Pillole di… Sicurezza

(di Eleonora De Biaggi)

Il 24 ottobre 2013 la Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro, istituita con il Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 come previsto dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81), ha cercato di fornire alcuni chiarimenti sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Tra gli 8 quesiti a cui la Commissione ha dato risposta due sono particolarmente interessanti e riguardano:

  • La validità della visita medica preventiva;
  • L’estensione del divieto di fumo alle sigarette elettroniche.

Validità della Visita Medica Preventiva (interpello n.8)

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha effettuato richiesta di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito all’obbligatorietà della visita medica preventiva (come previsto dall’art. 41 comma 2 lett.a del D.lgs n. 81/2008) in caso di riassunzione dello stesso dipendente (da adibire alle stesse mansioni precedentemente svolte) dopo un breve periodo di cessazione.

L’Art. 41 del T.U. sulla Sicurezza impone al datore di lavoro l’obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge. Tale sorveglianza è obbligatoria per i dipendenti e gli equiparati (come soci, collaboratori, tirocinanti…) che sono impiegati in attività per le quali è previsto il controllo sanitario: in questo caso è indispensabile che l’azienda nomini il medico competente.

La sorveglianza sanitaria prevede:

  • la visita medica preventiva necessaria ad accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro e l’idoneità del dipendente alla mansione;
  • le visite mediche periodiche per monitorare lo stato di salute dei dipendenti e la persistente idoneità alla mansione specifica.

La Commissione, in risposta all’Interpello, ha ribadito che, essendo la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente nominato dall’azienda, nel caso di assunzioni successive, effettuate durante il periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica, che comportino per il lavoratore l’esposizione allo stesso rischio già valutato, non è necessario che il datore di lavoro effettui una nuova visita preventiva in quanto la situazione del dipendente è già nota al medico.

Estensione del divieto di fumo alle Sigarette Elettroniche (interpello n.15)

L’Associazione Bancaria Italiana ha avanzato istanza di interpello sull’applicabilità della L. 3/2003 sul divieto di fumo anche alle, ormai diffuse, sigarette elettroniche.

La Commissione, dopo aver osservato che l’uso della sigaretta elettronica determina l’assunzione di dosi variabili di nicotina che potrebbero comportare il superamento della dose quotidiana accettabile prevista dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, ha però confermato che non sono ancora disponibili sufficienti approfondimenti scientifici sull’impatto che l’uso della sigaretta elettronica in ambienti chiusi ha sulla salute.

Pertanto la Commissione non ritiene applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’art. 51 della L. 3/2003 ribadendo però la possibilità, per i datori di lavoro, di vietarne l’uso in azienda.

In mancanza di divieto l’uso dovrà essere consentito solo dopo avere effettuato la valutazione dei rischi, coma previsto dalla normativa vigente, tenendo conto dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori che inalano determinate sostanze vaporizzate.

Ma se non sono ancora disponibili sufficienti dati scientifici tali da determinare il rischio sulla salute come sarà possibile fare la valutazione del rischio? 

In caso di Demolizione spetta la detrazione del 65%

(di Luca Zambello)

Per la demolizione e la successiva ricostruzione dell’immobile è riconosciuta la detrazione fiscale. Il bonus fiscale, infatti, viene riconosciuto a patto che i volumi originari siano rispettati anche se la sagoma subirà modifiche.

Il caso

L’Enea, a tal fine, ad un quesito posto da un contribuente riguardante la possibilità o meno di effettuare una ristrutturazione edilizia tramite la demolizione dell’edificio preesistente e una ricostruzione secondo criteri più efficienti dal punto di vista energetico, usufruendo delle detrazioni fiscali del 65%. Infatti a tal proposito il contribuente chiedeva se era sufficiente il mantenimento della volumetria originaria oppure se fosse vincolato anche alla sagoma preesistente.

La conclusione dell’Enea

Nella sua risposta l’Enea precisa che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione anche le opere di demolizione finalizzate alla ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile precedente, senza l’obbligo di rispettare il vincolo di sagoma.

Pertanto, a meno che l’immobile non sia soggetto a vincolo di forma, sarà possibile accedere alla detrazione del 65% come detrazione per risparmio energetico nel caso di demolizione e ricostruzione più efficiente a patto che la volumetria complessiva sia pari ai progetti originari.

In merito all’ampliamento di un immobile su cui si beneficia del Bonus Fiscale, l’Enea ha altresì precisato che se l’intervento riguarda una ristrutturazione con annesso un ampliamento, la detrazione di riferimento si applicherà solamente alla porzione esistente, dato che l’ampliamento è da ricondursi esclusivamente a nuova costruzione

Bonus Fiscale per i lavori fatti in proprio

(di Luca Zambello)

Per i lavori di ristrutturazione o recupero edilizio la normativa riconosce al proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento, di detrarre il 50% delle spese sostenute fino al limite massimo di 96.000 euro.

Cosa succede se i lavori vengono fatti autonomamente dal proprietario?

Come noto, per le operazioni di recupero edilizio è previsto un Bonus Fiscale del 50% fino al 31.12.2013 sulla base dei Decreti Legge 83/2012 e 63/2013 calcolato su un tetto di spesa che non può superare i 96.000 per ciascuna unità immobiliare, tenendo conto (per il raggiungimento del limite) anche di quelle spese iniziate negli anni precedenti. Tale bonus, dal 1 gennaio 2014, tornerà al 36% sull’importo di 48.000 euro (a meno che la legge di stabilità non stabilisca proroghe delle normative attualmente in vigore).

Lavori eseguiti autonomamente

Caratteristica interessante dell’agevolazione consiste nella possibilità, per il proprietario dell’immobile, di eseguire autonomamente i lavori e di beneficiare ugualmente del Bonus attraverso l’acquisto dei materiali necessari all’esecuzione delle opere. Il soggetto, quindi, potrà acquistare in proprio i materiali, beneficiare della detrazione Irpef e portare a termine i lavori con le sue mani.

Requisiti tecnici

Elemento indispensabile per l’ammissione alla detrazione è il pagamento della fornitura dei materiali attraverso il Bonifico bancario da cui risultino i seguenti dati:

  • Codice Fiscale del soggetto che esegue il bonifico;
  • Codice Fiscale/Partita Iva del soggetto beneficiario (il fornitore dei materiali);
  • Causale del versamento.

Nel caso in cui i soggetti che hanno diritto alla detrazione siano più di uno, si dovrà indicare (sempre nel bonifico) i Codici Fiscali di tutti i soggetti cui spetta il Bonus del 50%.

Al destinatario del pagamento, la banca a partire dal 6 luglio 2011, opererà una ritenuta a titolo di acconto sull’imposta dovuta dal beneficiario del 4%.

Infortunio in Trasferta – i chiarimenti dell’Inail

(di Eleonora De Biaggi)

Con la Circolare Inail n. 52 del 23 Ottobre 2013, l’Istituto ha fissato i criteri per la definizione dei casi di infortunio che si verificano durante la trasferta o missione del lavoratore. L’istituto ha precisato infatti che si tratta di infortunio sul lavoro e non di infortunio in itinere l’evento occorso al lavoratore in missione e/o trasferta e vengono trattati come infortuni in attualità di lavoro dal momento della partenza fino al rientro presso la propria abitazione.

Con la circolare l’Inail ha delineato la fattispecie “dell’occasione di lavoro” e la fattispecie di “infortunio in itinere“.

Occasione di Lavoro

L’Inail ha stabilito la tutelabilità di tutte le attività strumentali e prodromiche all’attività lavorativa che sono strumentali e riconducibili alla prestazione lavorativa stessa, mentre non sono indennizzabili gli infortuni derivanti da “rischi elettivi” in quanto in questo caso si tratta di rischio estranei e non attinenti all’attività lavorativa e che sono legati a scelte arbitrarie del lavoratore il quale con il suo comportamento crea situazioni diverse da quelle inerenti l’attività lavorativa.

Infortunio in Itinere

L’indennizzabilità dell’infortunio in itinere consente l’estensione della copertura assicurativa non solo sul posto di lavoro ma anche durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro purchè il lavoratore non aggravi i rischi a causa di particolari motivi o esigenze personali.

Ciò significa che l’infortunio sarà indennizzato se il lavoratore effettua il normale percorso ossia utilizza:

  1. il percorso normale che coincide con il percorso più breve e diretto;
  2. il percorso più lungo e meno diretto se giustificato da particolari condizioni di viabilità (lavori in corso, traffico etc);
  3. lo effettua a piedi, con mezzi di trasporto pubblici o con mezzi di trasporto privati puchè necessitato.

Infortunio in caso di Missione e in Trasferta

Alla luce delle considerazioni fatte nel caso in cui il lavoratore sia inviato in trasferta il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro è “imposto” dal datore di lavoro per cui tutto ciò che accade al lavoratore , poiché imposto dal datore di lavoro si considera in attualità di lavoro in quanto accessorio all’attività lavorativa e funzionalmente connesso ad essa.

L’attualità di lavoro vige quindi dall’inizio della missione (partenza) fino alla sua conclusione (viaggio di ritorno nella propria abitazione).

Quindi anche l’infortunio che avvenga dall’albergo al luogo di lavoro non si considera infortunio in itinere proprio perché è un tragitto imposto dal datore di lavoro e non dipende dalla libera scelta del lavoratore.

Gli unici casi in cui vi è l’esclusione dell’indennizzo dell’infortunio del lavoratore in trasferta sono:

  • infortunio occorso durante lo svolgimento di un’attività che non ha alcun legame con la prestazione lavorativa o con esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;
  • infortunio riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di collegamento con l’attività lavorativa tali da esporlo al rischio di infortunio (rischio elettivo).

Efficacia

Le disposizioni di cui sopra si applicano:

  • fattispecie in istruttoria;
  • alle questioni per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie che non siano prescritte o decise con sentenze passate in giudicato;
  • a tutte le situazioni future.

 

Perdite su crediti – i chiarimenti definitivi

(di Natascia Prencisvalle)

Finalmente, dopo diverso tempo, sono stati forniti i tanto attesi chiarimenti in merito alla controversa faccenda delle perdite su crediti. L’agenzia Entrate, con la circolare 26/E/2013, chiarisce infatti l’interpretazione legata alle perdite su crediti verso debitori nazionali e debitori esteri.

Il primo chiarimento riguarda la nazionalità dei creditori. Infatti coloro che sono situati in Paesi a fiscalità privilegiata (la c.d. Black List) dovranno fare riferimento all’articolo 110 comma 10 del Tuir.

Continuando, la circolare si occupa dei due elementi necessari per la deduzione delle perdite su crediti ovvero:

  1. definitività della inesigibilità;
  2. sussistenza di elementi certi e precisi.

Questi requisiti stanno a significare che è richiesta la matematica certezza che il credito non verrà mai più incassato; che l’irreperibilità del debitore è supportata dalle procedure penalistiche e civilistiche (morte presunta per irreperibilità per due anni ad esempio); la dimostrazione dell’antieconomicità della riscossione, in quanto in presenza di crediti di modesta entità le procedure di riscossione potrebbero essere più onerose rispetto all’importo del credito vantato (da qui il confronto tra il costo del recupero e l’ammontare del credito, a titolo esemplificativo per il recupero di un credito di 500 euro attraverso una pratica di pignoramento è evidente che il costo da sostenere è troppo sproporzionato); presenza di dichiarazioni di parte (avvocati o società di recupero crediti) che attestino l’inutilità dell’azione di riscossione.

Una novità per quanto riguarda i crediti di modesto valore risiede nell’articolo 101, comma 5 del Tuir, dove si considerano deducibili crediti di modesto importo (inferiori a 2.500,00 euro o 5.000,00 euro per soggetti con ricavi superiori a 100 milioni di euro) e scaduti da almeno un semestre.

Nel calcolo viene compresa anche l’Iva, non solo l’imponibile dato che il credito nei confronti del cliente è comprensivo dell’imposta.

Rimane ancora una certa incertezza in merito alla decorrenza del semestre qualora si riscontrino incassi parziali. Parte della dottrina ritiene che il semestre decorre dal momento in cui sorge il credito e l’entità è calcolata sul residuo che deve essere pagato.  L’altra parte della giurisprudenza, invece, considera il decorrere del semestre dalla data di incasso parziale.

Non resta che osservare gli sviluppi in merito per porre in essere le strategie corrente anche alla luce dell’ormai prossima chiusura dell’anno.

Per il calcolo della soglia in presenza di diverse posizioni creditorie verso un unico debitore, si assumerà come elemento di riferimento il credito che deriva dalla singola obbligazione. Di conseguenza, in caso di rapporti contrattuali unitari si assume il valore totale dei crediti. 

Infine vale la pena ricordare che il principio cardine per poter dedurre fiscalmente una perdita su crediti rimane quello di preventiva imputazione a conto economico.

Detto ciò consigliamo di valutare le poste di bilancio fin da subito e contattare eventualmente il legale per sistemare posizioni in sofferenza presenti in bilancio.

I chiarimenti del Ministero per il rilascio del Durc

(di Eleonora De Biaggi)

Con la circolare n. 40 del 21.10.2013 il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni riguardanti il rilascio del Durc per quelle aziende che risultano debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse Edili ma che a loro volta sono creditrici nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Legislatore, al fine di superare le problematiche che in passato impedivano l’emissione del Durc regolare, ha introdotto un meccanismo che consente alle aziende di ottenere la regolarità e continuare ad operare sul mercato pur risultando debitrici nei confronti degli Istituti, attraverso la presentazione di una certificazione che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. (art. 13-bis c. 5 D.L.52/2012)

Ma quali e come devono essere sono i crediti che danno titolo ad ottenere il rilascio del Durc pur in presenza di mancati versamenti?

Sono i crediti vantati nei confronti di:

  • Amministrazioni Statali,
  • Enti Pubblici nazionali,
  • Regioni,
  • Enti locali,
  • Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Devono essere certi, liquidi ed esigibili di importo almeno pari o superiore agli oneri contributivi accertati e non versati.

Come verrà rilasciato il Durc?

Per il rilascio del DURC dovrà essere presente una certificazione attestante il credito vantato nell’apposita Piattaforma elettronica. L’Istituto (Inps o Inail o Casse Edili) dovrà poi emettere il DURC specificando:

  • che il rilascio è avvenuto ai sensi dell’art. 13-bis c.5,
  • l’importo del debito contributivo,
  • gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del Durc medesimo.

Nel caso il Durc sia richiesto d’ufficio da parte di una P.A., il soggetto interessato dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della P.A., per i quali ha ottenuto la certificazione, utilizzando la Piattaforma informatica e di conseguenza il Durc dovrà essere acquisito “ex art. 13-bis c.5 D.L. 52/12”.

Quali elementi identificativi dovrà contenere il Durc “ex art. 13-bis c.5 D.L. 52/12”?

Questa particolare tipologia di DURC dovrà contenere:

  • la dicitura “ex art. 13-bis c.5 D.L. 52/12”;
  • l’importo del debito e l’indicazione dell’Ente creditore;
  • gli estremi della certificazione comunicati al momento della richiesta del Durc;
  • l’eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti della P.A.

Ulteriori adempimenti antiriciclaggio per gli intermediari finaziari

(di Natascia Prencisvalle)

Dal 1 gennaio 2014 gli intermediari finanziari dovranno osservare le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela. È quanto stabilisce il provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 (pubblicato nella G.U. n. 105 del 7 maggio 2013). Tra gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, spicca la sezione dedicata all’operatività con banconote di grosso taglio.

Come è noto, l’adeguata verifica della clientela prevista dal D.Lgs. 231-2007 (che disciplina la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi provenienti da attività criminose), prevede le attività da svolgere al fine di raccogliere i dati indispensabili per la conoscenza del cliente che richiede l’operazione o la prestazione professionale.

L’adeguata verifica della clientela può essere svolta con modalità ordinarie, semplificate oppure rafforzate. Quest’ultima modalità va adottata ogni qualvolta si ravvisi una situazione tale per vi siano concreti rischi di riciclaggio.

Le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia del 3 aprile 2013 individuano nell’utilizzo di banconote di grosso taglio (200 e 500 euro) un maggiore rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo perché, rispetto alle banconote di taglio più piccolo, esse agevolano il trasferimento di importi elevati di contante, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili.

Nel caso di operazioni di deposito, prelievo, pagamento e simili, con utilizzo di banconote del taglio di 200 e 500 euro per importi unitari superiori a 2.500 euro (anche in presenza di ulteriori banconote di minor taglio), gli Intermediari dovranno effettuare specifici approfondimenti.

Le attività da svolgere (anche con il cliente) tenderanno a verificare che le ragioni alla base delle modalità operative di cui sopra possano escludere la loro connessione con fenomeni di riciclaggio.

In mancanza di ragionevoli motivazioni, gli Intermediari si asterranno dall’effettuare l’operazione e/o dal proseguire il rapporto continuativo già in essere, valutando inoltre, se inviare all‘Unità d’Informazione Finanziaria una segnalazione di operazione sospetta.

Ci si chiede se questo possa davvero aiutare le aziende nella gestione della normale attività finanziaria propria o se saranno ulteriori stop e burocrazie addossate al contribuente.

Anche perché a quanto ci risulta in molti Paesi d’Europa limiti così oppressivi non ci sono per le aziende e l’economia funziona bene. Speriamo in un’attenta analisi degli operatori del sistema, anche se si riconosce che le responsabilità che ricadono a professionisti e intermediari finanziari sono davvero notevoli.

Fonte: Centro Studi CGN

Il pagamento delle cartelle è ora più veloce

(di Natascia Prencisvalle)

Da alcune settimane i contribuenti italiani possono pagare le cartelle esattoriali di equitalia presso le ricevitorie Sisal e Lottomatica grazie agli accordi firmati con le due reti di ricevitorie, in applicazione del protocollo d’intesa “Reti Amiche”. Gli interessati hanno infatti a disposizione circa 60 mila punti di pagamento in più oltre agli sportelli di Equitalia e agli altri canali già attivi sul territorio. Vediamo come.

L’obiettivo è quello di ridurre i disagi, soprattutto nelle grandi città dove i contribuenti (per lo più anziani) si trovano spesso costretti a lunghe code ed estenuanti attese presso gli sportelli della riscossione, della banca o degli uffici postali.

Grazie a questa nuova possibilità, per effettuare i pagamenti delle cartelle Equitalia, i contribuenti potranno così usufruire di un’ampia fascia oraria e di tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica (con la possibilità di ridurre gli ulteriori costi dovuti a ritardi nei pagamenti a causa di chiusure degli sportelli, festività eccetera).

Le cartelle di pagamento interessate dalla novità sono quelle notificate a partire dal 24/06/2013. Queste cartelle contengono infatti uno speciale codice a barre che ne consente il pagamento in tutte le ricevitorie convenzionate alle due reti.

L’importo massimo per ogni operazione è fissato a 1.500 euro per i pagamenti presso Lottomatica e 1.000 euro per i pagamenti SisalPay.

Sui pagamenti effettuati presso le ricevitorie sono applicate delle commissioni di incasso di spettanza di Sisal e Lottomatica, pari a 1,55 euro su ciascuna transazione. Per i pagamenti effettuati con le carte Lottomaticard le commissioni di incasso ammontano a 1,30 euro per ogni transazione mentre per i pagamenti effettuati con carte di credito e bancomat le commissioni ammontano a 2,00 euro per transazione.

Il pagamento nelle ricevitorie può essere effettuato sia entro la scadenza dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella, sia oltre la scadenza: l’importo viene infatti aggiornato automaticamente con le somme aggiuntive e gli interessi previsti dalla legge.

Come trovare i punti vendita Lottomatica e Sisal?

Per trovare i punti vendita Lottomatica abilitati al servizio, che consentono di effettuare i pagamenti con carta PagoBancomat, carte prepagate Lottomaticard e carte di credito, basta consultare il sito www.lisclick.it. Per scoprire invece il punto SisalPay più vicino a casa è possibile consultare il sito internet www.sisalpay.it.

Quindi, riepilogando, allo stato attuale i pagamenti delle cartelle di pagamento si possono effettuare presso gli sportelli Equitalia (trovando lo portello più vicino), le banche (filiali, bancomat abilitati, home banking), le poste (uffici, atm e chioschi abilitati, sito on line di poste italiane), i tabaccai convenzionati con banca ITB, le ricevitorie abilitate Sisal e Lottomatica, il sito internet di Equitalia (www.gruppoequitalia.it) con carta di credito o carta ricaricabile.

Fonte: Centro Studi CGN

Legge di Stabilità – Proroga ai bonus per i lavori in casa

(di Eleonora De Biaggi)

Approvata martedì scorso dal Consiglio dei Ministri, la Legge di Stabilità 2014 ha prorogato i bonus relativi al risparmio energetico, al recupero edilizio e all’acquisto di mobili ed elettrodomestici, facendo così tirare un sospiro di sollievo a quanti temevano di dover terminare tutti i lavori entro la fine del 2013 pena la perdita dell’agevolazione fiscale.

Ecco come cambiano le scadenze e le percentuali di detrazione:

• Risparmio Energetico

La detrazione, prevista fino al 31 dicembre 2013 e pari al 55% (limite innalzato al 65% per le spese sostenute dal 06 giugno 2013 al 31 dicembre 2013), è prorogata fino al 31 dicembre 2014, sempre mantenendo la percentuale del 65%, e per tutto il 2015 con una detrazione ridotta pari al 50%.

Il tetto massimo agevolabile per ciascun intervento rimane invariato nonostante la variazione delle percentuali di detrazione applicabili.

Per individuare quale percentuale attribuire fa sempre fede la data in cui la spesa è sostenuta.

Recupero Edilizio

La detrazione del 36% su un tetto massimo di 48.00,00 euro, già stata innalzata per gli interventi intercorsi tra il 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 a quota 50% su un importo massimo di 96.000,00 euro, è stata prorogata dalla Legge di Stabilità al 31 dicembre 2014 (tranne che per l’acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati per i quali non è prevista la proroga della detrazione).

Per il 2015, poi, la detrazione sarà ridotta al 40% mantenendo inalterato il limite di spesa, mentre nel 2016 si ritornerà alla percentuale a regime (36% su un importo massimo pari a 48.000,00 euro).

Mobili ed Elettrodomestici

L’agevolazione prevista sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare il fabbricato oggetto di ristrutturazione ha visto prorogata la sua scadenza a fine 2014 (anche se nella norma introduttiva dell’incentivo non era indicata la data di scadenza).

Occorre però prestare particolare attenzione in quanto se nel 2013 la detrazione del 50% spetta solamente se abbinata alla detrazione del 50% relativa al recupero edilizio, per poterne godere nel 2014 questa dovrà essere in abbinata alla detrazione del 50% o 40% spettante per uno dei lavori previsti all’art. 16-bis, comma 1 del TUIR (quindi esclusi quelli relativi all’acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati) relativa a spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.

Ovviamente la Legge di Stabilità deve ancora ricevere l’approvazione da entrambe le camere per poter entrare definitivamente in vigore. Tuttavia il segnale è pur sempre incoraggiante per i contribuenti che vogliono o devono effettuare tali interventi, oltre a dare un input positivo all’economia del settore.

La proprietà esclusiva e condominio – risvolti ai fini delle detrazioni fiscali.

(di Luca Zambello)

Se un immobile è costituito da più unità immobiliari ed esse sono di esclusiva proprietà di un unico soggetto, non comporta la costituzione di un condominio.

Tale formulazione deriva dalla nozione generale del “Condominio”, la quale risulta essere riconducibile ad una particolare forma di comunione su un bene immobile, il quale a sua volta è suddiviso in più unità abitative la cui proprietà risulta essere di soggetti tra loro diversi.

Inoltre, altra caratteristica importante, è necessario che siano coesistenti parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune (come ad esempio le scale, il cortile esterno eccetera).

Infatti, come confermato dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 2046 del 2006, è sufficiente la presenza di due soli proprietari esclusivi di diverse porzioni di immobile per avere l’applicazione della disciplina del condominio (il cosiddetto condominio minimo).

Conseguenza diretta di questa formulazione è che nel caso di presenza di un unico proprietario esclusivo di immobile suddiviso in più unità immobiliari, non vanno applicate le disposizioni  di cui alla Legge 220 del 11 dicembre 2012.

Di conseguenza, nel caso di interventi che vantano agevolazioni fiscali, come ad esempio la sostituzione di una caldaia o gli altri interventi finalizzati al risparmio energetico, non dovranno sottostare all’approvazione a maggioranza (calcolata sulle quote millesimali) dell’assemblea dei condomini. Gli oneri sostenuti per tali interventi saranno quindi considerati come spesa detraibile (nella misura del 36%, 50% o 65% in base alla tipologia dei lavori svolti) per la persona fisica proprietaria esclusiva dell’immobile.