Videosorveglianza in azienda e Privacy

(di Eleonora De Biaggi)

Il garante della Privacy ha emesso un provvedimento nei confronti di una casa Editrice siciliana con cui ha vietato il trattamento dei dati personali effettuati attraverso videocamere installate nascostamente presso la propria sede.

L’impianto di video-sorveglianza era composto di diciannove telecamere di cui quindici erano state occultate tra lampade di allarme e rilevatori di fumo ovviamente all’insaputa dei lavoratori i quali non avevano mai ricevuto alcuna informativa sulla presenza dell’impianto. Le uniche informazioni fornite erano scritte su un cartello di minime dimensioni (15x15cm) affisso a circa tre metri di altezza all’ingresso del luogo di lavoro. Il Garante ha evidenziato che il trattamento dei dati personali era totalmente illecito in quanto vi è stata violazione del diritto alla riservatezza e dignità dei lavoratori infrangendo sia il codice della Privacy che lo Statuto dei lavoratori dato che non risultava alcun accordo sindacale o autorizzazione del Ministero del Lavoro.

Ecco quindi che l’argomento risulta essere molto delicato. Da un lato abbiamo l’azienda che potrebbe aver installato la videosorveglianza come sistema di prevenzione di furti (non necessariamente in orario di lavoro); dall’altro la garanzia della Privacy dei lavoratori che non può essere violata a discrezione del datore di lavoro.

Ciò significa che al momento dell’installazione, il titolare dell’azienda deve essere ben conscio che non può tenere all’oscuro, i suoi lavoratori, del fatto che l’attività sarà registrata dalle telecamere di sorveglianza. Il rischio è appunto che si ricada in quanto specificato poco sopra, ovvero la lesione del diritto alla Privacy.

Sarà quindi necessario porre in essere tutti i provvedimenti necessari al fine di poter utilizzare lecitamente sistemi di video sorveglianza

Sospesione Imu 2013 per alcuni, non per tutti

(di Natascia Prencisvalle)

E’ stato pubblicato il Decreto Legge del 21/05/2013 n. 54 per la sospensione del versamento della prima rata Imu in scadenza il 17/06/2013 per le seguenti categorie di immobili:

  1. Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  2. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  3. Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, comma 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Trattandosi di elenco esaustivo, come anche da titolo, è di immediato effetto che non tutte le tipologie di immobili sono escluse dal versamento. Inoltre il Decreto parla solamente di sospensione del pagamento e non di “eliminazione” del pagamento dell’Imu.

Per questi motivi, in attesa di ulteriori modifiche, è consigliabile accantonare una piccola quota ogni mese (come del resto per qualsiasi pagamento da fare durante l’anno, perché un sassolino oggi e domani non pesa come un masso tra un anno).

Con molta probabilità la scadenza sarà posticipata a metà settembre, ma in quel momento imprese e famiglia dovranno fare i conti con altri pagamenti aventi medesima scadenza (vedasi rata delle imposte, rifiuti, ecc.) e, ritornando dalle ferie estive, il tutto sarà ancor più duro da affrontare.

In attesa di una notizia positiva del tipo “l’Imu per la prima casa è stata abolita” o “per i terreni agricoli è stata ridotta considerevolmente”, vi auguriamo una buona permanenza nel nostro sito e un buon proseguimento nella lettura.

31 Maggio: Scadenza dell’Obbligo di redazione del DVR

(di Eleonora De Biaggi)

Il 1° giugno tutte le aziende che occupano fino a 10 lavoratori dovranno aver già realizzato le procedure standardizzate ai fini della sicurezza nel luogo di lavoro.

Ricordiamo inoltre che questo obbligo riguarda anche le aziende che occupino anche un solo apprendista, mentre per le aziende che occupano da 11 a 50 dipendenti tali procedure sono solo facoltative in quanto, se alla data del 1° giugno sono in già in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo le forme previste dal Testo Unico di settore (art. 29 c.1,2,3 del D.Lgs 81/08), non sono obbligate a sostituirlo con il nuovo documento previsto dalle procedure standardizzate.

L’obbligo per queste aziende decorre solo nel caso in cui si siano verificate o sono previste modifiche del processo produttivo o variazioni dell’organizzazione del lavoro significative per la salute e sicurezza dei lavoratori, oppure nel caso si siano verificati infortuni significativi, o nel caso in cui i risultati della sorveglianza sanitaria ne abbiano evidenziato la necessità. In tutti questi casi il DVR dovrà essere rielaborato entro 30 giorni.

Pertanto le micro imprese che fino ad oggi si sono avvalse dell’autocertificazione dovranno provvedere entro il 31.05.2013 all’elaborazione del documento secondo le nuove procedure.

Questo adempimento non deve essere sottovalutato data anche la gravità delle sanzioni in cui si incorre in caso di visita ispettiva:

  • Per omessa redazione del DVR, (violazione Art. 29, c.1,) è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e in quelle con esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.,
  • Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, delle misure di prevenzione e protezione, DPS, delle procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000
  • Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, omessa individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.

Inoltre occorre tener presente che la redazione e la presenza di un DVR a norma crea il presupposto per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.

Per maggiori informazioni o per richiedere assistenza alla vostra azienda, potete utilizzare il form contatti .

Perdite su crediti – E’ possibile anticipare la deduzione

(di Luca Zambello)

E’ stata pubblicata in questi giorni un importante circolare emessa da Assonime e riguardante le perdite su crediti, elemento che in questo periodo di crisi risulta essere un evento ricorrente nei bilanci delle aziende.

Sulla base della citata circolare, si ritiene che le perdite su crediti nei confronti di debitori falliti possano essere dedotti dal reddito fin dal primo periodo d’imposta in cui la procedura concorsuale ha avuto inizio.

In attesa quindi di successivi chiarimenti dall’Amministrazione Finanziaria, Assonime fornisce alcune linee guida in via preliminare.

Sul punto – deducibilità crediti verso debitori falliti o assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria (ad eccezione dei piani di risanamente) – l’elemento principale è quello di individuare l’esatto periodo di competenza. In sostanza occorre definire se la deduzione debba avvenire nell’esercizio in cui si è aperta la procedura o se ha rilevanza l’esclusivo status del debitore, e quindi basarsi su criteri di imputazione bilancistica.

La linea interpretativa fornita dalla Giurisprudenza di Cassazione, nostro malgrado, non fornisce dei principi univoci, dato che le sentenze espresse sono state contrastati, seppur in maggioranza è prevalsa la tesi della deducibilità nell’anno di apertura della procedura.

La circolare Assonime, tuttavia, privilegia la tesi secondo cui sarebbe opportuno basarsi su scelte di bilancio “senza la possibilità di ascrivere all’amministrazione finanziare un potere di sindacare tali scelte“. In sostanza riprende i ragionamenti fatti in sede di manutenzioni ordinarie (da imputare a conto economico) e manutenzioni straordinarie (incrementative del cespite).

Di conseguenza si tratterebbe di poter anticipare la deducibilità della perdita su crediti già dal momento di apertura della procedura concorsuale, cosa che potrebbe ritrovare un certo apprezzamente tra le aziende. Tuttavia è sempre necessario attendere gli orientamenti dell’Agenzia Entrate per avere il quadro esatto di come verranno trattati dall’amministrazione finanziaria tali operazioni.

Valutazione dei Rischi obbligatoria anche per gli Studi Professionali

(di Luca Zambello)

A seguito dell’attuazione del Dm 30 Novembre 2012, con il 1 giugno diverranno operative le procedure standardizzate in materia di valutazione dei rischi.

L’obbligo è rivolto sia alle micro imprese che alle mini imprese, ovvero sia le aziende che impiegano fino a 10 lavoratori, sia quelle che occupano fino a 50 lavoratori.

Chi sono i soggetti destinatari del decreto?

In sostanza, tutti quelli con almeno 1 dipendente senza alcuna esclusione (ad eccezione delle ditte individuali – quindi senza lavoratori occupati). Il Testo Unico infatti identifica come destinatario del Decreto “il soggetto titolare del rapporto di lavoro, o in quello che ha la responsabilità dell’attività o dell’unità produttiva“.

Da ciò è possibile ricavarne che anche il titolare dello Studio Professionale è soggetto all’obbligo di adeguarsi alla normativa. Inoltre anche dalla lettura del Ccnl di categoria del 29.11.20111 e dal successivo accordi del 31.01.2012 se ne ricavano tali conclusioni.

Con riferimento agli Studi Professionali, entrando nel dettaglio, la normativa non si rivolge solo alla sicurezza verso i propri dipendenti. Infatti l’applicazione si estende anche verso i collaboratori di studio oltre che agli altri liberi professionisti che vi operano al suo interno in modo organizzato.

Le Micro Imprese

Con riguardo alle micro imprese, occorre ricordare che le procedure standardizzate di valutazione dei rischi devono essere da loro attuate, in quanto la precedente (ed eventuale) autocerficazione redatta cesserà di avere efficacia alla data del 31 maggio 2013. 

Vale la pena precisare che la normativa si riferisce espressamente alla sola autocerficazione. L’eventuale datore di lavoro, che sin dal principio, abbia predisposto il documento di valutazione dei rischi, non dovrà rielaborarlo sulla base delle procedure standardizzate messe a disposizione dal Decreto, bensì procedere al solo aggiornamento delle stesse qualora risultasse necessario.

Per maggiori approfondimenti Vi invitiamo alla lettura del nostro articolo Stop all’autocertificazione della valutazione dei rischiil quale contiene maggiori approfondimenti con riguardo alla normativa sulla sicurezza

Fatture e documenti solo “In Originale”

(di Natascia Prencisvalle)

Oggi vogliamo fare porre l’attenzione dei nostri lettori su un elemento per alcuni versi “banale” ma allo stesso tempo molto importante della contabilità aziendale: la presenza o meno di fatture in originale. Circostanza che ad oggi sta facendo la differenza tra accertamenti scorrevoli e accertamenti problematici.

L’articolo 2214 del codice civile riporta letteralmente: …” l’imprenditore deve….conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonchè le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite”.

Questo, oltre ad essere un dato importante a livello civilistico, lo è ancor di più dal punto di vista fiscale. Infatti è uno dei requisiti per poter detrarre i costi relativamente alle fatture ricevute. Esse infatti devono essere conservate in originale o tramite fax (originale). A meno che non risultino denunce ai pubblici ufficiali di smarrimento o distruzione per cause non imputabili al contribuente che possano giustificare il fatto che non si posseggono più gli originali.

Negli accertamenti, infatti, possono essere richiesti: contratti, fax, e-mail, corrispondenza varia con clienti o fornitori, tutti gli altri documenti a supporto delle operazioni che vengono concluse tra le parti.

Quindi pensare che la fattura sia l’unico documento che può garantirci la detrazione del costo è un ragionamento sotto alcuni versi limitativo. Il principio è vero in linea generale, ma sotto il punto di vista degli accertatori è sempre meglio essere in possesso di ulteriore documentazione di supporto che definisca chiaramentel’operazione posta in essere.

Si pensi alla necessità di dimostrare una contestazione avvenuta con un cliente che ha dato luogo ad una nota di credito di un importo rilevante; oppure ad una fattura in assenza di una descrizione dettagliata del servizio offerto. L’agenzia Entrate potrebbe rilevare la non inerenza o coerenza del costo come potrebbe fare lo stesso ragionamento riguardo ai ricavi.

Come può, il contribuente, provare il contrario senza essere in possesso di un incarico firmato, un accordo tra le parti oppure ancora un contratto firmato tra i soggetti?

Ricordiamo che, in fase di contenzioso, l’onere di provare che i costi riportati a bilancio sono inerenti all’esercizio dell’attività svolta è sempre in capo all’Imprenditore e l’unico modo per potersi difendere in modo inequivocabile è l’essere in grado di mostrare documenti che parlino chiaro!

Questo principio è avvalorato dal fatto che negli ultimi anni sono state introdotte ulteriori normative nelle quali viene espressamente  previsto l’obbligo di documentare la ricezione del documento – a tal proposito si veda la legge sui contratti nei settori agroalimentari (e-mail certificate, lettere raccomandate ecc.).

Il consiglio che vogliamo dare ai lettori è quindi di predisporre, per ogni cliente o fornitore, un fascicolo nel quale inserire tutta la corrispondenza (fax, preventivi, e-mail, lettere ecc.) al fine di creare uno storico documentato e utilizzabile a difesa della propria posizione. Infatti, in fase di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, spesso si verificano le richieste di giustificare, nell’anno in corso, uno specifico costo od un particolare ricavo che si è verificato negli anni precedenti. In questo modo sarà possibile ricostruire la vicenda semplicemente esaminando il fascicolo cliente/fornitore

Fonte: Sentenza della Corte di Cassazione 25 febbraio 2009, n. 4502; art. 2214 c.c.

Lavoro Temporaneo e Causali

(di Eleonora De Biaggi)

La Corte di Cassazione con sentenza n.11411 del 2013 precisa che il generico richiamo previsto dal contratto collettivo e quindi la mancata specificazione delle causali che hanno indotto al ricorso di lavoro temporaneo, concretizza la conversione del rapporto di lavoro temporaneo in contratto a tempo indeterminato.

Il caso riguarda Poste Italiane che aveva presentato ricorso contro la decisione della Corte di appello di Milano che aveva disposto l’assunzione di una lavoratrice assunta inizialmente con contratto di lavoro temporaneo nel quale era stato scritto semplicemente la causale genericanei casi previsti dal CCNL“.

La Cassazione ha ritenuto insufficiente una tale motivazione senza aver provveduto a specificare né il contratto di riferimento né tanto meno le ipotesi previste dalla contrattazione di riferimento. La cassazione infatti ricorda che la L. 196/97 ammette casi specifici di ricorso al lavoro temporaneo quali:

  1. casi previsti dal ccnl di appartenenza dell’impresa utilizzatrice;
  2. utilizzo temporaneo di qualifiche non presenti in azienda;
  3. sostituzione di lavoratori assenti.

E’ quindi molto importante quando si stipula un contratto temporaneo indicare correttamente la motivazione del ricorso a tale tipologia. Ricordiamo infatti che la  genericità della causale rende illegittimo il contratto trasformandolo in contratto a tempo indeterminato con conseguente aggravio di costi che l’azienda, proprio attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale, voleva evitare.

Lavoratori – Obbligo di comunicare l’assenza

(di Eleonora De Biaggi)

Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare la sua assenza sul posto al proprio datore di lavoro dandone corretta e tempestiva informazione.

Lo stabilisce infatti la Suprema Corte con sentenza 10552/13 ha confermato il licenziamento di un lavoratore considerato assente ingiustificato da una settimana.

Una sentenza molto importante sotto un duplice aspetto, innanzitutto la Corte non ha tenuto conto della documentazione prodotta dal lavoratore. A nulla è valso infatti il referto del pronto soccorso e il successivo certificato medico che attestavano la sussistenza di una malattia e la persistenza della stessa.

I Giudici hanno infatti voluto puntare sull’obbligo del lavoratore di comunicare l’assenza dato che tale comportamento incide sul rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

In pratica il lavoratore avrebbe dovuto giustificare non tanto la fondatezza dell’impedimento quanto il motivo per cui non è riuscito nemmeno a fare una telefonata al datore di lavoro per avvisarlo che non sarebbe potuto presentarsi al lavoro.

Va da sè che, seppur legittimamente assente dal lavoro, il lavoratore non è esentato dal tenere un comportamente che sia coerente con i normali principi di correttezza prima che del codice disciplinare. Dietro ad ogni assenza, infatti, il datore di lavoro oltre ad avere forza lavoro in meno, si ritrova costretto a rivedere gli schemi organizzativi per far fronte a imprevisti di questo tipo.

Ecco che un preavviso, seppur minimo, può fare la differenza ed aiutare il datore di lavoro a sopperire all’assenza rivedendo l’organizzazione del suo organico.

Dall’istanza di rimborso Irap al recupero in Unico 2013

(di Luca Zambello)

Dopo l’istanza di Rimborso Irap dei mesi scorsi, mediante la quale le imprese hanno potuto usufruire della maggiore deducibilità riconosciuta sul costo del lavoro e sugli oneri finanziari, le aziende possono aver diritto a considerare un ulteriore importo che deriva appunto dall’Istanza trasmessa nei mesi scorsi.

Il caso in questione riguarda l’eventualità in cui la deduzione aggiuntiva, che derivava dai calcoli per l’istanza di rimborso, non abbia determianto un vero e proprio risparmio di imposta – il quale si traduceva con un vero e proprio rimborso sui maggiori oneri tributari versati – bensì un aumento della perdita precedentemente dichiarata oppure la “conversione” di un reddito imponibile in perdita fiscale.

In sostanza, in questo caso particolare, l’Erario non riceveva una richiesta di rimborso sulle maggiori impste versate, ma la possibilità di utilizzare tali “maggiori perdite” nel modello Unico 2013.

Infatti se dai conteggi eseguiti sulla rideterminazione dell’imposta risultava una perdita fiscale, veniva riconosciuto al contribuente la possibilità di rimandare tale perdita agli esercizi futuri in cui il reddito dichiarato risultasse capiente.

Se negli anni interessati dal rimborso si riscontrava tale condizione, il rimborso si sarà generato e di conseguenza sarà già stato richiesto il riborso. Tuttavia nel caso in cui tale “capienza” non si fosse verificata, la perdita è stata di volta in volta riportata negli esercizi successivi fino ad arrivare al 2011 (l’ultimo anno interessato dalle istanze).

Di coseguenza, nella dichiarazione 2013, verrà riservato un apposito rigo (RS103 per Unico SC ad esempio) nel quale indicare le maggiori perdite derivanti dalla presentazione dell’istanza che scontano delle particolari regole per il loro utilizzo:

  • le perdite saranno utilizzate senza limite di tempo, qualora l’anno in cui esse si sono generate sia compreso il primo triennio di costituzione della società (ai sensi dell’articolo 84 comma 2 del Tuir);
  • saranno utilizzate senza limite di tempo, ma in misura dell’80% del reddito imponibile 2013, nel caso di perdite Ires formatesi successivamente al primo triennio di costituzione;
  • attraverso un utilizzo quinquiennale, senza limite di importo, per le imprese in contabilità ordinaria (articolo 8 comma  3 del Tuir).

Qualora l’anno 2012 si concluda con un reddito imponibile, le maggiori perdite “rideterminate” contribuiranno alla sua riduzione con le relative conseguenze contabili in tema di imposte anticipate e correnti.

Per spiegare meglio il meccanismo, includiamo alcuni esempi:

  1. Società Alfa costituita nel 2003; perdita rideterminata da Istanza Irap 7.500 euro. Nell’anno 2012 si verifica un reddito imponibile di 15.000 euro:
    – La perdita non si verifica nel primo triennio per cui verrà utilizzata per un importo pari all’80% del reddito, quindi:
    – perdita utilizzabile nel 2012 = reddito 2012 (rigo RN1, col.2, Unico SC 2013) X 80% ovvero 15.000 X 80%=12.000
    – Possiamo quindi utilizzare tutta la perdita “ridetermianata” di 7.500
    – In Unico SC 2013 si provvederà a compilare il quadro RN nel seguente modo:
      Nel Rigo RS103 col.1, Modello Unico 2013 Società di capitali, si evidenzierà la maggiore perdita derivante              dall’Istanza di rimborso, che essendo utilizzata interamente non si dovrà riportare nel rigo RS44 col.7
  2. Società Beta Srl, costituita nel 2010; perdita rideterminata da Istanza Irap 2.700 euro. Nell’anno 2012 si verifica un reddito imponibile di 1.850 euro:
    – Innanzitutto la perdita, interessando il primo triennio di costituzione è interamente utilizzabile nel modello Unico SC 2013;
    – Il reddito imponibile del 2012 viene completamente azzerato dalla maggiore perdita rideterminata in sede di Istanzia Irap e residua un importo di 850 euro che potrà essere utilizzata negli anni successivi;
    – In Unico SC 2013 si procederà a compilare il quadro RN nel seguente modo:
      Nel  rigo RS103 col.2 Modello Unico 2013 Societ di capitali indicare la maggiore perdita derivante dall’istanza e indicare nel rigo RS45, col.7, l’importo della perdita che verrà rinviata agli esercizi successivi, pari a 850 euro.

Le misure a sostegno del lavoro

(di Eleonora De Biaggi)

Il nuovo Governo sta individuando nuove misure per contrastare la crisi che ormai da tempo sta gravando sul paese e gli interventi più significativi sono orientati verso il contratto a termine e l’apprendistato.

Due tipologie di contratto che dovrebbero favorire l’occupazione ma che devono necessariamente avere modalità d’impiego flessibili ed efficaci.

La rigidità del contratto a termine “acausale” senza possibilità di proroga ha disincentivato le aziende al suo utilizzo e alla scadenza molti contratti non sono stati trasformati.

Per poter incentivare l’utilizzo di questi contratti sono allo studio alcune proposte sia di carattere congiunturale che strutturale.

Come primo intervento congiunturale per dare un impulso all’occupazione viene proposto:

  1. allungare la durata massima del contratto a termine acausale da 12 a 24 mesi;
  2. consentire la possibilità di proroga nel limite della durata massima;
  3. ridurre il cosiddetto stop&go (la durata degli intervalli) tra un contratto e l’altro, riportandoli per legge ai 10 o 20 gg  o addirittura azzerandoli se si tratta di utilizzo per sostituzione.

A livello strutturale bisogna prevedere l’utilizzo dei contratti a termine, che ora sono limitati a percentuali non superiori al 6% dell’organico aziendale, come previsione da parte dei contratti collettivi, allargare la previsione anche ai contratti aziendali e subordinare l’accesso a questa tipologia di contratti di lavoro alla conversione a tempo indeterminato di almeno il 50% dei contratti a termine.

In pratica si tratta di trovare forme premiali che ne facilitino l’accesso alle aziende che utilizzano il contratto a termine come strumento per ottenere una graduale stabilizzazione dei lavoratori.