Consiglio di Stato sentenza 2881 del 12.05.2011:
“se l’atto viene consegnato ad una persona diversa dal destinatario, il termine per impugnarlo non decorre dalla successiva raccomandata – con cui si notifica al destinatario l’avvenuta consegna a persona diversa da lui – ma dalla data di consegna dell’atto a mani della persona “consegnataria”.
Tutto questo perchè l’art.60 dpr 600/73, lett. B-Bis, è stato interpretato in modo tale da ritenere ininfluente o facoltativa la pur prevista raccomandata con cui si deve informare il destinatario “legale” dell’atto, che questo è stato consegnato a un parente o al portiere o ad altra persona. In questo modo – ai fini dell’avvenuta notifica – si considera valida la data di consegna dell’atto e non quella successiva della ricezione della raccomandata al vero destinatario.
Quindi, i 60 giorni a disposizione per impugnare l’atto, non decorrono da quando il destinatario ce l’ha finalmente a disposizione, ma da una data precedente, in alcuni casi anche di parecchio. Questo può accorciare sensibilmente il tempo disponibile per ricorrere.
Non solo: e se il destinatario non venisse mai a sapere che il consegnatario ha ritirato un atto per lui ? E’ possibile che il consegnatario, in partenza per le vacanze, si dimentichi di avvisarlo. E’ capitato già parecchie volte.
In questi casi il destinatario non è in grado di impugnare l’atto e deve ricorrere all’istituto della “rimessione in termini”, cosa però non sempre facile da ottenere.
Insomma, a mio parere, questa decisione del Consiglio di Stato sembra francamente molto criticabile e sicuramente non garantista. Anche perchè la legge – letteralmente – prevede la raccomandata al destinatario per informarlo della consegna ad altra persona. E allora che bisogno c’era di bypassare il testo normativo?
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Roberto Mazzanti – Commercialista – Econ- Test
