Le novità del C.D. “Decreto competitività”

(di Eleonora De Biaggi)

BONUS SETTORE AGRICOLO – ART.3

L’art.3 individua 2 crediti d’imposta a favore delle imprese che operano nel settore agricolo per investimenti indirizzati allo sviluppo:

  • del commercio elettronico (comma 1);
  • di nuovi prodotti e della cooperazione di filiera (comma 3).

Ma di cosa si tratta?

1) CREDITO E-COMMERCE: Il comma 1 prevede la possibilità di utilizzare un credito d’imposta “per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”; il credito è pari al 40% delle spese sostenute fino a € 50.000 e può essere utilizzato già dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 e nei 2 successivi.

2) BONUS NUOVI PRODOTTI: il comma 3 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per favorire la creazione di nuove “reti di impresa” o la creazione di “nuove attività” nell’ambito di reti di impresa già esistenti in riferimento alle spese sostenute per :

NUOVI INVESTIMENTI

PER LA COOPERAZIONE DI FILIERA

Il bonus è riconosciuto per la produzione di nuovi prodotti agricoli inseriti nell’allegato I trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, TFUE  che va dagli animali vivi, pesce, latte , legumi, ortaggi etc.

Modalità d’utilizzo

I crediti sono utilizzabili solamente in compensazione tramite mod. F24, non sono tassati ai fini IRPF/IRES e non costituiscono base imponibile per la formazione del valore della produzione ai fini IRAP, il loro riconoscimento è subordinato all’autorizzazione della commissione UE.

L’art.5 del Decreto prevede 2 incentivi per gli imprenditori agricoli che creano occupazione ai lavoratori giovani

INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI

  • Tra i 18 e i 35 anni;
  • senza un lavoro regolarmente retribuito da minimo 6 mesi e sprovvisti di diploma d’istruzione secondaria di 2° grado;

tramite contratti a tempo indeterminato  di durata minima triennale attraverso compensazione dei contributi:

  • Se si tratta di assunzione a tempo determinato si potranno compensare 6 mensilità a decorrere dal termine del 1° anno d’assunzione, 6 a decorrere del 2° anno, 6 a decorrere del 3°;
  • Se invece si tratta si assunzioni a tempo indeterminato saranno 18 mensilità a partire dal termine  1° anno

 

Condizione obbligatoria per usufruire del bonus è l’effettivo incremento occupazionale

RIDUZIONE CUNEO IRAP

L’applicazione delle deduzioni IRAP (del 50%) sono riconosciute per i lavoratori a tempo indeterminato e ai lavoratori stagionali in agricoltura OTD purché:

  • siano impiegati minimo 150 giorni all’anno e con contratto di almeno 36 mesi.

DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI

È stata prevista una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per canoni d’affitto dei terreni agricoli, nel limite di €80 per ettaro locato fino a €1200 all’anno.

L’agevolazione è prevista esclusivamente per i coltivatori diretti/IAP a patto che:

  • siano iscritti nella previdenza agricola;
  • siano di età inferiore ai 35 anni.  

ABROGAZIONE DETERMINAZIONE FORFETTARIA REDDITO TERRENO INCOLTO

Il comma 3 dispone l’abrogazione dell’art. 31, comma 1, TUIR che dispone:

se un fondo rustico è costituito per almeno due terzi da terreni coltivabili a prodotti annuali e per un’intera annata non è stato coltivato, per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale sarà pari al 30% di quello determinato a norma dei precedenti articoli.

Non sarà quindi possibile determinare il reddito agrario in via “forfetaria” se per un intero anno è rimasto incolto.

BONUS ACQUISTO BENI MATERIALI – ART.18

Incentivo per gli investimenti realizzati da titolari in beni strumentali nuovi, già oggetto delle diverse “agevolazioni Tremonti”.

Soggetti interessati

Titolari di reddito d’impresa che hanno iniziato l’attività:

  • da meno di 5 anni dal 25.06.2014;
  • dal 26.06.2014.

Spese agevolabili

Il beneficio è riconosciuto per gli investimenti:

  • di importo superiore a €10.000 per singolo bene;
  • effettuati dal 25.06.2014 al 30.06.2015;
  • in beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Determinazione dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti sostenuti nei 5 anni precedenti con possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo d’imposta con investimenti maggiori.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni (dal 25.06.2014) viene calcolata la media degli investimenti realizzati nei periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 25.06.2014, o quello successivo, con possibilità di escludere il periodo con investimenti maggiori.

Modalità d’utilizzo del credito

Esclusivamente in compensazione tramite mod. F24 non soggetto al limite annuale pari a €250.000 ex art.1, comma 53, Legge n.244/2007.

  • Non è tassato ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità, ex art.61 e 109, comma 5, TUIR.

Cause di decadenza

Il bonus sarà revocato in caso di:

  • cessione a terzi/destinazione dei beni agevolati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto;
  • trasferimento dei beni agevolati, entro 31.12 del 4° anno successivo in strutture produttive esterne al territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario dell’agevolazione.

MODIFICHE ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

Il decreto introduce 2 modifiche alla disciplina ACE con riguardo:

  • al calcolo dell’agevolazione per le società quotate: incrementando del 40% la variazione in aumento del capitale proprio;
  • alla fruizione dell’eventuale eccedenza ACE, non utilizzata per incapienza del reddito complessivo, disponendo la possibilità di utilizzare tale agevolazione, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014, in alternativa al riporto dell’eccedenza negli anni successivi, come credito d’imposta ai fini irap.

NOMINA COLLEGIO SINDACALE/REVISORE NELLE SRL

L’obbligo di nomina del Collegio sindacale/revisore delle srl non è più collegato alle entità del capitale sociale, ma soltanto qualora la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, o infine per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei tre limiti previsti dall’art. 2435 bis.

TRASFORMAZIONE SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI

È previsto che il capitale della società risultante dalla trasformazione di cui sopra, determinato in base ai valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo, possa risultare anche dalla documentazione ex art. 2343-ter, senza necessità di intervento dell’esperto nominato dal tribunale.

NUOVA MISURA DEL CAPITAL SOCIALE (MINIMO) DELLE SPA

In seguito alla modifica all’art. 2327, C.c. il capitale sociale minimo per la costituzione di spa/sapa passa da €120.000 a €50.000 con la possibilità, per le società già esistenti di adeguarsi al nuovo limite tramite modifica statutaria.

Bonus 190 euro: ulteriori indicazioni INPS:

(di Eleonora De Biaggi)

I datori di lavoro:

  • che usufruiscono del sistema UNIEMENS, potranno fruire del beneficio mediante un conguaglio con i contributi dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2014;
  • agricoli potranno fruire del beneficio con la denuncia DMAG relativa al secondo trimestre 2014.

 

Bonus 190 euro

Come si ricorderà, il beneficio mensile di 190 euro, introdotto dal Decreto  direttoriale n.264 del 19.04.2013 (mod. dal Decreto del 03.06.2013), spetta ai datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti, da imprese occupanti anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o lavoro.

L’assunzione può essere a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporti di durata anche inferiore ai 6 mesi.

 

Durata e misura del beneficio

Il beneficio è quantificato in 190 euro mensili per:

  • 12 mesi per lavoratori assunti a tempo indeterminato
  • 6 mesi per lavoratori a tempo determinato.

In caso di:

  • rapporto a tempo determinato inferiore ai 6 mesi il beneficio spetta in relazione alla minor durata;
  • rapporto di lavoro a tempo parziale il beneficio mensile è in funzione della percentuale part time.

Il beneficio in oggetto poteva essere riconosciuto anche in caso di:

  • proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013;
  • proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013.

 

Per quanto riguarda i datori di lavoro agricolo, nel caso di lavoratori a tempo determinato OTD, l’importo è ragguagliato al numero di giornate lavorate nel mese, pertanto il beneficio spettante è pari, per ogni singolo mese, all’importo convenzionale di 6,33 euro moltiplicato per i giorni lavorati.

Entro lo scorso 12.04.2014 i datori di lavoro interessati hanno provveduto ad inviare telematicamente la domanda di ammissione al beneficio con il modulo “Lice”.

Al termine dell’invio della domanda l’istituto ha reso noto con un messaggio la graduatoria delle istanze accolte che è pubblicata nel cassetto previdenziale Aziende e Cassetto previdenziale Aziende agricole.

L’unico “neo” è la scarsità dei fondi finanziati e pertanto molte domande non potranno essere soddisfatte per esaurimento delle risorse.

 

Pos obbligatorio ma senza sanzioni

(di Eleonora De Biaggi)

È scattato il 30 Giugno, per professionisti ed imprese, l’obbligo di accettare i pagamenti superiori ai 30 euro attraverso forme di pagamento elettronico…

Nessuna sanzione:

nella pratica quotidiana i cittadini potranno richiedere di pagare con la moneta elettronica ma, in caso di risposta negativa, il cliente non potrà evitare di pagare e nemmeno denunciare la mancanza del professionista.

L’aspetto negativo, per chi ha un’attività artigianale, commerciale o professionale, è l’aggravio di costi derivanti dall’obbligo di dotarsi del dispositivo che è stato stimato in circa 1.200 euro l’anno.

Secondo uno studio dei Consulenti del lavoro il canone oscilla dai 10 euro del Pos standard ai 28 del Gsm. Per ogni operazione si pagano altri 20 centesimi per la chiamata ad un numero automatico ed una commissione bancaria che si aggira attorno al 2% dell’importo transato.

La protesta degli operatori è comprensibile e probabilmente per questo motivo non sono previste sanzioni nell’attesa di una revisione, da parte degli istituti di credito, del costo delle commissioni, nel frattempo l’obbligo istituito non produrrà alcun effetto.

Le novità del C.D. “Decreto Renzi” dopo la conversione in legge

(di Eleonora De Biaggi)

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (BONUS 80 EURO) – Art.1

Per l’anno 2014 è stato confermato il riconoscimento del “bonus 80 euro” a favore dei lavoratori dipendenti

Nell’iter di conversione del comma 1 è stata introdotta l’esplicita previsione  per cui con la Finanziaria 2015 saranno previsti degli interventi fiscali che  favoriranno con misure congrue il carico familiare e le famiglie monoreddito con due o più figli a carico.

Soggetti beneficiari

Il credito spetta ai titolari:

–         di reddito di lavoro dipendente; esclusi i titolari di reddito da pensione

–         di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co, co.co.pro etc)

 

Il credito non spetta:

–         ai collaboratori domestici

–         ai c.d. “incapienti” ovvero coloro che hanno la detrazione da lavoro dipendente che azzera l’imposta

 

È stato ipotizzato che il recupero delle predette somme assegnate dal sostituto d’imposta avvenga tramite compensazione nel mod. F24 usufruendo del codice tributo “1655” approvato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 7.5.2014, n. 48/E.

 

IL BONUS IRPEF  E’COMPENSABILE

La Fondazione Studi ha pubblicato la circolare n.14/2014 in cui analizza i problemi legati all’applicazione del bonus IRPEF.

In particolare il quesito riguarda la compensazione del bonus in F24 e la possibilità di compensarlo anche se in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore ad euro 1.500 come previsto dall’art. 31 c.1 D.L. n. 78/2010.

Poiché il credito in questione nasce da un atto legislativo e quindi esterno all’ambito delle imposizioni erariali, il sostituto di imposta può, anzi deve, corrispondere il bonus ai lavoratori interessati e lecitamente può compensare tale credito anche in presenza di debiti da pagare di importo superiore a 1.500 euro.

 

RIDUZIONE ALIQUOTE IRAP – Art.2

Dal 1 gennaio 2014 è confermata la riduzione delle aliquote IRAP nella seguente misura:

–         generalità dei soggetti

  • fino al 2013 ► 3,90%
  • dal 2014      ► 3,50%

–         imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori

  • fino al 2013 ► 4,20%
  • dal 2014      ► 3,80%

–         banche ed enti e società finanziari

  • fino al 2013 ► 4,65%
  • dal 2014       ► 4,20%

–         imprese di assicurazione

  • fino al 2013 ► 5,90%
  • dal 2014       ► 5,30%

–         imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi

  • fino al 2013 ► 1,90%
  • dal 2014       ► 1,70%

 

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN – Art.3

A partire dall’1.7.2014, è confermato l’aumento dell’aliquota al 26% della ritenuta, cioè dell’imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone, enti non commerciali e società semplici, ovvero:

–         agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR

–         ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. Da c-bis a c-quinquies, TUIR

 

La nuova aliquota del 26% viene applicata:

–         ai dividendi e proventi assimilati percepiti dall’1.7.2014

–         agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari ex art. 26, DPR n. 600/73 maturati dall’1.7.2014

–         in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs n. 239/96, agli interessi, premi e altri proventi di cui al citato art. 44, maturati dall’1.7.2014

–         ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine

–         ai redditi derivanti dai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sulla parte degli stessi maturati dall’1.7.2014

 

ABROGAZIONE RITENUTA SU BONIFICI ESTERI – Art.4, comma 2

È confermata l’abrogazione del comma 2 dell’art. 4, DL n. 167/90 che prevedeva la ritenuta del 20%  sui flussi finanziari dall’estero (bonifici esteri).

 

TASSAZIONE FONDI PENSIONE – Art. 4 comma 6-ter

È stato disposto per il 2014, l’aumento dall’11% all’11,5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai Fondi pensione ex art. 17, comma 1, D.Lgs 252/2005.

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA – Art. 4, comma 11

Sono stati modificati ulteriormente i  termini di versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio 2012 e presenti al 31.12.2013

  • 1° RATA        ► entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla fine del periodo di imposta
  • 2° RATA        ► entro il giorno 16 del nono mese successivo alla fine del periodo di imposta
  • 3° RATA        ► entro il giorno 16 del dodicesimo mese successivo alla fine del periodo d’imposta

È confermata la possibilità di compensazione di quanto dovuto con crediti tributari/contributivi disponibili.

 

COOPERATIVE IN PERDITA E DISTRIBUZIONE UTILI AI SOCI – Art. 4, comma 12-ter

Le cooperative che abbiano chiuso l’esercizio in perdita non potranno distribuire utili ai “soci cooperatori” se non verranno prima ricostituite le riserve utilizzate a copertura delle perdite. La mancata ricostituzione comporterà la perdita dei benefici fiscali.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASI – Art.4, comma 12-ter

Ai fini di assicurare ai contribuenti la “massima semplificazione” è previsto che i Comuni:

–   rendano disponibili i modelli di pagamento precompilati su richiesta del contribuente oppure

–   procedano autonomamente all’invio degli stessi

Tale disposizione decorre dal 2015.

 

Versamento TASI 2014

Proroga del versamento al 16.10.2014 per i comuni che deliberano le aliquote e detrazioni dopo il 23.5.2014  con pubblicazione di delibera sul sito del MEF entro il 18.9.2014.

Riassumendo:

  • Delibera entro il 31.5     ►versamento 16.6.2014
  • Delibera entro il 18.9     ►versamento 16.10.2014
  • Mancato invio delibera  ►versamento 16.12.2014

 

TASSAZIONE ATTI COMPETENZA MINISTERO AFFARI ESTERI – Art. 5-bis

Il Legislatore prevede:

–         introduzione tassa pari a €300 per riconoscimento cittadinanza italiana di persona maggiorenne

–         raddoppio tassa sul rinnovo del passaporto, da €40,29 a €73,50

 

OBBLIGO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI PER I VERSAMENTI  – Art. 11, commmi 2 e 3

Dall’1.10.2014 i versamenti delle imposte/contributi verranno effettuati usufruendo esclusivamente dei servizi telematici.

Viene quindi allargata la platea dei contribuenti obbligati alla trasmissione telematica che oltre ai possessori di partita IVA includerà anche i privati.

La presentazione del mod. F24 cartaceo sarà possibile solo per importi fino a €1000.

 

DECADENZA DALLA RATEAZIONE DEBITI TRIBUTARI – Art. 11-bis

È prevista la possibilità  per i contribuenti decaduti dal beneficio  di chiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili a patto che:

–         la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22.6.2013

–         la richiesta sia presentata entro e non oltre  il 31.7.2014

La nuova rateazione non è prorogabile; il mancato pagamento di 2 rate costituisce causa di decadenza.

 

FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A. – Art. 25

È confermato l’anticipo della decorrenza al 31.3.2015, dell’obbligo della fattura elettronica verso le Amministrazioni Pubbliche diverse da Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e per le Amministrazioni locali.

Dati obbligatori  da indicare in fattura:

  • Codice identificativo di gara (CIG)
  • Codice unico di progetto (CUP)

In mancanza di tali codici, la Pubblica Amministrazione non può effettuare il pagamento della fattura.

 

COMPENSAZIONE CREDITI COMMERCIALI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO – Art. 40

È stato differito il termine di notifica dei ruoli dal 31.12.2012 al 30.09.2013 che permette  la compensazione di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione che siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

Domestici: al via l’operazione silente

(di Eleonora De Biaggi)

L’INPS con il messaggio n.5463/2014 comunica che nel mese di giugno verrà effettuato un controllo nei confronti dei datori di lavoro che occupano personale domestico definito “silente” ovvero coloro che non hanno i trimestri coperti da contribuzione da cui risulti almeno una scopertura nel 2010.

Il controllo verrà fatto, in particolare, su tutto il territorio statale con esclusione dei comuni del territorio veneto colpiti dagli eventi dal 30.1 al 18.2.2014, circolare n. 58 del 12.5.2014.

Per questi datori di lavoro saranno estratte le regolarizzazioni dei silenti qui residenti ma senza invio di avvisi bonari.

Stessa situazione per i residenti nei comuni della Provincia di Modena che sono oggetto di sospensiva,di cui alla circolare n.26 del 14.2.2014 prorogata dalla circolare n.58/2014.

Alla scadenza del periodo di sospensione specificato dai decreti le Sedi dovranno provvedere all’invio dell’avviso bonario.

Sono esclusi dall’invio degli avvisi bonari quei datori di lavoro per i quali è già stata inserita nella procedura “Recupero crediti” una regolarizzazione da parte della Sede.

Se gli importi non saranno versati, l’INPS fornirà agli utenti una serie di soluzioni per regolarizzare la posizione contributiva.

Il datore di lavoro potrà scegliere di:

  • pagare l’importo con un versamento unico mediante modello F24 ► entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso;
  • presentare un’istanza di dilazione amministrativa che comprenda tutti i contributi non ancora versati; per poter richiedere la rateazione il contribuente dovrà compilare l’apposito modulo presso la sede INPS o direttamente sul sito.

Nuova procedura telematica per ASpI e mini-ASpI

(di Eleonora De Biaggi)

L’INPS nel messaggio n.5430 del 18 giugno 2014 annuncia di aver messo a punto una nuova procedura telematica per i percettori di ASpI al fine di informare l’Istituto in merito agli eventi che possono incidere sulla percezione dell’indennità.

Dopo aver effettuato l’accesso con PIN i percettori potranno inviare:

– comunicazioni riguardo gli eventi che incidono sull’erogazione dell’indennità

– variazioni di domicilio, recapito, modalità di pagamento già comunicate

– informazioni sul reddito percepito in seguito ad attività lavorativa (autonoma o subordinata)

 

Tutte queste operazioni sono da svolgere tramite:

– web ► portale con PIN

– telefono ► 803164 e 06164164

– patronati ► servizi telematici

È previsto un periodo transitorio di due mesi durante il quale è possibile effettuare le comunicazioni con le consuete modalità.

Sgravio contributivo INPS

(di Eleonora De Biaggi)

L’INPS con la circolare n.78 del 17 giugno 2014, ha illustrato le modalità che dovranno seguire i datori di lavoro per richiedere lo sgravio contributivo relativo agli importi del 2013.

Con l’emanazione del Decreto del 14 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n.123 del 29 maggio 2014) anche per il 2013 i datori di lavoro che applicano i contratti collettivi aziendali e territoriali (di II livello) potranno usufruire dello sgravio contributivo.

REQUISITI PER L’ACCESSO

Deposito dei contratti presso le DTL entro il 30 giugno 2014

Le aziende devono rispettare:

le condizioni in materia di regolarità contributivai trattamenti economici e normativi dei contratti applicati.

Lo sgravio potrà essere rideterminato a seguito di monitoraggi fatti dall’INPS, entro la soglia del 5%, come stabilito dalla Legge n.247/2007, articolo 1 comma 67.

La base per calcolare lo sgravio è uguale all’imponibile previdenziale dell’anno 2013.

MISURA DELLO SGRAVIO:

L’INPS ribadisce che il contributo è analogo:

– all’aliquota a carico del datore di lavoro entro il limite di 25 punti percentuali

– all’intera aliquota a carico del lavoratore

9,19% generalità delle aziende9,49% dipendenti di aziende soggette alla Cigs8,84% operai assunti in agricoltura5,84% apprendisti

La circolare INPS n.82/2008 sottolinea che sarà escluso dal beneficio oggetto di sgravio il contributo dell’1% dovuto sulle retribuzioni in eccesso della prima fascia di retribuzione pensionabile, per il 2013 pari a euro 45.530,00.

Mentre il contributo addizionale del 1,4% da versare a carico dell’impresa per i contratti a tempo determinato può essere oggetto dello sgravio.

Per godere del beneficio il requisito minimo è il deposito di detto accordo presso:

– Direzione territoriale del Lavoro

– Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto

MODALITÀ DI RICHIESTA:

– Le aziende dovranno inoltrare l’apposita domanda in via telematica direttamente all’INPS anche se i lavoratori sono iscritti presso altri Enti previdenziali.

– L’INPS comunicherà successivamente data e ora per l’invio delle richieste.

L’istanza da mandare all’istituto previdenziale deve contenere queste informazioni:

dati identificativi dell’azienda

tipologia di contratto e data di sottoscrizione

data di avvenuto deposito del contratto

– indicazione Ente previdenziale dove sono versati i contributi per la pensione

– altre indicazioni richieste dall’INPS

L’INPS ha ideato il nuovo elemento <PremioRis> che partendo dai premi assegnati nel 2011, viene impiegato per indicare mese per mese le somme appartenenti a titolo di premio soggette a sgravio contributivo.

Questa modalità ha lo scopo di

– spedire mese per mese le informazioni che riguardano il recupero dello sgravio

– esigere minor informazioni nella domanda inerente alla richiesta di sgravio

Soggetti abilitati alla trasmissione della domanda:

– datori di lavoro

– intermediari incaricati dai datori di lavoro

Rifiuti – Il 30 Aprile scade il termine per l’invio della Dichiarazione Ambientale

(di Luca Zambello)

Anche per quest’anno si sta avvicinando il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per le attività svolte nell’anno 2013, conosciuto meglio come Mud 2014.

La dichiarazione Mud, che si affianca al Sistri – Il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti – e di cui il D.L 30 dicembre 2013 n.150 ha allungato al 31 dicembre 2014 il periodo transitorio per la sua entrata in vigore, riepiloga la movimentazione dei rifiuti prodotti, consegnati al trasportatore, smaltiti o recuperati, e rimasti in giacenza, effettuata dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013.

Tale adempimento, obbligatorio per soddisfare i requisiti della legge ambientale, deve essere presentato – o inviato in via telematica – obbligatoriamente entro il 30 aprile 2014, presso gli Uffici delle Camere di Commercio competenti.

Come accennato sopra, fino ad entrata in pieno regime del Sistri, il Mud si affianca a quest’ultimo e può essere utilizzato in sua sostituzione al fine di comunicare la movimentazione dei rifiuti prodotti all’interno del proprio sistema produttivo. Tale movimentazione avviene sostanzialmente attraverso la tenuta e la conservazione di due appositi documenti:

  • il registro di carico e scarico, che deve essere preventivamente vidimato;
  • i formulari rifiuti, che vanno compilati e consegnati (nelle sue copie) ai vari soggetti che intervengono nella filiera di movimentazione dei rifiuti. Una copia dovrà essere conservata dall’impresa, una copia verrà consegnata al trasportatore, un’altra al soggetto che si occupa di smaltimento/recupero degli stessi

I soggetti obbligati

Oltre ai soggetti che effettuano attività professionale di raccolta, trasporto, commercianti/intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, sono tenuti alla compilazione della dichiarazione ambientale:

  • Imprese e produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi
  • Imprese con più di dieci dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali o industriali
  • Autodemolitori di veicoli fuori uso
  • Rottamatori di veicoli fuori uso
  • Frantumatori di veicoli fuori uso

In cosa consiste il Mud

La comunicazione rifiuti è una dichiarazione nella quale il soggetto obbligato è tenuto ad indicare tutta una serie di informazioni circa la produzione e la movimentazione dei rifiuti trattati durante il ciclo produttivo.

Attraverso un codice numerico, il rifiuto viene identificato nella sua categoria e tipologia di materiale. Di tali elementi si dovrà indicare sotto quale forma essi si presentano e la quantità prodotta. Successivamente verrà indicato il soggetto che si occupa del prelievo dei rifiuti, la quantità che viene asportata dall’unità produttiva e a chi vengono consegnati per il recupero o lo smaltimento.

Sarà inoltre necessario annotare la quantità rimasta in giacenza e l’aggiornamento del registro di carico e scarico.

Le sanzioni

Stando a quanto stabilito dalla normativa in questione, le sanzioni per i soggetti che non adempiono agli obblighi di comunicazione sono particolarmente elevate. Infatti l’ammontare dell’ammenda si aggira tra € 2.600 e € 15.500.

Utilizzando la sezione Contatti del sito, potete collegarvi con i nostri consulenti per maggiori informazioni.

La “nuova” Sabatini per l’acquisto di beni strumentali – Aggiornamento

(di Luca Zambello)

Rispetto alla nostra precedente informativa in merito alla “Nuova” Sabatini per l’acquisto di beni strumentali, in sede di approvazione del Decreto sono intervenute alcune modifiche.

Di seguito riportiamo le caratteristiche fondamentali:

Soggetti interessati

Possono fruire del provvedimento citato, esclusivamente le piccole e medie imprese operanti in tutti i settori produttivi, compresi quelli della pesca e dell’agricoltura.

Rimangono esclusi dall’agevolazione quelle operanti nei settori dell’industria carbonifera, delle attività finanziarie e assicurative, quelle che si occupano di imitazione o sostituzione del latte e dei prodotti lattiero caseari.

La classificazione di Pmi interessa tutte le realtà aziendali caratterizzate dai seguenti limiti dimensionali:

  • numero di occupati inferiore alle 250 unità e fatturato annuo inferiore ad € 50 milioni, o totale di bilancio non superiore a € 43 milioni
  • numero di occupati inferiore alle 50 unità e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore ad € 10 milioni

Consistenza del Contributo

L’erogazione del contributo in esame è preliminarmente subordinato all’ottenimento di un finanziamento da parte di un Istituto di Credito accreditato attraverso la convenzione tra Mise, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti.

Il finanziamento può coprire interamente il costo dell’investimento dato che per la sua copertura è stato messo a disposizione un fondo pari a 2,5 miliari di euro ed incrementabile fino ai 5 miliardi, il finanziamento deve tuttavia rispettare le seguenti condizioni:

  1. La durata non può essere superiore ai 5 anni
  2. la data finale per l’erogazione del finanziamento non può andare oltre al 31 dicembre 2016
  3. l’investimento da finanziare non può essere inferiore ai 20.000 euro e non può superare i 2 milioni di euro
  4. Il finanziamento deve essere erogato in unica tranche entro 30 giorni dalla stipula del contratto.
  5. garanzia dell’operazione interviene il Fondo di Garanzia fino all’80% del finanziamento.

Per tale operazione, alle imprese che decidano di aderire è riconosciuta un’agevolazione consistente in un contributo in conto interessi il quale si pone come obiettivo quello di abbattere il costo complessivo dell’operazione e di conseguenza il tasso ordinario praticato dall’Istituto di Credito finanziante. Tale incentivo, infatti, è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso favorevole del 2,75%, per la durata di 5 anni. 

Spese ammesse al Contributo

Le spese finanziabili riguardano tutti gli investimenti in impianti, macchinari ed attrezzature che siano nuovi di fabbrica e destinati ad uso produttivo. All’interno di tale voce si ritiene che si debbano includere anche investimenti in software ed hardware necessari per il funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature

Un appunto degno di nota va fatto in marito alla redazione del documento che certifica l’acquisto del bene. Sulla fattura relativa all’operazione deve essere obbligatoriamente riportata tale dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69”.

Invitiamo gli interessati a prendere contatti con lo Studio per ottenere le informazioni e l’assistenza necessaria per il perfezionamento dell’operazione.

Prorogata al 31 marzo la scadenza del Condono sulle Cartelle Equitalia

(di Luca Zambello)

A seguito dell’approvazione dell’ormai famigerato Decreto “salva-Roma” vengono confermate quelle che fino a poco fa erano solo voci in merito alla proroga della scadenza della “rottamazione dei ruoli” di Equitalia, originariamente fissata al 28 febbraio 2014, e slittata al 31 marzo 2014

In cosa consiste il vantaggio di aderire alla “rottamazione”?

Come descritto nella nostra informativa del 27 Novembre scorso, possono beneficiare della sanatoria i debitori di somme iscritte a ruolo ed affidate all’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2013.

Tali soggetti, quindi, potevano accedere ad uno sconto sull’importo totale delle cartelle sopra descritte che consiste nell’azzeramento degli interessi di mora e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Tale sconto, tuttavia, viene concesso solo a fronte del pagamento integrale ed in unica soluzione della parte residua del debito.

Ora il termine per poter aderire è stato prorogato fino al 31 marzo 2014 fermo restando il saldo integrale entro la scadenza.

Quali sono i debiti che beneficiano dello sconto?

Dopo una buona notizia – solo per metà – è il caso di fare un ulteriore chiarimento che risulta essere meno piacevole della proroga. 

Non tutti i debiti possono entrare nel “condono”, bensì solo quelli derivanti da uffici statali, Agenzie Fiscali, Regioni, Provincie e Comuni.

Ciò significa che rimangono esclusi tutti i debiti provenienti dagli Istituti Previdenziali. Quindi non beneficiano della rottamazione i debiti Inps.

Sono ancora disponibili alcune settimane per beneficiare dello sconto. Consigliamo pertanto di verificare attentamente i debiti di cui si è in possesso per poter accedere al condono, ricordando però che tale beneficio richiede il pagamento integrale in unica soluzione.