Emanato il Decreto che da il via agli Sgravi Contributivi

(di De Biaggi Rag. Eleonora)

A decorrere dal 2012 con la riforma “Fornero” lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti territoriali o aziendali, non è più sperimentale ma diventa strutturale.
Ciò sta a significare che tutti quei premi di risultato, i quali risultino incerti nel loro ammontare e nella corresponsione, e che siano legati ad incrementi di produttività, possono godere dello sgravio contributivo (L.92/2012 art. 4 c.28 e29).

Ciò in sostanza si traduce in un minor costo in capo all’azienda e al lavoratore stesso.

Lo stanziamento annuo dei fondi è pari a 650 milioni di euro messi a disposizione per finanziare lo sgravio sui premi di produttività.

Lo sgravio è applicato nella misura del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore. L’importo, quindi, è pari a quello riconosciuto nel 2011, ma il decreto del 27 dicembre 2012 prevede che l’INPS, entro il 30 Ottobre di quest’anno, a seguito dei monitoraggi che andrà ad effettuare, possa rideterminare detto limite entro la soglia del 5%.

L’INPS provvederà ad emanare apposite istruzioni per:

  1. comunicare la data di inizio, la durata e il termine necessari per l’inoltro delle richieste di sgravio
  2. provvedere all’ammissione allo sgravio dando comunicazione alle aziende richiedenti entro 60 gg dal termine fissato

Questa procedura fa venir meno la necessità di ricorrere al cosiddetto “click day” e rende il sistema di accoglimento delle domande più equo in quanto nessuno verrà escluso , nel peggiore dei casi ci sarà una riduzione del vantaggio a seguito della redistribuzione della quota complessiva su ogni azienda e ogni lavoratore.

Per usufruire dello sgravio nella presentazione della domanda è obbligatorio indicare la data di avvenuto deposito del contratto presso la Direzione Territoriale del Lavoro, tenuto conto che i contratti devono essere depositati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto si ritiene che siano validi tutti quei contratti che sono stati depositati entro il 04 maggio 2013.

L’istituto ha cercato di semplificare la domanda eliminando alcune informazioni che può ricavare dall’ Uniemens ma la semplificazione e il beneficio sul costo del lavoro è ancora poca cosa rispetto alle necessità delle aziende.

Dispensa Bilancio – Fatture mancanti e competenza di costi e ricavi

(di Luca Zambello)

Il 30 Aprile scade il termine ordinario per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’anno 2012. In vista dell’adempimento Econ-Test mette a disposizione alcune indicazioni sugli accorgimenti da tenere in considerazione per la chiusura dei conti.

Costi e ricavi di Competenza

Il bilancio di esercizio deve essere redatto sulla base dei principi sanciti dal Codice Civile, tra questi l’articolo 2423-bis cita l’obbligo di “tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”. 

Di conseguenza nella chiusura del bilancio occorre tenere in debita considerazione anche quelle operazioni che generano costi e ricavi a prescindere dal fatto che tali prestazioni siano state pagate o incassate.

Procederemo quindi ad analizzare separatamente le operazioni che generano Ricavi e Costi per fornire un chiarimento su come muoversi all’interno della Normativa.

Ricavi

Al fine di comprendere in che modo i ricavi vanno inseriti nel bilancio attraverso il principio di competenza, occorre fare riferimento al Principio Contabile Nazionale OIC 11. Esso ci indica che i ricavi devono essere imputati in bilancio nel momento in cui vengono a verificarsi sue presupposti:

  1. il processo produttivo di beni e servizi è stato completato
  2. lo scambio è avvenuto – inteso come passaggio sostanziale della proprietà

Per il primo punto non occorrono ulteriori approfondimenti, per il secondo occorre fare una puntualizzazione.

Il passaggio sostanziale della proprietà di un bene, secondo il principio Nazionale, si verifica – generalmente – nel momento in cui esso viene spedito. Tale momento tuttavia non trova ragione d’essere quando il passaggio della proprietà è espressamente definito per legge nel verificarsi di determinate fattispecie; si pensi ad esempio alla compravendita di un immobile, il passaggio della proprietà si verifica solamente con la stipula dell’atto notarile.

Differente è il caso dei servizi, in quanto il principio contabile li collega alla loro “fatturabilità” e quindi occorre rimandare all’articolo 6 del DPR 633/1972 (c.d. legge in materia di IVA). L’articolo in questione, disciplina il momento esatto di effettuazione delle operazioni tuttavia sotto l’aspetto civilistico prima dell’effettiva fatturabilità occorre verificare i due presupposti sopra indicati, di conseguenza verrà considerato di competenza dell’esercizio quel servizio che è stato completato e il ricevimento della prestazione è stata consegnata al destinatario committente.

Nel caso dei servizi, quindi, la fattura potrebbe venire emessa indistintamente a pagamento avvenuto o in via anticipata. Di conseguenza a presecindere del fatto che il documento sia stato registrato in contabilità, durante le operazioni di chiusura dell’esercizio sarà indispensabile considerare anche quei servizi ricevuti/consegnati di cui si potrebbe non avere ancora ricevuto la relativa fattura.

Costi

Per i costi valgono simmetricamente le regole previste per l’identificazione dei ricavi di competenza.

Di conseguenza se si tratta di beni, l’acquirente dovrà tenere in dovuta considerazione, oltre ai costi per i beni già in suo possesso, quelli relativi all’acquisto di beni dei quali si è già verificato il passaggio sostanziale della proprietà, ovvero quando i beni sono stati messi formalmente a disposizione o spediti.

Per i servizi viene fatta un’ulteriore precisazione: verranno considerati (e contabilizzati) quelli completati e consegnati purchè correlati ai ricavi d’esercizio. Ciò significa che se il costo di un servizio è direttamente collegato ad un ricavo esso troverà la sua contabilizzazione nel momento in cui verrà registrato il relativo ricavo, anche se il servizio (di costo) è già stato reso. Si pensi ad esempio al caso classico delle provvigioni, queste verranno rilevate nel momento in cui il ricavo derivante dalla provvigione viene contabilizzato.

Nei prossimi giorni Econ-Test metterà a disposizione altri approfondimenti sulle operazioni di chiusura accessibili liberamente anche ai non iscritti. Per gli iscritti al sito è presente un area riservata dove verranno aggiunti materiali di ulteriore approfondimento.

Debiti Pubblica Amministrazione – Stanziati i fondi ma con alcuni dubbi

(di Luca Zambello)

E’ stato finalmente approvato il Decreto che regolamenta il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione verso le imprese che hanno operato con essa.

In totale il governo ha stanziato circa 40 miliardi di euro, in due anni, mentre l’erogazione avverrà utilizzando strumenti diversi volti al raggiungimento della somma:

  • 5 Miliardi di Euro verranno messi a disposizione attraverso un allegerimento del patto di stabilità interno Stato-Regioni-Comuni
  • 2 Miliardi di Euro saranno erogati attraverso la Cassa Depositi e Prestiti
  • 8 Miliardi saranno erogati tramite un prestito alle Regioni per far fronte ai propri debiti
  • circa 2,5 Miliardi ritorneranno alle imprese sotto forma di rimborsi fiscali.

Il decreto fornisce dei tempi esatti entro cui i vari enti Locali devono comunicare alla Ragioneria di Stato gli impegni in essere verso le aziende private e attraverso i portali telematici a loro riservati, le somme stanziate verranno ripartite alle varie regioni.

Senza dubbio il decreto in esame giunge come uno spiraglio di sole in questa primavera grigia sotto vari aspetti – non solo meteorologici – e infonde un po’ di speranza verso le imprese che molto hanno investito per relazionarsi con le Amministrazioni Statali, attendendo più o meno pazienti che i propri crediti venissero onorati.

L’altro lato della medaglia

Una domanda tuttavia sorge quasi spontanea: in che modo le Regioni e gli Enti Locali restituiranno le somme ricevute? Certo, perchè nel decreto si parla di somme “prestate” o erogate a titolo di “anticipazione di liquidità”, significando che prima o poi tali somme dovranno essere restituite. Il decreto definisce anche i tempi di questo rimborso, fissati in massimo 30 anni.

In che modo, quindi, le Regioni e gli Enti Locali rimborseranno il prestito allo Stato? Il Governo ha subito smentito ogni ipotesi di aumento dell’IRPEF, visto che in caso contrario il Decreto non sarebbe stato altro che un “placebo” dato all’opinione pubblica per calmare gli animi, tuttavia soffermandosi sull’articolo 2 del decreto, 3° comma, lettera a) si legge:

  • “All’erogazione delle somme (…) si provvede a seguito:
          a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi”

Ciò potrebbe farci sospettare che se lo spettro dell’aumento dell’IRPEF è stato allontanato, potrebbe venire invocato quello delle imposte regionali.

Ovviamente è ragionevole pensare che questi possano rimanere solo sospetti dato che il vantaggio per le imprese creditrici della P.A. percepito attraverso questi stanziamenti, vadano poi a colpire la collettività attraverso un ormai inadeguato aumento delle imposte.

Non ci resta che attendere gli ulteriori sviluppi.

Professionisti amministratori di società: contribuzione cercasi!

(di Roberto Mazzanti)

ORIENTAMENTO 1

Gli ingegneri che rivestono la carica di amministratore e sindaco di una società attiva nel settore edilizia devono versare a Inarcassa i contributi sui compensi percepiti come amministratore e sindaco.

ORIENTAMENTO 2

All’avvocato non può essere imposto di corrispondere alla Cassa forense alcun tipo di contribuzione per i compensi percepiti come consigliere di amministrazione di una società di capitali, in termini di una maggiorazione percentuale o di contributo integrativa.

Come disboscare e fare chiarezza in mezzo a due orientamenti così diversi ?

Il principio della connessione tra attività professionale (nel primo caso ingegnere, nel seconco avvocato) come va correttamente applicato ?

Nel primo caso (orientamento 1) la Cassazione, ha stabilito che nel concetto di “esercizio della professione” d’ingegnere “deve ritenersi ricompreso, oltre all’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali, anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un ‘nesso’ con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale”.

L’obbligo contributivo a Inarcassa è, pertanto, escluso “solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l’attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista, in linea con quanto suggerito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 402 del 1991 (resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori)”.

Ma nel secondo caso, orientamento 2, la Suprema Corte, sulla scia delle stesse argomentazioni usate per l’ingegnere, è giunta a conclusioni opposte, sostenendo che l’attività di consigliere di amministrazione di una società di capitali non sia ricollegabile all’esercizio della professione forense, con la conseguenza che i compensi percepiti non possono considerarsi soggetti a contribuzione a favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

In conclusione, la Cassazione, con i due interventi, non ha chiarito i dubbi esistenti in materia, ma piuttosto ha contribuito a generare nuova incertezza, che solo una pronuncia a Sezioni Unite potrà risolvere.

Attendiamo, e nel frattempo procediamo cautamente, valutando caso per caso, il nesso che deve esistere (e quanto è dimostrabile e perciò difendibile) tra l’attività amministrativa e quella professionale…..non facile ma dobbiamo passare da li.

Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=62058

Gli strumenti di “prova” nelle cessioni Intra Ue “Franco Fabbrica”

(di Luca Zambello)

Quando un soggetto IVA pone in essere operazioni con operatori comunitari, di fatto si genera una condizione in cui l’IVA non va applicata. Tuttavia, affinchè questa non imponibilità dell’imposta trovi applicazione, è necessario che gli operatori interessati soddisfino determinati requisiti, ovvero:

  • l’iscrizione (tanto dell’acquirente, quanto del beneficiario) nell’elenco VIES
  • il possesso di adeguate prove documentali che riescano a certificare il passaggio dei beni ad un altro Stato UE.

Assenza dell’iscrizione nel VIES


L’agenzia Entrate, come specificato nella Circolare 01.08.2011 n.39/E, stabilisce che

  1. La non iscrizione nel VIES determina l’impossibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il regime fiscale proprio di tali operazioni.
  2. in mancanza di iscrizione, l’operatore non può essere considerato come soggetto passivo IVA italiano ai fini dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie

In tal caso l’eventuale operazione posta in essere in assenza di iscrizione dovrà essere eseguita come un’operazione interna, quindi con l’applicazione dell’aliquota IVA propria del cedente.

Prove documentali per la cessione Intra UE

La corte di Giustizia UE ha stabilito che gli Stati Membri devono stabilire quali siano i mezzi di prova idonei ritenuti validi per dimostrare l’effettività delle cessioni intra comunitarie.

Per l’Italia, la risoluzione 345/E dell’Agenzia Entrate ha stabilito che l’operatore italiano deve conservare:

  • La fattura emessa con l’indicazione del numero di indentificazione attribuito dallo Stato di appartenenza dell’operatore comunitario;
  • l’elenco riepilogativo relativo alla cessione intra comunitaria effettuata;
  • Il documenti di trasporto internazionale (il c.d. CMR) che deve essere firmato:
    – dal vettore a titolo della presa in carico dei beni
    – dal destinatario per ricevuta
  • la rimessa bancaria dell’acquirente collegata all’acquisto e pagamento dei beni oggetto dell’operazione

Risoluzione n.477/E del 2008 – Operazioni Franco Fabbrica

Spesso accade che le parti si accordino per una fornitura di beni con la clausola “Franco Fabbrica”. Con tale accordo, i beni vengono messi a disposizione dell’acquirente presso il magazzino del venditore. Sarà il compratore che curerà il trasporto per suo conto o tramite operatore terzo.

Il venditore, di conseguenza, rischia di perdere traccia dei beni nel momento in cui lasciano la sua sede, pertanto è presente il rischio di non ricevere in ritorno i sopracitati documenti indispensabili per la prova.

Facendo un passo indietro, si rammenta che per essere qualificata come operazioni non imponibile, è indispensabile che i beni di fatto lascino il territorio dello Stato di appartenenza del venditore per raggiungere quello Intracomunitario del compratore. Di conseguenza, il venditore che ha emesso la relativa fattura richiamando la non imponibilità dell’operazione, ha l’onere di provare il trasferimento effettivo dei beni, ricordando che “la norma prevede espressamente che i beni abbiano fisicamente raggiunto il territorio di un altro Stato membro

Di conseguenza il venditore deve adottare tutte le misure che si possono ragionevolmente chiedere per potersi assicurare che l’operazione non possa essere ricondotta ad una frode fiscale con conseguente suo coinvolgimento.

La Corte, inoltre, sottolinea che l’operatore italiano che esegue un operazione IntraUE:

  1. non è tenuto “a svolgere attività investigative sulla movimentazione dei beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato
  2. ha il dovere “di impiegare la normale diligenza richiesta (…) e quindi di verificare con la diligenza dell’operatore commerciale professionale le caratteristiche di affidabilità della controparte
I chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Nella risoluzione 19/e del 25.3.2013 vengono forniti nuovi elementi chiarificatori su tali operazioni intra comunitarie.
 
Innanzitutto l’Agenzia esprime i requisiti fondamentali per la cessione di beni Intra UE, ovvero:
  • deve essere a titolo oneroso;
  • deve comportare l’acquisto o il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui beni oggetto dell’operazione;
  • entrambi i partecipanti all’operazione (cedente italiano e acquirente comunitario) devono essere operatori economici iscritti al VIES;
  • deve esserci reale movimentazione dei beni dall’Italia verso altro stato UE, senza rilevare chi effettivamente esegue il trasporto dei beni.
L’assenza di uno solo dei citati requisiti, determina l’applicazione dell’IVA sulla cessione
 
Inoltre, per quanto riguarda gli strumenti di prova, viene ribadito che:
  • la Direttiva 2006/112/CE non fornisce deglle forme predeterminate di mezzi di prova rtenute valide, bensì delega ai singoli Stati Membri, la definizione della forma e i contenuti;
  • la proprietà del bene sia stato trasmesso all’acquirente e il fornitore deve provare che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato della comunità europea, lasciando fisicamente il territorio dello stato in cui il bene è stato ceduto.
Per concludere, la normativa italiana non ha fornito una specifica previsione di quali debbano essere i documenti da conservare da parte del cedente e che debbano essere esibiti in fase di verifica, tuttavia dalla Risoluzione 345/E si ricava che un valido strumento in grado di certificare la movimentazione dei beni può essere rappresentato dal Documento di Trasporto/CMR firmato dai vari soggetti intervenuti, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa fattura, dei Modelli Intra, dei contratti e della documentazione bancaria che fornisca traccia dell’operazione.
 
La Risoluzione 477/E, riferendosi alle operazioni “franco fabbrica”, precisa che la prova della cessione potrà essere fatta valere con qualsiasi altro documento considerato idoneo a dimostrare che le merci siano state inviate in altro Stato Membro.
 
Agli operatori che utilizzano la clausola “franco fabbrica” possiamo ragionevolmente consigliare di raccogliere il maggior numero di documentazione possibile per allontanare possibili responsabilità. La corrispondenza può essere d’aiuto, come anche la documentazione bancaria, per far sì che si possa essere considerati come operatori diligenti e non co-responsabili.
 

 

Subfornitura e responsabilità solidale da appalto. Non esiste.

(di Roberto Mazzanti)

LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI SUBFORNITURA – CHE COS’E’

(LEGGE 192/1998)

1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

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La subfornitura è perciò un lavoro per conto terzi, in ultima analisi, o una fornitura di elementi parziali, che sono componenti di un bene più complesso.

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Contratto di subfornitura: forma e contenuto.

1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.

Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica.

In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell’esecuzione del contratto.

2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 1341 del codice civile.

3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1 e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1.

4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell’interpretazione dell’entità delle reciproche prestazioni e nell’esecuzione del contratto.

5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:

a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l’individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;

b) il prezzo pattuito;

c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.

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Visto in sintesi che cos’è e come si redige un contratto di subfornitura, va sottolineato che questo NON è soggetto alla responsabilità solidale vigente tra Committente, Appaltatore e Subappaltatore, come chiarito anche dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare 2/2013, il cui passaggio testuale è il seguente:

“Dall’esame dei commi 28, 28-bis e 28-ter dell’articolo 35 deriva che sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:

a) gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;

b) il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c.;

c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;

d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;

e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.”

 

 

 

 

 

 

Il Contributo di Licenziamento

(di De Biaggi Rag. Eleonora)

Con la circolare n. 44 del 22.03.2013 l’INPS fa fornito chiarimenti in merito alla contribuzione dovuta, dal 01.01.2013, in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che generano, in capo al lavoratore, il diritto all’indennità ASPI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.

QUANDO SCATTA L’OBBLIGO

Il datore di lavoro di lavoro verserà il contributo in tutti i casi di licenziamento che generano per il lavoratore il diritto all’indennità ASPI ad esempio:

  • nei casi di risoluzione consensuale derivanti da procedure di conciliazione presso la DTL;
  • risoluzioni consensuali a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante oltre 50 Km. dalla residenza;
  • in caso di decesso del lavoratore;
  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni intervenute nel periodo di tutela della maternità;
  • interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine della formazione.

CASI DI ESCLUSIONE

Non vi sarà l’obbligo di versamento del contributo nei casi di:

  • dimissioni;
  • risoluzione consensuale;
  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute;
  • assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano;
  • la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
  • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni;
  • edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

QUANTO COSTA

Il contributo è calcolato in misura del 41% del massimalemensileASPI ed è dovuto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
Considerato che il massimale ASPI è pari ad E. 1.180 il contributo sarà così calcolato:

  • 41% di 1.1800= 483,80

Per i soggetti che vantano 36 mesi di anzianità aziendale l’importo massimo sarà pari a 483,80×3.

Nei casi di rapporti di lavoro inferiori a 12 mesi il valore del contributo sarà rapportato al minor periodo di lavoro quindi nel caso di rapporto di lavoro di durata 9 mesi il contributo sarà pari a 362,85 (483,80/12×9).
Si considera mese intero quello nel quale la prestazione lavorativa sia stata superiore a 15 gg.
Si precisa che il valore del contributo è scollegato dal tipo di prestazione pertanto il contributo non viene adeguato in caso di rapporto part-time ma sarà versato unicamente in base all’anzianità aziendale.

QUANDO SI PAGA

La contribuzione va assolta in unica soluzione non essendo prevista la possibilità di rateizzare l’importo, e più precisamente entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.
Ad esempio, per un licenziamento intervenuto a maggio 2013, il contributo deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di Giugno i cui termini di versamento scadono il 16 Luglio, mentre quelli di presentazione il 31 Luglio 2013.
Per le risoluzioni intervenute nel 1° trimestre dell’anno, il contributo può essere versato entro il 16 giugno p.v. senza oneri accessori.

Novità in tema di acquisti e vendite Intra UE

(di Luca Zambello) 

Con L’entrata in vigore della Finanziaria 2013 (Legge 228/2012) vengono recepite le regole della Direttiva 2010/45 in tema di fatturazione.

Con tale previsione, vengono modificate alcune delle regole contenute nel DL 331/93 il quale disciplina le operazioni intracomunitarie. In particolare le variazioni riguardano:

  1. momento di effettuazione delle operazioni
  2. Fatturazione delle operazioni
  3. Registrazione delle operazioni

Momento di effettuazione delle operazioni
Effettuazione dell’acquisto

A partire dal 2013 cambia il presupposto principale che determina l’effettuazione dell’operazione. In precedenza era la consegna dei beni il loro arrivo a destinazione che considerava come effettuato l’acquisto. Con la riforma, diventa rilevante, ai fini dell’operazione, l’inizio del trasporto della spedizione come momento in cui si considera effettuato l’acquisto.

In conseguenza di ciò se ne ricava che è la data di partenza dei beni a configurare il momento di effettuazione dell’acquisto intra comunitario. Pertanto risulta irrilevante il soggetto che provvede al trasporto che può essere sia il venditore (o il trasportatore per suo conto) quanto l’acquirente (o il trasportatore per suo conto)

Anticipazione del momento di effettuazione dell’operazione

Sovente può accadere che l’acquirente, per la vendita dei beni, versi al venditore somme in anticipo. Tale operazione prevede l’emissione (in via anticipata) del relativo documento, andando pertanto ad anticipare il momento di effettuazione dell’operazione. 

Di conseguenza, non rileva il pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo (disciplina precedente), bensì l’emissione della fattura.

Integrazione e annotazione della fattura estera

L’acquirente italiano, al ricevimento della fattura dal venditore intra UE, deve procedere alla cosiddetta “integrazione”, ovvero procedendo ad indicare l’imponibile, l’aliquota e l’imposta.

E’ il caso di ricordare che, per poter effettuare un acquisto o una vendita intra UE senza la relativa applicazione dell’imposta nello Stato del Cedente, il soggetto deve essere in possesso della preventiva iscrizione nell’Elenco VIES.

A partire dal 2013, come previsto al comma 1 dell’art. 47 DL 331/93, la fattura estera va annotata nel registro delle fatture emesse dell’acquirente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, con riferimento al mese precedente.

L’annotazione nel registro delle fatture ricevute, tuttavia, non è subordinata ad un termine preciso in quanto la norma fa riferimento alle regole previste in tema di registrazione di fatture nazionali, ovvero essa può essere fatta “al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo” come rpevisto all’art. 19 comma 1 del DPR 633/72.

Nella pratica, al fine di evitare discordanza con iva a Credito e a Debito, l’acquirente annoterà la fattura di acquisto integrata nello stesso mese in cui ha annotato la corrispondente fatture tra le vendite.

Cessioni Intracomunitarie di Beni
Momento di effettuazione dell’operazione

Di riflesso con quanto indicato in tema di acquisti, anche per le operazioni di vendita di beni Intra UE, dal 1 gennaio 2013 il comma 1 dell’articolo 39 considera come effettuata la cessione con l’inizio del traporto spedizione dei beni dall’Italia. Ovviamente con la precedente disciplina, anche per le vendite assumeva rilevanza il momento in cui essi venivano consegnati al cliente UE.

Anticipazione del momento di effettuazione dell’operazione

Come quanto indicato per gli acquisti, anche nel caso di fattura anticipata per la vendita di beni all’interno della Comunità Europea, non risulta più rilevante l’effettivo incasso (anche parziale) del corrispettivo, bensì il momento in cui il documento viene emesso, nel limite di quanto fatturato.

Emissione e annotazione della fattura

Sulla base della nuova normativa, il comma 2 dell’art.46 prevede l’obbligo di emettere il documento entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, contrariamente a quanto accadeva in precedenza dove si faceva riferimento al momento di effettuazione della stessa.

Anche per le operazioni di vendite intracomunitarie, per poter favorire della non imponibilità dell’IVA, sia il cedente italiano quanto l’acquirenta comunitario devono essere iscritti nell’elenco VIES

Il documento verrà annotato nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) secondo l’ordine di numerazione del registro ed entro il termine di emissione nel mese de effettuazione dell’operazione, pertanto:

  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
  • con riferimento al mese in cui il trasporto o la spedizione hanno avuto inizio

La previsione precedente, al contrario, faceva riferimento esclusivamente alla data di emissione del documento.

Prorogati gli incentivi all’assunzione di Apprendisti

(di Eleonora de Biaggi)

Nell’ottica di promuovere l’utilizzo del contratto di Apprendistato, il Ministero del Lavoro comunica che è stata prorogata al 31 marzo 2013 la scadenza per l’invio delle domande per accedere ai contributi per l’assunzione di Aprrendisti.

L’incentivo è volto alle imprese che vogliono assumere giovani dai 15 ai 29 anni di età con contratto di Apprendistato.

Tipologia dei contributi

Il programma promosso dal Ministero del Lavoro, prevede l’erogazione di contributi alle imprese che attivino nuovi contratti di apprendistato a tempo pieno a partire dal 30 Novembre 2011. In particolare l’entità dell’incentivo consiste in:

  • Contributo di € 5.500,00 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno;
  • Contributo di € 4.700,00 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno;

Chi può beneficiare dell’agevolazione?

L’avviso è aperto a tutte le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio, senza nessun limite (minimo o massimo) di dimensione o di tipologia di attività svolta. Inotre, è aperto anche agli studi professionali. Per le imprese artigiane è possibile indicare il numero di iscrizione al relativo Albo.

Possono accedere agli incentivi le imprese che assumono disoccupati od inoccupati che al momento dell’assunzione si trovano, come previsto dal Regolamento Europeo 800/2008, in condizioni di svantaggio. Ad esempio:

  • chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
  • persone senza titolo di studio
  • adulti che vivono soli con una o più persone a carico

Come presentare la domanda

Il Ministero ha predisposto l’apposito portale tramite il quale è possibile presentare la propria domanda. Il termine per l’invio della domanda è il 31 marzo 2013.

E’ possibile accedere al portale collegandosi a questo indirizzo: http://amva.italialavoro.it

Indubbiamente una buona opportunità da cogliere per le nostre imprese le quali possono far fronte alle necessità di nuovo personale favorendo di un contributo non trascurabile che permette di ammortizzare parte dei costi legati alla nuova assunzione. 

Econ-Test, pertanto, è disponibile ad assistere tutte le imprese che vogliano accedere a tali incentivi con professionisti dedicati i quali vi seguiranno passo passo per la presentazione della domanda e l’accesso al bando.

 

Link Utili:

Link Programma Amva

·  Avviso pubblico

·  Errata Corrige all’Avviso (09 febbraio 2012)

·  Errata Corrige all’Avviso (25 gennaio 2012)

·  Errata Corrige all’Avviso (28 novembre 2011)

·  Allegato 1

·  Allegato 2 

·  Allegato 3

·  Allegato 4

·  Dichiarazione sostitutiva di certificazione di disoccupazione/inoccupazione

 

Fallimento e ammissione al passivo -la data certa – Cassazione sezioni unite

(di Roberto Mazzanti)

[cassazione sezioni unite 4213 del 20.02.2013]

La Cassazione ha stabilito che quando il creditore di un soggetto fallito richiede l’ammissione al passivo per il suo credito, deve/può dimostrare – con ogni mezzo – la data certa del proprio credito, anteriore alla sentenza del fallimento. Ovviamente se la data certa manca nelle scritture e nei documenti prodotti.
Il fatto che manchi la data certa, non è però sinonimo di nullità del negozio sottostante. Traduciamo per i non addetti ai lavori:
a) la mancanza di data certa (atto notarile, contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate, plico raccomandato aperto a.r., atto notificato con atto giudiziario ecc….ecc….) è condizione che obbliga il Giudice a respingere la domanda del creditore;
b) il creditore – a sua volta – ha tutti i mezzi per provare che il rapporto sottostante al suo credito è sorto prima della sentenza di fallimento
c) la mancanza di data certa non rende nullo il rapporto (vendita, servizio, fare, non fare, permettere) tra le parti ma lo rende inefficace verso il fallimento.

Morale:
lo diciamo da sempre, e lo ripetiamo a maggior ragione dopo questa sentenza: i rapporti economici vanno sempre documentati preferibilmente per iscritto. Per dare data certa ad un contratto non è necessario registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate. Ci sono altri mezzi: raccomandata, pec ecc…ecc….basta saperli usare. Perdere un po’ di tempo nella fase iniziale, fa guadagnare molto nella fase finale del rapporto….