La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.26 del 1° giugno 2011 ha stabilito che se il proprietario affida il proprio appartamento all’agenzia immobiliare, per l’affitto a turisti, l’opzione per la cedolare secca è possibile, a patto che l’agenzia operi come mera intermediaria.
Da questa frase, non molto chiara, par di capire che se l’agenzia opera direttamente nei confronti dei turisti attraverso mandato senza rappresentanza, ottenuto “a monte” dal proprietario, essendo costretta a fatturare agli stessi i canoni maggiorati dell’Iva al 10%, il proprietario/mandante dell’agenzia non possa optare per la cedolare secca.
Invece, nel caso opposto, ossia quando l’agenzia dovesse operare attraverso mandato con rappresentanza, l’opzione sarebbe possibile.
Questo perchè:
- nell’ipotesi del mandato senza rappresentanza, l’agenzia immobiliare opera in nome proprio ma per conto del mandante;
- nell’ipotesi del mandato con rappresentanza, invece, l’agenzia opera in nome e per conto del mandante.
Quindi, nell’ipotesi n.1 l’agenzia non si atteggia come mera intermediaria, tant’è che non percepisce una provvigione in senso tecnico ma una differenza positiva tra affitti incassati dai turisti ed affitti riversati al proprietario/mandante.
Mentre invece nell’ipotesi n.2, l’agenzia è solo una rappresentante della proprietà/mandante e quindi la sua sottoscrizione in calce ai vari contratti di locazione nei confronti dei turisti è operata in nome e per conto altrui e fa si che le obbligazioni si riflettano immediatamente nel patrimonio del mandante/proprietario e non prima in quello dell’agenzia e poi, attraverso il riversamento, in quello del proprietario/mandante.
In sostanza: si scrive agenzia ma si legge proprietario.
Riepilogando: se l’agenzia opera attraverso mandati con rappresentanza, il proprietario dell’immobile può optare per la cedolare secca nel modello Unico (o 730) 2012. Nel caso in cui il mandato non sia munito di rappresentanza, l’opzione per la cedolare non si può fare ed il canone va a tassazione ordinaria.
Questa tesi, espressa solo attraverso una circolare, non ci vede d’accordo, per una serie di motivi:
- anche attraverso il mandato senza rappresentanza non siamo fuori dall’intermediazione, bensì dentro ad una sua diversa modalità di espressione;
- il mandato di questo tipo non è un obbligo di sublocare; l’agenzia affitta a nome suo ma per conto altrui: quindi intermedia e non subaffitta;
- il decreto legislativo 23 del 2011 ed il provvedimento del 7 aprile 2011 del Direttore dell’Agenzia non avevano posto limiti di questo genere; la circolare va quindi oltre il dettato di una norma, fatto non consentito in diritto;
- l’applicazione dell’Iva non verrebbe comunque meno, anche nel caso in cui il proprietario mettesse in cedolare i canoni incassati;
- l’agenzia è obbligata a comportarsi come sopra nelle locazioni a turisti, in virtù delle leggi regionali in materia di turismo, presenti oramai in molte Regioni, che considerano l’agenzia come un’impresa turistica (in Emilia Romagna vedere legge 16/2004), senza considerare le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate in tale ambito. Non si tratta perciò di scegliere se assumere un mandato con rappresentanza o senza, ma di un obbligo di legge ad agire senza rappresentanza. Si crea quindi una disparità di trattamento tra il proprietario dell’immobile sito in una Regione che non obbliga le agenzie a comportarsi in un determinato modo, e quello che invece possiede l’immobile in un’altra Regione. Il che sarebbe incostituzionale.
Questa è la nostra opinione; tuttavia, fino a che non sarà dimostrata la nostra ragione consigliamo prudenza nelle scelte operative e di tener conto del quadro attuale, onde evitare rischi inutili, spesso per pochi euro di differenza.
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Rag. Natascia Prencisvalle – Econ-Test
Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test