milioni di euro per l’ambiente

L’Assemblea legislativa ha dato il via libera Piano di azione ambientale 2011-2013 che mette a disposizione risorse per oltre 23 milioni di euro.
Tra gli obiettivi del piano ci sono gli interventi per la salvaguardia dell’ambiente e la crescita sostenibile. I fondi sono già disponibili e gli interventi potrebbero partire già dal mese di luglio.

La quota più rilevante, circa 17 milioni,è stata ripartita a livello provinciale e risponde a vari criteri che vanno dall’estensione del territorio alla popolazione residente, alle presenze turistiche e universitarie. On line l’assegnazione alle diverse province. 

 

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Dott. Luca Zambello – Econ-Test

Carte carburanti e di credito: interrogazione parlamentare – problemi di detraibilità

E’ stata posta una domanda al Ministero dell’Economia per chiarimenti in merito alla recente semplificazione in materia di carte carburanti, sostituibili con gli estratti conto delle carte di credito; riportiamo il testo dell’interrogazione, tratta dal sito della Camera dei Deputati. 

DOMANDA 12.07.2011:

(INTERROGAZIONE N.5-05095)  Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:

LO MONTE, ZELLER e BRUGGER. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
l’articolo 7, comma 2, lettera p), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente «Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia», in un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, ha esonerato dall’obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; tuttavia, già la predetta tenuta della scheda carburante costituisce una semplificazione, in particolare per gli esercenti impianti stradali di distribuzione, per i quali è imposto il divieto di rilasciare fattura (esclusi gli acquisti di gasolio da parte degli autotrasportatori di cose per conto terzi); infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, recante le norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, l’annotazione degli acquisti nella predetta scheda viene equiparata alla fattura, garantendo così la detrazione dell’imposta -: se intenda chiarire che le ricevute dei pagamenti effettuati mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse dai predetti operatori finanziari, ovvero i relativi estratti conto, con l’opportuna annotazione ad opera del contribuente dello scorporo dell’imposta compresa nell’importo pagato, sono considerate al pari delle annotazioni o delle fatture ai fini fiscali, in modo che la semplificazione sulla scheda carburante in favore del contribuente non si traduca per esso in una perdita del diritto alla detrazione dell’IVA.

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La risposta a questa interrogazione da parte del Sottosegretario Bruno Cesario, e ripresa dal Sole 24 Ore odierno, non è chiarissima ma sembrerebbe che per poter detrarre tranquillamente l’Iva in base agli estratti conto delle carte di credito, occorra integrarli con lo scorporo dell’Iva, perchè non si tratterebbe di documenti sicuramente riferibili ad un dato veicolo.

A noi sembra prudente inserire, oltre allo scorporo Iva sull’estratto conto della carta di credito, anche la targa dell’automezzo per il quale si è fatto rifornimento. 

Siamo comunque in attesa di ulteriori chiarimenti.

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Roberto Mazzanti – Commercialista

Rag. Natascia Prencisvalle

 


Sas estinta? Niente più imposte

Continua la scia di pronunce a favore dell’estinzione della società, in questo caso una s.a.s., anche in presenza di debiti non pagati.

All’oramai lunga serie si aggiunge in questi giorni anche la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che ha statuito quanto siano illegittime le iscrizioni a ruolo e le successive notifiche delle relative cartelle, quando il destinatario sia una società di persone cancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta, secondo i recenti principi civilistico/societari.

La sentenza merita particolare attenzione per una serie di motivi:

  1. l’importanza della Commissione Tributaria (Lombardia) in virtù delle dimensioni economiche regionali; perciò questa sentenza sarà certamente un ulteriore “spina nel fianco” del Fisco;
  2. perchè tratta di una società di persone e non di una società di capitali. Infatti,  mentre per le seconde il principio dell’estinzione a seguito della cancellazione, pur in presenza di passività, è statuita da una precisa norma del Codice Civile, per le prime non è così. Il principio viene applicato anche ad esse in via interpretativa e non normativa; in pratica: lo statuisce la Giurisprudenza e non la Legge;
  3. perchè ha statuito che l’estinzione della società, e quindi la nullità del processo, è rilevabile dal Giudice in qualsiasi stato e grado del giudizio e non necessariamente su istanza di parte ed anche senza di essa;
  4. perchè parifica la nullità della notifica alla società a quella effettuata nei confronti dell’ultimo suo legale rappresentante (amministratore- liquidatore). Questo perchè – dicono – non c’è nessuna successione società/legale rappresentante; perciò la società si estingue senza lasciare nessuno al suo posto. Nemmeno l’ultimo liquidatore o amministratore. Anche questo non è un principio consolidatissimo, per cui aumenta il peso specifico della pronuncia dei giudici milanesi.

Tutto questo però non comporta un’assenza di responsabilità personale dei soci, accomandatari, se i debiti non erano ignorati al momento della cancellazione della società. Anzi, anche nel caso lo fossero i soci accomandatari sarebbero comunque tenuti a pagare il debito, sempre che questo sia legittimamente riferibile alla ex società. Lo hanno detto anche i giudici milanesi, richiamando le norme di legge (art.2312, codice civile, secondo comma). Se invece non erano ignorati, ne possono rispondere anche i liquidatori o gli ultimi amministratori – a titolo di colpa. Gli accomandanti in buona fede, invece, sono estranei ad ogni problematica.

Tutto questo vale per i soci illimitatamente responsabili ma non per la società in quanto tale. La sas resta estinta per sempre.

C.T.R. LOMBARDIA – sentenza n.79/8/11.

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Roberto Mazzanti – Commercialista

Contenzioso Tributario – il contributo unificato – il parere degli esperti

La nostra indagine sul contributo unificato nel campo del contenzioso tributario ha coinvolto anche alcuni amici di Econ-Test, facenti parte del gruppo “Il Salotto del Diritto d’Impresa” su LinkedIn.

Abbiamo chiesto un’opinione all’Avv. Maria Cristina Forgione che ha cortesemente e prontamente argomentato in questi termini: “Penso – e questo è ciò che dice la commissione tributaria di Como e secondo me anche la giusta interpretazione della legge – che (anche in attesa della circolare esplicativa del Ministero sull’art. 37 comma 7 del DL 98/2011) che il contributo unificato dovrebbe essere applicato sui ricorsi notificati successivamente all’entrata in vigore della “manovra correttiva” e quindi a decorrere dallo scorso 7 luglio. Pertanto, se il professionista ha notificato il ricorso introduttivo di primo grado o l’ appello (nb. il contributo unificato va pagato per ogni grado di giudizio) entro il 6 luglio, sull’originale dell’atto ha già applicato il bollo e pertanto nessun contributo è dovuto; – se il ricorso è stato notificato dal 7 luglio (a nulla rilevando la costituzione in giudizio), occorre pagare il contributo unificato.”

Dello stesso parere la dott.ssa Licia Gozzi, che sostiene:

“A mio parere l’interpretazione del Sole 24 ore é corretta. Le parole controversie instaurate non si riferiscono al processo tributario, per il quale vale invece l’espressione “ricorsi notificati”. Quindi, se la notifica del ricorso all’Ufficio é anteriore al 7 luglio, non rientra nella nuova disciplina del contributo unificato.”  E aggiunge: ” Personalmente mi fido poco delle interpretazioni delle singole commissioni,  che a volte seguono un indirizzo arbitrario. Dalla lettura della norma e dai primi commenti a me pare che la questione sia in questi termini: se la notifica all’Ufficio impositore del ricorso o dell’appello é effettuata fino al 6/7, valgono le vecchie regole (marca da  bollo ogni 4 pagine, ecc.), indipendentemente da quando avviene la costituzione in giudizio. Se invece la notifica all’ente é effettuata dal  7/7 in poi, occorre pagare il contributo unificato indicando anche nell’atto il valore della controversia.” 

A questo punto abbiamo chiesto come mai si ritenga il 7 luglio, e non il 6, la data di entrata in vigore del contributo unificato sui processi tributari, dato che la norma entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio; ecco che cosa ci hanno riferito le due professioniste in risposta a questa nostra domanda:

“Diciamo allora che il dubbio non dovrebbe esserci, anche se il 7° comma non è propriamente uno specchio cristallino ? Ok. Resta sempre da capire perchè dite che la manovra entra in vigore dal 7 luglio, visto che è stata pubblicata il 6 e il testo normativo ha stabilito la propria vigenza a partire dal giorno stesso della pubblicazione. Forse perchè il 7° comma dell’art. 37 usa il termine “successivamente all’entrata in vigore” ? “

dott.ssa Licia Gozzi = “Esatto, l’art. 37 comma 7 del DL 98/2011 stabilisce l’efficacia dai ricorsi/appelli notificati successivamente al 6/7.”

Avv. Maria Cristina Forgione = “anche per me”

ULTIMO MINUTO!    Riceviamo inoltre in questo momento (ore 17.30) dal Collega Saverio Cinieri, questa nota:

MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Roma, 7 luglio 2011
Prot. n. 11350
Ai Direttori degli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie Regionali e di II° grado di Trento e Bolzano
Ai Direttori degli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie Provinciali e di I°
grado di Trento e Bolzano
LORO SEDI

OGGETTO: introduzione contributo unificato nel processo tributario -prime linee guida per l’applicazione.
Si rende noto che l’art. 37, comma 6, lettera t), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato in G.U. – serie generale – n. 155 del 6 luglio 2011, ha previsto l’applicazione del contributo unificato al processo tributario, introducendo il comma 6-quater all’art. 13 del DPR 30 maggio 2002, n. 115.
Contestualmente, l’art. 260 del citato DPR. n. 115/2002, che disciplinava l’applicazione dell’imposta di bollo sui ricorsi tributari, è stato abrogato.
In particolare, il citato comma 6-quater dell’articolo 13 stabilisce che l’importo del contributo è determinato in base al valore della controversia, secondo una progressività per scaglioni di valore.
Per la definizione del “valore della controversia” si rinvia alle disposizioni contenute nell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; tale valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nelle ipotesi delle prenotazione a debito.
Il contributo deve essere calcolato in base alla seguente tabella:
VALORE DELLA CONTROVERSIA CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO
Fino 2.582,28 euro 30 euro
Superiori a 2.582,28 e fino a 5.000 euro 60 euro
Superiori a 5.000 e fino a 25.000 euro 120 euro
Superiori a 25.000 e fino a 75.000 euro 250 euro
Superiori a 75.000 e fino a 200.000 euro 500 euro
Superiori a 200.000 euro 1.500 euro
Inoltre, il nuovo comma 3-bis dell’art. 13 del DPR 115/2002 prevede una maggiorazione pari alla metà del contributo unificato dovuto, qualora all’atto della presentazione del ricorso non venga indicato anche uno solo dei seguenti dati:
– Indirizzo di posta elettronica certificata, anche nel caso in cui ricorso venga presentato da un difensore abilitato;
– Codice fiscale della parte ricorrente. 

Quanto poi all’ambito di applicazione temporale della norma in parola, si sottolinea che il comma 7 dell’articolo 37 del decreto legge n. 98/2011, dispone che il contributo unificato si applica ai ricorsi notificati, ai sensi del D.Lgs. 546/1992, successivamente alla data pubblicazione del citato decreto legge, vale a dire a quelli notificati dal 7 luglio 2011. 


Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 115/2002, con l’introduzione del nuovo regime delle spese di giustizia nel processo tributario, il controllo in ordine alla dichiarazione del valore ed al pagamento del contributo unificato è posto in capo ai funzionari di codesti Uffici. 
Circa le modalità di pagamento del contributo unificato, si fa presente che l’articolo 192 del più volte citato DPR. n. 115/2002, prevede la possibilità di corrispondere gli importi dovuti mediante: 
1. versamento ai concessionari utilizzando il modello F23, codice tributo 941-T. Il versamento può essere effettuato anche telematicamente; 
2. versamento presso gli uffici postali utilizzando l’apposito conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria dello Stato competente per provincia; 
3. versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. 
Le suddette modalità di pagamento prevedono, comunque, il rilascio di una ricevuta da allegare al ricorso al momento del deposito. 
Sulla base di quanto sopra rappresentato, codesti Uffici di segreteria dovranno riscontrare, per i ricorsi notificati dal 7 luglio 2011, che il contribuente/difensore abbia provveduto all’indicazione del valore della lite mediante apposita dichiarazione. Tale ultima dichiarazione dovrà risultare anche nei ricorsi introdotti dagli enti impositori, ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato. 
Tenuto conto dell’immediata operatività delle nuove disposizioni di legge e al fine di dare massima diffusione della nuova normativa ai contribuenti e ai loro difensori, si invitano codesti Uffici a vigilare che al momento del deposito del ricorso, quest’ultimo contenga la regolarizzazione del pagamento del contributo. 
Tanto premesso, si invitano i Direttori delle segreterie in indirizzo alla scrupolosa osservanza delle prime istruzioni impartite con la presente nota, precisando sin d’ora che, a breve, verranno fornite ulteriori istruzioni di dettaglio circa l’applicazione e il recupero del contributo unificato. 
IL DIRETTORE 
Fiorenzo Sirianni 


(gentilmente inviato dal Collega Saverio Cinieri de Il Commercialista Telematico)

 

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Roberto Mazzanti – Commercialista

Rag. Natascia Prencisvalle

 

Niente garanzie per fare pace con il Fisco: il decreto legge 98 abolisce le fideiussioni

Il decreto legge 98 del 06.07.2011, entrato in vigore il giorno stesso, ha abolito le fideiussioni in alcune procedure che servono che chiudere una possibile od effettiva controversia fiscale: accertamento con adesione, acquiescenza all’accertamento e conciliazione giudiziale.

Gli effetti sulla conciliazione giudiziale, procedura che consente di evitare il proseguimento di una lite già radicata in Commissione Tributaria Provinciale, sono i seguenti: se le rate successive alla prima ammontano a più di 50 mila euro non è più necessaria la prestazione di una fideiussione per effettuare il pagamento rateale (massimo di 8 rate trimestrali di pari importo). La novità non si può applicare alle conciliazioni già perfezionate alla data del 6 luglio 2011.

Gli effetti sull’accertamento con adesione, fase che consente di evitare una possibile lite, concordando con l’Ufficio un imponibile, sono identici: non necessita alcuna garanzia, anche se l’importo delle rate da versare successivamente alla prima supera la soglia dei 50 mila euro.

Gli effetti sull’acquiescenza all’accertamento, ossia l’accettazione pura e semplice di quanto stabilito dall’Ufficio, sono uguali a quanto detto fin qui.

Un fatto indubbiamente positivo, che speriamo resti e non venga cancellato in sede di conversione in legge della manovra, cosa che dovrebbe avvenire entro questo fine settimana.

 

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Roberto Mazzanti – Commercialista 

Rag. Natascia Prencisvalle 

Contenzioso Tributario – il contributo unificato – dubbi sulla sua applicazione

Il Decreto Legge 98 del 06.07.2011 all’art.37, comma 7, dice che:

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche’ ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 Bene. Sembra allora evidente che se il contribuente ha notificato il ricorso il 30 giugno 2011 all’Ufficio e si costituisce in giudizio entro il 30 luglio 2011, presso la Commissione Tributaria Provinciale, al momento della costituzione in giudizio deve applicare il Contributo Unificato, perchè è solo con quell’atto che si instaura la controversia e non con la notifica del ricorso all’ufficio, alla quale potrebbe anche non fare seguito la costituzione in Commissione.

Il Sole 24 Ore di oggi, invece, nel rispondere ai quesiti dei lettori, afferma che il contributo unificato si applica solo a partire dai ricorsi notificati all’Ufficio (o spediti o consegnati) dopo il 6 luglio.

Un abbaglio del quotidiano ? Può essere. 

Ma attenzione, secondo noi, invece, la corretta applicazione della norma  – interpretata letteralmente – impone di applicare il contributo anche se il ricorso è stato notificato prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge 98 (6 luglio) purchè la costituzione in giudizio avvenga dopo di essa.

Non avrebbe altrimenti senso la frase. “alle controversie instaurate, nonchè ai ricorsi notificati…..”.  Specialmente quel “nonchè” starebbe li inutilmente, secondo noi.

In ultima analisi: a nostro parere si è voluto colpire da subito e tutto, anche quelle controversie i cui presupposti sono anteriori al 6 luglio ma il cui radicamento in Commissione è successivo.

Personalmente, riteniamo che sarebbe stato equo e razionale far decorrere i 15 giorni di vacatio legis ed iniziare ad applicare il contributo unificato dal 21 luglio e solo dai ricorsi notificati da quella data in poi. Ma l’equità e la razionalità sono concetti rari in campo tributario, da tanto tanto tempo…..

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Rag. Natascia Prencisvalle

Roberto Mazzanti – Commercialista

 

 

Nuovo seminario: a Mantova il 23 luglio. Centrale dei rischi – Tutelare il patrimonio di società e soci

Il prossimo seminario gratuito di Econ-Test si terrà a Porto Mantovano (MN) il 23 luglio prossimo, sabato, con inizio alle 9.30.

La sede sarà in Via Bechelet 10/12 (Bancole) – PORTO MANTOVANO, gentilmente ospitati dalla ditta Clima Service.

Il programma dei lavori:

  • PIANIFICAZIONE FINANZIARIA – come migliorare la centrale dei rischi in 10 mosse (Nicola Zambello)
  • SOCIETA’ – rischi e tutele del patrimonio di società e soci (Roberto Mazzanti)

Naturalmente grande spazio sarà lasciato anche ai quesiti dei partecipanti per approfondire al meglio i temi che tratteremo insieme a voi.

Appuntamento al 23 luglio, alle 9.30!

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Econ – Test

il Decreto Sviluppo (70/2011) è stato convertito in legge – la sintesi

Il decreto 70/2011 è appena stato convertito in legge. Eccovi la sintesi, tratta da Diritto e Diritti:

  1. non è presente la norma sulla concessione del diritto di superfice sulle spiagge, per gli operatori turistici – se ne parlerà in separata sede;
  2. anche con la compravendita immobiliare si potrà evitare la comunicazione di cessione del fabbricato (antiterrorismo) in quanto assorbita dal rogito notarile;
  3. scende ad un terzo la percentuale di imposte riscosse provvisoriamente a seguito di ricorso in Commissione Tributaria (contenzioso tributario);
  4. Sistri – per le società che hanno meno di dieci dipendenti il termine dovrà essere individuato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e comunque non prima del 1 giugno 2012;
  5. aumentano le possibilità di rinegoziazione dei mutui prima casa.

Non appena avremo il testo pubblicato nella Gazzetta Uffciale ne daremo notizia.

Fonte: Diritto e Diritti.

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Roberto Mazzanti – Commercialista 

Decreto legge 98 del 6 luglio: la manovra estiva – le parti immediatamente operative

Il decreto legge è stato pubblicato il 6 luglio e alcune disposizioni sono entrate in vigore il giorno stesso.

Vediamo quali:

  1. aumento Irap per banche e assicurazioni (art.23)
  2. scende al 4% la ritenuta sui bonifici per il pagamento delle spese di ristrutturazione edilizia (art.23)
  3. facilitate le definizioni agevolate del contenzioso con gli uffici fiscali, soppresse le garanzie fideiussorie in molti casi (art.23)
  4. sanatoria partite iva “dimenticate” aperte dopo la cessazione effettiva dell’attività – entro il 6 ottobre (art.23)
  5. soppressa la ricevuta fiscale per le attività di locazione di autoveicoli – nuove modalità di emissione della fattura (art.23)
  6. in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l’azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalita’ complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art.23)
  7. regime di vantaggio fiscale per coloro che iniziano una vera nuova attività (art.27) (si parla di “giovani” ma non si specifica l’età massima)
  8. contributo unificato obbligatorio per le controversie tributarie instaurate a partire dal 6 luglio (art.37).
  9. ravvedimento brevissimo; se si versa entro 14 giorni dalla scadenza, si può rimediare all’adempimento omesso con una sanzione ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; dal 15° giorno questa sale al 3%.

Questo è quanto è dato comprendere dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

Anticipiamo inoltre che per quanto riguarda il Sistri, le società (ma perchè non anche le ditte?) con meno di 10 dipendenti vedranno slittare l’applicazione obbligatoria del nuovo sistema quanto meno al 1 giugno 2012.

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Rag. Natascia Prencisvalle – Econ-Test

Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ- Test

Tasso ufficiale BCE al 1,5%

Tasso di riferimento all’1,5% dal 7 luglio 2011.

Bisogna dare atto alla Banca Centrale Europea di avere del coraggio. Stroncare l’inflazione ad ogni costo, anche quello di appesantire la zavorra degli interessi passivi a carico delle aziende delle economie che – piano pianetto – stanno uscendo dalla crisi, o ne sono appena uscite, sembra l’obiettivo primario nell’Europa delle monete. 

Ci vuole coraggio. Come ne occorre per pigliare a pesci in faccia Moody’s, accettando le obbligazioni pronti contro termine del Portogallo, dopo che l’agenzia di rating (a proposito, ma queste agenzie che credibilità hanno, davvero ?) aveva appena finito di classificare quel paese come spazzatura o poco più….

Bene. Ma in termini di maggiori interessi passivi, quanto costerà realmente alle nostre aziende la mossa della Bce ?  

Si spera meno di quanto non sarebbe costato il rialzo continuo dei prezzi per gli acquisti di beni e servizi. Si spera, ovviamente, perchè non crediamo che il costo petrolifero sarà contenuto dalla manovra di Trichet. Semmai, sarà ancora più penalizzato il ricorso al credito. 

In cambio, dovremmo avere tutti un potere di acquisto un po’ più salvaguardato, dato che con l’aumento dei tassi le imprese e le famiglie tendono a indebitarsi il meno possibile, a contenere le spese inutili e quindi – di conseguenza – a spegnere in anticipo la tendenza al rialzo della domanda e dei prezzi di tutta l’economia.

Ma è sempre una questione di misure; quindi speriamo che questo aumento contribuisca si a spegnere l’inflazione ma non a soffocare troppo la ripresa. Almeno dove questa esiste…..

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Nicola Zambello – Revisore Contabile – Econ-Test

Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test