(di Roberto Mazzanti e Nicola Zambello)
Questa settimana parliamo di società in nome collettivo e della situazione di concorrenza sleale e di conflitto di interessi in cui può incorrere il suo amministratore, spesso senza saperlo, altre volte invece consapevolmente ed in danno dei suoi soci.
Il caso è ancora attualissimo.
QUESITO
vorrei sapere se un socio ed amministratore di una snc che effettua la vendita all’ingrosso di prodotti ittici, puo’ essere amministratore unico di una srl per la vendita all’ingrosso dei medesimi prodotti. Premetto che la snc e’ stata costituita nel 2001 con due soci al 50% mentre la srl e’ stata costituita ad agosto del 2009, senza che il socio amministratore della srl informasse l’altro di cio’ che stava facendo.
RISPOSTA
L’art.2301 del Codice Civile, inserito nel capo dedicato alla snc, stabilisce quanto segue:
Art. 2301.
Divieto di concorrenza.
Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
Il consenso si presume, se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
In caso di inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286.
___________________________________
Come si vede, il socio amministratore della s.n.c., costituita molto tempo prima della s.r.l., è in palese divieto di concorrenza nei confronti della s.n.c., perché non ha informato la società della sua intenzione di andare a ricoprire la carica di amministratore di s.r.l., che significa in pratica “esercitare per conto altrui” un’attività concorrente con quella della prima società, e men che meno ne ha ottenuto il consenso.
Nei confronti della s.r.l., invece, non si pongono problemi perché costituita in seguito, per cui si può presumere il consenso dei suoi nuovi soci rispetto al ruolo ricoperto nella s.n.c., sempre che effettivamente ne siano a conoscenza. Non è perciò escluso che anche verso la s.r.l. il nostro non abbia “dei problemi”.
La concorrenzialità della seconda società verso la prima dev’essere però effettiva e non solo presunta; occorre cioè che per il luogo di esercizio della sua attività, per segmento di mercato e per tutta una serie di circostanze commerciali, la s.r.l. possa davvero ridurre – anche solo potenzialmente – il giro d’affari della s.n.c. o impedirle di aumentarlo.
In questo caso, la s.n.c. – nella persona del socio non inadempiente – può promuovere un’azione di responsabilità per il risarcimento del danno derivante dalla situazione di concorrenzialità e addirittura escluderlo per giusta causa, venendo evidentemente a cadere il rapporto di fiducia necessario per mantenere vitale il contratto di società.
Per la procedura da seguire in concreto bisogna ricordare che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori spetta alla società.
Più precisamente possono esercitare l’azione:
– i soci amministratori non inadempienti che abbiano la rappresentanza legale della società;
– i nuovi amministratori della società che abbiano la rappresentanza processuale della società, se quelli inadempienti sono già stati revocati o esclusi;
i singoli soci privi di poteri di rappresentanza legale, secondo la recente giurisprudenza, possono agire in giudizio in nome proprio, purché tale azione sia diretta a reintegrare il patrimonio sociale leso dalla cattiva gestione dell’amministratore e non miri invece a tutelare un interesse personale.
La cosa però non è pacifica in giurisprudenza, in quanto secondo una diversa corrente di pensiero, essi non possono promuovere l’azione di responsabilità, neanche in via surrogatoria, fatto salvo il caso di società con due soci in quanto il socio non amministratore può esercitarla nei confronti del socio amministratore.
Quindi, anche da questo punto di vista, nella s.n.c. esisterebbero tutte le condizioni per agire contro il socio inadempiente.