Il prestito bebè; gli aiuti per i genitori previsti dal Dipartimento per la famiglia

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha previsto l’erogazione di un prestito fino a 5.000 euro ai genitori di bambini nati o adottati nel triennio 2009-2011.

La domanda dev’essere presentata entro il 30 Giugno dell’anno successivo alla nascita o all’adozione del bambino compilando presso la banca aderente il modulo.

Il prestito, erogato a tasso agevolato, potrà essere restituito in 5 anni e non è vincolato a limitazioni di reddito.

Per avere maggiori informazioni e l’elenco della banche aderenti si può consultare il sito www.fondonuovinati.it .

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Eleonora De Biaggi – Consulente del Lavoro – Econ-Test

Codice del Turismo – i contratti per il turismo organizzato

Il nuovo Codice del Turismo riordina e prescrive forme particolari per i contratti relativi al “turismo organizzato”.

Ma che cosa s’intende per “turismo organizzato”? Ci si riferisce ai pacchetti turistici che hanno per oggetto:

  • viaggi
  • vacanze
  • circuiti “tutto compreso”
  • crociere turistiche

e che combinino tra loro almeno due elementi tra: il trasporto, l’alloggio ed i servizi turistici “non accessori” ad uno dei primi due. Il termine “non accessori” va inteso nel senso che questi servizi devono comunque essere importanti per il turista, per la soddisfazione delle sue esigenze ricreative….

Prevediamo che non sarà sempre facile distinguere tra accessori e non accessori, vista l’ambiguità di questa frase.

Un esempio di servizio non accessorio al trasporto o all’alloggio, potrebbe essere la possibilità di godere gratuitamente di una serie di escursioni in barca o di facilitazioni per frequentare la spiaggia o una serie di pranzi presso un determinato ristorante.

Bene. Date le definizioni, ora spostiamoci sui principali elementi che devono possedere i contratti relativi al turismo organizzato (l’elenco completo è disponibile nell’Area Riservata del nostro sito internet):

  1. devono essere redatti per iscritto; la legge non parla di nullità in caso contrario ma si può ricavare “dal sistema”;
  2. una copia di essi dev’essere rilasciata al turista;
  3. devono contenere la destinazione, la durata, data di inizio e data di conclusione della vacanza;
  4. occorre indicarvi la denominazione e tutti i dati dell’organizzatore del pacchetto, compresi gli estremi della sua autorizzazione;
  5. il prezzo del pacchetto, compresi i diritti, le tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e imbarco e gli altri oneri a carico del turista;
  6. tutti i mezzi e le caratteristiche del trasporto e l’assicurazione a copertura dei rischi.

Al turista deve poi essere rilasciato un opuscolo informativo con i dettagli del pacchetto acquistato.

Il formulario relativo a questi contratti è a disposizione degli utenti registrati nell’Area Riservata.

Econ-Test è a disposizione degli operatori turistici per l’assistenza contrattuale in materia.

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Dott.Luca Zambello – Econ-Test

Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

 

 

Cedolare secca e agenzia immobiliare – il conflitto

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.26 del 1° giugno 2011 ha stabilito che se il proprietario affida il proprio appartamento all’agenzia immobiliare, per l’affitto a turisti, l’opzione per la cedolare secca è possibile, a patto che l’agenzia operi come mera intermediaria.

Da questa frase, non molto chiara, par di capire che se l’agenzia opera direttamente nei confronti dei turisti attraverso mandato senza rappresentanza, ottenuto “a monte” dal proprietario, essendo costretta a fatturare agli stessi i canoni maggiorati dell’Iva al 10%, il proprietario/mandante dell’agenzia non possa optare per la cedolare secca. 

Invece, nel caso opposto, ossia quando l’agenzia dovesse operare attraverso mandato con rappresentanza, l’opzione sarebbe possibile.

Questo perchè:

  1. nell’ipotesi del mandato senza rappresentanza, l’agenzia immobiliare opera in nome proprio ma per conto del mandante;
  2. nell’ipotesi del mandato con rappresentanza, invece, l’agenzia opera in nome e per conto del mandante.

Quindi, nell’ipotesi n.1 l’agenzia non si atteggia come mera intermediaria, tant’è che non percepisce una provvigione in senso tecnico ma una differenza positiva tra affitti incassati dai turisti ed affitti riversati al proprietario/mandante.

Mentre invece nell’ipotesi n.2, l’agenzia è solo una rappresentante della proprietà/mandante e quindi la sua sottoscrizione in calce ai vari contratti di locazione nei confronti dei turisti è operata in nome e per conto altrui e fa si che le obbligazioni si riflettano immediatamente nel patrimonio del mandante/proprietario e non prima  in quello dell’agenzia e poi, attraverso il riversamento, in quello del proprietario/mandante.

In sostanza: si scrive agenzia ma si legge proprietario.

Riepilogando: se l’agenzia opera attraverso mandati con rappresentanza, il proprietario dell’immobile può optare per la cedolare secca nel modello Unico (o 730) 2012. Nel caso in cui il mandato non sia munito di rappresentanza, l’opzione per la cedolare non si può fare ed il canone va a tassazione ordinaria.

Questa tesi, espressa solo attraverso una circolare, non ci vede d’accordo, per una serie di motivi:

  1. anche attraverso il mandato senza rappresentanza non siamo fuori dall’intermediazione, bensì dentro ad una sua diversa modalità di espressione;
  2. il mandato di questo tipo non è un obbligo di sublocare; l’agenzia affitta a nome suo ma per conto altrui: quindi intermedia e non subaffitta;
  3. il decreto legislativo 23 del 2011 ed il provvedimento del 7 aprile 2011 del Direttore dell’Agenzia non avevano posto limiti di questo genere; la circolare va quindi oltre il dettato di una norma, fatto non consentito in diritto;
  4. l’applicazione dell’Iva non verrebbe comunque meno, anche nel caso in cui il proprietario mettesse in cedolare i canoni incassati;
  5. l’agenzia è obbligata a comportarsi come sopra nelle locazioni a turisti, in virtù delle leggi regionali in materia di turismo, presenti oramai in molte Regioni, che considerano l’agenzia come un’impresa turistica (in Emilia Romagna vedere legge 16/2004), senza considerare le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate in tale ambito. Non si tratta perciò di scegliere se assumere un mandato con rappresentanza o senza, ma di un obbligo di legge ad agire senza rappresentanza. Si crea quindi una disparità di trattamento tra il proprietario dell’immobile sito in una Regione che non obbliga le agenzie a comportarsi in un determinato modo, e quello che invece possiede l’immobile in un’altra Regione. Il che sarebbe incostituzionale.

Questa è la nostra opinione; tuttavia, fino a che non sarà dimostrata la nostra ragione consigliamo prudenza nelle scelte operative e di tener conto del quadro attuale, onde evitare rischi inutili, spesso per pochi euro di differenza.

 

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Rag. Natascia Prencisvalle – Econ-Test

Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

 

Codice del Turismo – le vacanze a lungo termine

(il 21 giugno è stato pubblicato lo studio sulla multiproprietà)

Il Codice del Turismo ridisegna il settore della “vacanza a lungo termine”.

Per contratto relativo ad un prodotto per vacanze a lungo termine s’intende un rapporto in base al quale il consumatore/turista acquista il diritto a sconti, vantaggi e altro, relativamente ad un alloggio, separatamente o insieme al viaggio o ad altri servizi; sempre per un periodo superiore ad un anno.

Nota bene: nel calcolo della durata del contratto si deve tener conto di ogni clausola o disposizione che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga. 

A differenza dell’ipotesi della multiproprietà, dove si acquista il diritto pluriennale a diversi soggiorni annuali in un dato luogo, nel contratto relativo ad una vacanza a lungo termine, si usufruisce per più anni di una serie di vantaggi collegati ad un alloggio – magari acquisito in multiproprietà – unitamente o meno al viaggio o ad altri servizi. 

Un esempio di prodotto per vacanza a lungo termine, potrebbe essere il seguente:

Tizio vuole andare al mare in un determinato appartamento per diverse stagioni; l’agenzia immobiliare gli propone la possibilità – collegata a quell’appartamento – di utilizzare per tutto il periodo di vacanza un ombrellone in prima fila presso uno stabilimento balneare convenzionato, in modo assolutamente gratuito, a patto che sottoscriva un contratto di locazione per almeno 3 stagioni estive.

Il vantaggio collegato a quell’appartamento è un prodotto per vacanza a lungo termine, perchè:

  1. è inerente a più stagioni estive, esattamente 3; 
  2. è collegato a quel dato appartamento.  

Per cui il contratto relativo a questo tipo di operazione dev’essere redatto sul tipo del Formulario 1, che noi abbiamo inserito nell’Area Riservata di questo sito, a disposizione degli utenti registrati.

Inoltre deve possedere determinate caratteristiche, come abbiamo descritto nella Presentazione del Codice (formato ppt), anche questa a disposizione nell’Area Riservata.

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

Dott.Luca Zambello – Econ-Test

 

 

Codice del Turismo – la multiproprietà

Entra in vigore oggi il nuovo Codice della legislazione statale sul Turismo.

Diciamo subito che non si tratta di una rivoluzione ma di un assestamento. 

Ma c’è qualche curiosità degna di nota e soprattutto c’è l’ambizione di offrire al turista un quadro giuridico di riferimento e di maggior tutela, attraverso la previsione di nuovi contratti in materia.

In questo primo lavoro, perchè altri verranno pubblicati nei prossimi giorni, noi tratteremo delle linee essenziali del Codice in materia di contratto di multiproprietà. 

Partiamo dalle definizioni: la multiproprietà.

Per ” contratto di multiproprieta'” s’intende quello che attribuisce al turista il diritto di godimento su uno o piu’ alloggi, per il pernottamento per piu’ di un periodo di occupazione, e con durata complessiva SUPERIORE a 1 anno.

Per ” periodo di occupazione” crediamo si possa intendere la settimana, la quindicina o il mese di vacanza. Quindi la multiproprieta’ è il diritto – ultrannuale – di passare almeno due periodi di vacanza all’anno, nella struttura prescelta. La quale non necessariamente dev’essere un immobile. 

Nota bene: nel calcolo della durata del contratto si deve tener conto di ogni clausola o disposizione che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga. Quindi, anche il contratto inizialmente inferiore all’anno puo’ diventare soggetto a questa legge se, in virtu’ delle proroghe tacite o espresse, la durata va poi a superare l’anno!

Non è una questione di proprietà immobiliare, ma di un diritto pluriennale a trascorrere ripetutamente una vacanza in una determinata struttura, per almeno due periodi nell’arco di 12 mesi.

Il contratto che il turista deve vedersi proporre deve essere assolutamente redatto in forma scritta, altrimenti sarebbe nullo. Il turista inoltre deve sapere che dispone del diritto:

  1. ad un’accurata informativa precontrattuale 
  2. di recesso, da esercitarsi in modo particolarmente dettagliato
  3. di chiarezza circa gli acconti ed il trattamento economico
  4. alla doppia lingua nella stesura del contratto

Va poi tenuto in grandissima considerazione il fatto che sono nulle tutte le clausole che fanno rinunciare il turista ai diritti che per legge gli spettano, così come sono nulle tutte le disposizioni che escludono o limitano la responsabilità dell’impresa turistica o dell’operatore professionale.

Per gli utenti che si sono registrati nell’area riservata sono già a disposizione i formulari per i nuovi contratti e la presentazione in Power Point della sintesi del nuovo Codice del Turismo!                                                                                                                                

Econ-Test è a disposizione degli operatori per tutte le informazioni sul nuovo contratto di multiproprietà.

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Dott. Luca Zambello – Econ-Test

Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

 

 

 

 


Contribuente e Fisco: la lotta continua. Dichiarazione rettificativa pro-contribuente

La possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi a favore del contribuente, anche oltre il termine “classico” dell’anno successivo (termine di presentazione del modello Unico relativo all’anno successivo a quello che si vuole rettificare), continua ad essere sull’onda delle alterne sentenze e delle controverse prese di posizione, a favore ora dell’una ora dell’altra tesi.

Il Fisco è attestato sulla linea “termine massimo per la dichiarazione rettificativa coincidente con quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo” e istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento da correggere. 

Giurisprudenza e dottrina sono tutt’ora divise sulla corretta interpretazione del famoso comma 8 del D.P.R. 322/98, che consente di presentare la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del 4° anno successivo, per “correggere errori ed omissioni”.

A favore della tesi secondo cui si può aprofittare del termine quadriennale:

  1. Cassazione 28.02.2011 n.4776
  2. Cassazione 31.01.2011 n.2226
  3. Commissione Tributaria Provinciale Milano 26.01.2011 n.21
  4. Commissione Tributaria Regionale Puglia 28.10.2010 n.116/9/10
  5. Cassazione n.18076/2008
  6. Cassazione Sezioni Unite del 25.10.2002 n.15063

Contro la stessa tesi, ed a favore di quella sostenuta dal Fisco, invece:

  1. Cassazione 02.03.2004 n.4238
  2. Cassazione Sezioni Unite del 06.12.2002 n.17394

Bene. Come si vede, oramai è maggioritaria la tesi orientata al maggior termine, in favore del contribuente.

Da qualche settimana si può annoverare tra lo schieramento pro-contribuente anche la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che con la sentenza 17.05.2011 n.63/21/11 ha sostenuto che:

  1. il contribuente può presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre del 4° anno successivo (a quello in cui la dichiarazione da correggere è stata presentata) con successivo invio di un’istanza di rimborso del maggior credito o del minor debito che ne risulta;
  2. l’Ufficio delle Entrate deve segnalare al contribuente le modalità per recuperare le imposte versate in eccesso, altrimenti viola le disposizioni dello Statuto del Contribuente.

La novità della pronuncia della C.T.R. Veneto sta nel secondo punto: l’Ufficio che tace e non collabora con il contribuente, si comporta in modo non corretto, violando il principio di buona fede fissato dall’art.10 della legge 27.07.2000 n.212, altrimenti nota come “Statuto del Contribuente”.

Naturalmente, la dichiarazione rettificativa espone comunque il contribuente alle sanzioni per aver presentato a suo tempo una dichiarazione errata, minimo 258 euro max 2.065 euro. Ma spesso ne vale la pena.

E anche questo va segnalato al contribuente in buona fede, da parte di un’Amministrazione che dev’essere altrettanto in buona fede.

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

Bilancio: il differimento della sua approvazione a Giugno è una questione interna

Il differimento dell’approvazione del bilancio fino al mese di Giugno, dove questo sia previsto dallo Statuto della società e sia giustificato da ragioni obiettive, ma anche se così non fosse, come vedremo di seguito, è un fatto interno della società.

Vale a dire che non spetta alle Camere di Commercio accertare se le ragioni della proroga siano tra quelle previste dal Codice.

La norma che consente il differimento a 180 giorni, infatti, è un presidio a tutela dei soci e non dei terzi.

Il ritardo ingiustificato nell’approvazione del bilancio, quando avrebbe potuto essere proposto ai soci in Aprile invece che più tardi, può danneggiare – in effetti – solo i soci (ritardata distribuzione dividendi, per esempio) e nessun altro soggetto che abbia a che fare con la società. 

Non il Fisco, dato che comunque le imposte vanno versate in termini rigidi, sia stato approvato o meno il bilancio.

Non il Registro delle Imprese, il quale comunque riceve il bilancio in un termine previsto dalla legge; si potrebbe obiettare che l’art.2630 del Codice Civile sarebbe applicabile all’ingiustificato differimento, qualora a posteriori si rivelassero pretestuosi i motivi della proroga. Io penso che questo non sia l’ambito di applicazione della sanzione prevista dal 2630. Va ricordato prima di tutto che si tratta di una norma di carattere penale. Quindi non si può applicare in via analogica in malam partem, cioè a sfavore del cittadino. Essendo una norma di carattere penalistico, dev’essere applicata solo in via tassativa e quindi solo a ritardi rispetto a termini previsti dalla legge e non per “irragionevoli valutazioni” o per “fittizie motivazioni” adotte dagli amministratori per spostare le operazioni di bilancio di 60 giorni. Prima di tutto: chi stabilirebbe quando si tratta di irragionevolezza e quando di fittizietà ? Le Camere di Commercio non devono avere questi compiti.  Per cui a mio parere personalissimo queste ultime possono sanzionare omissioni palesemente e certamente tali. 

Nelle società di certe dimensioni è il Collegio Sindacale a dover vigilare sul comportamento degli Amministratori; la dove il Collegio Sindacale non esiste, per via delle minori dimensioni societarie, è ad ogni singolo socio che compete un determinato potere di verifica e controllo. E in caso di colpa degli Amministratori il rimedio è quello dell’azione di responsabilità. Solo in questo caso – se alla fine venisse accertata la fittizietà delle ragioni della proroga a Giugno – la Camera di Commercio potrebbe intervenire in merito e sanzionare gli amministratori, ossia quando l’azione di responsabilità sia terminata sfavorevolmente per loro.

Per cui  non esiste motivo alcuno affinchè le Camere di Commercio siano investite di poteri diversi da quelli che hanno già.

Resta comunque necessario che ogni amministratore adotti il provvedimento di proroga dell’approvazione del bilancio solo quando necessario e quando non se può fare a meno; le ragioni sono quelle collegabili alla struttura e all’attività (oggetto) della società. E possono essere le più varie: 

  1. ritardata approvazione degli studi di settore (cosa oramai divenuta prassi costante)
  2. cambio dei sistemi informatici utilizzati in corso d’anno
  3. sostituzione degli impiegati addetti – licenziamento o dimissioni di personale
  4. malattia degli amministratori
  5. variazione del professionista incaricato
  6. ecc…ecc…

Spetta ai soci verificare quanto sopra e soltanto a loro. Le scelte degli amministratori devono rimanere fatti interni alle società, altrimenti si aprono scenari a mio parere non ammissibili e non previsti dal Codice Civile.

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

Prodotti difettosi, l’onere di rimozione sempre a carico venditore

Da questo momento in poi, il contratto di vendita  dovrà essere ancora più attento alla clausola di esonero da responsabilità del venditore, quando il consumatore provvede in proprio al montaggio del prodotto.

La Corte di Giustizia Ue ha fissato questo principio di diritto:

“il prodotto difettoso va sostituito a spese e cura del venditore; il quale dovrà sostenere anche le spese di rimozione del vecchio e di installazione del nuovo prodotto, anche se in base al contratto non era tenuto a montarlo, ed anche se a suo tempo sia stato il consumatore ad installarlo, sempre che quest’ultimo abbia agito in buona fede.”

In sostanza, non vale più la clausola di esonero da responsabilità del venditore, quando l’acquirente provvede ad installarsi il bene, con un “fai da te”.

Se il consumatore ha provveduto correttamente al montaggio, è in buona fede ed il prodotto comunque risulta difettoso, il negoziante deve:

  1. pagare le spese per la rimozione del prodotto difettoso;
  2. pagare le spese per l’installazione del nuovo prodotto;
  3. esonerare il compratore da ogni onere di sostituzione.

Allora come può attrezzarsi legalmente il negoziante, che a sua volta è stato rifornito dal produttore e che quindi molto spesso non ha colpe in merito alla difettosità del prodotto ?

Sarà necessario rivedersi gli accordi di fornitura con i vari produttori/fornitori e provvedere a cautelarsi, visti i nuovi sviluppi.

Ricordiamo che la sentenza è applicabile direttamente anche in Italia e che quindi da oggi in poi qualsiasi magistrato potrà rimettere il caso alla Corte di Lussemburgo. Per cui non va sottovalutata la portata della questione sollevata con la sentenza.

Econ- Test consiglia di provvedere ed è disponibile da subito per ogni consulenza in merito.

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

Dott. Luca Zambello – Econ-Test

 

 

Fondo patrimoniale: costituirlo dopo una verifica fiscale può essere reato

La Cassazione ha stabilito che il contribuente che costituisce il fondo patrimoniale subito dopo aver ricevuto una verifica fiscale, incorre nel reato di sottrazione fraudolenta, finalizzato alla sottrazione dei propri beni alla prevedibile esecuzione per il pagamento delle imposte dovute a seguito dell’accertamento tributario.

In termini più chiari: se metti da parte i beni di famiglia solo perchè prevedi che ti saranno pignorati, dopo che è iniziata una verifica presso la tua azienda, è come se cambiassi le regole del gioco a partita cominciata.

E questo configura il reato di sottrazione fraudolenta, dato che il fondo patrimoniale – a quel punto – non viene più usato per “scopi nobili” ma solo per salvarsi dall’esecuzione fiscale.

Sotto questo atteggiamento è anche evidente la convinzione di perdere la partita con il Fisco, nel senso che magari si sa di non aver strumenti per dimostrare la propria innocenza tributaria.

Ad ogni modo, il fondo patrimoniale è un mezzo di tutela dei beni che vede beneficiari i bisogni della famiglia; se viene costituito senza valide ragioni se non quella di sottrarsi ai propri doveri fiscali, diviene un atto viziato perchè simulato. Quindi annullabile- com’è accaduto nel nostro caso.

Il reato di sottrazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, se la somma sottratta sta tra i 50 mila ed i 200 mila euro; altrimenti la pena sale alla forbice successiva, da 1 a 6 anni, se la somma supera i 200 mila euro.

Cassazione 23986 del 15.06.2011

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

 

 

Redditometro: i notai confermano il nostro indirizzo: serve una contabilità familiare

Lo afferma anche il dott.Angelo Busani (Sole 24 Ore di oggi a pag.161) Notaio in Milano: quando chi paga non è colui o colei che risulterà intestatario dell’immobile o della quota societaria, c’è bisogno di conservare tutta la documentazione che potrà dimostrare – in futuro – la provenienza del denaro.

La regola d’oro che avevamo annunciato sul nostro sito, si conferma quindi adottabile e questo ci rallegra.

Allora non resta che prestare attenzione ai movimenti di denaro intra-parentali e in famiglia: non serve una “vera contabilità” questo è evidente; ma occorre accortezza e prudenza e soprattutto attenzione nella conservazione dei documenti.

Quando diciamo “contabilità di famiglia” vogliamo solo sintetizzare questo concetto.

Fonte: Sole 24 Ore – Dott. Angelo Busani – pag.35

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test