Le novità per il 2013 – Tabaccherie, pubblici esercizi e sale giochi

(di Natascia Prencisvalle)

Riteniamo che sia necessario sottolineare alcune novità in vigore dal 2013 per rinnovare l’attenzione degli esercenti le attività di tabaccheria e bar/ristoranti dopo l’entrata in vigore della L. 189/2012.

Ecco in sintesi quali sono i divieti in vigore dall’inizio dell’anno 2013

Un po’ come già accade in altri paesi europei, gli esercenti attività di vendita di generi di monopolio (rivendite di generi di monopolio, patentini attivi presso attività di somministrazione, ecc.) e quelli che vendono o somministrano bevande alcoliche sono obbligati a chiedere all’acquirente l’esibizione di un documento di identità per verificarne la maggiore età dato che, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, non sarà più possibile la vendita ai minori di anni 18.

L’obbligo di chiedere in visione il documento d’identità, ovviamente, non sussiste qualora l’età dell’acquirente sia assolutamente evidente.

Le sanzioni

E’ prevista una sanzione da Euro 250,00 a Euro 1.000,00 a chiunque vende prodotti del tabacco o alcool ai minori, e da Euro 500,00 a Euro 2.000,00 in caso di recidiva, oltre alla sospensione per 3 mesi dell’attività.

Inoltre, sempre a far data dal 1° Gennaio 2013, i sistemi di lettura dei distributori automatici di sigarette dovranno obbligatoriamente essere aggiornati per individuare la maggiore età dell’acquirente.

Con l’introduzione delle nuove regole, sono stati modificati anche i contenuti dell’art. 689 del codice penale. Pertanto:

  1. l’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, che somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficien-za psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno”;
  2. se il fatto sopra richiamato è commesso più di una volta, si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.
  3. la stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte sopra richiamate, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, tranne il caso in cui sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Giochi e ludopatia

Per i pubblici esercizi che gestiscono sale giochi, come anche le tabaccherie che detengono apparecchi da gioco di cui al comma 6° dell’art. 110 TULPS (Newslot), regolamentati e dati in concessione dallo Stato, sono tenuti ad informare la propria clientela con apposita cartellonistica che dovrà essere predisposta dalle ASL o dai Monopoli di Stato, sui rischi derivanti dalla dipendenza da gioco.

Assenza dall’Italia ed esercizio dei diritti del lavoratore

(di Eleonora De Biaggi)

Proponiamo un altro intervento della Cassazione in materia di licenziamento.

La fattispecie riguarda il caso di un’azienda che si vede costretta a chiudere un’unità produttiva e proporre il trasferimento di un dipendente ad altra sede.

La società in questione, nel formulare la proposta al proprio dipedente, poneva come condizione necessaria per continuare il rapporto di lavoro l’accettazione da parte del dipendente del trasferimento presso altra unità produttiva della medesima azienda.

Il lavoratore, non accettando, ha presentato ricorso al proprio licenziamento portando come base dell’impugnazione il fatto che egli si trovava all’estero e di conseguenza non aveva avuto notizia della decisione del datore di lavoro fino al suo rientro in Italia.

La Corte ha comunque ritenuto che il licenziamento doveva in ogni caso essere considerato valido poiché la società stessa aveva garantito al ricorrente la possibilità di aderire, anche tardivamente rispetto ai termini della comunicazione iniziale, alla proposta di trasferimento, ma lo stesso non aveva provveduto in tal senso.

Il lavoratore, di conseguenza, non avendo al suo rientro manifestato l’intenzione di dar seguito alla proposta di proseguire il rapporto di lavoro ha reso possibile la legittimità del licenziamento non essendosi realizzato l’evento previsto dalla condizione sospensiva apposta al recesso.

La Cassazione, con sentenza 8843 dell’11 Aprile 2013, ha ritenuto  legittimo il licenziamento di un lavoratore che rifiuta il trasferimento ad altra sede dopo la chiusura dell’unità produttiva a cui è addetto.

Fonte: Cassazione – Sentenza 11/04/2013 – n. 8843

L’assunzione dei familiari può essere incentivata

(di Eleonora De Biaggi)

Con la sentenza 9298 del 17 aprile 2013 la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della fruizione degli incentivi fiscali per la nuova occupazione (L.388/2000 art. 7) il cosiddetto credito d’imposta per l’incremento occupazionale, anche nel caso di assunzione di parenti.

Il caso in questione riguardava il recupero del credito d’imposta da parte dell’AE ad un contribuente che ne aveva usufruito a seguito dell’assunzione di un familiare (il padre nel caso in questione).

L’Agenzia sosteneva la violazione degli art 7 L.388/2000 e art. 62 TUIR ritenendo che non poteva essere agevolabile l’assunzione di un familiare in quanto “non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché’ dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’art. 5. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti”.

La Corte è intervenuta sottolineando che la normativa sugli incentivi, successiva in ordine di tempo al DPR 917/86, ha indicato precisi requisiti soggettivi ed oggettivi escludendo solo i soggetti di cui all’art. 88 del TUIR e cioè Stato ed Enti pubblici, non menzionando affatto l’esclusione dell’assunzione di familiari prevista dall’art. 62 TUIR.

In conclusione la Corte ha concluso che il criterio sistematico di interpretazione consente l’applicazione dell’art 7 L. 388/2000 e quindi l’ammissibilità del credito d’imposta anche nel caso di assunzione di familiari.

Fonte: Cassazione – Sentenza 17/04/2013 – n. 9298

Osservaprezzi Carburanti – Il 19 Aprile parte l’obbligo di comunicazione per i gestori

(di Natascia Prencisvalle)

In attuazione del D.M. 17 gennaio 2013, da domani 19 aprile 2013 entra in vigore l’obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti applicati dai Distributori lungo la rete stradale.

L’obiettivo è quello di garantire la massima trasparenza possibile nel mercato dei carburanti con un occhio di riguardo alla tutela dei consumatori.

Originariamente indirizzato ai soli distributori di carburante disposti lungo la rete autostradale, con le recenti revisioni normative l’obbligo è stato esteso prima agli impianti localizzati lungo la rete statale fino ad interessare anche quelli su tutte le altre viabilità.

Se da un lato ogni cittadino potrà, semplicemente collegandosi al portale dedicato, conoscere i prezzi applicati da tutti i distributori di carburante su tutta la rete stradale, dall’altro vengono obbligati i gestori a tenere aggiornato il prezzo praticato nel loro impianto accollandosi ulteriori incombenze.

L’estensione a tutti gli operatori avverà comunque in modo graduale. Per aiutare i lettori di seguito ne riassumiamo i passaggi:

  1. Distributori ubicati sulla rete stradale statale che erogano gpl o metano – Entro il 19 Aprile 2013 dovranno obbligatoriamente comunicare i soli prezzi del gpl e/o del metano
  2. Distributori sulla rete stradale statale eroganti benzina e/o gasolio in modalità di Self-Service attiva per l’intero orario di apertura – Entro il 18 Giugno 2013 dovranno obbligatoriamente comunicare il prezzo di benzina e gasolio applicato in modalità Self-Service durante l’intero orario di apertura
  3. I restanti distributori sulla rete stradale statale (punti vendita che non applicano il Self-Service durante l’intero orario di apertura) – Entro il 18 Luglio 2013 dovranno comunicare il prezzo applicato per tutti i prodotti e per tutte le forme di vendita “salve le limitazioni di cui all’art. 1, comma 1 e 2 del DM 15.10.2010”
  4. Tutti gli impianti su tutte le viabilità (Strade Provinciali, Comunali ecc.) – Entro il 16 Settembre 2013 i gestori dovranno comunicare il prezzo di tutti i prodotti e per tutte le forme di venditasalve le limitazioni di cui all’art. 1, comma 1 e 2 del DM 15.10.2010“.

Elementi Critici:

I gestori degli impianti dovranno individuare innanzitutto la tipologia di rete stradale dove è situato l’impianto per riuscire a rispettare le scadenze delle comunicazioni

In secondo luogo, i gestori dovranno costantemente effettuare l’aggiornamento del prezzo con cadenza settimanale. Sia nel caso di variazione del prezzo (in aumento o diminuzione) sia nel caso questo non subisca alcuna variazione. Ciò significa che massimo ogni otto giorni il gestore dell’impianto dovrà indicare il prezzo praticato nel suo punto vendita.

Un consiglio per i gestori: attenzione al prezzo indicato! Il sistema sarà in grado di riconoscere comunicazioni anomale e non in linea con l’andamento del mercato. L’indicazione errata del prezzo applicato, o l’omettere di comunicare il prezzo, porta a sanzioni pecuniarie non trascurabili.

Un bene per i cittadini che finalmente potranno conoscere i prezzi praticati nella zona, un adempimento in più per i gestori che dovranno fare i conti anche con questa scadenza e adempimento.

Elenco clienti/fornitori – Prorogata la scadenza dell’invio

(di Luca Zambello)

Come gli operatori del settore ben sanno, l’art. 21 del DL 78/2010 ha decretato l’obbligo di inviare tramite canale telematico all’Agenzia delle Entrate le operazioni di acquisto/vendita di beni e servizi che siano rilevanti ai fini IVA.

In sostanza si trattava di inviare l’intero elenco dei clienti e fornitori con i quali si fossero generati rapporti economici di importo pari o superiore a 3.000 euro.

Con il DL 16/2012, il famoso Decreto “Semplificazioni Fiscali“, la normativa previgente è stata leggermente modificata in quanto è stato stabilito che, a decorrere dal 2012 è obbligatorio comunicare:

  • Per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di emmissione della fattura, tutte le operazioni avvenute nel corso del 2012 a prescindere del valore delloperazione stessa (decade quindi la soglia minima dei 3.000 euro)
  • Per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, andranno comunicate solamente quelle di ammontare pari o superiore a 3.600 euro (al lordo di IVA ovviamente)

E’ di questi giorni, tuttavia (o per fortuna a seconda dei casi), il Comunicato Stampa dell’Agenzia Entrate con il quale la scadenza originaria del 30 Aprile 2013 per l’invio della comunicazione delle operazioni IVA del 2012 è stata ritenuta “non più valida”.

L’Agenzia Entrate, nel suo comunicato, ha sottolineao come, alla luce delle modifiche normative introdotte dal DL 16/2012, si sia reso necessario modificare il modello di comunicazione adottato fino ad ora per adeguarlo con le nuove specifiche.

Di conseguenza, essendo necessario un ulteriore nuovo provvedimento per approvare il nuovo modello degli elenchi clienti/fornitori con le relative specifiche tecniche, nella medesima sede si procederà a fissare la nuova scadenza per l’invio degli elenchi del 2012.

Una buona novità, evidenziata dal comunicato, consiste nel fatto che attraverso il nuovo modello gli operatori e le agenzie che svolgono attività di locazione/noleggio, potranno comunicare autonomamente i dati dei relativi contratti.

Lo slittamento del termine porta una leggera brezza di tranquillità per le imprese e i Consulenti impegnati con le prossime scadenze dei Bilanci e dei Dichiarativi Fiscali. Speriamo che la nuova data non vada a concentrarsi con altre previste nei prossimi mesi..

Cliccando QUI potete scaricare il testo del Comunicato dell’Agenzia Entrate

Fonte: Agenzia Entrate

Prorogata la scadenza per l’iscrizione al registro telematico dei Gas Fluorurati

(di Natascia Prencisvalle)

E’ giunta proprio in concomitanza della sua scadenza , la comunicazione da parte del Ministero dell’Ambiente, del differimento del termine per l’iscrizione obbligatoria al Registro Telematico FGAS.

Nel comunicato in questione, la scadenza è stata prorogata di ulteriori 60 giorni per permettere a tutti gli operatori e gli esercenti delle attività indicate nel Decreto, di adeguarsi alla normativa ed effettuare le dovute iscrizioni.

Di conseguenza, la scadenza slitta dal 12 Aprile al 11 Giugno 2013.

Nella nostra circolare dei giorni scorsi, fornivamo ai lettori i dettagli del nuovo adempimento. Per chi non avesse avuto modo di leggere la notizia potete cliccare qui.

Lavoro accessorio (voucher) – Le ultime indicazioni dell’Inps

(di Eleonora De Biaggi)

Con la circolare n. 49 l’INPS ha fornitole proprie indicazioni riguardanti la disciplina del lavoro occasionale accessorio dopo le modifiche introdotte dalla legge 92/2012 (legge Fornero).

I chiarimenti dell’INPS riguardano alcuni punti:

  • Tipologie di prestatori
  • Tipologie di imprenditori commerciali e professionali
  • Attività agricole
  • Impresa familiare
  • Limiti economici

Tipologie di Prestatori

L’istituto ricorda che il lavoro accessorio ” non è soggetto ad alcuna esclusione nè di tipo soggettivo né oggettivo”
Rimangono però delle limitazioni per certe particolari attività lavorative o certi soggetti prestatori di lavoro, come nell’ambito delle attività agricole stagionali dove possono essere impiegati solo studenti e pensionati.
Dobbiamo distinguere gli studenti iscritti ad un ciclo di studio presso un istituto scolastico da quelli universitari:

  • i primi potranno essere impiegati solo il sabato e domenica o durante i periodi di vacanza quali:
    vacanze natalizie dal 1° dicembre al 10 gennaio,
    vacanze pasquali dalla Domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell’Angelo,
    vacanze estive dal 1° giugno al 30 settembre
  • i secondi non hanno limitazioni temporali pertanto potranno svolgere l’attività in qualunque periodo dell’anno.

Per quanto riguarda i prestatori pensionati vi è esclusione solo per i titolari di trattamenti per i quali vi è assoluta impossibilità a svolgere attività lavorativa come ad esempio il trattamento di inabilità.

Tipologie di Committenti

L’Inps afferma che per quanto riguarda la categoria di “imprenditore commerciale” si fa riferimento all’art. 2082 e segg del c.c. mentre per “professionista” si fa riferimento all’art. 53 c.1 del TUIR e si applica sia agli iscritti agli ordini professionali sia ai titolari di partita IVA assicurati alla Gestione Separata INPS.

Nel Settore agricolo tale tipologia è applicabile sia all’attività principale che alle attività connesse.

Per quanto riguarda l’Impresa familiare dal 18 luglio 2012, con l’entrata in vigore della riforma, si applica la normale disciplina contributiva prevista per i voucher (quindi si applica il 13% che viene versato alla Gestione Separata e non più il 33% versato al Fondo pensione lavoratori dipendenti)

Limiti Economici

L’Istituto conferma che i limiti economici sono da intendersi al netto delle trattenute previdenziali, assicurative e a titolo di gestione del servizio pertanto :

Prestatore di LavoroCommittenteCompenso Erogabile
Netto 

Compenso Erogabile
Lordo 

TuttiImprenditore Commerciale
e Professionista 
2.000 euro  2.660 euro
TuttiAttività Agricole 5.000 euro6.660 euro 
TuttiCommittente Privato 5.000 euro6.660 euro 

Percettori Ammortizzatori
Sociali 

Imprenditore Commerciale
e Professionista 
 2.000 euro2.660 euro 
Percettori Ammortizzatori
Sociali 
Tutti gli Altri Committenti  3.000 euro4.000 euro 

I compensi percepibili dal prestatore sono riferiti all’anno solare con il limite di 5.000 euro netti (6.660 lordi) con esclusione dei percettori di ammortizzatori sociali il cui limite scende a 3.000 euro netti (4.000 lordi)

Occorre ricordare che la caratteristica del buono lavoro è ORARIA (ad ogni ora di lavoro corrisponde almeno 1 voucher) e la limitazione temporale della validità di utilizzo ai 30 gg successivi all’acquisto.

Sanzioni

Occorre ricordare che anche il lavoro accessorio è oggetto di particolari sanzioni:

  1. Mancata comunicazione preventiva delle prestazioni => applicazione della “maxisanzione” (da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo),
  2. superamento dei limiti di compenso (vedi tabella) => trasformazione del rapporto occasionale in lavoro subordinato a tempo indeterminato solo nel caso il prestatore sia stato impiegato da un impresa commerciale o da professionista per lo svolgimento di mansioni nell’ambito dell’attività specifica.

Stop all’autocertificazione della valutazione dei rischi

(di Eleonora De Biaggi)

Dal 1° Giugno 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il documento che prova l’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.

La possibilità, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 addetti, di autocertificare la valutazione dei rischi nella propria azienda, scade il 31 Maggio 2013.

La circolare del 31/01/2013 prot. 32/0002583 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di numerose richieste di chiarimento circa la proroga del termine per I”autocertificazione della valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008 art. 29, comma 5) ha definitivamente chiarito che ” La possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013″

Con il decreto interministeriale del 30 Novembre 2012 sono state individuate le procedure standard per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi in attuazione delle disposizioni previste dal Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro. 

La commissione consultiva ha approvato il documento che specifica il modello di riferimento per la valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro allo scopo di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Le sanzioni

In caso di violazioni nella stesura del DVR sono previste pesanti sanzioni per il datore di lavoro (D. Lgs. 81/08 art. 55) che riepiloghiamo di seguito:

  1. Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell’art. 29, comma 1)
    Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
  2. Incompleta redazione del DVR per omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28)
    Ammenda da 2.000 a 4.000 €
Econ Test nel supporto continuo alle aziende mette a disposizione delle aziende personale specializzato per assistervi alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
 
Cliccando QUI potete scaricare la check-list come punto di partenza per la redazione del Documento.
 
Per un preventivo gratuito potete utilizzare il form Contatti o inviare un’e-mail all’indirizzo zambello.l@data-studio.it. Verrete ricontattati dai nostri professionisti che vi forniranno tutte le indicazioni e il supporto necessario per l’adeguamento alle nuove previsioni normative.
 
Infine, potete trovare il testo della circolare del ministero cliccando qui
 

Spesometro 2012 – Le nuove modalità di Trasmissione

(di Natascia Prencisvalle)

In base alle notizie di questi giorni fornite dall’Agenzia delle Entrate, verranno resi disponibili a breve il software attraverso il quale dovranno essere compilati i dati relativi allo spesometro, con le relative specifiche tecniche.

L’agenzia Entrate, con suo comunicato, mette in evidenzia il fatto che “l’invio dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative all’anno 2012 (lo spesometro appunto) non può avvenire attraverso lo stesso sistema utilizzato per i periodi di imposta precedenti.

La decisione ha le sue radici nell’attuazione del D.l. n.16/2012 (il famoso decreto “semplificiazioni tributarie”).

Di conseguenza, per le operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2012, l’obbligo di comunicazione delle medesime riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, sensa nessuna distinzione sulla base dell’importo come avveniva per l’anno 2011, il quale interessava solo le operazioni di importo superiore ai 3.000 euro.

Si attende, nei prossimi giorni, l’emanazione da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del provvedimento di approvazione del nuovo modello di comunicazione, con le relative specifiche tecniche. 

Ricordiamo che, salvo proroghe e/o modifiche , la scadenza rimane quella del prossimo 30 Aprile.

Registro nazionale dei Gas Fluorurati ad effetto serra

(di Natascia Prencisvalle)

Il Ministero dell’Ambiente, con il DPR 43/2012 ha istituito il Registro telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate per l’utilizzo dei Gas Fluorurati ad effetto serra, operativo da Febbraio 2013.

Entro venerdì 12 aprile 2013 le imprese e le persone che svolgono le attività di cui all’art. 8 del DPR 43/2012 per poter continuare a svolgere tali attività devono obbligatoriamente iscriversi al Registro. Parliamo ad esempio dei tecnici che installano e eseguono manutenzione su condizionatori/climatizzatori per ambienti o autoveicoli.

Come effettuare l’iscrizione

L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente via telematica utilizzando la procedura realizzata dalle Camere di commercio, disponibile tramite il portale https://scrivania.fgas.it.

Per l’iscrizione è previsto il versamento di importi diversi a seconda del soggetto richiedente, ovvero:

  • Iscrizione di PersonaFisica:
    Diritti di Segreteria € 13,00
    Imposta di Bollo € 14,62
  • Iscrizione di Impresa:
    Diritti di Segreteria € 21
    Imposta di Bollo € 14,62 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite:

  • telemacopay direttamente on line
  • conto corrente postale
  • bonifico bancario

Ricordiamo ai lettori che, nel caso di iscrizione di operatore che svolge l’attività sotto forma di ditta individuale (un idraulico ad esempio) si dovrà dapprima effettuare l’iscrizione come persona fisica e poi come impresa. Pagare i doppi diritti e marca da bollo, quindi (“E IO PAGO” esclamerebbe qualche persona Illustre d’altri Tempi…).

Il certificato per le persona fisiche vale 10 anni e per le imprese 5. La cosa fa riflettere: la differenza tra persona fisica e impresa è solo un numero di partita iva, pur rimanendo la stessa persona e si è autorizzati per 10 anni da una parte, ma dall’altra riducono del 50% tale durata, allora una domanda viene spontanea: dopo 5 anni e due giorni la persona non ha più i requisiti per operare? A volte è tutto molto strano e poco logico.

Ricordiamo inoltre a meccanici/riparatori l’obbligo di iscrizione senza necessità di richiedere il certificato provvisorio per esercitare valido 6 mesi. Questi operatori hanno solamente l’obbligo di iscriversi al corso di formazione entro 60 giorni…oppure richiedere la deroga qualora in possesso dei requisiti previsti dal decreto.

E se dopo i 6 mesi dalla data del rilascio del certificato provvisorio, non viene sostenuto l’esame o non si risulta abilitati, cosa succede?

in questi casi viene “offuscata” la domanda d’iscrizione nel senso che diviene non pubblica. Verrà riattivata, previa richiesta, soltanto qualora siano presenti i requisiti necessari e si sia in possesso del certificato di avvenuto superamento del corso.

Lo Staff di Econ-Test è a disposizione per fornire ulteriori informazioni. In ogni caso invitiamo i lettori a visitare il sito www.fgas.it