Agevolazioni Pmi – Digital Bonus, Bonus Editoria e Credito Imposta R&S

(di Luca Zambello)

Una fine d’anno carica di novità (positive e negative) per questo 2013. Tra le novità positive che riguardano alcuni risparmi per i contribuenti – si vedano gli interventi volti alla riduzione del costo dell’Energia Elettrica, alle semplificazioni per la creazione di nuove imprese – ma anche bonus fiscali e contributi per la realizzazione di determinati investimenti, tra i quali ricordiamo:

  • Digital Bonus del 65%
  • Detrazione del 19% sull’acquisto di libri
  • Credito di Imposta per le spese di R&S.

Digital Bonus del 65% – Cos’è?

E’ un provvedimento di defiscalizzazione riservata alle Pmi che si realizza in due modalità distinte:

  1. Contributo diretto all’impresa attraverso l’erogazione di un voucher di € 10.000
  2. Riconoscimento di una detrazione fiscale del 65% delle spese sostenute per l’investimento.

Il voucher è destinato all’acquisto di prodotti informatici, come ad esempio software, hardware o servizi digitali, volti all’aggiornamento della struttura esistente oppure spese per la modifica e l’adeguamento dell’impianto fisico già installato con l’obiettivo di migliorarne l’efficenza.

La detrazione del 65% riguarda invece le spese sostenute per l’acquisto di servizi di connettività alla rete da almeno 30 megabit per secondo, con un limite di spesa pari ad € 20.000

L’accesso al contributo è riservato alle Piccole e medie imprese e le risorse rese disponibili ammontano a 100 milioni di euro.

Editoria

Provvedimento volto a supportare l’editoria in forma cartacea, si concretizza in una detrazione fiscale pari al 19% sulla spesa sostenuta per l’acquisto di libri. La detrazione parte dal 1 gennaio 2014 e avrà una capienza di spesa pari a massimo 2.000 euro. La somma riguarda però due categorie di letture:

  • 1.000 euro riservati per l’acquisto di testi scolastici ed universitari
  • 1.000 euro per tutte le altre pubblicazioni

Non riguarda l’acquisto di e-book e libri in formato digitale

Credito d’imposta in R&S

L’intervento si sostanza nel riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al 50% delle spese in incremento per la ricerca e sviluppo, sostenute dall’impresa, rispetto all’anno precedente. Per accedere al credito d’imposta sarà necessario aver riscontrato un aumento delle spese per la ricerca e sviluppo di almeno 50.000 euro.

Questi interventi sono senza dubbio un buon segnale che denota una certa attenzione al mondo delle Pmi, tuttavia vien normale pensare che probabilmente tali interventi avrebbero dovuto concretizzarsi prima dato che le risorse disponibili per le imprese si riducono sempre di più e gli interventi in investimenti non sono sempre tra le priorità.

Imu sugli Immobili Merce – I chiarimenti dal Ministero

(di Luca Zambello)

Dai recenti chiarimenti del Ministero arrivano importanti novità per quanto riguarda il pagamento dell’Imu sui fabbricati posseduti in qualità di “Immobili Merce”, ovvero quello che è possibile definire come componente delle rimanenze di magazzino delle Imprese Edili.

Come ben sappiamo, il 16 dicembre scade il versamento della seconda rata dell’Imu pertanto diverse sono le domande relative al pagamento o meno dell’imposta collegata alle varie categorie di immobili, il ministero quindi chiarisce il punto richiamando il contenuto degli art. 13 Dl 201/2011 e art. 2 comma 1 Dl 102/2013.

Sulla base di tali riferimenti normativi, il Ministero riferisce infatti che per gli immobili costruiti dall’impresa e destinati alla successiva vendita – e fintanto che tale destinazione permanga – non è dovuta la seconda rata Imu.

Ciò significa che le imprese edili non sono tenute al pagamento dell’Imu di dicembre se gli immobili costruiti sono destinati alla vendita e tale situazione non è mutata nel corso dell’anno. Per quegli immobili messi in locazione l’obbligo di assolvere l’imposta permane.

Resta inoltre dovuta, per l’anno 2013, il pagamento dell’imposta fino al 30 giugno 2013.

L’identificazione dei “fabbricati costruiti”

Sempre sulla base della normativa, il Ministero ritiene che in tale definizione debbano rientrare oltre a quelli edifici su area edificabile in corso di costruzione, anche quegli immobili per i quali l’impresa edile abbia proceduto ad acquisto e abbia effettauto interventi di incisivo recupero (ex art. 3 Dpr 380/2001), ma anche immobili sottoposti a demolizione.

In sostanza l’intenzione del legislatore è quella di equiparare gli immobili in via di costruzione con quelli oggetto di incisivo recupero edilizio.

Altri requisiti

L’esclusione dell’imposta è riservata al costruttore, ovvero colui il quale è in possesso del permesso di costruire. Ciò non significa che egli debba essere necessariamente un impresa edile con oggetto principale della propria attività la costruzione di edifici in quanto tale attività può essere svolta anche in via secondaria, la quale ha eseguito la costruzione con lo scopo di succesiva rivendita del bene.

L’esenzione da Imu, inoltre, non riguarda solamente immobili classificati come civile abitazione ma si estende anche a quelli c.d. “strumentali” ovvero uffici o capannoni (purchè costruiti per la vendita)

La classificazione come “bene merce“, è rispettata qualora contabilmente l’immobile venga incluso tra le rimanenze nell’attivo circolante per le imprese in contabilità ordinaria, nel registro degli acquisti per i contribuenti in regime di contabilità semplificata. 

Esclusioni

Rimangono escluse dal campo di esenzione dall’imposta le immobiliari di gestione, ovvero quelle che acquistano fabbricati finiti per destinarli alla rivendita. Questi soggetti, inoltre, saranno tenute ad assolvere l’imposta anche per quei fabbricati che risultino sfitti.

Conclusioni

Sulla base delle indicazioni del Ministero, se ne ricava che per “beneficiare” di tale esenzione dal versamento dell’imposta gli immobili classificati come sopra debbano essere non produttivi, ovvero stazionare senza che da essi se ne possa ricavare alcuna entrata.

Da qui il caso dell’immobile costruito, non venduto e concesso il locazione dal costruttore. In questo caso l’immobile diventa strumentale e in grado di produrre entrate pertanto escluso dall’esenzione Imu.

Parlandosi solamente di locazione, sembrerebbe quindi che la concessione in comodato (di per sè gratuita e infruttifera di entrate) possa considerarsi come permessa per rientrare nel beneficio dell’esenzione.

Proroga per la Comunicazione dei Beni ai Soci

(di Luca Zambello)

L’amministrazione Finanziaria, con comunicato stampa del 6 dicembre, ha di fatto prorogato la scadenza per l’invio della comunicazione dei Beni concessi in godimento ai soci, al 31 gennaio 2014.

Nel comunicato stampa si legge infatti che saranno considerate validi gli invii effettuati fino al 31 gennaio 2014, accogliendo quindi tutte le rimostranze degli addetti ai lavori che si sono trovati solamente con una manciata di giorni a disposizione tra l’approvazione del modello (e relative istruzioni) del 27 novembre e l’originaria scadenza del 12 dicembre 2013.

Contenuto della comunicazione

I contribuenti sono tenuti a comunicare all’anagrafe tributaria le informazioni relative ai beni di proprietà dell’impresa che sono stati concessi in godimento ai soci della stessa o ai familiari dell’imprenditore.

L’agenzia Entrate ha anche aggiunto alla previsione originaria, l’obbligo di comunicare anche i finanziamenti e/o le capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore con un valore complessivo pari o superiore a 3.600 euro. Previsione che tuttavia non rientrava nella formulazione originaria della norma.

Rissumendo, la comunicazione da inviare all’anagrafe tributaria riguarderà

  • Le informazioni relative ai beni di proprietà dell’impresa, concessi in godimento ai soci o ai familairi dell’imprenditore
  • i finanziamenti e le capitalizzazioni a favore dell’impresa, effettuate da soci o familiari dell’imprenditore, che hanno un valore complessivo pari o superiore a 3.600 euro. Quelli con valore inferiore non dovranno essere comunicati.

Soggetti obbligati a trasmettere

L’Agenzia Entrate, nelle sue circolari 24/E e 36/E, seppur confermando la responsabilità solidale di entrambi i soggetti interessati (impresa e socio/familiare) stabilisce che l’adempimento può essere effettuato in modo alternativo tra gli obbligati. La comunicazione potrà essere effettuata alternativamente tra

  • Impresa (comprendendo al suo interno tanto le società quanto le ditte individuali) che concede i beni in godimento
  • Socio o familiare concessionario del bene in godimento.

Finanziamenti e capitalizzazioni

Sono obbligati alla comunicazione, tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa comprendento sia se svolta in forma individuale, sia in forma associata, sicavandone che  che restano esclusi i lavoratori autonomi e le S.T.P..

Sono quindi incluse

  • Ditte individuali
  • Società di persone (Società in Nome Collettivo, Società in Accomandita Semplice)
  • Società di Capitali (Società per Azioni e in Accomandita per azioni, Società a responsabilità Limitata)
  • Società Cooperative
  • Stabili organizzazioni di società non residenti
  • enti privati di tipo associativo solo per i beni che riguardano l’area commerciale.

Contribuenti Minimi – Aumentato il limite di Ricavi

(di Luca Zambello)

Il Consiglio Europeo autorizza l’aumento del tetto massimo di ricavi fatturabili dai contribuenti che hanno aderito al c.d. Regime dei Minimi, portando la soglia a 65.000 euro per l’esenzione da Iva.

La delibera è stata pubblicata in Gazzetta Europea il 27 Novembre scorso autorizzando l’Italia ad innalzare il tetto per l’esenzione dal pagamento dell’Iva per i soggetti passivi il cui volume d’affari non superi il tetto di 65.000 euro.

Ricordiamo infatti che risale al 2008 la decisione del Consiglio Europeo di autorizzare il nostro Paese ad applicare la norma di esenzione dall’Iva per quei soggetti che non superavano i 30.000 euro di fatturato annui e di protrarla fino al 31 dicembre 2013, termine ultimo per l’applicazione del regime.

Dopo le richieste dell’Italia, invece, il Consiglio Europeo non solo autorizza al mantenimento del regime dei “Minimi” prorogandone la scadenza  alla data del 31 dicembre 2016, ma dà anche la possibilità, agli stati membri, di legiferare in materia e adeguarsi al nuovo limite concesso di 65.000 euro di volume d’affari.

La Decorrenza del provvedimento

La decorrenza della nuova previsione legislativa è stata fissata al 1° gennaio 2014 e potrà essere applicata fino al 31 dicembre 2016.

Dopo la bella notizia arriva però la nota più dolente, il Consiglio Europeo delega gli stati membri a recepire l’autorizzazione nell’ordinamento interno, per cui spetta ora all’Italia il compito di apportare le dovute modifiche alla normativa prevista per il “Regime dei Minimi” adeguando il nuovo limite di fatturato a 65.000 euro.

Ricordiamo infatti che il “Regime dei Minimi” è un regime particolare di vantaggio accessibile a determinate categorie di soggetti i quali, oltre all’esenzione dall’IVA, detengono una serie di agevolazioni per quanto riguarda la tenuta delle scritture contabili, il pagamento delle imposte sul reddito (di gran lunga inferiore all’ordinario). Ciò potrebbe permettere un allargamento dei soggetti che possono utilizzare tale regime.

Il prossimo passo dovrebbe essere quello di adeguare le aliquote anche sotto i profili previdenziali, dato che l’onerosità più elevata per tali contribuenti risiede proprio qui.

Confermata la proroga del secondo acconto Ires e Irap

(di Luca Zambello)

Dopo la cancellazione della seconda rata IMU sulle abitazioni principali e sui terreni agricoli posseduti da Imprenditori Agricoli Professionali, arriva anche la conferma della proroga del versamento del secondo acconto Ires e Irap per i Soggetti sottoposti a tassazione Ires.

L’art. 2 del D.L. 102/2013 dispone appunto la proroga della seconda rata dell’acconto Ires spostandolo al 10 dicembre 2013, inoltre nel comunicato stampa del Mef pubblicato il 30.11.2013 si specifica che tale proroga va estesa per analogia anche alla seconda rata Irap.

Nota dolente per quanto riguarda tale proroga sta nel fatto che il comma 6 del citato art. 2 potrebbe essere previsto un aumento dell’aliquota da applicare all’acconto Ires e Irap, qualora dalle analisi delle entrate non si raggiungano gli obiettivi di maggior gettito.

Nello stesso comunicato del 30.11.2013, il Mef ha annunciato l’adeguamento dell’aliquota incrementando l’acconto di un ulteriore 1,5%.

Concludendo, per i soggetti Ires, l’aliquota per il secondo acconto (compresa l’Irap) sale al 102,5% e dovrà essere versata entro il 10 dicembre 2013.

Definitiva la cancellazione dell’Imu sull’abitazione principale e non solo…

(di Eleonora De Biaggi)

27 Novembre 2013: il Consiglio dei Ministri approva il tanto atteso decreto che cancella la seconda rata IMU per il 2013.

Lo stesso Ministro dell’Economia, ha precisato che la copertura del mancato introito sarà totalmente a carico del sistema bancario.

Oltre all’abitazione principale gli immobili sui quali non si dovrà versare l’imposta a saldo per l’anno 2013 sono:

  • Terreni agricoli
  • Immobili strumentali

Sono identificati “agricoli” quei terreni che sono destinati all’esercizio di attività agricole, anche se lasciati a riposo. Sono considerati tali anche quei terreni che, pur considerati edificabili dal piano regolatore comunale, sono posseduti e condotti da un soggetto IAP (imprenditore agricolo professionale) purché iscritto nella previdenza agricola. Pertanto la cancellazione della seconda rata è destinata anche a questa tipologia di terreni.

Nel caso di terreni qualificati edificabili in comproprietà di più persone, se uno solo dei comproprietari coltiva tale terreno con la qualifica di IAP o coltivatore diretto, l’esenzione dal versamento IMU rileva per l’intera area. L’agevolazione è prevista anche per le società proprietarie di terreni.

Per i terreni montani e collinari l’esenzione dal versamento dell’IMU era già stata prevista dalla circolare 9/1993. Per questi terreni, per i quali l’IMU non va a sostituire l’IRPEF, l’imposta sulle persone fisiche è applicata sia sul reddito agricolo che su quello domenicale.

La sospensione dal versamento della seconda rata IMU riguarda anche gli immobili rurali, così come definiti all’art. 9 del DL 557/1993, anche adibiti ad abitazione principale.

Al comma 3-bis dello stesso articolo vengono poi definite le caratteristiche per l’identificazione dei fabbricati strumentali considerati rurali (necessari allo svolgimento dell’attività agricola).

Sono da considerarsi rurali quegli immobili che, all’Agenzia del Territorio, risultano accatastati in categoria A/6 (abitazioni) e D/10 (strumentali) oltre a quelli che, a seguito di presentazione di apposita autocertificazione, hanno ottenuto l’annotazione R negli atti catastali.

Con riguardo all’abitazione principale, l’abolizione è prevista per tutte le categorie di immobili esclusi A/1, A/8 e A/9 limitatamente alla quota base.

Pertanto, nel caso il comune di residenza avesse deliberato un’aliquota superiore all’aliquota base fissata al 4 x mille, entro il 16.01.2014 i contribuenti sono chiamati a versare il 50% della differenza tra aliquota deliberata dal Comune e aliquota base.

Nonostante quanto introdotto col succitato decreto rimane fermo il versamento IMU sugli immobili di categoria D per i quali oltretutto, dal 2013, è stato aumentato il moltiplicatore che è passato da 60 a 65.

La legge di Stabilità, non ancora approvata, dovrebbe concedere la possibilità alle aziende di dedurre dal reddito d’impresa (per ora non anche dalla base imponibile IRAP) parte dell’IMU versata.

Che sia anche questa una delle strategie per risollevare l’economia del nostro paese?

Legge di Stabilità – Pagamento cartelle Equitalia senza interessi

(di Luca Zambello)

Nell’ultima adunanza del Senato, nella quale è stato presentato il maxiemendamento tanto discusso dalla stampa e nella quale è stata concessa la fiducia al Governo, è prevista uno sconto sul pagamento delle cartelle di Equitalia.

Tale sconto concesso, una sorta di “piccolo condono“, prevede la possibilità di procedere al pagamento integrale delle somme iscritte a ruolo ma di scontare la quota degli interessi.

Facciamo però un passo indietro. L’importo che costituisce la cartella di pagamento è formato da diverse componenti monetarie:

  • L’imposta originaria, emessa dall’ente che trasmette ad equitalia il debito
  • La sanzione per omesso versamento
  • Gli interessi
  • i compensi di riscossione applicati dall’agente della Riscossione.

Lo “Sconto” in questione andrebbe ad eliminare la quota interessi mantenendo però i compensi di riscossione.

La procedura

L’operazione di “condono” è attuabile attraverso una serie di passaggi cui i contribuenti si dovranno attenere per accedere al beneficio:

  • Entro maggio 2014 gli uffici dell’Agente della Riscossione procederenno a comunicare la possibilità per i contribuenti di aderire a tale convenzione attraverso la sottoscrizione di un apposito atto con l’impegno di pagare almeno il 50% delle somme dovute entro il 30 giugno 2014
  • la parte restante dovrà essere saldata entro il 16 settembre 2014
  • ad avvenuto pagamento dell’importo dovuto si estinguerà il debito verso l’erario.

Ovviamente il tutto è subordinato all’emanazione di apposito Decreto del Ministero dell’Economia e finanze.

Se la sanatoria così come è stata presentata sarà riconfermata in sede attuativa, appare tuttaltro che appetibile dato che l’annullamento della sola quota interessi è di poco conto rispetto all’ammontare totale delle sanzioni e dei compensi di riscossione (piuttosto elevati anch’essi). Altro discorso di potrebbe fare se a fianco dello sconto sugli interessi, si procedesse anche ad uno sconto su quello che è l’importo totale della sanzione. 

Probabilmente con un piccolo sforzo sarebbe stato possibile creare un provvedimento più vantaggioso che permetteva allo stato di incamerare risorse in breve tempo (seppur con un minor gettito) ed ai contribuenti di risolvere situazioni di inadempienza con un piccolo incentivo.

Familiari Disabili – Allargata la platea dei parenti legittimati all’assistenza

(di Eleonora De Biaggi)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 203/13 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.42 del D.Lgs. 151/2001 con riguardo l’assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità, in quanto tale articolo non include nel novero dei soggetti aventi diritto a fruire del congedo straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado, la limitazione della sfera dei soggetti dichiarati idonei a prestare assistenza costituisce un grave pregiudizio per il disabile e di conseguenza ha indotto la Consulta a dichiararne l’illegittimità.

L’INPS, con la circolare 15/11/2013 n.159, si è quindi allineata alla pronuncia della Suprema Corte includendo appunto ulteriori soggetti abilitati a fruire dei congedi e assicurare così l’assistenza alle persone con grave disabilità.

I soggetti legittimati

Occorre innanzitutto distinguere gli affini entro il terzo grado in linea retta e in linea collaterale:

  • Affini In Linea Retta: sono i pronipoti ed i bisnonni
  • Affini In Linea Collaterale: sono gli zii ed i nipoti, intesi questi ultimi come i figli di fratelli e/o sorelle.

Per stabilire il grado di affinità bisogna tener conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge. Pertanto sono considerati affini di terzo grado :

  • il bisnonno o la bisnonna del coniuge
  • il pronipote (figlio del nipote del coniuge),
  • il nipote (figlio del cognato o della cognata) e
  • gli zii del coniuge.

Integrando quanto indicato nella circolare 32/2012, con la sentenza della Corte Costituzionale 203/2013 il congedo può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado – il quale risulti essere convivente del disabile – in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo un ordine di priorità:

  1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Significato di: “Mancanza”, “Patologie Invalidanti, “Convivenza”.

La mancanza va intesa sia come situazione di assenza naturale e giuridica come il celibato o lo stato di figlio naturale non riconosciuto sia ricomprendendo anche altre condizioni assimilabili giuridicamente come divorzio, separazione legale o abbandono.

Per quanto riguarda l’individuazione delle “patologie invalidanti“, vanno prese a riferimento soltanto quelle a carattere permanente che determinano le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.

Infine, per quanto riguarda il requisito della “convivenza“, la situazione sarà accertata d’ufficio, l’interessato dovrà preventivamente fornire tutti gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, o l’eventuale dimora temporanea, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.

Lavoro Accessorio e Nozione di Anno solare

(di Eleonora De Biaggi)

Nuove interpretazioni in merito al lavoro accessorio (c.d. “voucher” lavoro). E’ infatti la Fondazione Studi dei Consulenti Del Lavoro che, con il Parere n.5 del 13/11/2013, chiarisce quello che la normativa intende con il riferimento all'”Anno Solare“.

Il D. Lgs.276/03 all’art. 70 dichiara che le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative, svolte senza l’instaurazione di un rapporto di lavoro e ha posto un limite economico, con riferimento alla totalità dei committenti, ai compensi che non dovranno superare euro 5.000 nel corso di un anno solare o a 2.000,00 € per imprenditori commerciali e professionisti.

Per la verifica del superamento del limite l’azienda dovrà accertare, anche mediante autocertificazione del lavoratore, che lo stesso non abbia percepito compensi di importo superiore al limite predetto nei 364 gg precedenti contando a ritroso nel tempo.

Equitalia – Rateazione in 10 anni, partenza a rilento

(di Luca Zambello)

Le notizie sull’avvio della rateazione in 120 rate delle cartelle di pagamento si sentono un po’ da ogni direzione e ci fanno credere che ormai sia a regime la possibilità di estendere le originarie rateazioni da 72 rate (o meno) fino al limite massimo di 120 mensilità.

A quanto ci dicono però i funzionari dell’Agente di Riscossione la cosa non è proprio così. A quanto ci dicono i responsabili alle rateazioni, seppur vero che ci sono le leggi, i decreti eccetera, mancano i regolamenti attuativi e le istruzioni pratiche su come gli uffici di Equitalia debbano muoversi per erogare il provvedimento di rateazione.

Per ora possiamo fornire alcune linee guida su come muoversi per accedere al nuovo provvedimento.

Importi a Ruolo

Stando a quanto stabilito dai vari decreti, è stato modificato il tetto per poter accedere al beneficio. Ora è possibile richiedere l’accesso alle 120 rate anche se l’importo a debito è inferiore ai 50.000 euro.

Inoltre, le 120 rate potranno essere concesse solamente se le rate determinate con l’ammortamento di 72 rate superano il 20% del reddito mensile (per una persona fisica) oppure il 10% del valore della produzione mensile (per gli altri soggetti).

I documenti da allegare

Alla luce dei vincoli di cui sopra, diventa quindi ovvio che per dimostrare di possedere tali requisiti è necessario dimostrare la propria situazione patrimoniale ed economica producendo alcuni documenti:

  • Modello ISEE del nucleo familiare del richiedente, dal quale se ne ricaverà l’indicatore della situazione reddituale
  • La documentazione contabile (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) dalla quale sarà possibile determinare il valore della produzione mensile e l’indice di liquidità

Possibilità di proroga

Vale la pena ricordare che per i piani di rateazione già concessi, sarà sempre possibile richiedere la dilazione dei pagamenti fino ad ottenere un massimo di ulteriori 120 rate. Ciò significa che un piano originario di 72 rate, pagato per 4 anni regolarmente, potrà essere prorogato di altri 10 anni ottenendo così una rateazione di 14 anni con il beneficio che il debito residuo verrà rimodulato in proporzione alla durata della proroga.

Gli effetti della rateazione

Tra gli effetti positivi che derivano dall’ottenimento di una rateazione ricordiamo che il pagamento corretto delle varie rate produce gli stessi effetti di una posizione tributaria in regola con le scadenze, ovvero:

  • Impossibilità di iscrizione di ipoteca da parte dell’Agente di Riscossione, mentre sarà possibile per i casi di revoca o mancata concessione della rateazione
  • Possibilità per il contribuente di partecipare a gare di affidamento concessioni od appalti di lavoro, forniture, servizi in quanto non più considerato inadempiente.

Potrebbe non sembrare molto, ma questi cambiamenti sono sintomo di una situazione difficile che si diffonde su tutto il nostro territorio ed è pur sempre un segnale (seppur blando) di ascolto delle richieste dei contribuenti.