Contenzioso tributario: rivoluzionaria (in peggio) sentenza del Consiglio di Stato!

Consiglio di Stato sentenza 2881 del 12.05.2011:

“se l’atto viene consegnato ad una persona diversa dal destinatario, il termine per impugnarlo non decorre dalla successiva raccomandata – con cui si notifica al destinatario l’avvenuta consegna a persona diversa da lui – ma dalla data di consegna dell’atto a mani della persona “consegnataria”.

Tutto questo perchè l’art.60 dpr 600/73, lett. B-Bis, è stato interpretato in modo tale da ritenere ininfluente o facoltativa la pur prevista raccomandata con cui si deve informare il destinatario “legale” dell’atto, che questo è stato consegnato a un parente o al portiere o ad altra persona. In questo modo – ai fini dell’avvenuta notifica – si considera valida la data di consegna dell’atto e non quella successiva della ricezione della raccomandata al vero destinatario.

Quindi, i 60 giorni a disposizione per impugnare l’atto, non decorrono da quando il destinatario ce l’ha finalmente a disposizione, ma da una data precedente, in alcuni casi anche di parecchio. Questo può accorciare sensibilmente il tempo  disponibile per ricorrere.

Non solo: e se il destinatario non venisse mai a sapere che il consegnatario ha ritirato un atto per lui ? E’ possibile che il consegnatario, in partenza per le vacanze, si dimentichi di avvisarlo. E’ capitato già parecchie volte.

In questi casi il destinatario non è in grado di impugnare l’atto e deve ricorrere all’istituto della “rimessione in termini”, cosa però non sempre facile da ottenere.

Insomma, a mio parere, questa decisione del Consiglio di Stato sembra francamente molto criticabile e sicuramente non garantista. Anche perchè la legge – letteralmente – prevede la raccomandata al destinatario per informarlo della consegna ad altra persona. E allora che bisogno c’era di bypassare il testo normativo?

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ- Test

Costa cara l’assenza del difensore durante l’accertamento fiscale….

Cassazione sez.3 penale sentenza 21855 del 01.06.2011:

“le dichiarazioni spontanee rese dal contribuente ai verificatori, senza la presenza del difensore, possono essere legittimamente utilizzate nella fase delle indagini preliminari e per giustificare il sequestro preventivo per equivalente….ai sensi dell’art.350, comma 7, c.p.p.”

Nello specifico, il contribuente, senza che il proprio difensore fosse presente alla verifica tributaria, stava cercando di giustificare la disponibilità sui suoi conti correnti di una rilevante somma di denaro, non risultante dalla sua dichiarazione dei redditi, che la G.d.F. riteneva gli fosse stata elargita quale amministratore di una società immobiliare.

Le dichiarazioni rese in modo “libero” dall’indagato, sono state alla base del provvedimento di sequestro preventivo dei suoi beni.

Ma cosa dispone esattamente la norma citata dalla sentenza (art.350 codice procedura penale) ? Lo riportiamo di seguito:

<< c.p.p. art. 350. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall’articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell’art.384.

2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell’articolo 97 comma 3.

3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto.

4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell’articolo 97, comma 4.

5. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell’articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.

7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’articolo 503 comma 3.>>

 

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

Nicola Zambello – Revisore Contabile – Econ-Test


Cassazione garantista contro il Fisco: stop alle medie fantasiose!

Stop alle percentuali medie di ricarico, se la contabilità è regolarmente tenuta (Cassazione, sentenza 11985/2011 del 31.05.2011).

Lo dice la Cassazione, e non è la prima volta, per bloccare una certa “deriva” degli ultimi anni delle verifiche tributarie. Che spesso si accaniscono contro società in regola da un punto di vista contabile, congrue e coerenti con gli Studi di Settore, “inventandosi” (è il caso di dirlo) le medie di settore, ossia percentuali di ricarico fissate a tavolino, senza alcuna ponderazione scientifica, ma semplicemente assunte come ricarichi medi a cui l’azienda dovrebbe attenersi.

Spesso è un argomento a cui si ricorre quando non si ha di meglio a disposizione, pur di concludere positivamente una verifica. Non capita sempre ma va detto che ogni tanto succede….purtroppo.

Ardore e inesperienza di alcuni verificatori possono portare a conclusioni affrettate, pur di scrivere qualcosa….

A questo mette uno STOP la Cassazione, che stavolta si mostra garantista, affermando che non si può ricorrere a questo tipo di congetture, in presenza di una contabilità regolare e di una condotta ineccepibile della società. Ma questo vale anche per gli altri contribuenti, che società non sono….

Abbiamo avuto in passato sentenze di segno contrario, va detto anche questo, ma salutiamo con favore un passo in avanti verso il garantismo.

Anche perchè premia gli onesti e la lotta all’evasione ed alle scorrettezze fiscali si fa anche premiando i bravi e non solo punendo i cattivi!

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

Non esageriamo con le sentenze innovative: non è reato non presentare il Durc!

Cassazione 3 sez.penale, sentenza 21780 depositata il 31 maggio 2011:

“L’omessa presentazione del Durc non è un reato ma un illecito amministrativo; e non lo si può sanzionare applicando le norme penali in materia di edilizia (d.p.r.380/2001 art.44 lett.a)).”

Stop alle sentenze “innovative” che cercano di allargare il campo punitivo, applicando criteri di analogia, quando invece nel diritto penale vige il principio della tassatività delle previsioni di reato.

La Cassazione “bacchetta” i giudici e stabilisce che il Durc è solo un certificato amministrativo la cui mancata presentazione non è un reato penale.

Quindi niente sanzioni penali ma solo amministrative.

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Eleonora De Biaggi – Consulente del Lavoro – Econ-Test

Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

Indennità risarcitoria per ferie non godute: si prescrive in 10 anni.

Cassazione n.10341/2011:

“l’indennizzo per ferie non godute ha natura risarcitoria e non retributiva. Quindi per il calcolo della prescrizione si applica l’art.2946 del Codice Civile e non il 2947.”

Tradotto in termini più semplici, il centro della questione è che l’indennità per ferie e permessi non goduti va in prescrizione in 10 anni e non in 5.

Però occorre fare attenzione: la prescrizione decennale inizia a decorrere anche se il lavoratore è ancora in forza presso il datore di lavoro inadempiente. Non scatta al termine del rapporto di lavoro ma nel momento in cui l’indennizzo andrebbe pagato.

La differenza non è di poco conto.

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Eleonora De Biaggi – Consulente del Lavoro – Econ-Test

Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

E’ in Gazzetta Ufficiale la proroga del Sistri

Il termine e’ prorogato al 1° settembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno piu’ di 500 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno piu’ di 500 dipendenti;

c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantita’ annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;

d) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

Il termine e’ prorogato al 1° ottobre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;

c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania.

Il termine e’ prorogato al 2 Novembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti.

Il termine e’ prorogato al 1 Dicembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 11 a 50 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;

c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantita’ annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate.

Il termine e’ prorogato al 2 Gennaio 2012 per:

i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.

 

Gazzetta Ufficiale 30.05.2011 n.124 – Decreto Ambiente del 26 maggio 2011 – ecco il link.

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-30&task=dettaglio&numgu=124&redaz=11A07229&tmstp=1306827528069

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test

 

9 Milioni alle imprese per il fotovoltaico e lo smaltimento dell’amianto

Fino al 16 giugno prossimo è possibile fare domanda per il contributo, messo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, e destinato alle piccole e medie imprese.

Di cosa si tratta?

Si tratta di un contributo riservato alle aziende di piccole e medie dimensioni. Dei 9 Milioni di euro messi a disposizione, ad ogni beneficiario potranno essere assegnati fino a 150 mila euro. Le domande presentate, poi, saranno affidate ad una specifica “commissione di valutazione”.

Questo contributo è erogato per incentivare le aziende a rimuovere l’amianto dai tetti delle proprie imprese per sostituirlo con impianti fotovoltaici, coibentare gli edifici climatizzati destinati alla produzione o ad attività lavorative, e migliorare la salute di chi vi lavora, ottenere un risparmio sulle spese per energia elettrica ed infine, produrre energia pulita.

Chi può fare domanda e come?

Destinatari del bando sono appunto le piccole e medie imprese emiliano-romagnole, che hanno sede legale e/o operativa nel territorio dell’Emilia-Romagna appunto, le quali potranno ricevere un contributo fino a 150 mila euro per ciascun beneficiario.

Le aziende interessate dovranno presentare una domanda di contributo, utilizzando la posta elettronica certificata, e dovranno trasmetterla entro il 16 giugno 2011 alle ore 16. Da ricordare la data di scadenza in quanto per le domande trasmesse oltre la data (o addirittura oltre le ore 16) verranno considerate non ammissibili.

Ogni domanda, poi, sarà esaminata da una apposita commissione di valutazione che deciderà chi beneficerà di questo contributo.

Un’iniziativa lodevole della Regione, che speriamo verrà imitata dalle regioni limitrofe, in quanto la ripresa economica riparte anche da qui.

Ecco il link per accedere al sito regionale: http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/fotovoltaico

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Dott. Luca Zambello – Econ-Test

Voucher – via libera al lavoro.

Dal 1° Giugno 2011 i datori di lavoro possono accogliere in azienda giovani studenti fino all’età di 25 anni, senza distinzione di settore o tipologia di attività.

La circolare del ministero n. 4/2005 ha riconosciuto come periodo di “vacanze estive”  l’intervallo di tempo che va dal 1 Giugno al 30 Settembre per tutti gli studenti iscritti ad un ciclo di studi presso Istituti scolastici o Università.

In questo periodo quindi i ragazzi possono sperimentare in anticipo il mondo del lavoro e le aziende hanno uno strumento in più per regolamentare la presenza senza incorrere in sanzioni.

Con una modalità abbastanza semplice il datore di lavoro provvederà a richiedere i voucher all’Inps.

Nel caso si tratti di giovani minorenni, per una maggior tutela, il datore dovrà munirsi del certificato medico d’idoneità al lavoro e presentarsi all’Istituto con la dichiarazione di disponibilità firmata dal genitore.

Il pagamento non sarà con “card” ma con bonifico riscuotibile presso gli uffici postali.

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Eleonora De Biaggi – Consulente del lavoro – Econ-Test

Il godimento delle ferie è obbligatorio! Occhio alla scadenza del 30 giugno.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile, lo stabilisce l’art.36 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Non solo.

Altre Leggi ordinarie, in attuazione di direttive comunitarie, hanno fissato regole per rendere obbligatorio il godimento delle ferie, prevedendo sanzioni in caso contrario.

Le ferie del lavoratore servono per il recupero psico-fisico delle energie spese durante l’attività lavorativa; è un principio ormai consolidato e condiviso a livello europeo, tanto che sostituirle con un’indennità monetaria non è consentito, se non in caso di recesso dal rapporto di lavoro.

Entro il prossimo 30 giugno i datori di lavoro, nel rispetto della legge, devono aver fatto godere ai dipendenti il residuo ferie dell’anno 2009.

In caso d’inosservanza si rischia una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per ogni dipendente!

Quindi è opportuno programmare bene quest’ultimo mese,  al fine di regolarizzare posizioni  che  potrebbero generare spiacevoli “uscite di cassa”.Piango

 

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Eleonora De Biaggi – Consulente del lavoro – Econ-Test

Società: la trasformazione non è più neutrale.

L’ultima interpretazione dell’Agenzia Entrate in materia di trasformazione da s.r.l. a s.n.c., crea l’ennesima situazione in cui si enuncia un principio ma se ne applica un altro.

Il caso è quello degli interessi passivi eccedenti, nella s.r.l., rispetto al Rol. Questi interessi vengono perduti per sempre se ci si trasforma in una s.n.c. o in altra società di persone. Si dice “perchè la disciplina fiscale delle società di persone non prevede il riporto in avanti di questi costi.

Vero. Ma è anche vero che si tratta di una trasformazione e non di una fusione; qui non abbiamo una società che può acquistarne un’altra solo per portarsi in detrazione le sue perdite.

Con la trasformazione, la società cambia forma ma l’azienda sottostante è la stessa ed i soci anche. Non cambia il soggetto economico. Cambia solo il vestito giuridico.

E allora prevedere che gli interessi passivi eccedenti vengano persi per sempre, equivale a dire che le trasformazioni non sono più “sostanzialmente neutrali”, come invece dovrebbero essere in base all’enunciazione dell’art.170, 1° comma, del Tuir.

Con la soluzione ipotizzata dall’Agenzia la snc realizza una plusvalenza, composta dagli interessi eccedenti, e va a sostenere un onere fiscale che non dovrebbe esistere. 

Basterebbe prevedere che l’eccedenza possa essere ammortizzata come “costo pluriennale” dalla nuova società.

Sarebbe una norma a costo zero ma di vera equità fiscale, anche perchè, nell’attuale momento di crisi, molte società passano dalla s.r.l. alla s.a.s. o alla s.n.c. per tagliare le spese collegate alla forma sociale (deposito bilanci, contabilità ordinaria, tasse cc.gg. ecc…ecc….) e certamente non per eludere il Fisco.

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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ-Test 

Rag. Natascia Prencisvalle – Econ-Test