Sicurezza sul lavoro e interferenze lavorative (DUVRI)

(di Eleonora De Biaggi)

La Cassazione penale (sentenza 5420/2012) ha stabilito che, in caso di appalto, la mancata elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), è di per sé produttiva di colpa e responsabilità, sia per il Committente che per l’Appaltatore, nel caso in cui si verifichi un infortunio.

L’omessa adozione del Duvri, infatti, impedisce di valutare i rischi che derivano dalle cosiddette “interferenze lavorative” tra dipendenti del Committente e dell’Appaltatore e la Cassazione trova che questo di per sè sia già un fatto collegato dal rapporto “causa-effetto” all’infortunio stesso. 

In termini più semplici, l’infortunio non si sarebbe verificato se fosse stato elaborato il Duvri. I giudici hanno ritenuto sussitente “il nesso di causalità” tra l’omissione del documento e l’infortunio stesso; questo è il punto di svolta della sentenza, a dire il vero abbastanza opinabile (sul piano strettamente penale) . Ma non certo privo di logica, sul piano amministrativo, perchè se si fosse effettuata la valutazione correttamente, probabilmente si sarebbero adottate le cautele che avrebbero potuto evitare l’infortunio….

La vicenda cui fa riferimento la sentenza si è svolta nel 2007 all’interno di uno stabilimento Fiat, dove un dipendente di un’impresa appaltatrice, nel corso di un intervento di manutenzione presso il reparto stampaggio, è deceduto dopo essere stato travolto da un carrello.

Per maggiori approfondimenti rimando all’articolo di Giampiero Falasca – Il Sole 24 Ore

S.n.c.- La concorrenza sleale dell’amministratore verso la società

(di Roberto Mazzanti e Nicola Zambello)

Questa settimana parliamo di società in nome collettivo e della situazione di concorrenza sleale e di conflitto di interessi in cui può incorrere il suo amministratore, spesso senza saperlo, altre volte invece consapevolmente ed in danno dei suoi soci.

Il caso è ancora attualissimo.

QUESITO

vorrei sapere se un socio ed amministratore di una snc che effettua la vendita all’ingrosso di prodotti ittici, puo’ essere amministratore unico di una srl per la vendita all’ingrosso dei medesimi prodotti. Premetto che la snc e’ stata costituita nel 2001 con due soci al 50% mentre la srl e’ stata costituita ad agosto del 2009, senza che il socio amministratore della srl informasse l’altro di cio’ che stava facendo.

RISPOSTA

L’art.2301 del Codice Civile, inserito nel capo dedicato alla snc, stabilisce quanto segue:
                                                                            Art. 2301.
                                                               Divieto di concorrenza.
Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
Il consenso si presume, se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
In caso di inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286.

                                              ___________________________________
Come si vede, il socio amministratore della s.n.c., costituita molto tempo prima della s.r.l., è in palese divieto di concorrenza nei confronti della s.n.c., perché non ha informato la società della sua intenzione di andare a ricoprire la carica di amministratore di s.r.l., che significa in pratica “esercitare per conto altrui” un’attività concorrente con quella della prima società, e men che meno ne ha ottenuto il consenso.

Nei confronti della s.r.l., invece, non si pongono problemi perché costituita in seguito, per cui si può presumere il consenso dei suoi nuovi soci rispetto al ruolo ricoperto nella s.n.c., sempre che effettivamente ne siano a conoscenza. Non è perciò escluso che anche verso la s.r.l. il nostro non abbia “dei problemi”.

La concorrenzialità della seconda società verso la prima dev’essere però effettiva e non solo presunta; occorre cioè che per il luogo di esercizio della sua attività, per segmento di mercato e per tutta una serie di circostanze commerciali, la s.r.l. possa davvero ridurre – anche solo potenzialmente – il giro d’affari della s.n.c. o impedirle di aumentarlo.

In questo caso, la s.n.c. – nella persona del socio non inadempiente – può promuovere un’azione di responsabilità per il risarcimento del danno derivante dalla situazione di concorrenzialità e addirittura escluderlo per giusta causa, venendo evidentemente a cadere il rapporto di fiducia necessario per mantenere vitale il contratto di società.

Per la procedura da seguire in concreto bisogna ricordare che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori spetta alla società.

Più precisamente possono esercitare l’azione:
– i soci amministratori non inadempienti che abbiano la rappresentanza legale della società;
– i nuovi amministratori della società che abbiano la rappresentanza processuale della società, se quelli inadempienti sono già stati revocati o esclusi;

i singoli soci privi di poteri di rappresentanza legale, secondo la recente giurisprudenza, possono agire in giudizio in nome proprio, purché tale azione sia diretta a reintegrare il patrimonio sociale leso dalla cattiva gestione dell’amministratore e non miri invece a tutelare un interesse personale.

La cosa però non è pacifica in giurisprudenza, in quanto secondo una diversa corrente di pensiero, essi non possono promuovere l’azione di responsabilità, neanche in via surrogatoria, fatto salvo il caso di società con due soci in quanto il socio non amministratore può esercitarla nei confronti del socio amministratore.

Quindi, anche da questo punto di vista, nella s.n.c. esisterebbero tutte le condizioni per agire contro il socio inadempiente.

Contratti: caparra e acconto prezzo. Il trattamento secondo uno Studio Notarile

(di Natascia Prencisvalle e Roberto Mazzanti)

Nella stipulazione dei contratti, specie in quelli preliminari, si utilizza frequentemente la clausola relativa alla caparra. La quale ha la funzione di contribuire a garantire il buon esito del contratto e a quantificare anticipatamente – spesso ma non sempre – il risarcimento del danno a carico di chi non compie il proprio dovere fino in fondo (la parte inadempiente).

La caparra solitamente viene imputata al prezzo dovuto, se tutto va bene, mentre solo raramente viene restituita al termine del contratto. Per cui è molto frequente – anche se errato – scrivere frasi di questo genere:

“il pagamento del corrispettivo dovuto avviene come segue:

a) € xx alla sottoscrizione del presente contratto, a titolo di caparra confirmatoria e di acconto prezzo….”

Il recente studio del Notariato (n.185 del 2011) consiglia invece di attenersi scrupolosamente all’art.1385 del Codice Civile riscrivendo la clausola relativa alla caparra in questi termini:

“il pagamento del corrispettivo dovuto avviene come segue:

a) € xx alla sottoscrizione del presente contratto, a titolo di caparra confirmatoria, che sarà imputata all’intero corrispettivo dovuto al venditore, in caso di esatto adempimento di tutte gli oneri posti a carico dell’acquirente….”

Il fatto di non imputare immediatamente la caparra anche ad acconto prezzo – secondo i Notai ma anche secondo noi – comporta due conseguenze importanti:

  1. se le prestazioni contrattuali sono soggette ad imposta di Registro e non a Iva, sulla caparra si verserà lo 0,50% se il contratto è preliminare, nulla se è già definitivo. Sempre in caso di preliminare, lo 0,50% versato sulla caparra va poi stornato da quanto dovuto sul definitivo;
  2. se le prestazioni contrattuali sono invece soggette ad Iva, si evita di dover versare subito l’imposta – e fatturare- sull’importo della caparra.

Questo perchè quando la stessa è sia cauzione che acconto prezzo, ai fini fiscali, prevale la funzione di acconto prezzo e quindi la caparra viene tassata come parte del corrispettivo dovuto. Se invece la caparra viene trattata come previsto dal Codice Civile, si evitano le conseguenze di cui ai punti 1 e 2 visti sopra.

Ci sembra una differenza non da poco e quindi consigliamo di attenersi al testo che noi proponiamo. 

 

La primavera porterà maggiori richieste dalle nostre Banche

(di Nicola e Luca Zambello)

Dopo oltre 4 anni dall’entrata in vigore delle nuove norme sull’adeguata verifica in materia di Antiriciclaggio, la Banca d’Italia dà inizio alle consultazioni pubbliche, che entro primavera dovrebbero portare ad un vademecum attuativo delle regole a cui dovranno attenersi tutte le banche italiane, per prevenire il rischio clientela.

Il cliente della banca dovrà fornire informazioni aggiornate e costanti:

  1. su eventuali procedimenti penali in corso a suo carico;
  2. sulle sue condizioni patrimoniali;
  3. sulla forma societaria adottata e sulla compagine sociale (chi sono e cosa fanno i suoi soci);
  4. su eventuali collegamenti con Stati black list;
  5. sulla propria esposizione politica;
  6. su chi sia veramente il titolare effettivo dell’azienda o della società cliente;
  7. sull’origine dei fondi utlizzati per le transazioni;
  8. sulle proprie relazioni professionali ed economiche.

E tutto questo, si dice, “senza che la banca debba diventare un’investigatrice”……temiamo che non sarà così facile evitare pesanti intrusioni, anche perchè è scritto che la clientela potrà certamente evitare di fornire tutte queste informazioni; tuttavia la banca, in questi casi, dovrà rifiutare la clientela !

Quindi il peso contrattuale notevolmente più elevato della banca, nei confronti del cliente, specie se piccola o media impresa, porterà inevitabilmente un superlavoro di raccolta e di invio costante di queste informazioni, da parte degli “amministrativi” delle aziende, siano essi interni o professionisti esterni (o entrambi).

Saranno poi costantemente sorvegliate determinate operazioni della clientela, quali:

  1. versamenti o prelevamenti in contanti, che nel loro insieme superino i 5 mila euro/mese (specie se con banconote di taglio da 500 e 200 euro)
  2. fondi provenienti dall’estero
  3. conti aperti via internet o a distanza

Prepariamoci dunque a diventare sempre più “di cristallo” per le nostre banche. Questo comporta fin d’ora la necessità di prepararsi ad un rapporto con esse, improntato all’ordine, alla razionalità e soprattutto al controllo costante di tutte quelle possibili fonti di rischio, che possano incrinare la fiducia della banca nei nostri confronti.

Cosa che del resto, Econ-Test va dicendo da un anno in tutti i suoi seminari……..

S.r.l. – liquidazione per inattività

(di Roberto Mazzanti e Eleonora De Biaggi)

Il caso che trattiamo oggi è quello di una s.r.l. inattiva dal 2006, di cui l’amministratore ci chiese tempo fa (il caso risale al 2009 ma è ancora attuale) la possibilità di metterla in liquidazione – appunto – per l’inattività costante.

QUESITO – LA LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI INATTIVITA’

l’amministratore unico, stante l’inattività della srl sin dalla sua costituzione (anno 2006), può metterla in liquidazione, posto che, tra l’altro, possiede il 60% delle quote sociali?

RISOLUZIONE 

Premesso che la “liquidazione” in realtà è una procedura economica che riguarda l’azienda e che consegue allo “scioglimento” del contratto sociale, per cui legalmente sono due concetti ben distinti anche se “nel parlato” si sovrappongono, bisogna considerare che il nostro Codice Civile dispone che le società a responsabilità limitata si sciolgano per questi motivi:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell’assemblea;
7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Quindi, il suo caso potrebbe rientrare nel n.3 dell’elenco (continuata inattività dell’assemblea o impossibilità di funzionamento ).

Detto questo, la procedura di scioglimento e liquidazione prevede che l’amministratore, accertata la causa di scioglimento, depositi “senza indugio” una dichiarazione presso il Registro delle Imprese, che ne curerà l’iscrizione sulla posizione della società, e da quel momento la società è in stato di “scioglimento”.
La liquidazione però non è ancora cominciata; avrà inizio dal momento in cui l’assemblea, che nel frattempo l’amministratore deve aver convocato contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento (nello specifico, l’inattività dell’assemblea) avrà deliberato la nomina dei liquidatori e le modalità della liquidazione, con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo.

E qui entrano in gioco maggioranze diverse da quelle relative all’ordinaria amministrazione.

Nel caso specifico occorre rispettare questi due quorum:
1. quello costitutivo, per la validità dell’assemblea, che prevede la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ;
2. quello deliberativo o decisionale, che prevede il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, a patto che l’altro 50% del capitale non sia unito nel voto contrario. In sostanza, occorre che il 50% favorevole sia comunque una maggioranza, e che non ci sia una pari quota contraria di capitale sociale.

Avendo lei il 60% del capitale, potrebbe benissimo fare tutto da solo, se i restanti soci non si presentassero all’assemblea.

Riassumendo: come amministratore lei non può mettere in liquidazione la società ma solo accertarne lo scioglimento (che più che un potere è un dovere…). E’ l’assemblea dei soci che procede alla deliberazione che avvia la liquidazione sociale.

Professionisti, come comportarsi con il cliente, ora che le Tariffe sono abrogate

(di Roberto Mazzanti)

Il vuoto che si è venuto a creare a seguito dell’abolizione delle Tariffe professionali (art.9 D.L.1/2012) ha bisogno di essere colmato con la buona prassi. Occorre pattuire per iscritto il compenso con il cliente nel momento stesso in cui si assume l’incarico e spesso non si sa cosa fare, perchè molte categorie professionali non giuridiche -penso a Ingegneri, Architetti, Dentisti, Geometri ecc…- non sono abituate a produrre “carta” in questa fase dell’attività.

Un valido aiuto arriva allora da Altalex, un ottimo sito internet di carattere giuridico, molto frequentato da Avvocati e Commercialisti, che ha avuto la brillante idea, attraverso l’opera di Barbara Lorenzi, di mettere in rete un “contratto-tipo” da redigere e far sottoscrivere al cliente, all’inizio della prestazione professionale.

Mi sembra una buona base di partenza, un canovaccio che aiuta a rispettare la legge, nel momento in cui si assume l’incarico e si inizia un percorso con il cliente.

Ve lo “linko” qui: Altalex – Barbara Lorenzi

Durc – cosa cambia dal 13.02.2012

(di Eleonora De Biaggi)

L’INAIL e l’INPS, con nota congiunta del 26 gennaio 2012, hanno chiarito che, dal 13 febbraio 2012, nel caso di appalto, subappalto e affidamento di contratti pubblici per:
lavori, forniture e servizi,
• contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto,
• agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni,

la richiesta del Durc potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti, escludendo quindi la possibilità di autocertificazione ed escludendo che sia la ditta appaltatrice o subappaltatrice a doverlo fare.

La direzione Generale Inail, già con lettera circolare del 2004, aveva evidenziato come fosse assolutamente impossibile sostituire il DURC con l’autocertificazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato, in quanto bisogna distinguere la nozione di certificato da quella di Documento unico di regolarità contributiva.

Infatti, mentre il certificato attesta situazioni personali di cui il soggetto è a conoscenza (la persona sa quando è nata, sa se è coniugata o separata, sa dove è residente, etc) completamente diversa è la certificazione della regolarità contributiva, perché si tratta di una dichiarazione che solo gli Istituti possono rilasciare, attraverso la valutazione tecnica della corretta applicazione delle discipline contrattuali, lavoristiche e previdenziali adottate dal soggetto, che naturalmente non possono essere certificate dal soggetto stesso.

Tracciabilità dei pagamenti e rapporto di lavoro

(di Eleonora De Biaggi)

PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E DEI SALARI MEDIANTE ACCONTI SETTIMANALI IN CONTANTI

Da mercoledi prossimo 1 febbraio, cessa il periodo di tolleranza per eventuali sforamenti della soglia di € 999,99 per il pagamento in contanti di salari e stipendi, da parte dei datori di lavoro.

Occorre prestare perciò particolare attenzione nei rapporti di lavoro, specialmente dov’è prassi anticipare acconti settimanali in contanti a valere sull’importo mensile del salario o dello stipendio.

E’ vero che in questi casi possiamo considerare la prassi stessa come parte integrante del contratto individuale del lavoratore, anche come diritto acquisito, per cui non ci sarebbe alcuna violazione delle norme antiriciclaggio, dato che non sarebbe un aggiramento artificioso della legge.

Tuttavia questo è pacifico solo per i rapporti di lavoro che si sono instaurati prima del 06.12.2011 (data di entrata in vigore del nuovo limite di € 999,99) e che possiamo considerare di vecchia data e consolidati; invece per i nuovi rapporti di lavoro, nati dal 6 dicembre 2011 in poi, consiglio vivamente di inserire un’apposita disciplina dei pagamenti nel contratto individuale del lavoratore, che tenga conto del nuovo limite.

Secondo la Fondazione dei Consulenti del Lavoro, è possibile mantenere questa prassi aziendale (ove esistente) anche coi nuovi assunti, richiamandola come prassi dell’azienda valida per la generalità dei suoi dipendenti. Ritengo che questo possa essere attuato validamente laddove non si desideri modificare abitudini consolidate nel tempo.

Per cui, anche per i nuovi assunti sarà possibile mantenere lo stesso trattamento degli acconti settimanali già in essere per tutti gli altri dipendenti dell’azienda.

AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE

Il problema invece non riguarda il caso dei rimborsi spese corrisposti mensilmente in contanti agli amministratori, a fronte di giustificativi consegnati, anche se complessivamente nell’anno si dovesse superare la soglia di € 999,99.

LAVORATORI DIPENDENTI E CONTO CORRENTE

Nei casi in cui è prassi il pagamento degli stipendi/salari tramite bonifico bancario, se un lavoratore non dovesse accettarlo, il datore di lavoro può corrispondere la retribuzione mediante assegno bancario o postale, che se di importo pari o superiore a € 1.000,00 deve contenere l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Resta fermo comunque che il datore di lavoro non è tenuto a concedere al dipendente alcun permesso orario aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo applicato, per effettuare il cambio dell’assegno.

Decreto Legge 27.01.2012 – le semplificazioni nel mondo immobiliare

(di Roberto Mazzanti)

A colpi di decreti legge (3 in meno di 60 gg) il Governo sta mettendo a dura prova la possibilità di seguire tutte queste novità in tempo reale, per cui mi limito qui a segnalare le due novità più importanti – almeno così mi pare – per il mondo immobiliare, contenute nel decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri e naturalmente non ancora giunto in Gazzetta Ufficiale:

  1. APPALTI  – (a proposito, dal 13.02 il Durc sarà richiesto solo dalle stazioni appaltanti) – il committente non sarà più responsabile in solido con l’appaltatore per le sanzioni civili collegate ad inadempienze di quest’ultimo verso i suoi dipendenti o verso INPS e INAIL; la corresponsabilità del committente resta solo per i debiti verso dipendenti dell’appaltatore o verso INPS e INAIL ma non più per le sanzioni irrogate dagli Istituti all’appaltatore stesso. La solidarietà rimane per due anni dalla conclusione dei lavori.
  2. POSTI AUTO E BOX PER LE AUTO – saranno cedibili separatamente dall’appartamento di cui sono pertinenza, a patto che il nuovo proprietario li destini ad essere pertinenza di una sua unità immobiliare, ubicata nello stesso Comune delle pertinenze acquistate.

Nei prossimi giorni si vedrà l’esito del decreto legge e soprattutto il testo definitivamente stampato sulla Gazzetta – dato che oramai è abitudine modificare il testo delle leggi nel tratto di strada che separa il Parlamento dall’Istituto Poligrafico di Stato….

Settore Agro-alimentare – nuove regole in materia di contratti e pagamenti

(di Eleonora De Biaggi e Natascia Prencisvalle)

Il decreto legge 24.01.2012 n.1 – già in vigore dal 24 gennaio – ha inciso profondamente nelle regole relative alle transazioni commerciali nel settore agro-alimentare. 

Con una norma – come detto – già in vigore, sono state stabilite pesanti sanzioni per chi non redige in forma scritta i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e di quelli alimentari in genere, SALVO QUELLI CONCLUSI CON IL CONSUMATORE FINALE.

La norma stabilisce che sono nulli i contratti non stipulati in forma scritta e che gli stessi contratti devono contenere i seguenti elementi:

  1. durata,
  2. quantita’
  3. caratteristiche del prodotto venduto,
  4. prezzo,
  5. modalita’ di consegna
  6. e di pagamento.

L’assenza anche solo di uno degli elementi appena visti (vengono previsti tutti senza eccezioni), comporta la nullità del contratto. Di conseguenza, in un eventuale contenzioso, le parti si troverebbero ciascuna a dover provare per altre strade le proprie ragioni.
Oltre al fatto che ci esporrebbe alle gravi sanzioni previste dalla legge stessa; e cioè:

  • Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 e’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. 
  • L’entita’ della sanzione e’ determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

Oltre alla forma scritta ed agli elementi necessariamente da indicare nel contratto, la legge ha stabilito anche termini di pagamento precisi per le forniture agro-alimentari, stabilendo che  il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:

  • per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture 
  • ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. 
  • Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e’ maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e’ inderogabile.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta sanzioni non proprio all’acqua di rose:

  • Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e’ punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. 
  • L’entita’ della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

CONSIGLI E COMMENTI:

La legge entra in vigore senza lasciare il tempo alle categorie interessate di assimilare le novità.

Quindi non possiamo contare su chiarimenti o tempi tecnici ragionevoli per valutare tutte le casistiche.

Tuttavia bisogna anche tener presente che “il contratto” non è solo un testo redatto e sottoscritto da più parti; può essere anche uno scambio di corrispondenza (mail, fax, lettere ecc…ecc…) purchè debitamente datato e sottoscritto da chi ha i poteri rappresentativi della ditta che opera.

Per quanto riguarda i primi adempimenti, in prima battuta, suggeriamo di predisporre quanto meno degli ordinativi sempre in forma scritta e di pretendere altrettanto.

Il contratto è pur sempre l’incontro di due volontà, per cui se si può documentare questo incontro anche con metodi non formali ma scritti, tutto è bene accetto. 

In attesa di chiarimenti ufficiali, questo è quanto possiamo suggerire ad oggi.