Autotrasportatori – benefici per il gasolio ad uso autotrazione

(di Luca Zambello)

Prevista per il 31 ottobre la scadenza ultima per presentare la richiesta di accesso al beneficio per Gasolio ad uso Autotrazione previsti dall’Agenzia delle Dogane.

Più semplice l’accesso al contributo in quanto manca il riferimento ad un ammontare minimo di spesa, per cui gli aventi diritto sono:

  • gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
  • le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla Legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997;
  • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

I beneficiari possono scegliere se riscuotere il beneficio in denaro a titolo di rimborso delle spese sostenute per le accise, oppure se utilizzare il credito in compensazione delle stesse.

Per ottenere il beneficio, pertanto, i soggetti rientranti nelle caratteristiche di cui sopra, devono presentare richiesta agli Uffici delle Dogane competenti per territorio entro il termine ultimo del 31 ottobre.

L’ammontare del beneficio riconosciuto sottoforma di credito d’imposta è di € 214,18609 per mille litri di prodotto correlato ai consumi effettuati il il 1° luglio e il 30 settembre 2013.

I crediti generati potranno essere utilizzati pertanto il compensazione entro il 31 dicembre 2014, tuttavia le eventuali eccedenze di credito rimasto inutilizzato non vengono perse, bensì verranno rimborsate in denaro attraverso ulteriore istanza da presentare dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015.

Tutti i crediti d’imposta riconosciuti dovranno essere dichiarati nel modello Unico nell’apposita sezione: quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Autotrasportatori – in scadenza le istanze per il rimborso dei pedaggi

(di Luca Zambello)

Il 16 ottobre gli autotrasportatori hanno un appuntamento molto importante: scade infatti la possibilità di presentare istanza tramite la quale ottenere il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi dell’anno 2012 collegandosi ad un’apposita sezione dell’Albo degli Autotrasportatori.

Chi può accedere al rimborso?

Sono ammessi al bando le seguenti tipologie di imprese:

  • Imprese di autotrasporto nazionali e dell’Unione Europea e loro raggruppamenti (ai sensi del DPR 155/90) e, se di nazionalità italiana, iscritti alla Sezione Speciale dell’Albo per i Consorzi e le Cooperative a Proprietà Divisa;
  • che svolgano servizi di trasporto per conto terzi o per conto proprio o che abbiano effettuato viaggi attraversando la rete autostradale nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013, utilizzando veicoli adibiti al trasporto di cose e appartenenti alle classi b3, b4, b5, con classe ecologica euro 2 (i quali verranno esclusi dal bando per il 2013) o superiori;

Come eseguire il calcolo per il rimborso

Per quantificare l’importo che potrà essere rimborsato come spese per pedaggi per ciascun soggetto avente titolo per l’accesso, occorre moltiplicare l’importo totale dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:

  1. per i veicoli euro 2 il coefficiente è 0,5
  2. per i veicoli euro 3 il coefficiente è 1,5
  3. per i veicoli euro 4 o superiori il coefficiente è 2,0

Al fatturato rideterminato attraverso gli indici di cui sopra si applicano le seguenti aliquote di riduzione:

  • da 200.000 a 400.000 euro di fatturato per pedaggi: 4,33%
  • da 400.001 a 1.200.000 euro di fatturato per pedaggi: 6,50%
  • da 1.200.001 a 2.500.000 euro di fatturato per pedaggi: 8,67%
  • da 2.500.001 a 5.000.000 euro di fatturato per pedaggi: 10,86%
  • oltre i 5.000.000 euro di fatturato per pedaggi si applica il 13.00%

Ne consegue che la soglia minima per accedere all’agevolazione è di 200.000, pertanto risulta particolarmente difficile per una singola impresa accedere al beneficio a meno che non faccia parte di un consorzio di imprese.

Acquisto prima casa meno costoso dal 2014

(di Luca Zambello)

Dal 1 Gennaio 2014 chi vorrà avventurarsi nell’acquisto della prima casa lo potrà fare con significative agevolazioni in tema di imposte e tasse.

Infatti, per l’acquisto della prima casa l’aliquota sui trasferimenti di tali immpobili scende dal 3% al 2% mentre le imposte ipotecarie e catastali vengono quasi azzerate e portate all’importo fisso di € 50,00 ciascuna.

Presentiamo ora un esempio concreto sull’acquisto “prima casa”:

Si ipotizzi un’operazione di acquisto di immobile adibito ad abitazione principale per l’acquirente, posta in essere da un cedente privato per un valore di € 100.000. Fino al 31.12 di quest’anno l’acquirente dovrà sostenere l’imposta di registro del 3% sull’importo di acquisto oltre alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di € 168. In totale l’esborso complessivo in termini di imposte è di € 3.336,00.

A partire dal 2014, invece, la stessa operazione sarebbe gravata da imposta di registro del 2% oltre ad imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di € 50,00 ciascuna, con un esborso totale pari ad € 2.100.

Di conseguenza a partire dal 01.01.2014 l’operazione sarà molto più conveniente grazie alla combinazione della riduzione dell’imposta di registro (-1%) oltre alla riduzione delle imposte fisse da 168 a 50 euro.

Anche per le altre tipologie di compravendite sono previste modifiche in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali. Si passa infatti all’aliquota unica del 9% mentre nei casi in cui era prevista l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa di € 168 si scende a € 50.

Per riprendere il medesimo esempio riportato sopra, acquisto di immobile da cedente privato non “prima casa” per € 100.000, fino al 31.12.2013 si pagherà l’imposta di registro del 7% oltre alle imposte ipotecarie e catastali del 2% e dell’1%, con un carico complessivo di € 10.000.

A partire dal 2014, per la stessa tipologia di operazione, si sconterà un imposta di registro del 9% oltre a ipotecarie e catastali di € 50 per un totale di € 9.100.

Anche in questo caso attendere il prossimo anno conviene.

In questo modo si produrranno effetti incentivanti alla compravendita di immobili tra privati, in particolare per l’acquisto della prima casa, dove gli effetti sono maggiormente evidenti. Rimangono esclusi dalla riduzione le operazioni con i costruttori di immobili, dove il vantaggio si individua solamente nella riduzione delle imposte fisse. Magari un accorgimento anche in queste fattispecie avrebbe prodotto effetti incentivanti anche per le imprese di costruzione, aiutandole a risollevare un settore in tremenda crisi.

Possibile proroga per Spesometro e Comunicazione beni ai soci

(di Luca Zambello)

Ancora una volta, il famigerato e Spesometro e la Comunicazione dei beni dati in uso ai soci probabilmente vedranno un’ulteriore proroga nella scadenza dell’invio.

Pare che si stia discutendo su un’ulteriore allungamento dei tempi per quanto riguarda le scadenze originariamente previste per tali adempimenti. Infatti, mentre ormai tutti gli operatori del settore si stavano per preparare in vista delle scadenze del 12/21 novembre 2013 e 12 dicembre 2013, pare che ci siano buone probabilità che il termine ultimo venga posticipato a febbraio 2014.

Motivo di questa proroga: pare che i tracciati recordi come da provvedimenti dell’agosto 2013 portino con sè altri dubbi e questioni da definire.

Le scadenze originarie

Per quanto riguarda lo spesometro 2013, vale la pena ricordare che l’adempimento, obbligatorio per tutti i soggetti passivi IVA, consiste in una Comunicazione all’Agenzia Entrate nella quale vengono elencate tutte quelle operazioni (senza soglia minima a differenza dei 3.000 euro dell’anno precedente) per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura. Per quanto riguarda l’emissione dei corrispettivi, l’obbligo di comunicazione nasce con il superamento di € 3.600 in unico scontrino.

Sulla base delle istruzioni ministeriali, in agosto 2013 sono state diffuse le scadenze per il relativo invio della comunicazione stabilendo le seguenti date:

  • Per gli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva, scadenza per l’invio prevista per il 12 novembre 2013 (a regime, entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento)
  • per gli altri soggetti, la comunicazione dovrà essere inviata entro il 21 novembre 2013 (a regime, la scadenza sarà il 20 aprile dell’anno successivo).

In merito alla comunicazione dei beni ai soci, il provvedimento nasce con lo scopo di contrastare il fenomeno dell’intestazione di beni a società mentre l’uso degli stessi viene di fatto effettuato da parte dei soci della stessa o ai loro familiari. In tale comunicazione, infatti, occorre indicare i dati anagrafici dei soci e dei loro familiari che ricevono in godimento dall’impresa beni intestati a quest’ultima, oltre a quelle operazioni di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società.

Nel corso dell’anno si era già assistito ad una prima proroga rispetto alla scadenza del 2 aprile, proprio a causa delle difficoltà attuative della norma. Per cui si era deciso che:

  • per l’anno 2012 la trasmissione doveva avvenire (in via transitoria) entro il 12 dicembre 2013
  • per il 2013, la scadenza a regime sarà il 30 aprile 2014.

Alla luce di questi dati ne consegue che un possibile slittamento a febbraio 2014 non sia così positivo come si potrebbe pensare dato che le scadenze successive sarebbero quasi accavallate provocando diversi problemi a tutti gli operatori che si ritroverebbero con una moltitudine di adempimenti a scadenze troppo ravvicinate. Si pensi alla comunicazione annuale dei dati Iva o alla dichiarazione Iva.

Vedremo quindi come si muoverà l’amministrazione finanziaria alla luce di tutte le osservazioni negative che nel frattempo verranno promosse dagli ordini e associazioni di categoria.

Nuove regole in tema di riscossione

(di Luca Zambello)

Con la stesura del Decreto del Fare,  si è largamente discusso della problematica riguardante le modalità di riscossione dei tributi.

Alla luce dell’attuale congiuntura economica, infatti, è stata rivista la durata massima di rateazione per il pagamento delle cartelle esattoriali aumentando a 120 mensilità il numero totale di rate concedibili da Equitalia nel caso di “comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica“. Tuttavia la rateazione decate qualora vengano saltato massimo più di 8 rate per tutta la durata del piano di rateazione.

In tema di pignoramento di beni, è stata concessa la possibilità al contribuente di procedere direttamente alla vendita del bene oggetto di pignoramento. Vincolo essenziale: la vendita non può essere fissata ad un prezzo inferiore a quello che è stato stabilito fino a 5 giorni prima del primo incanto.

Inoltre, per quei beni oggetto dell’attività professionale (come ad esempio strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio dell’attività d’impresa o professionale), potranno essere pignorati beni fino al limite di un quinto del loro presumibile valore di realizzo qualora la vendita non sia sufficiente a coprire interamente il debito. Per il fermo amministrativo di veicoli, tuttavia, è stata esclusa la possibilità di procedere al fermo per quei beni oggetto dell’attività di impresa o professione.

Per quanto riguarda il pignoramento verso terzi, invece, è stato esteso a 60 giorni il periodo di tempo oltre al quale Equitalia intima al terzo creditore di pagare direttamente all’agente di riscossione le somme spettanti al contribuente debitore.

Al sicuro invece gli immobili adibiti ad abitazione principale, ovvero quello in cui il contribuente vi risiede anagraficamente. Inoltre la soglia per procedere a esproprio dell’immobile è stato aumentato fino a 120.000 euro

Il contribuente, infine, può chiedere al Giudice dell’esecuzione di incaricare un esperto che valuta il vero valore di realizzo dell’immobile qualora ritenga che il prezzo base fissato per la vendita all’incanto sia troppo basso in relazione al reale valore di mercato dell’immobile.

Modello Unico: Sanzioni sia per l’intermediario che per il contribuente

(di Luca Zambello)

Come ben noto agli operatori del settore, il 30 settembre scorso si è concluso il termine ultimo per l’invio dei modelli Unico e Irap. Tale scadenza, qualora non rispettata, produce effetti piuttosto onerosi in quanto sono previste soppie sanzioni: per l’intermediario ma anche per il contribuente il quale è sempre tenuto a controllare l’effettivo invio.

Per parlare di ritardo nell’invio, ad ogni modo, occorre verificare la data riportata nell’impegno a trasmettere. Infatti se l’impegno è stato assunto successivamente alla scadenza del termine per l’invio, la sanzione per l’intermediario sarà dovuta solamente se la trasmissione della dichiarazione è avvenuta oltre un mese dall’assunzione dell’impegno. Al contrario, se la trasmissione è avvenuta entro 30 giorni dalla data di impegno a trasmettere (anche se effettuata dopo il 30 settembre), le sanzioni saranno interamente a carico del contribuente.

Per quanto riguarda i modelli presentati entro la scadenza ma scartati dal sistema, sono considerati “tempestivi” nell’invio a condizione che gli stessi vengano nuovamente trasmessi in modo corretto entro il termine di 5 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto scarto.

Le sanzioni per gli intermediari

Come approfondito dalla Risoluzione 105/2004 dell’Agenzia Entrate, le sanzioni in caso di invio oltre i termini si applicano con riferimento ad ogni dichiarazione, a prescindere che sia un unico file contenente una molteplicità si dichiarazioni.

Nel caso in cui vengano irrogate sanzioni, gli atti che le comprendono sono trasmesse anche agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza dell’intermediario al fine di adottare le dovute misure disciplinari. 

Può inoltre essere prevista la revoca dell’abilitazione all’invio telematico nei seguenti casi:

  • gravi o ripetute irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni;
  • adozione di provvedimenti di sospensione da parte dell’Ordine o Collegio di appartenenza;
  • revoca dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di assistenza fiscale da parte dei CAF.

Il ravvedimento

Nel caso di sanzioni per omessa o tardiva trasmissione telematica da parte dell’intermediario è possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso. Tuttavia, per potervi ricorrere è indispensabile che si sia proceduto ad inviare una dichiarazione valida, seppure inviata tardivamente.

Le dichiarazioni valide, comunque, sono solamente quelle presentate entro il termine di novanta giorni dall’originaria scadenza. Quelle inviate successivamente sono considerate omesse anche se sono valide per la riscossione delle imposte dovute calcolate sugli imponibili presentati in dichiarazione.

Aumento Iva al 22% Definitivo

(di Luca Zambello)

Dalla mezzanotte del 1 Ottobre 2013 è scattato l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria al 22%, portando con sè tutti i risvolti negativi che tale rincaro poteva produrre: dalla gestione contabile al conseguente calo dei consumi.

Oltre ai problemi di carattere tecnico, la notizia produce un ulteriore effetto sorpresa dato che più o meno tutti facevano affidamento sul blocco del rincaro. Così non poche sono le aziende che hanno indugiato per adeguarsi alla nuova aliquota per il fatto che, fino a venerdì sera, sembrava ormai certo che la proroga sarebbe stata decisa nel Consiglio dei Ministri il quale aveva già pronto un Decreto che ne sanciva il blocco dell’aumento.

Cosa fare in caso di errori

Giusto nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che “qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento”.

Di conseguenza il trattamento sarà lo stesso come quando avvenne l’aumento dal 20% al 21%, e nel comunicato viene specificato che la regolarizzazione “non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011“.

Ciò significa che sarà possibile versare l’eventuale eccedenza di imposta a debito, con l’aggiunta solamente degli interessi eventualmente dovuti, senza alcun addebito di sanzioni, entro il 27 dicembre (per le liquidazioni di ottobre e novembre nel caso di regime mensile) oppure entro il 17 marzo 2014 per le liquidazioni trimestrali.

Le 3 aliquote in sintesi

  • 4% Aliquota Minima: Si applica ad esempio alle vendite di generi di prima necessità (alimentari, quotidiani o periodici ecc.). Ad esempio pane, riso, farina, pasta, latte fresco, burro, olio, vegetali freschi, frutta, formaggi, prima casa, mense aziendali, ausili medici per portatori di Handicap
  • 10% Aliquota Ridotta: Applicata per i servizi turistici (alberghi, bar, ristoranti), a determinati prodotti alimentari e operazioni di recupero edilizio. Ad esempio, prodotti di panetteria e pasticceria, cereali, carni, salumi, pesce, yogurt, uova, vegetali secchi/trasformati/conservati, ristrutturazioni edilizie
  • 22% Aliquota ordinaria: Si applica a tutti i casi in cui la normativa non preveda espressamente una delle due aliquote inferiori. Ad esempio piatti pronti, bevande alcoliche, vini, tabacchi, abbigliamento, mobili, auto, telefoni, parrucchieri.

Decreto 81 e l’aggiornamento dei datori di lavoro Rspp

(di Eleonora De Biaggi)

La legge in materia di sicurezza sul lavoro stabilisce che le aziende siano obbligate a organizzare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, tale compito nelle PMI può essere svolto direttamente dal datore di lavoro.

I casi in cui la legge, (all. 2 del decreto legislativo 81/2008, prevede che questa funzione possa essere svolta dal datore di lavoro nei seguenti casi:

  • Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
  • Aziende agricole e zootecniche fino a dieci addetti
  • Aziende della pesca fino a 20 addetti
  • Altre aziende fino a 200 addetti.

L’Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012, disciplina la formazione minima obbligatoria prevista in questo caso, come Rspp (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione):
Prevedendo una durata minima dei corsi di formazione di 16, 32 e 48 ore a seconda della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte distinguendo le aziende con profilo di rischio basso durata minima 16 ore, per il rischio medio è necessario un percorso di 32 ore, per quello alto il corso sarà di 48 ore.

I percorsi formativo saranno composti da 4 moduli: giuridico, gestionale, tecnico e relazionale.

Nel caso di apertura di una nuova impresa, il datore di lavoro deve terminare il percorso base entro 90 giorni dall’apertura dell’attività.

I corsi si potranno frequentare:

  • Regioni e le Provinceautonome di Trento e di Bolzano, anche mediante strutture tecniche come le aziende Sanitarie Locali, o strutture della formazione professionale.
  • Soggetti del settore formazioneautorizzati dalle stesse Regioni o Province Autonome di Trento e Bolzano che abbiano esperienza biennale professionale in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Università e scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione.
  • INAIL.
  • Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province Autonome di Trento e Bolzano.
  • Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
  • Enti bilaterali e organismi paritetici
  • I fondi interprofessionali di settore.
  • Gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.

Modalità Organizzative

I docenti devono avere esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o esperienza professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il corso prevede l’obbligo di frequenza che non potrà essere inferiore al 90% delle ore di formazione e al termine è prevista una prova di verifica attraverso test o colloquio e al superamento della prova verrà rilasciato l’attestato.

E’ previsto infine l’ aggiornamento, ogni cinque anni, attraverso corsi di durata variabile a seconda del profilo di rischio dell’azienda: 8 ore per il rischio basso, 12 per quello medio, 16 per quello alto.

La conferenza permanente Stato-Regioni ha modificato gli artt. 28-29 del T.U. 81/08 in materia di sicurezza introducendo nuovi obblighi per i datori di lavoro, prevedendo, che in caso di costituzione di nuova impresa, che il datore di lavoro debba effettuare immediatamente la valutazione dei rischi predisponendo il DVR entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività oltre a dover deve terminare il percorso formativo minimo obbligatorio di RSPP entro 90 giorni dall’apertura dell’attività.

Chiarimenti sul bonus per l’acquisto di Mobili e Grandi Elettrodomestici

(di Eleonora De Biaggi)

Arrivano con la circolare 29/E del 18/09/2013 i chiarimenti in merito alla fruizione della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici come previsto dall’art. 16, comma 2, del D.L. 4 giugno 2013 n. 63.

La detrazione spetta, fino a concorrenza dell’imposta lorda, nella misura del 50% delle spese documentate sostenute per l’acquisto, per un ammontare complessivo ammissibile non superiore a euro 10.000. La detrazione riguarda l’acquisto di mobili in genere (a titolo esemplificativo: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione), grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore a A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica ( ad esempio frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento).

I soggetti interessati alla fruizione sono gli stessi che possono avvalersi del beneficio fiscale derivante dal recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR (ora con la maggior aliquota del 50% su una spesa massima di 96.000 euro).
Pertanto gli interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni costituiscono presupposto per la fruizione della detrazione in esame.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che ammettono la successiva detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici sono:

  • manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

La condizione per poter usufruire del bonus è che le spese “documentate” siano sostenute tra il 06 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013, e la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per acquisto mobili e elettrodomestici, ma non è necessario che le spese edilizie siano sostenute prima di quelle per l’arredo.
Per comprovare la data di inizio lavori saranno sufficienti le autorizzazioni amministrative o le comunicazioni richieste dalle norme in vigore in edilizia.

Come evidenziato nella circolare della AE le date dei pagamenti rilevanti al fine dell’ottenimento dell’agevolazione sono indipendenti tra loro purchè vengano rispettati i relativi periodi agevolati:
a) Per il Bonus Mobili ed elettrodomestici il periodo va dal 06.06.2013 al 31.12.2013
b) Per le ristrutturazioni i bonifici che rilevano ai fini dell’agevolazione dovranno essere effettuati nel periodo che va dal 26.06.2012 al 31.12.2013

Certificazione Energetica obbligatoria anche per i contratti di locazione

(di Luca Zambello)

Altri adempimenti per i proprietari di immobili che intendano affittare, dare in comodato o vendere un edificio di prorpietà.

Infatti, con il DL 63/2013 è stata introdotta la nuova certificazione energetica degli edifici denominata A.P.E. ovvero Attestazione Prestazione Energetica.

Che cos’è quindi?

L’A.P.E. è un documento che certifica la classe energetica degli edifici, ovvero identifica la quantità di energia che viene consumata da un immobile nell’arco di un anno (oppure una previsione del suo consumo) per il funzionamento degli impianti idrici, elettrici, di climatizzazione.

Dall’analisi dell’immobile, risulterà un valore che va dalla A+ (il voto massimo come efficienza energetica), alla lettera G (che identifica il valore più basso)

L’Attestazione ha una durata di 10 anni e va rinnovata ogni qualvolta si verifichino interventi di ristrutturazione che interessino più del 25% della superficie totale dell’immobile.

Quando va esibita?

Originariamente, la certificazione doveva essere esibita dal proprietario o dal costruttore nei casi di vendita dell’immobile ovvero all’inizio delle trattative e consegnata agli acquirenti al termine delle stesse.

La novità per le locazioni

A partire dal 6 giugno 2013, ai casi di vendita dell’immobile è stato aggiunto il caso della locazione, del comodato o cessione a seguito di acquisto di diritto c.d. “reale” sullo stesso (usufrutto, uso, abitazione ecc.).

Da ciò ne deriva che alla stipula del contratto di locazione deve essere riportata un’apposita clausola con la quale il conduttore dell’immobile dichiara di aver ricevuto una copia dell’A.P.E. e di essere stato informato sul suo contenuto. 

Non solo, l’A.P.E. va allegata al contratto in quanto la sua mancanza ne determinerà la nullità dello stesso. Dall’obbligo di inclusione nel contratto ne derivano anche sanzioni pecuniarie che vanno dai 3.000 ai 18.000 euro.

Un ulteriore obbligo a carico dei proprietari degli immobili (che si somma al lungo elenco dei preesistenti) che rincara le spese per la gestione dei locali. La normativa non chiarisce perfettamente quali sono le tipologie di contratti di locazione interessate all’obbligo, tuttavia si può ragionevolmente presumere che non debba riguardare le locazioni a fini turistici mentre si ricomprendono tutte le altre tipologie (da quelli abitativi a quelli commerciali)