Il nuovo atteggiamento di Equitalia

(di Eleonora de Biaggi)

Finalmente l’Agente di Riscossione mostra un atteggiamento più comprensivo nei confronti dei contribuenti.

Sono infatti cambiate le modalità di accesso alla rateazione delle cartelle esattoriali ed Equitalia viene incontro alle richieste dei contribuenti innalzando la soglia di debito da 20.000 a 50.000 euro per l’accesso al procedimento di rateazione, senza l’onere di dover produrre alcuna documentazione che comprovi lo stato di crisi e carenza di liquidità, con la possibilità di ottenere dilazioni fino ad un massimo di 72 mesi con rate di importo minimo di 100 euro.

Se si chiede una rateazione inferiore ai 72 mesi, inoltre, c’è la possibilità di ottenere una proroga nel limite delle 72 rate e si può richiedere anche un piano di dilazione a rate variabili e crescenti – pagando le prime rate con un importo più basso e successivamente innalzarle in base ad una previsione futura di miglioramento economico.

Questo servirà a snellire di molto le procedure burocratiche per Equitalia e agevolerà sensibilmente sia le persone fisiche e le aziende – che non dovranno più confrontare l’indice di liquidità e l’indice alfa – sia le società di capitali che non saranno più obbligate a presentare il bilancio regolarmente approvato dall’assemblea dei soci.

Gli importi superiori a 50.000 euro necessitano della produzione di documenti che certifichino la reale situazione di difficoltà. Le persone fisiche dovranno produrre l’Isee mentre le società dovranno comprovare lo stato di crisi attraverso la presentazione di bilanci e documenti che attestino parametri economico-finanziari attraverso gli indici di “liquidità” e l’indice “alfa” .

Questa semplificazione permetterà un più facile incasso delle somme iscritte a ruolo e per i contribuenti l’accesso alla rateazione sarà più veloce.

Di conseguenza si impedirà al contribuente di essere considerato inadempiente ed in questo modo potrà, in pieno diritto, richiedere il Durc e quindi avere accesso alle gare di appalto.

Finchè il contribuente risulta in regola con i pagamenti, Equitalia non potrà iscrivere ipoteca nei suoi confronti o effettuare qualsiasi procedura cautelare od esecutiva.

Il lato negativo di tutto ciò è l’aggravio della sanzione del 30% sulle somme a debito oltre agli interessi e il tanto criticato aggio dell’8% che spetta ad Equitalia.

Visto il passo avanti finora fatto si spera ci sia un ulteriore sforzo per agevolare i contribuenti in difficoltà riducendo gli oneri di incasso, Equitalia finalmente ha compreso che è necessario permettere il pagamento delle rate in modo più rispondente alle esigenze del debitore se si vuole che possa portare a termine l’impegno verso l’Erario.

Fatturazione – il pericolo dell’emissione di documenti falsi

(di Luca Zambello)

La scure della giustizia incombe pericolosa in capo al soggetto che emette un documento fiscale non rispondente al vero. 

Infatti, la Corte di Cassazione con sentenza 19025 di questo mese, punisce duramente il rappresentante legale della società di cui si è provato il reato di emissione di fatture false.

Fin qui nulla di nuovo se non fosse che la Suprema Corte ha stabilito che, se il soggetto che ha emesso il documento è anche l’amministratore dell’impresa che ne ha dedotto la spesa, il reato di emissione di fatture false è accompagnato da quello di dichiarazione fraudolenta, ai sensi dell’articolo 2 DLgs 74/2000.

Questo è un possibile scenario che può verificarsi nel momento in cui la società A, amministrata da Tizio emette una fattura alla società B di cui amministratore è sempre Tizio. Se in sede di accertamento venisse provata l’emissione di un documento falso, Tizio potrebbe venire punito sia del reato di emissione di fatture false sia di dichiarazione fraudolenta.

In sede di appello, il ricorrente portava a sua difesa la violazione dell’articolo 9 del DLgs 74/2000 il quale esclude il concorso di reati tra l’emittente e l’utilizzatore di fatture false. L’articolo in questione, derogando quanto previsto dal codice pensale in materia di concorso di persone nei reati, esclude la possibilità che l’emittente del documento falso possa essere condannato, per concorso, per il reato di dichiarazione fraudolenta.

Medesimo ragionamento per l’utilizzatore ai fini fiscali del documento falso.

I giudici di Cassazione, tuttavia inquadrano la vicenda qui presentata sotto un’ottica diversa rispetto alla fattispecie indicata all’articolo 9 del DLgs 74/2000.

Il fatto che l’emittente del documento ne fosse anche l’utilizzatore, seppure sotto altra figura (nel caso amministratore di altra società) non permetteva di inquadrare la situazione come concorso di persone bensì duplice reato commesso dal medesimo soggetto

Appalti e potere direttivo

(di Eleonora De Biaggi)

La Corte di Cassazione con la sentenza 8863 dell’11 aprile 2013 ha dato una nuova interpretazione per quanto riguarda il concetto di interposizione di manodopera che offre spunti di riflessione importanti.

Con il termine interposizione si intende quella situazione in cui un datore di lavoro cd. “committente“, anziché assumere direttamente il personale di cui ha bisogno per la propria attività, si avvale di forza lavoro fornita da un terzo soggetto cd. “appaltatore“, i cui dipendenti svolgono la prestazione a favore del primo, detto anche “utilizzatore”.

In questo modo si viene a creare un rapporto che coinvolge tre soggetti, appaltatore/lavoratore/appaltante.

In caso di somministrazione irregolare o di pseudo-appalto il lavoratore interposto può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente.

La vicenda oggetto del ricorso tratta di un lavoratore dipendente di una ditta di pulizie che ha chiesto la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’azienda che aveva affidato il lavoro per due motivi:

  1. il primo riguardava le mansioni a cui il lavoratore fu adibito che sono risultate diverse da quelle oggetto dell’appalto infatti il lavoratore ha svolto un lavoro di archiviazione documenti e non il lavoro di pulizie come invece previsto dall’appalto,
  2. il secondo motivo riguardava il potere direttivo a cui è stato soggetto il lavoratore in quanto riceveva ordini e veniva controllato esclusivamente dal personale dell’impresa committente.

La suprema Corte ha ribaltato le conclusioni dei precedenti giudizi di merito sostenendo che non poteva costituirsi un rapporto di lavoro in capo al committente per due motivi:

  1. perchè la legge 1369/96 non prevedeva che l’esercizio di mansioni diverse da quelle contrattualmente previste potesse dar luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro in capo al committente;
  2. perché ad esercitare il potere direttivo sul lavoratore sono persone che non hanno la capacità di rappresentare la società e nel caso in esame le persone che impartivano ordini erano semplici impiegati senza potere di rappresentanza della società e non erano muniti della capacità di assumere personale.

In conclusione sia l’esercizio di mansioni diverse rispetto a quelle previste contrattualmente sia l’esercizio del potere direttivo svolto da personale non autorizzato a rappresentare la società possono dar luogo ad un appalto regolare.

La riforma Fornero e il contratto a termine

(di Eleonora De Biaggi)

Il neo ministro del Lavoro conferma che occorre una semplificazione delle regole del contratto a termine che così come sono costituiscono un freno all’occupazione per due motivi: il primo dovuto all’allungamento degli intervalli minimi tra un contratto e l’altro passati da 10 a 60 giorni (per i contratti fino a 6 mesi) e da 20 a 90 gg (oltre i 6 mesi), e l’altro fattore di criticità è il costo del lavoro in quanto sui contratti a termine grava l’1,4% in più di onere contributivo.

Le ipotesi allo studio sono la riduzione dei periodi di intervallo delegando la contrattazione collettiva a stabilire pause di durata inferiore, e l’altra ipotesi riguarda il “causalone“. La legge Fornero ha eliminato l’obbligo di indicare le causali di ricorso al contratto a termine solo per il primo contratto a tempo determinato stipulato per un massimo di 12 mesi, tra le ipotesi allo studio ci sarebbe quella di rendere meno stringente la causale avviando verso una sorta di acausalità i contratti a termine oppure imitando il modello Europeo che prevede il ricorso a questo contratto nell’ambito di un limite percentuale calcolato sull’organico aziendale.

Per rendere più appetibile si pensa anche a riconoscere incentivi per le nuove assunzioni o per le stabilizzazioni dei contratti (e non quindi un aumento dei contributi).

L’altro impegno riguarda il contratto di apprendistato che rappresenta la prima opportunità di ingresso nel mondo del lavoro con le modalità corrette per l’approccio dei giovani al lavoro alternando l’insegnamento alla pratica lavorativa ma che ad oggi è poco utilizzato dalle imprese.

L’obiettivo è puntare sulla possibilità di fare formazione solo aziendale lasciando solo i controlli esterni agli ispettori e rivedere i vincoli delle nuove assunzioni condizionate della stabilizzazione di almeno il 50% degli apprendisti (30% solo fino a luglio 2015).

Queste sono modifiche indispensabili per dare un avvio concreto a nuove opportunità per i giovani .

Fatturazione – le nuove indicazioni da riportare nel documento

(di Luca Zambello)

Sulla base delle recenti novità introdotte in tema di forma e contenuto delle fatture, è il caso di indicare alcuni elementi che è bene tenere a mente nel momento in cui ci apprestiamo ad emettere le fatture, più in particolare quando vengono emesse fatture che non comportano l’addebito d’imposta.

Nei casi in cui l’IVA non viene addebitata in fattura, anche per effetto dell’applicazione di regimi speciali IVA, il legislatore ha introdotto l’obbligo di riportare nel documento delle espressioni standardizzate che ne permettano di inquadrare l’operazione svolta.

Di seguito riepiloghiamo i vari casi

Tipologia OperazioneDescrizione in Fattura
Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a
vigilanza doganale ex art. 7-bis, c. 1 DPR 633/72 
Operazione non Soggetta
Operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater,
DPR 633/1972 
Operazione non Imponibile
Operazioni esenti ex art. 10, DPR 633/1972 (eccetto quelle
di cui al n. 6)
Operazione Esente
Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine ex
DL 41/1995 
Regime del Margine – Beni Usati
Cessioni di oggetti d’arte rientranti nel regime del margine
ex DL 41/1995 
Regime del Margine – Oggetti d’Arte
Cessione di oggetti di antiquariato o da collezione rientranti
nel regime del margine ex DL 41/1995 
Regime del Margine – oggetti di Antiquariato o da Collezione
Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio soggette al
regime del margine ex art. 74-ter, DPR 633/1972 
Regime del margine – Agenzie di Viaggio
Cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di
cui all’art.10, nn. da 1) a 4) e 9), DPR 633/1972, non
territorialmente rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti
passivi debitori dell’imposta in altro Paese UE 
Inversione Contabile
Cessioni di beni e prestazioni di servizi, non territorialmente
rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti (operatori
economici e privati consumatori) stabiliti fuori dalla
Comunità
Operazione non Soggetta
Fatture emesse dal cessionario o committente in virtù di un 
obbligo proprio 
Autofatturazione
Operazioni soggette al reverse charge interno ex art.17, c.
5 e 6, DPR 633/1972 
Inversione Contabile
Operazioni relative a cessioni di rottami, cascami, avanzi di
metalli ferrosi e materiali di scarto in genere ex art. 17 c.7
e 8, DPR 633/1972 
Inversione Contabile

Con l’indicazione di queste forme standardizzate di diciture, sembrerebbe venir meno l’obbligo di indicazione della norma di riferimento, nazionale o comunitaria, che giustifica la non applicazione dell’imposta, divenendo pertanto elemento puramente opzionale.

Il nostro consiglio è quello di continuare ad includere i riferimenti normativi per un aspetto di maggior completezza e per inquadrare in modo più preciso la tipologia di operazione posta in essere.

Estensione obbligo di fatturazione

(di Luca Zambello)

In base al testo del nuovo comma 6-bis dell’arti. 21 del DPR 633/72, l’obbligo di emettere la fattura scatta anche per le operazioni che per il presupposto territoriale non risultano soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72.

Le operazioni interessate riguardano:

  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi, ad esclusione delle operazioni esenti dei settori creditizi, finanziari assicurativi ecc, effettuate verso soggetti passivi che siano debitori della relativa imposte in un altro Stato UE
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi considerate come effettuate al di fuori del territorio Comunitario

Ciò sta a significare che i soggetti IVA stabiliti in Italia scontano l’obbligo di emissione della fattura anche per operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ma che risultino:

  1. Rilevanti ai fini IVA in un altro Stato Ue dove la relativa imposta venga assolta dall’acquirente o committente comunitario, soggetto passivo dell’imposta, attraverso il meccanismo dell’inversione contabile (Reverse Charge)
  2. Quando siano territorialmente rilevanti ai fini IVA in Paesi o territori extracomunitari (compresi i comuni di Livigno, Campione d’Italia e le acque nazionali del lago di Lugano), senza considerare la tipologia di committente (sia esso operatore economico o privato consumatore).

Da evidenziare che le suddette operazioni, pur partecipando alla formazione del volume di affari, non concorrono alla formazione del plafond IVA per i soggetti definiti come “esportatori abituali”.

Da ricordare che in precedenza l’obbligo di fatturazione delle operazioni extraterritoriali riguardava solamente le operazioni che interessavano beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale. Inoltre a partire dal 1.1.2010 l’obbligo viene esteso anche alle prestazioni di servizi c.d. “generiche” ai sensi dell’articolo 7-ter verso soggetti passivi situati in altri Paesi della Comunità Europea.

Agenti e Mediatori – Spostata al 30 settembre la comunicazione al Registro Imprese

(di Natascia Prencisvalle)


Come noto agli operatori del settore, il 12 maggio 2013 era prevista la scadenza dell’iscrizione presso il Registro Imprese di agenti e mediatori.


Infatti, a seguito della soppressione dei seguenti ruoli:



  • Agenti di affari in mediazione

  • Agenti/Rappresentanti di commercio

  • mediatori marittimi

  • spedizionieri

i soggetti interessati assumevano l’obbligo di iscriversi presso il Registro Imprese competente al fine di poter assumere la relativa qualifica.


Per le imprese attive alla data del 12 maggio 2012, cioè quei soggetti (siano esse ditte individuali o società) che alla data in questione risultassero di fatto operative, al fine di aggiornare la loro posizione avrebbero dovuto effettuare, entro il 12.05.2013, un’apposita comunicazione al Registro Imprese in cui hanno la sede principale.


Fortunatamente, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 23 Aprile, ha deciso di prorogare il termine ultimo per eseguire le dovute comunicazioni posticipandolo al 30 settembre 2013.


Per le persone fisiche “non attive” al 12 maggio 2012, cioè le persone che alla data in questione risultavano iscritti ai ruoli ora soppressi, ma che di fatto non svolgevano l’attività di agente rappresentante di commercio/mediatore, avrebbero dovuto trasmettere anch’essi un apposita comunicazione al Registro Imprese competente per territorio al fine di mantenere il requisito abilitante all’esercizio dell’attività.


Anche per questi soggetti il termine è stato posticipato al 30 settembre 2013.


Coloro i quali non provvederanno ad effettuare l’iscrizione entro la nuova data, non potranno più iscriversi nell’apposita sezione del Registro Imprese


Per ulteriori approfondimenti consigliamo di leggere la nostra precedente informativa del 15.01.2013  e quella del 14.01.2013

Durc e Appalti Pubblici

(di Eleonora De Biaggi)

Il Consiglio di Stato con un ordinanza del 23 aprile scorso ha messo in discussione gli orientamenti del Ministero del Lavoro e dell’Inail in merito alla validità della richiesta del Durc, per gli appalti pubblici, legata all’oggetto della gara.

Le istruzioni operative emanate dalle circolari n. 7/2008 dell’Inail, 35/2010 del Ministero del Lavoro e 145/2010 dell’Inps stabiliscono che la validità del Durc è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per il quale il certificato è stato richiesto (es. secondo le istruzioni occorre richiede un DURC per la stipula del contratto, per il pagamento del S.a.l. etc) il Ministero del Lavoro inoltre ha specificato che, sempre relativamente agli appalti pubblici, non è possibile utilizzare un Durc richiesto a fini diversi. Ad esempio per l’appalto pubblico non si può utilizzare il DURC richiesto per fruire di benefici o sovvenzioni previste dalla disciplina comunitaria o un DURC per lavori privati in edilizia.

Ebbene il Consiglio di Stato, con l’ordinanza 1465 ha dato una nuova interpretazione sull’efficacia probatoria del Durc affermando che ” .. non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare d’appalto debba riferirsi alla specifica gara d’appalto, mentre disposizioni contenute in circolari (come ad esempio nella circolare Inail 5 febbraio 2008 n. 7, ma si veda anche la circolare del Ministero del Lavoro 8 ottobre 2010, n.35, e la circolare Inps 17 novembre 2010 n. 145) non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem”.

L’esibizione ad una gara di un Durc ottenuto per altri fini, pertanto, non giustifica l’esclusione dalla gara ma eventualmente la richiesta di chiarimenti o integrazioni come già previsto dal Codice degli appalti.
Questo porta ad una nuova lettura e ad una reale semplificazione che risulta necessaria e desiderata.

Lavoratori Comunitari distaccati e iscrizione alla cassa edile

(di De Biaggi Eleonora)

Il 9 Aprile è stato sottoscritto un protocollo tra le associazioni nazionali del settore Edile e il Ministero del lavoro per la verifica della regolarità contributiva delle imprese straniere che distaccano i loro operai in Italia.
In pratica è stato stabilito che le imprese che distaccano lavoratori in Italia devono procedere all’iscrizione alla Cassa Edile del personale distaccato.
Sono esonerate solo le imprese comunitarie nel cui Paese di origine sia prevista un’analoga copertura come previsto per i lavoratori italiani.

Ai fini della verifica della regolarità contributiva e retributiva le imprese distaccanti dovranno presentare:

  • Contratto di appalto o subappalto che giustifichi il distacco;
  • Il formulario A1 (che sostituisce il vechio mod. E101);
  • Copia delle buste paga.

Nel caso il lavoratore rimanga iscritto presso la “Cassa Edile” del proprio paese di origine le imprese comunitarie dovranno presentare copia della certificazione attestante gli adempimenti assicurativi.

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) si impegna a stipulare apposite convenzioni con i paesi comunitari con i quali esistano condizioni di reciprocità.

Lo scopo del Protocollo è quello di promuovere lo scambio di informazioni per garantire la regolarità del mercato, l’adeguamento della formazione dei lavoratori e assicurare i necessari interventi di sicurezza sul lavoro, che in un’ ottica di scambi comunitari sempre più frequenti, è d’obbligo attuare e rafforzare.

Nuove regole per l’apertura di una tabaccheria

(di Natascia Prencisvalle)

Cos’è cambiato dal 17/04/2013 per chi vuole avviare una tabaccheria? 

Dopo la pubblicazione in Gazzetta del 16/04/2013, è in vigore dal giorno seguente il Regolamento che disciplina la distribuzione e la vendita di prodotti da fumo, in particolare per quanto riguarda le distanze da tenere in considerazione.

Il regolamento, comprensivo di 13 articoli, nello specifico individua agli art. 2 e 3 i criteri istitutivi per le rivendite “ordinarie”, delineando un primo parametro di natura puramente spaziale. Tra esse è infatti necessaria una distanza minima di 300 metri, nei comuni con più di 30mila abitanti, mentre di 200 metri in quelli in ci si superano i 100mila abitanti.

Il secondo parametro è invece legato al giro d’affari delle sale tabacchi già presenti nella medesima zona. Il decreto infatti prevede che i punti vendita ordinari dovranno essere istituiti prendendo come riferimento le zone caratterizzate dai recenti sviluppi abitativi, commerciali, ovvero della peculiare rilevanza assunta da nodi stradali e centri di aggregazione urbana tali da palesare carenze di offerta in funzione della domanda, nonché delle istanze di trasferimento.

Per il raggiungimento dello scopo le nuove rivendite saranno istituite tramite provvedimento dell’Agenzia delle Dogane (ricordiamo che in applicazione del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con Legge n. 135 del 7 Agosto 2012, l’Agenzia delle Dogane ha incorporato l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a decorrere dal 1° dicembre 2012 assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), prevedendo inoltre per ogni anno solare due piani semestrali.

Le rivendite speciali, invece, potranno essere istituite in soddisfacimento di concrete e specifiche esigenze, le quali, a loro volta, andranno valutate in ragione dell’ubicazione degli punti vendita già operanti all’interno della stessa area di riferimento, della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona, ma anche del significativo pregiudizio

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 21 febbraio 2013 n.38