(di Luca Zambello)
Con L’entrata in vigore della Finanziaria 2013 (Legge 228/2012) vengono recepite le regole della Direttiva 2010/45 in tema di fatturazione.
Con tale previsione, vengono modificate alcune delle regole contenute nel DL 331/93 il quale disciplina le operazioni intracomunitarie. In particolare le variazioni riguardano:
- momento di effettuazione delle operazioni
- Fatturazione delle operazioni
- Registrazione delle operazioni
Momento di effettuazione delle operazioni
Effettuazione dell’acquisto
A partire dal 2013 cambia il presupposto principale che determina l’effettuazione dell’operazione. In precedenza era la consegna dei beni o il loro arrivo a destinazione che considerava come effettuato l’acquisto. Con la riforma, diventa rilevante, ai fini dell’operazione, l’inizio del trasporto o della spedizione come momento in cui si considera effettuato l’acquisto.
In conseguenza di ciò se ne ricava che è la data di partenza dei beni a configurare il momento di effettuazione dell’acquisto intra comunitario. Pertanto risulta irrilevante il soggetto che provvede al trasporto che può essere sia il venditore (o il trasportatore per suo conto) quanto l’acquirente (o il trasportatore per suo conto)
Anticipazione del momento di effettuazione dell’operazione
Sovente può accadere che l’acquirente, per la vendita dei beni, versi al venditore somme in anticipo. Tale operazione prevede l’emissione (in via anticipata) del relativo documento, andando pertanto ad anticipare il momento di effettuazione dell’operazione.
Di conseguenza, non rileva il pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo (disciplina precedente), bensì l’emissione della fattura.
Integrazione e annotazione della fattura estera
L’acquirente italiano, al ricevimento della fattura dal venditore intra UE, deve procedere alla cosiddetta “integrazione”, ovvero procedendo ad indicare l’imponibile, l’aliquota e l’imposta.
E’ il caso di ricordare che, per poter effettuare un acquisto o una vendita intra UE senza la relativa applicazione dell’imposta nello Stato del Cedente, il soggetto deve essere in possesso della preventiva iscrizione nell’Elenco VIES.
A partire dal 2013, come previsto al comma 1 dell’art. 47 DL 331/93, la fattura estera va annotata nel registro delle fatture emesse dell’acquirente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, con riferimento al mese precedente.
L’annotazione nel registro delle fatture ricevute, tuttavia, non è subordinata ad un termine preciso in quanto la norma fa riferimento alle regole previste in tema di registrazione di fatture nazionali, ovvero essa può essere fatta “al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo” come rpevisto all’art. 19 comma 1 del DPR 633/72.
Nella pratica, al fine di evitare discordanza con iva a Credito e a Debito, l’acquirente annoterà la fattura di acquisto integrata nello stesso mese in cui ha annotato la corrispondente fatture tra le vendite.
Cessioni Intracomunitarie di Beni
Momento di effettuazione dell’operazione
Di riflesso con quanto indicato in tema di acquisti, anche per le operazioni di vendita di beni Intra UE, dal 1 gennaio 2013 il comma 1 dell’articolo 39 considera come effettuata la cessione con l’inizio del traporto o spedizione dei beni dall’Italia. Ovviamente con la precedente disciplina, anche per le vendite assumeva rilevanza il momento in cui essi venivano consegnati al cliente UE.
Anticipazione del momento di effettuazione dell’operazione
Come quanto indicato per gli acquisti, anche nel caso di fattura anticipata per la vendita di beni all’interno della Comunità Europea, non risulta più rilevante l’effettivo incasso (anche parziale) del corrispettivo, bensì il momento in cui il documento viene emesso, nel limite di quanto fatturato.
Emissione e annotazione della fattura
Sulla base della nuova normativa, il comma 2 dell’art.46 prevede l’obbligo di emettere il documento entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, contrariamente a quanto accadeva in precedenza dove si faceva riferimento al momento di effettuazione della stessa.
Anche per le operazioni di vendite intracomunitarie, per poter favorire della non imponibilità dell’IVA, sia il cedente italiano quanto l’acquirenta comunitario devono essere iscritti nell’elenco VIES
Il documento verrà annotato nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) secondo l’ordine di numerazione del registro ed entro il termine di emissione nel mese de effettuazione dell’operazione, pertanto:
- entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
- con riferimento al mese in cui il trasporto o la spedizione hanno avuto inizio
La previsione precedente, al contrario, faceva riferimento esclusivamente alla data di emissione del documento.