Assunzioni di Giovani a tempo Indeterminato – Decreto Lavoro

(di Eleonora De Biaggi)

Il 28 Giugno 2013 nel numero 150 della Gazzetta Ufficiale viene reso pubblico ed ufficiale il Decreto Legge N. 76 contenente i primi interventi urgenti per l’occupazione del Paese.

Ripercorreremo assieme agli utenti i punti essenziali dell’Intervento normativo per analizzare gli strumenti e le modalità che vengono fornite alle imprese per risollevarsi da questi anni di forte difficoltà.

Incentivi per assunzioni di Giovani a tempo Indeterminato (art.1)

La previsione riguarda l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di giovani di età compresa fra i 18 e 29 anni che abbiano uno dei seguenti requisiti:

  • Siano disoccupati da almeno 6 mesi;
  • Siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
  • Vivano da soli o con una o più persone a carico.

In cosa consiste l’incentivo?

Per tali assunzioni spetta un incentivo corrisposto per 18 mesi pari ad un 1/3 della retribuzione media mensile lorda ai fini previdenziali e comunque fino ad un massimo di 650 euro al mese.

Nel caso di trasformazione di un lavoratore da tempo determinato a tempo indeterminato, l’incentivo sarà corrisposto per 12 mesi. Ferme restando le condizioni soggettive di cui sopra e che la trasformazione costituisca un incremento occupazionale.

Le assunzioni sui cui ottenere le agevolazioni sono valide se effettuate a partire dal 29 giugno 2013 e fino al 30 giugno 2015. Inoltre devono comportare un incremento occupazionale netto dei lavoratori confrontato con la media dei lavoratori dei 12 mesi precedenti.

Ultime novità Fiscali in Pillole

(di Natascia Prencisvalle)


In questi giorni il Governo ha varato diverse misure annunciate anche dalla stampa. Di seguito Vi riepiloghiamo – in pillole – gli argomenti salienti.



  • Da ieri, 26/06/2013, l’imposta di bollo è aumentata. In tutti gli atti, contratti, dichiarazioni per le quali si utilizzavano le marche da 1,81 euro ora si dovranno pagare 2 euro, mentre quella da 14,62 euro viene sotituita da quella da 16 euro.

  • Novità anche in materia di imbarcazioni: per i natanti di lunghezza inferiore ai 14 metri è stata abolita la tassa di stazionamento, mentre e per quelle di misura superiore è stata ridotta;

  • Anche per gli ingegneri/architetti sono previste importanti iniziative. L’Istituto di Previdenza e Assistenza di categoria (Inarcassa) ha deciso di dare la possibilità ai soggetti iscritti, di rateizzare i contributi minimi. Ricordate però che la domanda scade il 30/06/2013

  • Prorogata anche la scadenza della comunicazione, da parte delle società che esercitano attività di noleggio o leasing, di autovetture, imbarcazioni e altri veicoli. Per i contratti stipulati nell’anno 2012 la scadenza dell’adempimento è stata spostata dal 30/06/2013 al 12/11/2013.

Si spera che con le semplificazioni annunciate ci sia una maggiore organizzazione perchè diventa veramente difficile, per il contribuente, rimanere alla pari con tutti gli adempimenti fiscali a suo carico. Tutti hanno bisogno di un’organizzazione per operare nel migliore dei modi e negli interessi delle parti, ma a volte vedendo quello che accade una domanda nasce spontanea, ma tutto ciò è costruito appositamente per indurre in errore i contribuenti?


In tutti i settori serve competenza e professionalità. Si deve produrre qualcosa che serve agli altri, che crei un effetto positivo e costruttivo per far sì che le cose vadano meglio. E spero che con i nuovi presupposti di semplificazione ciò accada davvero.

Bonus Macchinari – Le agevolazioni per gli investimenti in macchinari

(di Luca Zambello)

Nel pacchetto sviluppo varato dal Governo è previsto un nuovo programma per il rilancio degli investimenti in macchinari produttivi e impianti, una sorta di “legge Sabatini” rivisitata.

Il finanziamento di questi incentivi deriverà da un plafond istituito dalla Cassa Depositi e Prestiti con una previsione di 2,5 miliardi di euro di copertura. A seguire è prevista una seconda tranche di ulteriori 2,5 miliardi come tetto massimo.

La possibilità di accedere al “Bonus Macchinari” scade il 31 dicembre 2016 ed il beneficio riguarda finanziamenti o contributi a tasso agevolato fino ad un massimo di 5 anni. Il provvedimento parla infatti di finanziamenti agevolati e contributi in conto interessi a favore delle Pmi “per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo”. 

Di conseguenza, i finanziamente e i contributi erogati ai richiedenti troveranno la loro copertura proprio presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti.

Sarà la stessa Cassa che anticiperà i fondi alle banche, le quali erogheranno i finanziamenti con la riduzione degli interessi, è stimata in una riduzione di circa la metà.

Il punto cruciale risiede nelle modalità di copertura di tali contributi. Il governo ha individuato nella Robin Tax lo snodo per risolvere la questione, la quale dovrebbe anche coprire buona parte del taglio dei costi per energia elettrica.

Chi sono i destinatari del provvedimento?

La Misura è rivolta alle piccole e medie imprese. I finanziamenti concessi potranno essere erogati a fronte di una spesa massima di 2 milioni di euro per ogni impresa beneficiaria. Il provvedimento, inoltre, si impegna ad individuare, tramite decreto in corcerto con il Ministero dell’Economia, i costi ammessi al contributo oltre a definire le modalità di accesso, la misura massima di contributo erogabile in conto interessi e le modalità di erogazione del finanziamento.

Il Ministero dello Sviluppo stipulerà inoltre una o più convenzioni con gli istituti di credito per definire condizioni e criteri di assegnazione e distribuzione dei fondi alle banche. Verranno regolati i contratti tipo di finanziamento.

A garanzia dei finanziamenti concessi verranno regolamentate le modalità di intervento del Fondi di Garanzia che potrà coprire fino all’80% l’importo del finanziamento.

Il decreto dovrebbe quindi assicurare il massimo grado di accessibilità al contributo, le banche avranno sia la provvista di denaro che le garanzie prestate dal Fondo Garanzia. Di conseguenza è auspicabile una reale collaborazione da parte degli istituti di credito e non vedersi negato a priori l’accesso all’agevolazione

L’obbligo della fruizione delle ferie

(di Eleonora De Biaggi)

L’art 36 della Costituzione stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie per ristabilire il recupero psico-fisico delle energie lavorative, l’art 2109 del c.c. arricchisce il dettato costituzionale precisando che “il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo nel tempo, che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità“. A rafforzare tali principi è intervenuto il D. Lgs. 66/2003 che, recependo la direttiva comunitaria 93/104, vuole assicurare l’applicazione uniforme della disciplina su tutto il territorio dello Stato.

Pertanto entro il 30 giugno di quest’anno i datori di lavoro dovranno consentire ai propri dipendenti di esaurire le rimanenti ferie maturate nel corso del 2011, oltre a concedere almeno 2 settimane del totale delle ferie maturate nel 2013, il mancato rispetto della disposizione comporta la sanzione amministrativa da 130 e 780 euro per dipendente.
Per quanto riguarda il diritto alle ferie si ricorda che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo minimo di quattro settimane e la mancata fruizione non può essere sostituita dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Pertanto la programmazione del piano ferie permette di assolvere al duplice obiettivo di evitare sanzioni che aggraverebbero il costo del lavoro e garantire una migliore resa lavorativa se si permettere il recupero psico-fisico dei lavoratori.

Contributi sui Collaboratori Familiari – ecco come si possono evitare

(di Eleonora De Biaggi)

La circolare del Ministero del lavoro del 10 giugno scorso ha chiarito finalmente che le piccole imprese artigianali, commerciali e agricole possono utilizzare il lavoro dei propri familiari senza l’aggravio di ulteriori contributi.

Molto spesso è possibile notare situazioni in cui il titolare del pubblico esercizio o del piccolo negozio commerciale avrebbe la necessita del supporto di un  parente in alcuni momenti dell’attività lavorativa ma vi rinuncia per non aggravarsi di ulteriori costi per contributi da versare.

La circolare ha ora individuato le condizioni e le figure che possono partecipare.

Se il lavoro prestato è sporadico e non abituale e non è prevalente rispetto ad altre attività del collaboratore non vi sono obblighi ai fini contributivi. La circolare individua due tipi di figure e alcune condizioni per far venire meno l’obbligo di iscrizione:

  1. il familiare occupato a tempo pieno in altra attività presuppone che si tratti di attività occasionale in quanto la prevalenza dell’attività lavorativa è compiuta altrove e quindi è difficile pensare che il contributo lavorativo sia significativo.
  2. Il familiare pensionato è la figura più significativa di lavoro gratuito in ambito familiare sempre che rispetti un ruolo secondario dettato più dallo spirito di collaborazione ed aiuto che non da un effettivo controllo dell’attività.

La circolare ha dato quindi le indicazioni al personale ispettivo che si trovi al momento della verifica nel dubbio circa la caratterizzazione del rapporto. Dettando le linee guida sarà possibile determinare con più certezza se ci si trova di fronte ad una genuina collaborazione occasionale o meno.

Di seguito le linee guida da considerare per inquadrare l’opera del familiare:

  • Se il familiare è pensionato o è occupato a tempo pieno in altra attività lavorativa
  • Limite temporale di 720 ore annue pari a 90 giorni
  • La collaborazione è resa in sostituzione o in affiancamento del titolare.

Finalmente si colgono segnali di collaborazione e buon senso da parte delle istituzioni che possono portare ad un miglioramento dei rapporti con i contribuenti.

Stop alla Responsabilità Solidale negli Appalti

(di Eleonora De Biaggi)

Entro sabato 15 giugno 2013 sarà approvata la bozza del c.d. “Decreto del fare“, che prevede l’abrogazione della normativa che obbliga la verifica, da parte dei committenti verso gli appaltatori e subappaltatori, del rispetto degli obblighi di versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori dipendenti e dell’IVA relativa alle prestazioni oggetto dell’appalto.

L’obbligo è stato introdotto dalla L. 134 del 7 agosto 2012 dell’allora Governo Monti, finalizzato alla lotta all’evasione fiscale, non ha però prodotto il risultato sperato ma al contrario si è rivelato costoso e discriminatorio per le imprese.

L’Assonime, con la circolare n. 18 pubblicata il 12 giugno 2013, ha ribadito l’onerosità di una tale normativa che affida un onere di controllo improprio alle imprese committenti e agli appaltatori sottolineando che la disciplina della responsabilità solidale, sebbene abbia lo scopo di contrastare l’evasione fiscale e impedire l’utilizzo di lavoratori in nero, non si è dimostrata efficace e ha prodotto pesanti incombenze sulle aziende oneste.

Infatti il controllo sulla presenza o meno di lavoratori in nero non può essere affidata al professionista ma deve essere compito dell’Amministrazione Finanziaria effettuare un effettivo controllo del territorio.

Le costose procedure interne, che le aziende con contratti di appalto e subappalto in essere hanno dovuto introdurre, hanno avuto l’effetto di ritardare i pagamenti causando un aggravio della situazione economica senza produrre effetti sulla riduzione dell’evasione fiscale. Inoltre il meccanismo dell’autocertificazione non è certamente un deterrente per chi è abituato ad evadere sistematicamente. Chi evade l’IVA e impiega lavoratori in nero non ha certamente alcun problema a produrre un’autocertificazione falsa.

Alla richiesta di chiarimenti e istruzioni pratiche di Assonime, il Governo Letta, nella bozza del “decreto del fare” da varare entro fine settimana, ha proposto l’abolizione della normativa introdotta dal Governo Monti e la cancellazione della sanzione da 5.000 a 200.000 euro che grava sul committente qualora paghi il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dall’appaltatore e dal subappaltatore.

Speriamo nell’attuazione della proposta perché in questo modo si permette alle aziende oneste di lavorare più serenamente ma anche perché tale normativa si è rivelata discriminatoria nei confronti di appaltatori e subappaltatori italiani che in molti casi si sono visti perdere i contratti perché affidati ad appaltatori esteri.

Imu – dubbi e chiarimenti

(di Natascia Prencisvalle)

Il tema dell’Imu è un tema molto sentito in questo periodo, vista anche l’ormai prossima scadenza, per cui ritorniamo a parlare di questa imposta.

Molto si è discusso e letto, sono stati emanati provvedimenti, pubblicate circolari e risoluzioni, ma, strano a dirsi, sono ancora presenti alcuni dubbi circa le modalità di calcolo.

La regola generale (anche se non ancora approvata definitivamente), indicata nella legge di conversione del D.L. n. 35 del 2013, è che l’importo della prima rata è pari alla metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Ma non è sempre così…

La circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti precisato:

  • che si “ritiene” non possa essere applicata alcuna sanzione. Grazie alle disposizioni dello Statuto del contribuente, art. 10 della legge n. 212 del 2000, si cita testualmente che “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
  • che resta ferma la possibilità di calcolare la prima rata dell’IMU sulla base delle delibere di approvazione di aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it al 16/05/2013.

Tuttavia, se il contribuente versa l’IMU prima dell’approvazione della legge di conversione del suddetto D.L. n. 35 si avvale di una disposizione normativa non ancora approvata da entrambi i rami del parlamento. Però c’è da chiedersi quale condotta terrà il Comune che ha pubblicato entro il 16 maggio 2013 aliquote 2013 più gravose di quelle 2012?

Attenzione a ciò che si decide di fare, quindi, e soprattutto occorre tenersi aggiornati circa le delibere comunali e la loro data di approvazione. Questò perché tra 3 o 4 anni (in caso di rilievo con accertamento) chi se le ricorda? E’ quindi di grande importanza stampare e tenere un fascicolo diviso per Comune con tutti gli appunti del caso relativi ad ogni singola posizione del cliente e i conteggi fatti, per promuovere la difesa del contribuente.

Per i contribuenti che intendano pagare l’Imu in un’unica soluzione dovranno prestare molta attenzione. Essi dovranno verificare, entro il 16/12, se tutti i conteggi sono stati fatti correttamente.

Questo perché il Comune, alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta, potrebbe rivedere le proprie aliquote per il versamento dell’IMU a saldo. Di conseguenze ne potrebbe risultare un’imposta dovuta diversa rispetto a quella calcolata in sede di acconto.

In questo caso, quindi, verrà chiesto un versamento a conguaglio che consideri la differenza dovuta dal contributente.

Ciò significa che le aliquote e le detrazioni valide per il versamento in acconto potrebbero non essere definitive e venire riviste a Novembre di ogni anno.

In sostanza è il caso di dire che: “Con l’Imu nessun dorma!

Tutele per gli iscritti alla Gestione Separata

(di Eleonora De Biaggi)

Con la circolare INPS 77 del 13 maggio l’Istituto ha chiarito che i lavoratori iscritti alla gestione separata possono essere ricondotti a due macro-categorie:

  • Lavoratori parasubordinati con committente o associante:
       – co.co.co, co.co.co a progetto, lavoratori autonomi occasionali
       – associati in partecipazione
  • Lavoratori libero professionisti

Per questi lavoratori è riconosciuta l’estensione della tutela di malattia, maternità e degli assegni al nucleo familiare.

Requisiti Contributivi

Per poter accedere alle prestazioni di malattia e maternità gli iscritti devono rispettare alcuni requisiti contributivi e precisamente devono avere accreditati almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento di maternità o malattia. (I contributi mensili relativi a ciascun anno devono corrispondere almeno al minimale di reddito previsto per gli iscritti che per l’anno 2013 è pari a 354,75).

Occorre però ricordare che nel caso degli iscritti alla gestione separa non opera il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali previsto dall’art. 2116 del c.c. per i lavoratori dipendenti, in base al quale le prestazioni sono comunque garantite anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte dell’imprenditore. Nel caso di mancato versamento dei contributi, poiché l’attività è considerata autonoma, la prestazione non sarà erogata.

Requisiti Reddituali

Il diritto all’indennità sussiste se:

  • il reddito individuale è soggetto a contributo nella Gestione separata;
  • il reddito nell’anno solare precedente l’evento di malattia non dovrà essere superiore al 70% del massimale contributivo quindi non dovrà superare Euro 67.304,30 (70% di 96.149,00).

Per i libero professionisti è utile ricordare che il presupposto per l’erogazione dell’indennità è la sussistenza dell’attività lavorativa al momento del verificarsi dell’evento morboso e l’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato.

Certificazione

Per il riconoscimento dell’indennità occorre farsi rilasciare il certificato dal medico curante il quale provvederà a trasmetterlo telematicamente all’INPS.

Per ottenere l’erogazione dell’indennità il lavoratore dovrà inviare una apposita domanda in via telematica. Il termine di prescrizione è di 1 anno che sarà calcolato dal giorno successivo alla fine dell’evento di malattia.
Come per i lavoratori dipendenti anche i lavoratori subordinati sono soggetti ad accertamenti medico/legali domiciliari per la verifica dell’effettiva sussistenza dell’incapacità lavorativa pertanto le fasce orarie in cui dovranno rendersi disponibili sono:

  • mattina dalle 10.00 alle 12.00
  • pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00

Importante quindi verificare il corretto indirizzo indicato nel certificato.

Durata e misura dell’Indennità

Il numero di giornate indennizzabili è pari a:

  • 1/6 della durata complessiva del rapporto ( es. contratto pari a 365 gg i giorni indennizzati saranno massimo 61);
  • Per almeno 20 gg (coloro che non possono far valere rapporti lavorativi superiori a 120 giornate viene comunque riconosciuto un limite annuo minimo di 20 giornate).

Gli importi sono pari a :

E. 10,85 se nell’anno precedente sono accreditate da 3 a 4 mensilità;
E. 16,28 se nell’anno precedente sono accreditate da 5 a 8 mensilità;
E. 21,71 se nell’anno precedente sono accreditate da 9 a 12 mensilità.

Indennità per congedo parentale

Le lavoratrici che sono iscritte SOLO alla gestione separata e non sono pensionate hanno diritto all’indennità di maternità con le stesse regole previste per le lavoratrici dipendenti e cioè per i 2 mesi precedenti la data del parto e i 3 successivi alla nascita. Esaurito il periodo di astensione obbligatoria spetta il congedo parentale (astensione facoltativa) per massimo 3 MESI entro il primo anno di età del bambino.
L’indennità è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione della predetta indennità.

Confermati gli sconti per Risparmio Energetico e Ristrutturazioni

(di Eleonora De Biaggi)

L’ecobonus per l’efficienza energetica passa dal 55 al 65% e viene prorogato sino al 31 dicembre di quest’anno per i cittadini privati e famiglie mentre si protrarrà fino al 30 giugno 2014 per i condomini.

Per le ristrutturazioni edilizie l’agevolazione al 50% si prolunga di 6 mesi, quindi fino a fine anno, ma rimane entro il tetto dei 96mila euro. L’agevolazione, che riguarda anche gli immobili colpiti dal terremoto come in Emilia Romagna e nelle aree a rischio, si potrà utilizzare anche per l’acquisto di mobili fissi come armadi a muro o cucine per un importo massimo di 10.000 euro. Il bonus quindi è di 5.000 euro.

Si tratta di un provvedimento che appare molto interessante, che dovrebbe dare una svolta all’economia e spingere, chi era incerto, a fare investimenti in risparmio energetico o lavori di ristrutturazione dando in questo modo un rilancio all’economia del settore e al suo indotto.

L’operazione inciderà per 230 milioni l’anno che saranno in parte recuperati dall’aumento dell’IVA sia sui prodotti non editoriali venduti con i quotidiani e riviste (Gadget) che passerà dal 4 al 21% sia sulla vendita di cibi e bevande tramite distributori automatici che passerà dal 4 al 10%, anche se appare già chiaro che questi provvedimenti non saranno sufficienti a garantirne la totale copertura è comunque un primo passo verso il rilancio dell’economia e lo sviluppo oltre a consentire benefici ambientali in termini di riduzione dei consumi di energia.

Proroga del Modello 730

(di Eleonora De Biaggi)

Il 29 Maggio 2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Decreto in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha consentito lo slittamentodal 31 maggio al 10 giugno 2013, della scadenza per la presentazione dei 730 ai Caf.

Di conseguenza, i nuovi adempimenti per i Caf-dipendenti e i professionisti abilitati, prevedono le seguenti tappe:

  • entro il 24.6.2013, consegna al contribuente copia della dichiarazione elaborata con il relativo prospetto di liquidazione;
  • entro l’8.7.2013, comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni (i modd. 730 elaborati) e trasmissione dei modelli 730-4, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, per quei sostituti d’imposta inseriti nell’elenco dei soggetti che hanno comunicato l’indirizzo telematico per la ricezione dei risultati contabili in questione.
  • Per i sostituti d’imposta che non risultano inseriti nel predetto elenco, i risultati contabili delle dichiarazioni,saranno trasmessi direttamente.
  • La proroga permette in questo modo di poter scegliere di destinare o meno il credito irpef, derivante dalla dichiarazione in funzione dell’eventuale abrogazione IMU sull’abitazione principale.